Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3584/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 20/11/2024 da
Sig. (C.F ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], piano V,
e
Sig.ra (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._2
Via Ugo Foscolo, n. 9, piano V,
entrambi difesi e rappresentati dagli avv.ti Fulvio Vida (C.F. , posta elettronica C.F._3
certificata: e Giulia Bonetto (C.F. , posta Email_1 C.F._4
elettronica certificata: Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati di letto e di mensa.
2. Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con mantenimento della loro Per_1 Per_2
residenza presso l'abitazione di proprietà del sig. sita in Trieste, Via Ugo Foscolo, n. 9, Pt_1
piano V.
3. Collocamento: Come concordato nel piano genitoriale che si allega (all. 12), collocare i figli minori e il lunedì, il giovedì e il venerdì presso l'abitazione del padre e il martedì Per_1 Per_2
e il mercoledì presso quella della madre, contigue, entrambe site in Trieste, Via Ugo Foscolo, n. 9,
Piano V, fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
4. Disporre che la madre ovvero il padre, a seconda dell'alternanza di cui al punto che precede,
possano comunque esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze e modalità, come concordato nel piano genitoriale che si allega (cfr. all. 12):
I - dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando i figli verranno riportati, entro le ore 22 presso la dimora materna o paterna, a seconda dell'alternanza di cui al precedente punto 3), ferma restando la possibilità di accordo tra i genitori circa ulteriori periodi di visita infrasettimanali a seconda delle esigenze dei minori e delle disponibilità temporali dei genitori (ibidem).
Le parti danno atto, peraltro, che il predetto regime di visita e di collocamento è già stato sperimentato negli ultimi mesi e che non sono mai insorti contrasti tra i coniugi ovvero pregiudizi per i minori;
II - durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua e durante le altre festività annuali, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale di cui al precedente punto 3) e siccome previsto nel piano genitoriale (cfr. all. 12).
5. Mantenimento: darsi atto che in ragione dei tempi di collocamento paritari nonché delle simili condizioni economiche dei genitori, i medesimi sopporteranno direttamente le spese per il mantenimento ordinario dei figli per i periodi in cui si troveranno presso di loro, mentre le spese straordinarie andranno suddivise al 50% come da protocollo del Tribunale di Trieste e come concordato nel piano genitoriale (cfr. all. 12).
6. Darsi atto che, stante le attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i predetti nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
7. Darsi atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
I coniugi chiedono, inoltre che:
decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., che la S.V. voglia rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al
G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti come qui i ricorrenti espressamente chiedono, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione di cui sopra, pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23
settembre 2017 e trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Trieste
con atto di matrimonio n. 119, P. 2, anno 2017, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste e le ulteriori incombenze.
2. Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con mantenimento della loro Per_1 Per_2
residenza presso l'abitazione di proprietà del sig. sita in Trieste, Via Ugo Foscolo, n. 9, Pt_1
piano V.
3. Collocamento: Come Concordato nel piano genitoriale (Cfr. all. 12), collocare i figli minori e il lunedì, il giovedì e il venerdì presso l'abitazione del padre e il martedì e il Per_1 Per_2
mercoledì presso quella della madre, contigue, entrambe site in Trieste, Via Ugo Foscolo, n. 9, Piano
V, fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
4. Disporre che la madre ovvero il padre, a seconda dell'alternanza di cui al punto che precede,
possano comunque esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze e modalità, come concordato nel piano genitoriale (cfr. all. 12):
I - dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando i figli verranno riportati, entro le ore 22 presso la dimora materna o paterna, a seconda dell'alternanza di cui al precedente punto 3), ferma restando la possibilità di accordo tra i genitori circa ulteriori periodi di visita infrasettimanali a seconda delle esigenze dei minori e delle disponibilità temporali dei genitori (ibidem).
Le parti ribadiscono, peraltro, che il predetto regime di visita e di collocamento è già stato sperimentato negli ultimi mesi e che non sono mai insorti contrasti tra i coniugi ovvero pregiudizi per i minori;
II - durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua e durante le altre festività annuali, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale di cui al precedente punto 3 e come previsto nel piano genitoriale (cfr. all. 12).
5. Mantenimento: darsi atto che in ragione dei tempi di collocamento paritari nonché delle simili condizioni economiche dei genitori, i medesimi sopporteranno direttamente le spese per il mantenimento ordinario dei figli per i periodi in cui si troveranno presso di loro, mentre le spese straordinarie andranno suddivise al 50% come da protocollo del Tribunale di Trieste e come concordato nel piano genitoriale (cfr. all. 12).
6. Darsi atto che, stante le attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i predetti nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
7. Darsi atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
8. Compensare interamente le spese di giudizio tra le parti.
Con successive note scritte in sostituzione i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO 1.Con ricorso congiunto depositato in data 20/11/2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e sopra trascritte.
A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di aver celebrato matrimonio concordatario in Trieste in data 23.09.2017, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto presso l'anagrafe del Comune di Trieste sub atto n.119, P.2, serie S, anno 2017, in regime di separazione dei beni;
b) che dall'unione sono nati a Trieste Riccardo il 24.12.2012 e il 5.03.2016; Per_2
c) che la dimora coniugale è stata fissata nell'appartamento sito in Trieste, Via Ugo
Foscolo, n. 9 piano V, di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
d) che il sig. è attualmente occupato e ha un reddito imponibile annuo Parte_1
di € 22.500,00;
e) la sig.ra è attualmente occupata e ha un reddito imponibile annuo di € Parte_2
11.011,00 ed è proprietaria esclusiva dell'appartamento sito in Trieste, Via Ugo
Foscolo, n.9, piano V, contiguo alla casa coniugale e cioè all'appartamento di proprietà del sig. Parte_1
f) i ricorrenti sono proprietari in comunione ordinaria dell'autovettura TG ES793YN (all.
11), che viene e sarà utilizzata alternativamente dai ricorrenti secondo modalità concordate direttamente tra i medesimi;
g) che la convivenza tra i ricorrenti è divenuta intollerabile ed ha portato i coniugi alla determinazione di separarsi;
h) pertanto, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, avendo raggiunto un accordo su ogni aspetto che riguarda loro e i loro rapporti con la figlia minore.
2. I coniugi hanno dichiarato espressamente, nell'atto introduttivo, di non volersi riconciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
3. Nello stesso atto, i ricorrenti hanno, inoltre, proposto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in premessa..
4. Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla separazione in data 31/01/2025.
DIRITTO Il Collegio: valutato che le condizioni concordate riguardo all'affidamento e al mantenimento dei figli minori non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico consentendo agli stessi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun dei genitori;
ritenuto che
l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo; rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti;
ritenuto che
la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge di mesi 6 come previsto dall'art. 473-bis 49 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e da intendersi qui trascritte;
3) Provvede con separata ordinanza alla fissazione di una nuova udienza ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 31/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli