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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/11/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2482/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2482/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OL AL ed elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio del predetto difensore, via Verdi, n. 53, Ponsacco (PI) nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANI MAGDA CP_1 C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, Email_2 piazza Attias, n. 13, Livorno avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha allegato di aver contratto il 10 maggio 2007 Parte_1 matrimonio concordatario in Campobello di Mazara (TP) con , dall'unione con la quale CP_1 sono nati i figli, il 27 novembre 2009 e il 23 ottobre 2013; ha allegato il venir Per_1 Per_2 meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità di proseguire la loro vita matrimoniale. Ha concluso, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvono, in particolare, nell'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, nella regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché nella previsione a carico di sé ricorrente di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 450,00, più Istat, in aggiunta al
50% delle spese straordinarie, nulla disponendo, invece, con riguardo al mantenimento dell'altro coniuge. Ha avanzato, sin d'ora, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 2 novembre 2023, si è costituita in giudizio , nulla opponendo alla pronuncia di CP_1 separazione personale richiesta dal coniuge e alla previsione dell'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente degli stessi presso di sé e chiedendo, da parte sua, la regolamentazione del diritto di visita padre-figli e la previsione a carico del padre di contribuire al mantenimento dei minori con la somma mensile di € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascun figlio), più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto, altresì, disporsi il versamento integrale a sé resistente dell'assegno unico e universale e riconoscersi in suo favore un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili, più Istat.
All'esito della prima udienza di comparizione, sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed è stata espletata l'istruttoria per come richiesta ed ammessa, oltre che con una CTU sulla capacità genitoriale. All'udienza del 30 ottobre 2025, fissata per il tentativo di conciliazione tra le parti, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia non definitiva in ordine alla separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti ai termini.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio per quel che attiene alle questioni di ordine economico. Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Campobello di Mazara (TP) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Campobello di Mazara (TP), il 10 maggio 2007, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Campobello di
Mazara (TP) al n. 11, parte II, serie A, anno 2007.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 12.11.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2482/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OL AL ed elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio del predetto difensore, via Verdi, n. 53, Ponsacco (PI) nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANI MAGDA CP_1 C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, Email_2 piazza Attias, n. 13, Livorno avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha allegato di aver contratto il 10 maggio 2007 Parte_1 matrimonio concordatario in Campobello di Mazara (TP) con , dall'unione con la quale CP_1 sono nati i figli, il 27 novembre 2009 e il 23 ottobre 2013; ha allegato il venir Per_1 Per_2 meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità di proseguire la loro vita matrimoniale. Ha concluso, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvono, in particolare, nell'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, nella regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché nella previsione a carico di sé ricorrente di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 450,00, più Istat, in aggiunta al
50% delle spese straordinarie, nulla disponendo, invece, con riguardo al mantenimento dell'altro coniuge. Ha avanzato, sin d'ora, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 2 novembre 2023, si è costituita in giudizio , nulla opponendo alla pronuncia di CP_1 separazione personale richiesta dal coniuge e alla previsione dell'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente degli stessi presso di sé e chiedendo, da parte sua, la regolamentazione del diritto di visita padre-figli e la previsione a carico del padre di contribuire al mantenimento dei minori con la somma mensile di € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascun figlio), più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto, altresì, disporsi il versamento integrale a sé resistente dell'assegno unico e universale e riconoscersi in suo favore un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili, più Istat.
All'esito della prima udienza di comparizione, sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed è stata espletata l'istruttoria per come richiesta ed ammessa, oltre che con una CTU sulla capacità genitoriale. All'udienza del 30 ottobre 2025, fissata per il tentativo di conciliazione tra le parti, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia non definitiva in ordine alla separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti ai termini.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio per quel che attiene alle questioni di ordine economico. Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Campobello di Mazara (TP) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Campobello di Mazara (TP), il 10 maggio 2007, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Campobello di
Mazara (TP) al n. 11, parte II, serie A, anno 2007.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 12.11.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina