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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/05/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 248/2024, avente ad oggetto opposizione a ordinanza-ingiunzione, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gabriele Germano, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Floridia (Sr), via IV Novembre n. 66;
RICORRENTE-
OPPONENTE
contro
(c.f.: ), in persona del pro-tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 in Buccheri (Sr), Piazza Pietro Toselli n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Giosuè Agatino Giusto, come da procura speciale in atti, in forza di relativa deliberazione giuntale n. 48 del 19.04.2024;
RESISTENTE- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso la causa come da note conclusionali in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN
DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato al ha proposto Controparte_1 Parte_2 opposizione al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 39 del 22.12.2023, notificata in pari data, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico dell'ente opposto ha ingiunto al ricorrente-opponente il pagamento della somma pari ad € 6.000,00 (seimilaeuro/00) per l'accertata violazione dell'art. 124, comma 1 del D. L.gs. n. 152/2006; ciò a seguito dell'ispezione igienico sanitaria di cui al verbale n. 11/11-2 del 08/11/2023, come espletata presso l'attività di oleificio dell'opponente - “ ”, sito in Buccheri (SR), Via Piave n. 7 Parte_2
– da parte del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, NAS di Ragusa, il quale ultimo procedeva ad accertare che le acque di vegetazione di detto oleificio venivano smaltite nella pubblica fognatura senza alcuna autorizzazione allo scarico.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto la nullità e/o l'illegittimità Parte_2 dell'ordinanza-ingiunzione n. 39 del 22.12.2023 citata, in primis per incompetenza dell'organo che l'ha adottata ed, in secundis, per violazione del procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 18 della legge n. 689/1981; il tutto previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito l'Ente opposto, il quale ha Controparte_1
contestato integralmente la domanda di controparte chiedendone il rigetto, con conferma dell'ordinanza impugnata.
In via istruttoria, concessa la sospensione del provvedimento impugnato, la causa, di natura documentale, è stata rinviata ex art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti fino al 31.10.2024 per il deposito di note conclusionali e decisa come di seguito secondo la ragione più liquida.
***************
Preliminarmente si evidenzia la corretta instaurazione del giudizio avanti al competente Giudice
Ordinario – Tribunale di Siracusa - , essendo oramai pacifico che l'eventuale impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione vada formalizzata avanti la Magistratura ordinaria civile e non avanti quella amministrativa;
fra l'altro non sussiste, sul punto, contestazione fra le parti, avendo parte opposta concordato con le difese espletate sul punto da parte opponente.
L'opposizione è fondata.
Nel merito della questione risulta fondata l'eccezione di incompetenza dell'organo che ha emesso dell'ordinanza impugnata, come oggetto di giudizio, per le ragioni che seguono. A norma dell'articolo 133 del nuovo codice dell'ambiente, D.Lgs. n. 152/2006, si statuisce, al comma II, che “Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l´autorizzazione di cui all´articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
l´autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro”.
Inoltre, l'articolo l'art. 135, al co. I, del citato d.lgs. n. 152/2006, statuisce, in ordine alla competenza e alla giurisdizione, che “In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”.
Nella fattispecie in esame per cui è causa – ben differente rispetto a quella di cui all'art. 133, co.
VII, D.Lgs. n. 152/2006 per la quale è competente il comune, come appena sopra riferito - ,
l'autorità amministrativa competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie per illecito amministrativo in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, è l'Ente territoriale dove è stata commessa la violazione e più precisamente la provincia regionale competente per territorio.
Ed invero. Il comma VIII dell'art. 28, L. n. 10 del 27 aprile 1999 stabilisce “In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo
l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e
23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ordine alla competenza comunale in materia”; tale ultima disposizione rinvia all'articolo 50, co. I, relativo alla differente fattispecie relativa all'abbandono di rifiuti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è conforme nell'ammettere che le Regioni, sia sotto la vigenza del precedente testo unico dell'ambiente - D.Lgs. n. 152 del 1999 - che del vigente testo unico - D.L.gs. n. 152 del 2006 - possono delegare alle Province il potere sanzionatorio in materia
(Cass. Civ. n. 1739 del 27/01/2020; Cass. Civ. n. 9009 del 15/05/2020). Quindi, sulla base della normativa in vigore, l'ordinanza-ingiunzione impugnata nel presente procedimento è stata illegittimamente emessa dall'Ente opponente, e non Controparte_1
dalla IA , il quale ultimo Ente risulta competente ad irrogare le Controparte_3
sanzioni pecuniarie per illecito amministrativo in materia di tutela di inquinamento delle acque.
