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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI OG
I Sezione Civile
R.G. 955/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
SE De OS Presidente
Antonella Allegra Consigliere
RI NO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , E Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. , questi ultimi in Parte_3 C.F._3
qualità di genitori di e anche quale Parte_1 Parte_3
amministratrice di sostegno, assistiti e difesi L'Avv. SANVIDO
UE e L'avv. MISTRETTA DANIELA
( ) VIA GRASSI N. 9 TORINO;
con domicilio C.F._4
eletto in VIA GRASSI N. 9 10138 TORINO appellante e
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 [...]
Controparte_2
assistito e difeso L'Avv. AVVOCATURA
[...]
DELLO STATO DI OG con domicilio eletto in INDIRIZZO
AT OG appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni avversaria eccezione, istanza e deduzione, riformare integralmente la sentenza appellata, del Tribunale di Bologna, Sez. I Civile, dott.ssa Daniela NUNNO, n. 2660/2023, pronunciata nel giudizio R.G. n. 6515/2023, all'esito dell'udienza del 5.12.2023, depositata in data 6.12.2023, non notificata e per l'effetto:
- in rito, disporre il mutamento del rito, da rito a cognizione semplificata in rito ordina-rio, in considerazione dei fatti sopravvenuti, incidenti sul danno, rispetto a quelli dedotti in ricorso;
- in via istruttoria, concedere il termine di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., così da consentire ai ricorrenti la formulazione della istanza di prova per testi, sui capitoli di prova già dedotti nel ricorso e nel presente atto d'appello, oltre che per insistere, come s'insiste nella presente sede, per l'ammissione delle prove documentali sopra elencate;
in subordine, accogliere da subito le suddette istanze istruttorie ed ammettere le prove richieste, con conseguente assunzione delle medesime, ai sensi degli artt. 354 e 356 c.p.c.;
- nel merito: a) accertare e dichiarare la natura discriminatoria ed illegittima della condotta adottata dal del Comune , in persona CP_2 CP_2 del suo legale rappresentante pro tempore e del Consiglio di classe della classe 5S (a.s. 2022/2023) del liceo delle scienze umane, nonché di tutti i provvedimenti e gli atti con cui è stata formalizzata (ossia di tutti i PEI, i verbali del G.LO., i verbali del c.d.c, i provvedimenti della DS, etc.), pag. 2/16 consistente nell'aver omesso del tutto di considerare la volontà di Parte_1
e e dei suoi genitori, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quest'ultima pure sua Amministratrice di Sostegno, di seguire il
[...] medesimo programma scolastico proposto ai compagni dell'NN ricorrente/appellante, seppure supportata dagli strumenti di sostegno previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalle altre sopra citate leggi in materia, per gli alunni con disabilità e dunque accertare che alla medesima è stato imposto un programma differenziato in luogo di quello personalizzato richiesto, in violazione, fra l'altro, dell'art. 15 dell'O.M. 90/2001 e dell'art. 3 Cost., con conseguente impossibilità di tentare di essere ammessa all'esame di Stato, in modo da tentare di conseguire il diploma;
b) accertare la natura discriminatoria della condotta del
[...]
Controparte_3
[...]
, in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti pro tempore, non solo in qualità di Amministrazioni nella cui
“persona” sta in giudizio il , ma altresì quali Amministrazioni CP_2 competenti, cui i ricorrenti hanno indirizzato l'istanza di passaggio al programma semplificato e l'atto di ritiro dal , al fine di CP_2 sollecitare un intervento dei medesimi e tuttavia rimasti inerti, così avallando le illegittimità poste in essere dal di;
CP_2 CP_2
c) accertare la natura discriminatoria delle ulteriori condotte descritte in atti, poste in essere nei confronti di dal Liceo Parte_1 [...]
del Comune di , in persona del suo legale rappresentante CP_2 CP_2 pro tempore e del Consiglio di classe della classe 5S (a.s. 2022/2023) del liceo delle scienze umane;
d) condannare il , in Controparte_1 persona del pro tempore, al risarcimento dei danni cagionati a CP_4
e alla sua famiglia in favore dei medesimi e in particolare Parte_1 condannarlo a risarcire il danno non patrimoniale, arti-colato nelle varie voci esposte in narrativa, che fin d'ora si quantifica in via equitativa in € 81.030,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, rivalutata ai sensi degli indici ISTAT ed incrementate degli interessi legali dalla data della condotta discriminatoria, condannando fin d'ora gli odierni convenuti a corrispondere ulteriori interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., sull'importo liquidato con l'emananda sentenza, dalla data di proposizione del ricorso, fino alla data di effettivo soddisfo;
pag. 3/16 e) ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento emanando, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, quale ad esempio quello indicato nel corpo del ricorso, al fine di impedire la ripetizione della discriminazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso dei contributi unificati”.
Per parte appellata:
“Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria richiesta, rigettare l'appello siccome inammissibile e comunque infondato con integrale conferma della sentenza di primo grado, meglio individuata in epigrafe e più precisamente.
- in via pregiudiziale in rito, confermare la sentenza di primo grado e respingere l'appello siccome inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario dichiarando la sussistenza della Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., anche con riferimento alla consequenziale domanda risarcitoria;
- in via subordinata sempre preliminarmente in rito, dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dai sig.ri Parte_2
e in proprio per violazione dell'art. 81 c.p.c.. e
[...] Parte_3
l'inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dalla sig.ra Parte_1
in proprio per difetto di legittimazione processuale in violazione
[...] del disposto dell'art. 75 c.p.c.. – in subordine dichiarare inammissibilità dell'appello proposto in proprio da e l'inammissibilità Parte_1 dell'appello proposto dai sig.ri e in Parte_2 Parte_3 proprio sempre per violazione dell'art. 81 c.p.c..,
- in via di estremo subordine nel merito, nella denegata e non ritenuta ipotesi in cui dovesse reputarsi sussistente giurisdizione del G.O. e la legittimazione delle controparti, respingere le domande ex adverso formulate siccome infondate e comunque non provate ovvero, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria, rideterminare in senso riduttivo l'ammontare dell'importo in conformità agli artt. 1223, 1227, commi 1 e 2 c.c..e comunque secondo quanto sarà ritenuto di giustizia.
- Vinte le spese del grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pag. 4/16 1.- Con ricorso ai sensi dell' art. 281-decies c.p.c. e ss. depositato il 5.5.2023 dinanzi al Tribunale di Bologna , Parte_1 Parte_2
e , questi ultimi in qualità di genitori di Parte_3 Parte_1
(ragazza affetta da trisomia 21) e anche quale
[...] Parte_3
amministratrice di sostegno della stessa, convenivano in giudizio il
[...]
, l Controparte_1 Controparte_2
l e il
[...] Controparte_2 Controparte_2
chiedendo l'accertamento della natura discriminatoria e illegittima delle condotte adottate dal e di tutti i provvedimenti e gli atti con cui CP_2
detta condotta era stata formalizzata (P.E.I., i verbali del G.L.O., i verbali del
C.d.c., le comunicazioni etc.), fra cui, tra l'altro, la previsione da parte del
Consiglio di classe della Classe 5S (a.s. 2022/2023), in assenza di consenso dell'NN e della famiglia, di un programma differenziato – in luogo di quello svolto dai compagni di classe, semplificato/personalizzato come richiesto dai ricorrenti e previsto L'O.M. 90/2001 – con conseguente preclusione per dell'ammissione all'esame di stato conclusivo del Parte_1
corso di studio di istruzione secondaria superiore e possibilità di conseguire il diploma;
nonché l'accertamento della natura discriminatoria delle condotte tenute dal , dell Controparte_1 [...]
l cui i Controparte_3 Controparte_2
ricorrenti avevano indirizzato l'istanza di passaggio al programma semplificato e l'atto di ritiro dal al fine di sollecitare un CP_2
intervento dei medesimi, rimasti tuttavia inerti;
la condanna del
[...]
al risarcimento di danni cagionati;
l'ordine di Controparte_1
pag. 5/16 adottare, entro il termine fissato dal Tribunale, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
In particolare, il – rinnovando l'adozione della programmazione CP_2
differenziata, rifiutando le ripetute richieste della famiglia di passare alla programmazione semplificata – avrebbe negato all'NN il diritto di autodeterminarsi, con grave discriminazione della stessa e conseguente illegittimità di tutti gli atti amministrativi adottati;
illegittimità ravvisata sotto il profilo della violazione di legge in materia di valutazione degli alunni con disabilità e sussidi aggiuntivi e dell'eccesso di potere.
Nelle more, i ricorrenti rappresentavano che si era nel Parte_1
frattempo iscritta ad un istituto scolastico in Pescara, allegando che questo trasferimento aveva aggravato il danno patrimoniale e non patrimoniale e chiedevano il mutamento del rito in ordinario in considerazione dei fatti sopravvenuti rispetto a quelli dedotti in ricorso.
Si costituivano i resistenti per mezzo dell'Avvocatura dello Stato con memoria depositata il 27.05.2023, eccependo in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. C),
D.lgs. 104/2010.
Evidenziavano che la domanda dei ricorrenti, seppure in prima battuta rivolta alla cessazione delle condotte discriminatorie asseritamente perpetrate dalla scuola nei confronti dell'NN, avrebbe tuttavia celato la domanda di annullamento di atti adottati L'amministrazione scolastica nel corso degli anni, tra cui la decisione del Consiglio di Classe (l'organo competente in materia) di confermare per l'allieva il P.E.I. con obiettivi differenziati, dopo che la famiglia aveva firmato il suddetto P.E.I. per il primo e per il secondo pag. 6/16 anno di liceo, così come esplicitamente previsto dalle linee guida per l'inclusione allegate al D.I. 182/2020.
In caso di ritenuta sussistenza della giurisdizione ordinaria, chiedevano il rigetto della domanda della controparte poiché infondata, precisando che il
PEI, a fronte della richiesta della famiglia, era stato redatto cercando di riallineare il più possibile il percorso dell'NN a quello seguito dalla classe;
che i genitori, dal canto loro, avevano omesso di presentarsi ai colloqui, prendendo parte solo ai G.L.O. con atteggiamento ostile avverso l'operato dei docenti, per poi inoltrare, a maggio 2022, una diffida alla scuola di deliberare il passaggio a obiettivi cd. minimi. Ribadivano che la continuazione del percorso differenziato adottato L'inizio del percorso scolastico di Parte_1
era automatica, salvo diversa decisione del Consiglio di classe, che nel caso in esame non aveva ritenuto sussistenti (sulla base di un giudizio basato su valutazioni tecniche, di esclusiva prerogativa degli organi scolastici deputati) i presupposti per il passaggio al programma ad obiettivi minimi.
Il Tribunale di Bologna in data 05.12.2023 pronunciava sentenza n.2660/2023 con la quale dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, compensando tra le parti le spese di lite, atteso che, essendo contestato l'esercizio in senso discriminatorio del potere amministrativo nella scelta del percorso formativo più adatto a ne conseguiva che la Parte_1
lamentata lesione dei diritti fondamentali dell'NN derivante L'operato dell'istituto scolastico - da cui sarebbero derivati i danni per cui era richiesto il risarcimento - non poteva che essere conosciuta dal giudice amministrativo ai sensi degli artt. 7 c. 5, 30 e 133 c. 1 lett. c) c.p.a
Rilevava, inoltre, che l'accertamento della natura discriminatoria dell'operato degli organi scolastici nei confronti dell'NN doveva necessariamente pag. 7/16 passare attraverso il vaglio degli atti amministrativi con cui asseritamente tali discriminazioni erano state realizzate e che, tuttavia, un tale giudizio era precluso al giudice ordinario, in quanto gli atti erano espressione di discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione coinvolta;
in contestazione, dunque, era l'an del rinnovo del P.E.I. che, secondo la tesi dei ricorrenti, avrebbe concretato una condotta discriminatoria, impedendo alla ragazza di accedere all'esame finale.
Pertanto, attenendo il vaglio richiesto dai ricorrenti a profili non attuativi del piano educativo, bensì alla valutazione prodromica alla sua (rinnovata) adozione, doveva riconoscersi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
2.- Avverso detta sentenza e Parte_1 Parte_2
, questi ultimi nella qualità di genitori di e la Parte_3 Parte_1
seconda anche come Amministratrice di Sostegno, proponevano appello.
Con il primo motivo, lamentavano l'erroneità della pronuncia di difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo;
la violazione dell'art. 3 L. 67/2006, dell'art. 28 d.lgs.
150/2011, dell'art. 133 c.p.a.; la violazione dell'art. 3 Cost. e delle norme sui diritti posti a presidio dell'autodeterminazione, parità di trattamento e istruzione delle persone con disabilità; la violazione delle norme sul programma e sulle prove di valutazione da somministrare agli alunni con disabilità (fra cui l'art. 15 dell'O.M. n. 90/2001).
Ritenevano, in particolare, che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato petitum e causa petendi – con conseguente erronea conclusione di carenza di giurisdizione in favore del G.A. – per aver ritenuto sussistente in capo all'amministrazione scolastica un potere discrezionale, laddove invece il pag. 8/16 nucleo del ricorso poggiava sull'esame delle norme che escludono la discrezionalità in capo alla P.A. in riferimento alla scelta del programma che l'alunno con disabilità intende seguire. Scelte che afferiscono alla sfera dei diritti all'autodeterminazione, all'inclusione e all'istruzione e che, in caso di adozione del programma differenziato, comportano una contrazione del servizio scolastico rispetto a quello offerto agli altri alunni, con conseguente discriminazione se tale opzione non è accettata dal soggetto disabile. Nessuna scelta discrezionale-tecnica legittima poteva dunque ritenersi sussistente, ad avviso degli appellanti, in difetto di tale consenso.
Con il secondo motivo, contestavano il rigetto della domanda di mutamento del rito e/o di assegnazione di un termine per formulare istanze istruttorie,
Con il terzo motivo, lamentavano l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della discriminazione asseritamente manifestatasi ai danni di
, con riferimento a singoli ulteriori episodi rappresentati Parte_1
con il terzo motivo di ricorso di primo grado.
3.- Si costituivano in data 22.10.2025 il , Controparte_1
l , l Controparte_3 Controparte_2
e il chiedendo il rigetto dell'appello.
[...] Controparte_2
Preliminarmente, gli appellanti insistevano sull'insussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. c) d. lgs. 104/2010, rientrando in quest'ultima le controversie che attengono alla predisposizione del P.E.I., sia che si tratti della prima predisposizione ovvero del suo aggiornamento, d'ufficio o ad istanza dell'interessato, venendo sempre in rilievo l'espletamento di poteri pubblicistici preordinati anche alla conformazione della latitudine della posizione soggettiva azionata. Ribadivano che il P.E.I. è un atto pag. 9/16 amministrativo, adottato nell'ambito di un procedimento amministrativo
(volto a definire e gestire le esigenze dell'alunno disabile), espressione di potestà pubblicistica dell'Amministrazione scolastica, che in esso spende discrezionalità tecnica, della cui eventuale illegittimità ci si può eventualmente dolere a mezzo di specifica impugnazione del P.E.I. medesimo e degli atti conseguenti adottati dalla dinanzi al G.A.. Controparte_5
Rilevavano, ad ogni modo, che né per gli alunni con disabilità né per quelli normodotati sussiste un vero e proprio diritto al conseguimento del diploma, rappresentando lo stesso un “bene della vita”, la cui implementazione transita attraverso specifici meccanismi di tutela. Di conseguenza, non può ritenersi che l'esercizio di un potere amministrativo da parte della scuola – potere che viene esercitato in egual misura nei confronti di tutti gli studenti, come accade, ad esempio, quando si decide una bocciatura – si traduca automaticamente in una forma di discriminazione se applicato nei confronti dell'alunno con disabilità, per il solo fatto di aver precluso al medesimo il bene-vita costituito dal diploma.
Precisavano altresì che le determinazioni assunte nei confronti di Parte_1
costituivano l'esito di procedimenti amministrativi nell'ambito dei quali si era svolta un'istruttoria, assicurando alla ragazza, per l'intero suo ciclo di istruzione, il servizio pubblico dell'insegnamento di sostegno (che mai i genitori avevano rifiutato, pur non sottoscrivendo il P.E.I.); ribadivano che la richiesta di passaggio al P.E.I. personalizzato obiettivi minimi o semplificati senza prove di idoneità costituiva una richiesta manifestamente contra legem, che al contrario le prevede espressamente per tutti gli anni di corso in cui uno studente con disabilità abbia frequentato la scuola con una progettazione ad obiettivi differenziati.
pag. 10/16 In subordine, in caso di affermazione della giurisdizione del G.O., gli appellati riproponevano l'eccezione di difetto di legittimazione processuale degli attori rimasta assorbita dalla pronuncia di primo grado.
Sempre in via di subordine, contestavano l'avversa domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059, alla luce della mancata prova di condotta illecita e del nesso causale rispetto alla stesse e all'evento di danno e del danno conseguenza.
4.- L'appello va rigettato.
Questa Corte condivide il ragionamento del primo giudice sul difetto di giurisdizione.
Gli appellanti deducono che la loro figlia, ragazza con disabilità Parte_1
(trisomia 21), è stata iscritta al Liceo Sabin del Comune di CP_2
indirizzo Scienze Umane, a decorrere L'anno scolastico 2018/2019.
Sulla base degli esiti dei test di ingresso e di una prima osservazione, in occasione del Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) del primo anno, alla famiglia è stato proposto dagli insegnanti un percorso differenziato accettato dai genitori e seguito per i primi due anni.
Durante l'emergenza pandemica, a parere dei genitori, ha Parte_1
migliorato notevolmente le proprie capacità di seguire il lavoro della classe e, per tale motivo, i genitori, in occasione del G.L.O. fissato per la redazione del P.E.I. per l'a.s. 2020/2021 (classe terza), hanno chiesto il suo passaggio dalla programmazione differenziata a quella semplificata, non solo per l'anno scolastico appena avviato ma per il lungo periodo, in modo da prepararla a sostenere l'esame finale con prove equipollenti per conseguire il diploma.
Detta istanza non è stata accolta dal Consiglio di Classe.
pag. 11/16 La richiesta di un programma per obiettivi minimi veniva ribadita anche in occasione del Consiglio di classe riunitosi il 22.1.2021 ed il 29.4.2021 ma i docenti disattendevano la richiesta (si legge nel verbale sub doc. 19: “tutti convengono sul fatto che il carico di lavoro, la mole di contenuti e
l'impegno richiesto per affrontare il triennio del Controparte_6
non sono adeguati alle competenze e alle capacità di N. La
[...]
preoccupazione maggiore da parte del corpo docente riguarda il senso di frustrazione che potrebbe generarsi nella ragazza che attualmente si reca a scuola volentieri e con soddisfazione”).
Nel mese di marzo del 2021 veniva sottoposta ad una Parte_1
rivalutazione delle capacità cognitive e linguistiche e, su istanza dei genitori, veniva convocato un G.L.O. straordinario (cfr. verbale del
26.5.2021- doc. 12 ricorso) per ridiscutere il progetto didattico-educativo, ma anche in quella sede il G.L.O. si esprimeva negativamente.
Nuovamente, in occasione del G.L.O. riunitosi il 22.10.2021 per l'a.s.
2021/2022 i genitori rifiutavano il programma differenziato e chiedevano che il C.D.C. approvasse quello per obiettivi minimi a prove equipollenti.
I genitori di rivolgevano quindi un'istanza anche alla Dirigente Parte_1
Scolastica, istanza alla quale tuttavia veniva data risposta negativa, richiamando il verbale del Consiglio di classe riunito in seduta straordinaria del 6.3.2023 che, con delibera all'unanimità, aveva confermato “che in base alle osservazioni e alle prove di verifica svolte a scuola dai docenti del Consiglio di classe della 5S sulle abilità, conoscenze e competenze acquisite L'NN , non sussistono le condizioni Parte_1
per il passaggio della programmazione educativo-didattica dagli obiettivi differenziati agli obiettivi semplificati per c.d. “obiettivi minimi”.
pag. 12/16 A seguito di dette difficoltà, i genitori, con Pec del 14.3.2023, comunicavano all'istituto scolastico il ritiro di dalla frequenza Parte_1
scolastica presso detto istituto.
Il programma di studi veniva successivamente seguito e concluso presso altro istituto.
Con la domanda in oggetto gli appellanti sostanzialmente lamentano presunte condotte discriminatorie poste in essere dalla scuola ai danni della figlia, concretizzatesi attraverso l'adozione di vari atti amministrativi, mai impugnati specificamente, che non hanno accolto la richiesta dei genitori di una programmazione semplificata in luogo del piano educativo individuale.
Per giurisprudenza consolidata le controversie aventi ad oggetto la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del piano educativo individualizzato sono affidate alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
La giurisdizione del giudice ordinario scatta invece a seguito della redazione conclusiva, da parte dei soggetti competenti, del piano educativo individualizzato.
Una volta approvato il "piano educativo individualizzato", definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12, tale piano obbliga infatti l'amministrazione scolastica a garantire il sostegno all'alunno in situazione di handicap per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili;
conseguentemente, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non pag. 13/16 accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 25011 del
25/11/2014; Cass., Sez. Un., n. 9966 del 20/04/2017; Cass., Sez. Un., n.
25101 del 08/10/2019, Cassazione civile sez. un., 28/01/2020, n.1870).
La giurisdizione del giudice ordinario scatta a seguito della redazione conclusiva, da parte dei soggetti pubblici competenti, del piano educativo individualizzato, contenente l'indicazione delle ore di sostegno necessarie ai fini dell'educazione e dell'istruzione: in tal caso, si è di fronte ad un diritto ad essere seguiti da un docente specializzato, già pienamente conformato, nella sua articolazione concreta, rispetto alle specifiche necessità dell'alunno disabile, e non vi è più spazio discrezionale per la pubblica amministrazione - autorità per diversamente modulare da un punto di vista quantitativo, e quindi per ridurre, gli interventi in favore della salvaguardia del diritto all'istruzione dello studente disabile (Cassazione civile sez. un., 20/04/2017, n.9966)
Il PEI in concreto attuato, fonte di asserita discriminazione nell'impostazione degli appellanti, unitamente a molteplici altri atti neppure individualmente identificati, è un atto amministrativo, adottato nell'ambito di un procedimento amministrativo ed espressione di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione scolastica che gli appellanti ben avrebbero dovuto/potuto impugnare dinanzi al GA.
Alla luce dei principi sopra espressi, nel caso di specie questa Corte ritiene che la questione nasca non già da questioni sul non corretto adempimento delle prescrizioni del PEI adottato per omessa, parziale o non completa attuazione, ma dalla discriminazione in ipotesi discendente dalla non pag. 14/16 corretta valutazione della situazione che ha portato alla successiva adozione del PEI, fase prodromica in cui l'amministrazione avrebbe male esercitato la discrezionalità tecnica ad essa riservata, negando all'NN la possibilità di accedere ad un percorso semplificato piuttosto che personalizzato, che radica, alla luce dei principi sopra espressi, la competenza del GA. Come rilevato dal primo giudice, gli attori non contestano infatti una scorretta Parte esecuzione del piano adottato, ma la rinnovazione del per gli anni successivi al biennio, ritenuta ingiustificata ed errata in rapporto alla valutazione della situazione concreta, della cui eventuale illegittimità/inadeguatezza è possibile dolersi con specifica impugnazione del P.E.I. medesimo e degli atti conseguenti davanti al GA.
Si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare interamente le spese alla luce della complessità e della peculiarità delle questioni trattate.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, Parte_1 Parte_5
questi ultimi in qualità di genitori di
[...] Parte_1
e anche quale amministratrice di sostegno,
[...] Parte_3
nei confronti di
[...]
Controparte_7
[...]
pag. 15/16 costituito, avverso la sentenza del Tribunale Controparte_2
di Bologna n. 2660/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 18.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
RI NO SE De OS
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI OG
I Sezione Civile
R.G. 955/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
SE De OS Presidente
Antonella Allegra Consigliere
RI NO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , E Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. , questi ultimi in Parte_3 C.F._3
qualità di genitori di e anche quale Parte_1 Parte_3
amministratrice di sostegno, assistiti e difesi L'Avv. SANVIDO
UE e L'avv. MISTRETTA DANIELA
( ) VIA GRASSI N. 9 TORINO;
con domicilio C.F._4
eletto in VIA GRASSI N. 9 10138 TORINO appellante e
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 [...]
Controparte_2
assistito e difeso L'Avv. AVVOCATURA
[...]
DELLO STATO DI OG con domicilio eletto in INDIRIZZO
AT OG appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni avversaria eccezione, istanza e deduzione, riformare integralmente la sentenza appellata, del Tribunale di Bologna, Sez. I Civile, dott.ssa Daniela NUNNO, n. 2660/2023, pronunciata nel giudizio R.G. n. 6515/2023, all'esito dell'udienza del 5.12.2023, depositata in data 6.12.2023, non notificata e per l'effetto:
- in rito, disporre il mutamento del rito, da rito a cognizione semplificata in rito ordina-rio, in considerazione dei fatti sopravvenuti, incidenti sul danno, rispetto a quelli dedotti in ricorso;
- in via istruttoria, concedere il termine di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., così da consentire ai ricorrenti la formulazione della istanza di prova per testi, sui capitoli di prova già dedotti nel ricorso e nel presente atto d'appello, oltre che per insistere, come s'insiste nella presente sede, per l'ammissione delle prove documentali sopra elencate;
in subordine, accogliere da subito le suddette istanze istruttorie ed ammettere le prove richieste, con conseguente assunzione delle medesime, ai sensi degli artt. 354 e 356 c.p.c.;
- nel merito: a) accertare e dichiarare la natura discriminatoria ed illegittima della condotta adottata dal del Comune , in persona CP_2 CP_2 del suo legale rappresentante pro tempore e del Consiglio di classe della classe 5S (a.s. 2022/2023) del liceo delle scienze umane, nonché di tutti i provvedimenti e gli atti con cui è stata formalizzata (ossia di tutti i PEI, i verbali del G.LO., i verbali del c.d.c, i provvedimenti della DS, etc.), pag. 2/16 consistente nell'aver omesso del tutto di considerare la volontà di Parte_1
e e dei suoi genitori, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quest'ultima pure sua Amministratrice di Sostegno, di seguire il
[...] medesimo programma scolastico proposto ai compagni dell'NN ricorrente/appellante, seppure supportata dagli strumenti di sostegno previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalle altre sopra citate leggi in materia, per gli alunni con disabilità e dunque accertare che alla medesima è stato imposto un programma differenziato in luogo di quello personalizzato richiesto, in violazione, fra l'altro, dell'art. 15 dell'O.M. 90/2001 e dell'art. 3 Cost., con conseguente impossibilità di tentare di essere ammessa all'esame di Stato, in modo da tentare di conseguire il diploma;
b) accertare la natura discriminatoria della condotta del
[...]
Controparte_3
[...]
, in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti pro tempore, non solo in qualità di Amministrazioni nella cui
“persona” sta in giudizio il , ma altresì quali Amministrazioni CP_2 competenti, cui i ricorrenti hanno indirizzato l'istanza di passaggio al programma semplificato e l'atto di ritiro dal , al fine di CP_2 sollecitare un intervento dei medesimi e tuttavia rimasti inerti, così avallando le illegittimità poste in essere dal di;
CP_2 CP_2
c) accertare la natura discriminatoria delle ulteriori condotte descritte in atti, poste in essere nei confronti di dal Liceo Parte_1 [...]
del Comune di , in persona del suo legale rappresentante CP_2 CP_2 pro tempore e del Consiglio di classe della classe 5S (a.s. 2022/2023) del liceo delle scienze umane;
d) condannare il , in Controparte_1 persona del pro tempore, al risarcimento dei danni cagionati a CP_4
e alla sua famiglia in favore dei medesimi e in particolare Parte_1 condannarlo a risarcire il danno non patrimoniale, arti-colato nelle varie voci esposte in narrativa, che fin d'ora si quantifica in via equitativa in € 81.030,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, rivalutata ai sensi degli indici ISTAT ed incrementate degli interessi legali dalla data della condotta discriminatoria, condannando fin d'ora gli odierni convenuti a corrispondere ulteriori interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., sull'importo liquidato con l'emananda sentenza, dalla data di proposizione del ricorso, fino alla data di effettivo soddisfo;
pag. 3/16 e) ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento emanando, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, quale ad esempio quello indicato nel corpo del ricorso, al fine di impedire la ripetizione della discriminazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso dei contributi unificati”.
Per parte appellata:
“Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria richiesta, rigettare l'appello siccome inammissibile e comunque infondato con integrale conferma della sentenza di primo grado, meglio individuata in epigrafe e più precisamente.
- in via pregiudiziale in rito, confermare la sentenza di primo grado e respingere l'appello siccome inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario dichiarando la sussistenza della Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., anche con riferimento alla consequenziale domanda risarcitoria;
- in via subordinata sempre preliminarmente in rito, dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dai sig.ri Parte_2
e in proprio per violazione dell'art. 81 c.p.c.. e
[...] Parte_3
l'inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dalla sig.ra Parte_1
in proprio per difetto di legittimazione processuale in violazione
[...] del disposto dell'art. 75 c.p.c.. – in subordine dichiarare inammissibilità dell'appello proposto in proprio da e l'inammissibilità Parte_1 dell'appello proposto dai sig.ri e in Parte_2 Parte_3 proprio sempre per violazione dell'art. 81 c.p.c..,
- in via di estremo subordine nel merito, nella denegata e non ritenuta ipotesi in cui dovesse reputarsi sussistente giurisdizione del G.O. e la legittimazione delle controparti, respingere le domande ex adverso formulate siccome infondate e comunque non provate ovvero, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria, rideterminare in senso riduttivo l'ammontare dell'importo in conformità agli artt. 1223, 1227, commi 1 e 2 c.c..e comunque secondo quanto sarà ritenuto di giustizia.
