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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 4403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4403 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo - I Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
In seguito all'udienza del 16 ottobre 2025, svolta in modalità cartolare, nella causa R.G.
7976/2025 promossa da
, nato a [...], il [...], C.F. , nella Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne nata a [...], il Persona_1
28 ottobre 2019, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Impiduglia CodiceFiscale_2
Giuseppe), elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palermo, via Oberdan, n. 5
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato, ope legis, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, sita in Palermo,
Piazza Marina, n.39 - Palazzo Rostagno, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Bellomo
RESISTENTE
- Con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3, L. 67/06, depositato in cancelleria l'1 luglio 2025 e ritualmente notificato alla controparte, unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Per_1
Impiduglia, ha convenuto in giudizio il , chiedendo, in sintesi, volersi: ordinare Controparte_1 all'Amministrazione di cessare la condotta discriminatoria costituita dalla mancata adibizione in favore della minore, affetta da grave disabilità, delle attività assistenziali previste nel Piano
Personalizzato ex art. 14, L. 328/2000, approvato in data 1 aprile 2024; condannare l'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati al ricorrente, in proprio e per la minore da lui rappresentato in giudizio, dalla lamentata condotta discriminatoria, nella misura a ritenersi di giustizia.
- La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive delle parti.
- Il ricorrente ha versato in atti, fra l'altro, il piano personalizzato predisposto ex art. 14, L. 328/2000, in cui vengono espressamente indicate le attività ritenute necessarie per l'”inserimento
e l'integrazione sociale” della minorenne (all. 1).
- Orbene, il predetto piano personalizzato reca data 1 aprile 2024 - Parte ricorrente ha depositato al fascicolo processuale, in data 6 ottobre 2025, nota con cui l'amministratore unico della “ ” con sede in Palermo, comunica che la Controparte_2 minore “ha iniziato il percorso natatorio il 12 settembre 2025 e frequenta il nostro impianto il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00”.
- In data 3 novembre 2025, il Comune di Palermo depositava al fascicolo processuale una
“Comparsa di risposta”, sostanzialmente ricostruendo l'iter relativo alla pratica riguardante Per_1
e sostenendo che “che nessuna responsabilità è attribuibile al ”, circa il
[...] Controparte_1 ritardo nell'attivazione dei servizi in favore della minore.
- Sulla base del contenuto delle note d'udienza depositate da parte ricorrente, alle quali è stata allegata la nota su richiamata della ora frequentata da devesi presumere CP_2 Per_1 che il ricorrente abbia conseguito l'attività richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sicchè è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore/ricorrente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, il disinteresse ad una pronuncia nel merito appare essere stato manifestato col deposito del documento richiamato da parte della difesa del ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in proprio e quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore nei confronti del Comune di Palermo, in Per_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3, L. 67/06, notificato il 7 luglio 2025, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate da
[...] in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Pt_1 Per_1
nei confronti del in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1 tempore;
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente dalla domanda al 3 ottobre 2025;
3) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 850,00 per spese di lite, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario sulle spese, IVA e CPA se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Palermo, lì 4 novembre 2025
IL G.O.P.
AR AN