Tra l'altro, sul punto sussiste l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Va affermata la competenza della provincia ad emettere l'ordinanza-ingiunzione per la violazione dell'art. 124
d.leg. 152/2006, integrata dallo scarico di reflui urbani da un impianto di depurazione in assenza dell'autorizzazione, posto che l'art. 135, comma 1, d.lg. cit., nel sostituire l'art. 56 d.leg. 152/99 in materia di competenza regionale all'irrogazione delle sanzioni amministrative, con la soppressione dell'inciso "salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome"
(Cass. civile, 28.2.2020, n. 5538).
Quindi, secondo i giudici di legittimità, nonché le disposizioni sopra riportate, le autorità preposte ad irrogare la sanzione per la violazione dell'art. 124, comma 1 del D. L.gs. n. 152/2006, sono la
Regione e la IA.
Né parte opponente ha fornito la prova circa la sussistenza di un provvedimento amministrativo in essere legittimante l'esercizio della potestà sanzionatoria intrapresa dal e Controparte_1 contestata dall'opponente.
Pertanto, dal dato letterale delle citate disposizioni emerge che la competenza ad emettere l'ordinanza ingiunzione impugnata è della IA di Siracusa – Libero Consorzio Comunale di
Siracusa e non del pertanto, va disposto l'annullamento dell'ordinanza- CP_1 CP_1
ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14 e del successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori medi per tutte le fasi ed ai minimi per la fase decisoria considerata la definizione della lite secondo la ragione più liquida, tenuto conto del tenore dell'attività difensiva svolta e delle questioni affrontate, con esclusione della fase istruttoria in quanto non celebrata stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Giuseppe Solarino, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g 248/2024, così provvede: - Accoglie l'opposizione e per l'effetto:
- Annulla l'ordinanza-ingiunzione ingiunzione n. 39 del 22.12.2023 emessa dal CP_1
con la quale il Responsabile del Settore Tecnico dell'ente opposto ha ingiunto a
[...] il pagamento della somma pari ad € 6.000,00 (seimilaeuro/00) per la Parte_2 violazione dell'art. 124, comma 1 del D. L.gs. n. 152/2006;
- Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
che si liquidano in Euro 2.547,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva se Parte_2
dovuta come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Assorbita ogni altra questione.
Così deciso in Siracusa, il 15 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 248/2024, avente ad oggetto opposizione a ordinanza-ingiunzione, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gabriele Germano, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Floridia (Sr), via IV Novembre n. 66;
RICORRENTE-
OPPONENTE
contro
(c.f.: ), in persona del pro-tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 in Buccheri (Sr), Piazza Pietro Toselli n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Giosuè Agatino Giusto, come da procura speciale in atti, in forza di relativa deliberazione giuntale n. 48 del 19.04.2024;
RESISTENTE- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso la causa come da note conclusionali in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN
DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato al ha proposto Controparte_1 Parte_2 opposizione al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 39 del 22.12.2023, notificata in pari data, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico dell'ente opposto ha ingiunto al ricorrente-opponente il pagamento della somma pari ad € 6.000,00 (seimilaeuro/00) per l'accertata violazione dell'art. 124, comma 1 del D. L.gs. n. 152/2006; ciò a seguito dell'ispezione igienico sanitaria di cui al verbale n. 11/11-2 del 08/11/2023, come espletata presso l'attività di oleificio dell'opponente - “ ”, sito in Buccheri (SR), Via Piave n. 7 Parte_2
– da parte del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, NAS di Ragusa, il quale ultimo procedeva ad accertare che le acque di vegetazione di detto oleificio venivano smaltite nella pubblica fognatura senza alcuna autorizzazione allo scarico.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto la nullità e/o l'illegittimità Parte_2 dell'ordinanza-ingiunzione n. 39 del 22.12.2023 citata, in primis per incompetenza dell'organo che l'ha adottata ed, in secundis, per violazione del procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 18 della legge n. 689/1981; il tutto previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito l'Ente opposto, il quale ha Controparte_1
contestato integralmente la domanda di controparte chiedendone il rigetto, con conferma dell'ordinanza impugnata.
In via istruttoria, concessa la sospensione del provvedimento impugnato, la causa, di natura documentale, è stata rinviata ex art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti fino al 31.10.2024 per il deposito di note conclusionali e decisa come di seguito secondo la ragione più liquida.
***************
Preliminarmente si evidenzia la corretta instaurazione del giudizio avanti al competente Giudice
Ordinario – Tribunale di Siracusa - , essendo oramai pacifico che l'eventuale impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione vada formalizzata avanti la Magistratura ordinaria civile e non avanti quella amministrativa;
fra l'altro non sussiste, sul punto, contestazione fra le parti, avendo parte opposta concordato con le difese espletate sul punto da parte opponente.