- Vinte le spese del grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pag. 4/16 1.- Con ricorso ai sensi dell' art. 281-decies c.p.c. e ss. depositato il 5.5.2023 dinanzi al Tribunale di Bologna , Parte_1 Parte_2
e , questi ultimi in qualità di genitori di Parte_3 Parte_1
(ragazza affetta da trisomia 21) e anche quale
[...] Parte_3
amministratrice di sostegno della stessa, convenivano in giudizio il
[...]
, l Controparte_1 Controparte_2
l e il
[...] Controparte_2 Controparte_2
chiedendo l'accertamento della natura discriminatoria e illegittima delle condotte adottate dal e di tutti i provvedimenti e gli atti con cui CP_2
detta condotta era stata formalizzata (P.E.I., i verbali del G.L.O., i verbali del
C.d.c., le comunicazioni etc.), fra cui, tra l'altro, la previsione da parte del
Consiglio di classe della Classe 5S (a.s. 2022/2023), in assenza di consenso dell'NN e della famiglia, di un programma differenziato – in luogo di quello svolto dai compagni di classe, semplificato/personalizzato come richiesto dai ricorrenti e previsto L'O.M. 90/2001 – con conseguente preclusione per dell'ammissione all'esame di stato conclusivo del Parte_1
corso di studio di istruzione secondaria superiore e possibilità di conseguire il diploma;
nonché l'accertamento della natura discriminatoria delle condotte tenute dal , dell Controparte_1 [...]
l cui i Controparte_3 Controparte_2
ricorrenti avevano indirizzato l'istanza di passaggio al programma semplificato e l'atto di ritiro dal al fine di sollecitare un CP_2
intervento dei medesimi, rimasti tuttavia inerti;
la condanna del
[...]
al risarcimento di danni cagionati;
l'ordine di Controparte_1
pag. 5/16 adottare, entro il termine fissato dal Tribunale, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
In particolare, il – rinnovando l'adozione della programmazione CP_2
differenziata, rifiutando le ripetute richieste della famiglia di passare alla programmazione semplificata – avrebbe negato all'NN il diritto di autodeterminarsi, con grave discriminazione della stessa e conseguente illegittimità di tutti gli atti amministrativi adottati;
illegittimità ravvisata sotto il profilo della violazione di legge in materia di valutazione degli alunni con disabilità e sussidi aggiuntivi e dell'eccesso di potere.
Nelle more, i ricorrenti rappresentavano che si era nel Parte_1
frattempo iscritta ad un istituto scolastico in Pescara, allegando che questo trasferimento aveva aggravato il danno patrimoniale e non patrimoniale e chiedevano il mutamento del rito in ordinario in considerazione dei fatti sopravvenuti rispetto a quelli dedotti in ricorso.
Si costituivano i resistenti per mezzo dell'Avvocatura dello Stato con memoria depositata il 27.05.2023, eccependo in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. C),
D.lgs. 104/2010.
Evidenziavano che la domanda dei ricorrenti, seppure in prima battuta rivolta alla cessazione delle condotte discriminatorie asseritamente perpetrate dalla scuola nei confronti dell'NN, avrebbe tuttavia celato la domanda di annullamento di atti adottati L'amministrazione scolastica nel corso degli anni, tra cui la decisione del Consiglio di Classe (l'organo competente in materia) di confermare per l'allieva il P.E.I. con obiettivi differenziati, dopo che la famiglia aveva firmato il suddetto P.E.I. per il primo e per il secondo pag. 6/16 anno di liceo, così come esplicitamente previsto dalle linee guida per l'inclusione allegate al D.I. 182/2020.
In caso di ritenuta sussistenza della giurisdizione ordinaria, chiedevano il rigetto della domanda della controparte poiché infondata, precisando che il
PEI, a fronte della richiesta della famiglia, era stato redatto cercando di riallineare il più possibile il percorso dell'NN a quello seguito dalla classe;
che i genitori, dal canto loro, avevano omesso di presentarsi ai colloqui, prendendo parte solo ai G.L.O. con atteggiamento ostile avverso l'operato dei docenti, per poi inoltrare, a maggio 2022, una diffida alla scuola di deliberare il passaggio a obiettivi cd. minimi. Ribadivano che la continuazione del percorso differenziato adottato L'inizio del percorso scolastico di Parte_1
era automatica, salvo diversa decisione del Consiglio di classe, che nel caso in esame non aveva ritenuto sussistenti (sulla base di un giudizio basato su valutazioni tecniche, di esclusiva prerogativa degli organi scolastici deputati) i presupposti per il passaggio al programma ad obiettivi minimi.
Il Tribunale di Bologna in data 05.12.2023 pronunciava sentenza n.2660/2023 con la quale dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, compensando tra le parti le spese di lite, atteso che, essendo contestato l'esercizio in senso discriminatorio del potere amministrativo nella scelta del percorso formativo più adatto a ne conseguiva che la Parte_1
lamentata lesione dei diritti fondamentali dell'NN derivante L'operato dell'istituto scolastico - da cui sarebbero derivati i danni per cui era richiesto il risarcimento - non poteva che essere conosciuta dal giudice amministrativo ai sensi degli artt. 7 c. 5, 30 e 133 c. 1 lett. c) c.p.a
Rilevava, inoltre, che l'accertamento della natura discriminatoria dell'operato degli organi scolastici nei confronti dell'NN doveva necessariamente pag. 7/16 passare attraverso il vaglio degli atti amministrativi con cui asseritamente tali discriminazioni erano state realizzate e che, tuttavia, un tale giudizio era precluso al giudice ordinario, in quanto gli atti erano espressione di discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione coinvolta;
in contestazione, dunque, era l'an del rinnovo del P.E.I. che, secondo la tesi dei ricorrenti, avrebbe concretato una condotta discriminatoria, impedendo alla ragazza di accedere all'esame finale.
