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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5939/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024 2974 TRIB.CONSORTILI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024 2974 TRIB.CONSORTILI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2928/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'Intimazione ad adempiere n. 2024/2974, dell'importo di € 89,17, avente ad oggetto il contributo consortile per le annualità 2018 e 2019, notificato in data 25.05.2024.
Il ricorrente ha eccepito:
- difetto di motivazione;
- difetto di notifica dell'atto impugnato;
- illegittimità della richiesta tributaria;
- assenza dei requisiti minimi per l'assoggettabilità alla tassazione gravata/assenza di benefici per i fondi gravati dal contributo;
- inesistenza di un beneficio specifico per i terreni sottoposti a contribuzione consortile;
Ha concluso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione, con vittoria delle spese di lite.
SO. GE. R. T. S.p.A costituitasi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione e ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Il Consorzio di bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino non risulta costituito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'intimazione impugnata richiama gli avvisi di accertamento n. 2022/46, notificato in data 11 novembre 2022,
e n. 2022/3555, notificato in data 18 novembre 2022, come risulta dalla documentazione prodotta da SO.
GE.R.T. S.p.A. Detti atti non risultano essere stati impugnati dal contribuente nei termini di legge. Secondo giurisprudenza ormai consolidata, la mancata impugnazione, nei termini previsti, dell'atto prodromico posto a fondamento della pretesa tributaria, regolarmente notificato, preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale e ne determina la definitività (cfr. Cass. n. 20735/2019; Cass. n. 29978/2018).
Ne consegue che la notifica di un atto antecedente rispetto a quello oggetto dell'odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di impugnazione dell'atto precedentemente notificato. L'ingiunzione di pagamento risulta, pertanto, impugnabile esclusivamente per vizi propri e non per censure afferenti agli atti impositivi presupposti.
Nel caso di specie, l'avviso di intimazione di pagamento, facendo espresso riferimento ad atti presupposti regolarmente comunicati al contribuente, risulta adeguatamente motivato, con chiara indicazione dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, senza che possa ravvisarsi alcuna indeterminatezza della pretesa impositiva.
Assorbite le altre questioni. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributatiria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della parte costituita, liquidate nella somma di euro 143,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5939/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024 2974 TRIB.CONSORTILI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024 2974 TRIB.CONSORTILI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2928/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'Intimazione ad adempiere n. 2024/2974, dell'importo di € 89,17, avente ad oggetto il contributo consortile per le annualità 2018 e 2019, notificato in data 25.05.2024.
Il ricorrente ha eccepito:
- difetto di motivazione;
- difetto di notifica dell'atto impugnato;
- illegittimità della richiesta tributaria;
- assenza dei requisiti minimi per l'assoggettabilità alla tassazione gravata/assenza di benefici per i fondi gravati dal contributo;
- inesistenza di un beneficio specifico per i terreni sottoposti a contribuzione consortile;
Ha concluso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione, con vittoria delle spese di lite.
SO. GE. R. T. S.p.A costituitasi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione e ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Il Consorzio di bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino non risulta costituito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'intimazione impugnata richiama gli avvisi di accertamento n. 2022/46, notificato in data 11 novembre 2022,
e n. 2022/3555, notificato in data 18 novembre 2022, come risulta dalla documentazione prodotta da SO.
GE.R.T. S.p.A. Detti atti non risultano essere stati impugnati dal contribuente nei termini di legge. Secondo giurisprudenza ormai consolidata, la mancata impugnazione, nei termini previsti, dell'atto prodromico posto a fondamento della pretesa tributaria, regolarmente notificato, preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale e ne determina la definitività (cfr. Cass. n. 20735/2019; Cass. n. 29978/2018).
Ne consegue che la notifica di un atto antecedente rispetto a quello oggetto dell'odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di impugnazione dell'atto precedentemente notificato. L'ingiunzione di pagamento risulta, pertanto, impugnabile esclusivamente per vizi propri e non per censure afferenti agli atti impositivi presupposti.
Nel caso di specie, l'avviso di intimazione di pagamento, facendo espresso riferimento ad atti presupposti regolarmente comunicati al contribuente, risulta adeguatamente motivato, con chiara indicazione dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, senza che possa ravvisarsi alcuna indeterminatezza della pretesa impositiva.
Assorbite le altre questioni. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributatiria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della parte costituita, liquidate nella somma di euro 143,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.