L'opposizione è fondata.
Nel merito della questione risulta fondata l'eccezione di incompetenza dell'organo che ha emesso dell'ordinanza impugnata, come oggetto di giudizio, per le ragioni che seguono. A norma dell'articolo 133 del nuovo codice dell'ambiente, D.Lgs. n. 152/2006, si statuisce, al comma II, che “Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l´autorizzazione di cui all´articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
l´autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro”.
Inoltre, l'articolo l'art. 135, al co. I, del citato d.lgs. n. 152/2006, statuisce, in ordine alla competenza e alla giurisdizione, che “In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”.
Nella fattispecie in esame per cui è causa – ben differente rispetto a quella di cui all'art. 133, co.
VII, D.Lgs. n. 152/2006 per la quale è competente il comune, come appena sopra riferito - ,
l'autorità amministrativa competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie per illecito amministrativo in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, è l'Ente territoriale dove è stata commessa la violazione e più precisamente la provincia regionale competente per territorio.
Ed invero. Il comma VIII dell'art. 28, L. n. 10 del 27 aprile 1999 stabilisce “In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo
l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e
23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ordine alla competenza comunale in materia”; tale ultima disposizione rinvia all'articolo 50, co. I, relativo alla differente fattispecie relativa all'abbandono di rifiuti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è conforme nell'ammettere che le Regioni, sia sotto la vigenza del precedente testo unico dell'ambiente - D.Lgs. n. 152 del 1999 - che del vigente testo unico - D.L.gs. n. 152 del 2006 - possono delegare alle Province il potere sanzionatorio in materia
(Cass. Civ. n. 1739 del 27/01/2020; Cass. Civ. n. 9009 del 15/05/2020). Quindi, sulla base della normativa in vigore, l'ordinanza-ingiunzione impugnata nel presente procedimento è stata illegittimamente emessa dall'Ente opponente, e non Controparte_1
dalla IA , il quale ultimo Ente risulta competente ad irrogare le Controparte_3
sanzioni pecuniarie per illecito amministrativo in materia di tutela di inquinamento delle acque.
Tra l'altro, sul punto sussiste l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Va affermata la competenza della provincia ad emettere l'ordinanza-ingiunzione per la violazione dell'art. 124
d.leg. 152/2006, integrata dallo scarico di reflui urbani da un impianto di depurazione in assenza dell'autorizzazione, posto che l'art. 135, comma 1, d.lg. cit., nel sostituire l'art. 56 d.leg. 152/99 in materia di competenza regionale all'irrogazione delle sanzioni amministrative, con la soppressione dell'inciso "salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome"
(Cass. civile, 28.2.2020, n. 5538).
Quindi, secondo i giudici di legittimità, nonché le disposizioni sopra riportate, le autorità preposte ad irrogare la sanzione per la violazione dell'art. 124, comma 1 del D. L.gs. n. 152/2006, sono la
Regione e la IA.
Né parte opponente ha fornito la prova circa la sussistenza di un provvedimento amministrativo in essere legittimante l'esercizio della potestà sanzionatoria intrapresa dal e Controparte_1 contestata dall'opponente.
Pertanto, dal dato letterale delle citate disposizioni emerge che la competenza ad emettere l'ordinanza ingiunzione impugnata è della IA di Siracusa – Libero Consorzio Comunale di
Siracusa e non del pertanto, va disposto l'annullamento dell'ordinanza- CP_1 CP_1
ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14 e del successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori medi per tutte le fasi ed ai minimi per la fase decisoria considerata la definizione della lite secondo la ragione più liquida, tenuto conto del tenore dell'attività difensiva svolta e delle questioni affrontate, con esclusione della fase istruttoria in quanto non celebrata stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Giuseppe Solarino, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g 248/2024, così provvede: - Accoglie l'opposizione e per l'effetto:
- Annulla l'ordinanza-ingiunzione ingiunzione n. 39 del 22.12.2023 emessa dal CP_1
con la quale il Responsabile del Settore Tecnico dell'ente opposto ha ingiunto a
[...] il pagamento della somma pari ad € 6.000,00 (seimilaeuro/00) per la Parte_2 violazione dell'art. 124, comma 1 del D. L.gs. n. 152/2006;
- Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
che si liquidano in Euro 2.547,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva se Parte_2
dovuta come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Assorbita ogni altra questione.
Così deciso in Siracusa, il 15 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011