Pertanto, attenendo il vaglio richiesto dai ricorrenti a profili non attuativi del piano educativo, bensì alla valutazione prodromica alla sua (rinnovata) adozione, doveva riconoscersi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
2.- Avverso detta sentenza e Parte_1 Parte_2
, questi ultimi nella qualità di genitori di e la Parte_3 Parte_1
seconda anche come Amministratrice di Sostegno, proponevano appello.
Con il primo motivo, lamentavano l'erroneità della pronuncia di difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo;
la violazione dell'art. 3 L. 67/2006, dell'art. 28 d.lgs.
150/2011, dell'art. 133 c.p.a.; la violazione dell'art. 3 Cost. e delle norme sui diritti posti a presidio dell'autodeterminazione, parità di trattamento e istruzione delle persone con disabilità; la violazione delle norme sul programma e sulle prove di valutazione da somministrare agli alunni con disabilità (fra cui l'art. 15 dell'O.M. n. 90/2001).
Ritenevano, in particolare, che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato petitum e causa petendi – con conseguente erronea conclusione di carenza di giurisdizione in favore del G.A. – per aver ritenuto sussistente in capo all'amministrazione scolastica un potere discrezionale, laddove invece il pag. 8/16 nucleo del ricorso poggiava sull'esame delle norme che escludono la discrezionalità in capo alla P.A. in riferimento alla scelta del programma che l'alunno con disabilità intende seguire. Scelte che afferiscono alla sfera dei diritti all'autodeterminazione, all'inclusione e all'istruzione e che, in caso di adozione del programma differenziato, comportano una contrazione del servizio scolastico rispetto a quello offerto agli altri alunni, con conseguente discriminazione se tale opzione non è accettata dal soggetto disabile. Nessuna scelta discrezionale-tecnica legittima poteva dunque ritenersi sussistente, ad avviso degli appellanti, in difetto di tale consenso.
Con il secondo motivo, contestavano il rigetto della domanda di mutamento del rito e/o di assegnazione di un termine per formulare istanze istruttorie,
Con il terzo motivo, lamentavano l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della discriminazione asseritamente manifestatasi ai danni di
, con riferimento a singoli ulteriori episodi rappresentati Parte_1
con il terzo motivo di ricorso di primo grado.
3.- Si costituivano in data 22.10.2025 il , Controparte_1
l , l Controparte_3 Controparte_2
e il chiedendo il rigetto dell'appello.
[...] Controparte_2
Preliminarmente, gli appellanti insistevano sull'insussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. c) d. lgs. 104/2010, rientrando in quest'ultima le controversie che attengono alla predisposizione del P.E.I., sia che si tratti della prima predisposizione ovvero del suo aggiornamento, d'ufficio o ad istanza dell'interessato, venendo sempre in rilievo l'espletamento di poteri pubblicistici preordinati anche alla conformazione della latitudine della posizione soggettiva azionata. Ribadivano che il P.E.I. è un atto pag. 9/16 amministrativo, adottato nell'ambito di un procedimento amministrativo
(volto a definire e gestire le esigenze dell'alunno disabile), espressione di potestà pubblicistica dell'Amministrazione scolastica, che in esso spende discrezionalità tecnica, della cui eventuale illegittimità ci si può eventualmente dolere a mezzo di specifica impugnazione del P.E.I. medesimo e degli atti conseguenti adottati dalla dinanzi al G.A.. Controparte_5
Rilevavano, ad ogni modo, che né per gli alunni con disabilità né per quelli normodotati sussiste un vero e proprio diritto al conseguimento del diploma, rappresentando lo stesso un “bene della vita”, la cui implementazione transita attraverso specifici meccanismi di tutela. Di conseguenza, non può ritenersi che l'esercizio di un potere amministrativo da parte della scuola – potere che viene esercitato in egual misura nei confronti di tutti gli studenti, come accade, ad esempio, quando si decide una bocciatura – si traduca automaticamente in una forma di discriminazione se applicato nei confronti dell'alunno con disabilità, per il solo fatto di aver precluso al medesimo il bene-vita costituito dal diploma.
Precisavano altresì che le determinazioni assunte nei confronti di Parte_1
costituivano l'esito di procedimenti amministrativi nell'ambito dei quali si era svolta un'istruttoria, assicurando alla ragazza, per l'intero suo ciclo di istruzione, il servizio pubblico dell'insegnamento di sostegno (che mai i genitori avevano rifiutato, pur non sottoscrivendo il P.E.I.); ribadivano che la richiesta di passaggio al P.E.I. personalizzato obiettivi minimi o semplificati senza prove di idoneità costituiva una richiesta manifestamente contra legem, che al contrario le prevede espressamente per tutti gli anni di corso in cui uno studente con disabilità abbia frequentato la scuola con una progettazione ad obiettivi differenziati.
pag. 10/16 In subordine, in caso di affermazione della giurisdizione del G.O., gli appellati riproponevano l'eccezione di difetto di legittimazione processuale degli attori rimasta assorbita dalla pronuncia di primo grado.
Sempre in via di subordine, contestavano l'avversa domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059, alla luce della mancata prova di condotta illecita e del nesso causale rispetto alla stesse e all'evento di danno e del danno conseguenza.
4.- L'appello va rigettato.
Questa Corte condivide il ragionamento del primo giudice sul difetto di giurisdizione.
Gli appellanti deducono che la loro figlia, ragazza con disabilità Parte_1
(trisomia 21), è stata iscritta al Liceo Sabin del Comune di CP_2
indirizzo Scienze Umane, a decorrere L'anno scolastico 2018/2019.
Sulla base degli esiti dei test di ingresso e di una prima osservazione, in occasione del Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) del primo anno, alla famiglia è stato proposto dagli insegnanti un percorso differenziato accettato dai genitori e seguito per i primi due anni.
Durante l'emergenza pandemica, a parere dei genitori, ha Parte_1
migliorato notevolmente le proprie capacità di seguire il lavoro della classe e, per tale motivo, i genitori, in occasione del G.L.O. fissato per la redazione del P.E.I. per l'a.s. 2020/2021 (classe terza), hanno chiesto il suo passaggio dalla programmazione differenziata a quella semplificata, non solo per l'anno scolastico appena avviato ma per il lungo periodo, in modo da prepararla a sostenere l'esame finale con prove equipollenti per conseguire il diploma.
