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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14570/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Di Natale;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8 gennaio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 24 novembre 2023 nella qualità di erede di Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 821/2023, Persona_1 emesso il 28 agosto 2023 e notificato il 17 ottobre 2023, con cui questo Tribunale le ingiungeva di pagare all' la complessiva somma di € 50.780,18, oltre accessori e spese, CP_1
a titolo di indebito maturato sulla pensione di inabilità e sull'indennità di accompagnamento percepite dal marito dell'odierna ricorrente fin dall'1 giugno 2000. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto che il sarebbe stato assolto Per_1 da tutti i reati ascrittigli (“perché manca la prova della sua imputabilità”), nonché eccepito la prescrizione della pretesa restitutoria dell' perché dall'erogazione delle prestazioni CP_1
1 sarebbero decorsi più di dieci anni (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 14 ottobre 2024 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestando le doglianze avversarie (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
La controversia riguarda il diritto dell' di ripetere le somme indebitamente CP_1 percepite dal dante causa dell'odierna ricorrente, a titolo di pensione di inabilità ed Per_1 indennità di accompagnamento.
Alla luce del decreto prefettizio prot. N. 155200/A. (cfr. allegato della memoria di CP_2 costituzione) non è possibile dubitare circa il carattere indebito delle prestazioni erogate in favore del considerato che in conseguenza del disconoscimento dei verbali sanitari Per_1 sui cui si basava la concessione dei benefici il diritto alle prestazioni è rimasto del tutto privo di supporto (né, a ben guardare, tale diritto risulta effettivamente vantato in questa sede: cfr. ricorso).
Accertato il carattere indebito delle prestazioni percepite dal va ritenuta Per_1
l'irrilevanza della sentenza di assoluzione citata dalla è del tutto evidente che tale Pt_2 pronuncia non incide sulla spettanza della prestazione, pacificamente esclusa per l'insussistente accertamento degli indispensabili requisiti sanitari (senza neppure considerare che l'assoluzione veniva pronunciata soltanto per difetto di imputabilità del
. Per_1
Ciò detto il merito al diritto dell' di ripetere l'indebito, l'eccezione di prescrizione CP_1 deve trovare accoglimento perché tra il 24 luglio 2008 (data in cui il debitore riceveva la prima richiesta restitutoria: cfr. memoria di costituzione) e l'8 aprile 2019 (data in cui il riceva una nuova richiesta restitutoria con efficacia interruttiva della prescrizione) Per_1 decorreva un termine superiore a dieci anni.
Va considerato, infatti, che l' non ha fornito alcuna prova dell'istanza di CP_1 rateizzazione presentata medio tempore dal debitore (cfr. memoria: “A seguito di tale notifica e del mancato pagamento del debito, il reparto amministrativo provvedeva ad inoltrare Pt_3 all'Ufficio Legale di sede al fine di intraprendere le relative azioni in sede giudiziale. Frattanto, il debitore presentava apposita istanza di rateizzazione e, conseguentemente, l'Ufficio Legale di sede ritrasferiva al reparto amministrativo competente il fascicolo della pratica di indebito (v. all.) per dare seguito al recupero rateale. Con ulteriore comunicazione del 8/4/2019 (protocollo 5500.18/04/2019.0199192) - considerata la mancata chiusura della posizione debitoria a CP_1 carico del signor - l' sollecitava lo stesso al pagamento del debito residuo (v. all. Per_1 CP_1 raccomandata A/R 66549337673-4).”). E' vero che tale circostanza non risulta specificamente contestata dall'avversario, ma l'applicazione della regola di cui all'art. 115 c.p.c. nella fattispecie non consente di verificare l'effetto interruttivo dell'istanza di rateizzazione (cfr. Cass., sez. 5, ordinanza n. 3414 del 6 febbraio 2024) visto che l' non ha indicato né la CP_1 data dell'istanza di rateizzazione, né la data dell'inadempimento dell'obbligazione
2 restitutoria assunta, quali elementi evidentemente indispensabili ai fini dell'odierna decisione).
Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento del ricorso ed alla conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma le spese di lite, in considerazione delle ragioni della decisione possono senz'altro essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 821/2023 emesso da questo Tribunale il 28 agosto 2023; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 09/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14570/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Di Natale;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8 gennaio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 24 novembre 2023 nella qualità di erede di Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 821/2023, Persona_1 emesso il 28 agosto 2023 e notificato il 17 ottobre 2023, con cui questo Tribunale le ingiungeva di pagare all' la complessiva somma di € 50.780,18, oltre accessori e spese, CP_1
a titolo di indebito maturato sulla pensione di inabilità e sull'indennità di accompagnamento percepite dal marito dell'odierna ricorrente fin dall'1 giugno 2000. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto che il sarebbe stato assolto Per_1 da tutti i reati ascrittigli (“perché manca la prova della sua imputabilità”), nonché eccepito la prescrizione della pretesa restitutoria dell' perché dall'erogazione delle prestazioni CP_1
1 sarebbero decorsi più di dieci anni (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 14 ottobre 2024 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestando le doglianze avversarie (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
La controversia riguarda il diritto dell' di ripetere le somme indebitamente CP_1 percepite dal dante causa dell'odierna ricorrente, a titolo di pensione di inabilità ed Per_1 indennità di accompagnamento.
Alla luce del decreto prefettizio prot. N. 155200/A. (cfr. allegato della memoria di CP_2 costituzione) non è possibile dubitare circa il carattere indebito delle prestazioni erogate in favore del considerato che in conseguenza del disconoscimento dei verbali sanitari Per_1 sui cui si basava la concessione dei benefici il diritto alle prestazioni è rimasto del tutto privo di supporto (né, a ben guardare, tale diritto risulta effettivamente vantato in questa sede: cfr. ricorso).
Accertato il carattere indebito delle prestazioni percepite dal va ritenuta Per_1
l'irrilevanza della sentenza di assoluzione citata dalla è del tutto evidente che tale Pt_2 pronuncia non incide sulla spettanza della prestazione, pacificamente esclusa per l'insussistente accertamento degli indispensabili requisiti sanitari (senza neppure considerare che l'assoluzione veniva pronunciata soltanto per difetto di imputabilità del
. Per_1
Ciò detto il merito al diritto dell' di ripetere l'indebito, l'eccezione di prescrizione CP_1 deve trovare accoglimento perché tra il 24 luglio 2008 (data in cui il debitore riceveva la prima richiesta restitutoria: cfr. memoria di costituzione) e l'8 aprile 2019 (data in cui il riceva una nuova richiesta restitutoria con efficacia interruttiva della prescrizione) Per_1 decorreva un termine superiore a dieci anni.
Va considerato, infatti, che l' non ha fornito alcuna prova dell'istanza di CP_1 rateizzazione presentata medio tempore dal debitore (cfr. memoria: “A seguito di tale notifica e del mancato pagamento del debito, il reparto amministrativo provvedeva ad inoltrare Pt_3 all'Ufficio Legale di sede al fine di intraprendere le relative azioni in sede giudiziale. Frattanto, il debitore presentava apposita istanza di rateizzazione e, conseguentemente, l'Ufficio Legale di sede ritrasferiva al reparto amministrativo competente il fascicolo della pratica di indebito (v. all.) per dare seguito al recupero rateale. Con ulteriore comunicazione del 8/4/2019 (protocollo 5500.18/04/2019.0199192) - considerata la mancata chiusura della posizione debitoria a CP_1 carico del signor - l' sollecitava lo stesso al pagamento del debito residuo (v. all. Per_1 CP_1 raccomandata A/R 66549337673-4).”). E' vero che tale circostanza non risulta specificamente contestata dall'avversario, ma l'applicazione della regola di cui all'art. 115 c.p.c. nella fattispecie non consente di verificare l'effetto interruttivo dell'istanza di rateizzazione (cfr. Cass., sez. 5, ordinanza n. 3414 del 6 febbraio 2024) visto che l' non ha indicato né la CP_1 data dell'istanza di rateizzazione, né la data dell'inadempimento dell'obbligazione
2 restitutoria assunta, quali elementi evidentemente indispensabili ai fini dell'odierna decisione).
Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento del ricorso ed alla conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma le spese di lite, in considerazione delle ragioni della decisione possono senz'altro essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 821/2023 emesso da questo Tribunale il 28 agosto 2023; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 09/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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