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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 04/07/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice dott.ssa Emanuela Luciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76/2025 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Veronica Judith Orsini contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Vincenzo d'Apolito con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/01/2025 ha proposto domanda Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in Campobasso il 25.08.2007, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Campobasso dell'Anno 2007, Numero 85 Parte II, Serie A, Ufficio 1, con conferma delle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi, recepite con sentenza n. 360/2023 del Tribunale di Campobasso.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente, da pronunciarsi alle medesime condizioni esplicitate nella sentenza di separazione consensuale.
Ha poi chiesto la condanna del ricorrente “per i gravi comportamenti assunti dallo stesso nel corso degli anni dopo la separazione consensuale che hanno minato e minano la serenità familiare”.
1 N. R.G. 76/2025
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 23/05/2025, dopo aver dichiarato inammissibili le richieste istruttorie delle parti, lo scrivente giudice relatore ha formulato loro la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione omologata. Compensazione delle spese di lite tra le parti”.
All'udienza del 16/06/2025 i difensori delle parti, muniti di procura speciale, hanno confermato di voler definire la causa sulla base di quanto previsto nella proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c., che hanno dichiarato di accettare.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M.
Il P.M. ha concluso in data 17/06/2025, con parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
La domanda divorzile è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ossia:
- sentenza di separazione consensuale n. 360/2023 del 22/05/2023;
- prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione consensuale;
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, ribadita in sede di udienza, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate, alla luce della citata proposta conciliativa del giudice relatore, sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti private, in virtù dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Campobasso il 25.08.2007, trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri di stato civile del Comune di Campobasso dell'Anno 2007, Numero 85 Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale n. 360/2023, pronunciata in data 22/05/2023 dal Tribunale di Campobasso;
2 N. R.G. 76/2025
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
- SPESE compensate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 3/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Luciani Dott. Enrico Di Dedda
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice dott.ssa Emanuela Luciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76/2025 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Veronica Judith Orsini contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Vincenzo d'Apolito con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/01/2025 ha proposto domanda Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in Campobasso il 25.08.2007, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Campobasso dell'Anno 2007, Numero 85 Parte II, Serie A, Ufficio 1, con conferma delle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi, recepite con sentenza n. 360/2023 del Tribunale di Campobasso.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente, da pronunciarsi alle medesime condizioni esplicitate nella sentenza di separazione consensuale.
Ha poi chiesto la condanna del ricorrente “per i gravi comportamenti assunti dallo stesso nel corso degli anni dopo la separazione consensuale che hanno minato e minano la serenità familiare”.
1 N. R.G. 76/2025
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 23/05/2025, dopo aver dichiarato inammissibili le richieste istruttorie delle parti, lo scrivente giudice relatore ha formulato loro la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione omologata. Compensazione delle spese di lite tra le parti”.
All'udienza del 16/06/2025 i difensori delle parti, muniti di procura speciale, hanno confermato di voler definire la causa sulla base di quanto previsto nella proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c., che hanno dichiarato di accettare.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M.
Il P.M. ha concluso in data 17/06/2025, con parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
La domanda divorzile è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ossia:
- sentenza di separazione consensuale n. 360/2023 del 22/05/2023;
- prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione consensuale;
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, ribadita in sede di udienza, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate, alla luce della citata proposta conciliativa del giudice relatore, sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti private, in virtù dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Campobasso il 25.08.2007, trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri di stato civile del Comune di Campobasso dell'Anno 2007, Numero 85 Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale n. 360/2023, pronunciata in data 22/05/2023 dal Tribunale di Campobasso;
2 N. R.G. 76/2025
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
- SPESE compensate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 3/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Luciani Dott. Enrico Di Dedda
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