Detta istanza non è stata accolta dal Consiglio di Classe.
pag. 11/16 La richiesta di un programma per obiettivi minimi veniva ribadita anche in occasione del Consiglio di classe riunitosi il 22.1.2021 ed il 29.4.2021 ma i docenti disattendevano la richiesta (si legge nel verbale sub doc. 19: “tutti convengono sul fatto che il carico di lavoro, la mole di contenuti e
l'impegno richiesto per affrontare il triennio del Controparte_6
non sono adeguati alle competenze e alle capacità di N. La
[...]
preoccupazione maggiore da parte del corpo docente riguarda il senso di frustrazione che potrebbe generarsi nella ragazza che attualmente si reca a scuola volentieri e con soddisfazione”).
Nel mese di marzo del 2021 veniva sottoposta ad una Parte_1
rivalutazione delle capacità cognitive e linguistiche e, su istanza dei genitori, veniva convocato un G.L.O. straordinario (cfr. verbale del
26.5.2021- doc. 12 ricorso) per ridiscutere il progetto didattico-educativo, ma anche in quella sede il G.L.O. si esprimeva negativamente.
Nuovamente, in occasione del G.L.O. riunitosi il 22.10.2021 per l'a.s.
2021/2022 i genitori rifiutavano il programma differenziato e chiedevano che il C.D.C. approvasse quello per obiettivi minimi a prove equipollenti.
I genitori di rivolgevano quindi un'istanza anche alla Dirigente Parte_1
Scolastica, istanza alla quale tuttavia veniva data risposta negativa, richiamando il verbale del Consiglio di classe riunito in seduta straordinaria del 6.3.2023 che, con delibera all'unanimità, aveva confermato “che in base alle osservazioni e alle prove di verifica svolte a scuola dai docenti del Consiglio di classe della 5S sulle abilità, conoscenze e competenze acquisite L'NN , non sussistono le condizioni Parte_1
per il passaggio della programmazione educativo-didattica dagli obiettivi differenziati agli obiettivi semplificati per c.d. “obiettivi minimi”.
pag. 12/16 A seguito di dette difficoltà, i genitori, con Pec del 14.3.2023, comunicavano all'istituto scolastico il ritiro di dalla frequenza Parte_1
scolastica presso detto istituto.
Il programma di studi veniva successivamente seguito e concluso presso altro istituto.
Con la domanda in oggetto gli appellanti sostanzialmente lamentano presunte condotte discriminatorie poste in essere dalla scuola ai danni della figlia, concretizzatesi attraverso l'adozione di vari atti amministrativi, mai impugnati specificamente, che non hanno accolto la richiesta dei genitori di una programmazione semplificata in luogo del piano educativo individuale.
Per giurisprudenza consolidata le controversie aventi ad oggetto la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del piano educativo individualizzato sono affidate alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
La giurisdizione del giudice ordinario scatta invece a seguito della redazione conclusiva, da parte dei soggetti competenti, del piano educativo individualizzato.
Una volta approvato il "piano educativo individualizzato", definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12, tale piano obbliga infatti l'amministrazione scolastica a garantire il sostegno all'alunno in situazione di handicap per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili;
conseguentemente, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non pag. 13/16 accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 25011 del
25/11/2014; Cass., Sez. Un., n. 9966 del 20/04/2017; Cass., Sez. Un., n.
25101 del 08/10/2019, Cassazione civile sez. un., 28/01/2020, n.1870).
La giurisdizione del giudice ordinario scatta a seguito della redazione conclusiva, da parte dei soggetti pubblici competenti, del piano educativo individualizzato, contenente l'indicazione delle ore di sostegno necessarie ai fini dell'educazione e dell'istruzione: in tal caso, si è di fronte ad un diritto ad essere seguiti da un docente specializzato, già pienamente conformato, nella sua articolazione concreta, rispetto alle specifiche necessità dell'alunno disabile, e non vi è più spazio discrezionale per la pubblica amministrazione - autorità per diversamente modulare da un punto di vista quantitativo, e quindi per ridurre, gli interventi in favore della salvaguardia del diritto all'istruzione dello studente disabile (Cassazione civile sez. un., 20/04/2017, n.9966)
Il PEI in concreto attuato, fonte di asserita discriminazione nell'impostazione degli appellanti, unitamente a molteplici altri atti neppure individualmente identificati, è un atto amministrativo, adottato nell'ambito di un procedimento amministrativo ed espressione di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione scolastica che gli appellanti ben avrebbero dovuto/potuto impugnare dinanzi al GA.
Alla luce dei principi sopra espressi, nel caso di specie questa Corte ritiene che la questione nasca non già da questioni sul non corretto adempimento delle prescrizioni del PEI adottato per omessa, parziale o non completa attuazione, ma dalla discriminazione in ipotesi discendente dalla non pag. 14/16 corretta valutazione della situazione che ha portato alla successiva adozione del PEI, fase prodromica in cui l'amministrazione avrebbe male esercitato la discrezionalità tecnica ad essa riservata, negando all'NN la possibilità di accedere ad un percorso semplificato piuttosto che personalizzato, che radica, alla luce dei principi sopra espressi, la competenza del GA. Come rilevato dal primo giudice, gli attori non contestano infatti una scorretta Parte esecuzione del piano adottato, ma la rinnovazione del per gli anni successivi al biennio, ritenuta ingiustificata ed errata in rapporto alla valutazione della situazione concreta, della cui eventuale illegittimità/inadeguatezza è possibile dolersi con specifica impugnazione del P.E.I. medesimo e degli atti conseguenti davanti al GA.
Si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare interamente le spese alla luce della complessità e della peculiarità delle questioni trattate.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, Parte_1 Parte_5
questi ultimi in qualità di genitori di
[...] Parte_1
e anche quale amministratrice di sostegno,
[...] Parte_3
nei confronti di
[...]
Controparte_7
[...]
pag. 15/16 costituito, avverso la sentenza del Tribunale Controparte_2
di Bologna n. 2660/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 18.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
RI NO SE De OS
pag. 16/16