TRIB
Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 22/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 426/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 426 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2020 vertente tra:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Caltagirone, in Viale Sicilia n. 25, presso lo studio professionale dell'avv. Maria Papale ( che lo rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
P. VA ), e per essa quale procuratore Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P. VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
La Spezia (Sp), Via Paolo Emilio Taviani n. 170, presso lo studio professionale dell'Avv.ti Raffaele
Zurlo ( e Andrea Ornati ( , giusta procura allegata al Email_2 Email_3
ricorso per decreto ingiuntivo,
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.09.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti di causa, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 17.03.2020, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 567/2019, emesso da questo Tribunale il 18.12.2019 con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 25.231,78 a titolo di saldo a debito del correntista dei rapporti di conto corrente nn. 931415001, 931415002, 931415003, intrattenuti con originaria Controparte_3
titolare del credito, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione proposta, l'attore ha contestato tutti gli addebiti operati dall'istituto di credito, eccependo l'illegittimità degli interessi applicati, delle commissioni di massimo scoperto, nonché l'antergazione e postergazione delle valute, la capitalizzazione composta trimestrale degli oneri, e deducendo che spese e commissioni sarebbero stati applicati in difetto di pattuizione e/o giustificazione causale.
L'opponente ha chiesto, dunque, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 27.08.2020, si è costituita la quale, nel contestare tutto Controparte_1 quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, ha preliminarmente dedotto la propria legittimazione attiva, allegando di essere divenuta titolare del credito nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione regolarmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, quindi, idonea a produrre effetti anche nei confronti del debitore ceduto. Sempre in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma 4 c.p.c., per assenza dei requisiti di specificità della domanda, richiesti dall'art. 163 c.p.c. Nel merito, ha eccepito la genericità delle difese formulate da controparte, anche smentite dalla sottoscrizione dei contratti e di tutte condizioni economiche, ivi previste, disciplinanti i rapporti oggetto di contestazione.
Con ordinanza del 14.12.2020, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stata onerata parte opposta di esperire la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010. In occasione dell'udienza del 25.1.2024 è stato rilevato che la procedura di mediazione non è stata esperita e la causa è stata dunque rinviata all'udienza indicata in epigrafe per la precisazione delle conclusioni.
A tale ultima udienza, la causa è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
In via preliminare deve essere dichiara l'improcedibilità della domanda con la quale CP_1
e per essa quale procuratore ha chiesto la condanna di al
[...] Controparte_2 Parte_1
pagamento della somma oggetto del decreto opposto. Ed invero, con ordinanza del 14.12.2020, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione della causa, il precedente assegnatario del procedimento, dopo aver rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ha assegnato a parte opposta termine di quindici giorni per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, di cui all'art. 5, del D.lgs.
n. 28/2010.
L'odierna controversia, infatti, avendo ad oggetto un debito derivante da contratti bancari, rientra tra quelle soggette a condizione di procedibilità ex art. 5 commi 1e 2, D.lgs. n. 28/2010 (nella formulazione introdotta con D.lgs. n. 149/2022); e, ai sensi del comma 6, lett. a), del medesimo articolo, l'anzidetto comma 1, non si applica nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, soltanto fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Orbene, dalla documentazione prodotta dalle parti – e come pure rilevato dalla medesima opposta - risulta che la non ha esperito il procedimento di mediazione. Controparte_1
Tanto rilevato preme rammentare, in punto di diritto, il principio espresso dalle le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19596 del 18 settembre 2020, e confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr., tra le altre, Tribunale Termini Imerese, n. 458 del 2022), alla stregua del quale, “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Consegue che va, pertanto, dichiarata improcedibile la domanda con la quale Controparte_1 ha chiesto la condanna al pagamento della somma di € 25.231,78, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Per l'effetto, dev'essere revocato il decreto ingiuntivo n. 567/2019, emesso da questo
Tribunale il 18.12.2019, nei confronti dell'odierno opponente, . Parte_1
**********
La statuizione riguardo alle spese del giudizio si accorda al canone della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., sì che parte opposta dev'essere condannata a rimborsare le spese processuali sostenute dall'opponente, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività concretamente svolta dalle parti, e si liquidano in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 155/2002, stante l'ammissione della parte vittoriosa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA improcedibile la domanda con la quale ha chiesto la condanna di Controparte_1 Parte_1 al pagamento della somma di € 25.231,78, oltre interessi e spese del procedimento
[...] monitorio;
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 567/2019, emesso da questo Tribunale in data 18.12.2019;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma Controparte_1 complessiva di € 1.950,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e si liquidano in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 155/2002, stante l'ammissione della parte vittoriosa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Caltagirone, 22.2.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 426 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2020 vertente tra:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Caltagirone, in Viale Sicilia n. 25, presso lo studio professionale dell'avv. Maria Papale ( che lo rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
P. VA ), e per essa quale procuratore Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P. VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
La Spezia (Sp), Via Paolo Emilio Taviani n. 170, presso lo studio professionale dell'Avv.ti Raffaele
Zurlo ( e Andrea Ornati ( , giusta procura allegata al Email_2 Email_3
ricorso per decreto ingiuntivo,
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.09.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti di causa, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 17.03.2020, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 567/2019, emesso da questo Tribunale il 18.12.2019 con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 25.231,78 a titolo di saldo a debito del correntista dei rapporti di conto corrente nn. 931415001, 931415002, 931415003, intrattenuti con originaria Controparte_3
titolare del credito, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione proposta, l'attore ha contestato tutti gli addebiti operati dall'istituto di credito, eccependo l'illegittimità degli interessi applicati, delle commissioni di massimo scoperto, nonché l'antergazione e postergazione delle valute, la capitalizzazione composta trimestrale degli oneri, e deducendo che spese e commissioni sarebbero stati applicati in difetto di pattuizione e/o giustificazione causale.
L'opponente ha chiesto, dunque, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 27.08.2020, si è costituita la quale, nel contestare tutto Controparte_1 quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, ha preliminarmente dedotto la propria legittimazione attiva, allegando di essere divenuta titolare del credito nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione regolarmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, quindi, idonea a produrre effetti anche nei confronti del debitore ceduto. Sempre in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma 4 c.p.c., per assenza dei requisiti di specificità della domanda, richiesti dall'art. 163 c.p.c. Nel merito, ha eccepito la genericità delle difese formulate da controparte, anche smentite dalla sottoscrizione dei contratti e di tutte condizioni economiche, ivi previste, disciplinanti i rapporti oggetto di contestazione.
Con ordinanza del 14.12.2020, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stata onerata parte opposta di esperire la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010. In occasione dell'udienza del 25.1.2024 è stato rilevato che la procedura di mediazione non è stata esperita e la causa è stata dunque rinviata all'udienza indicata in epigrafe per la precisazione delle conclusioni.
A tale ultima udienza, la causa è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
In via preliminare deve essere dichiara l'improcedibilità della domanda con la quale CP_1
e per essa quale procuratore ha chiesto la condanna di al
[...] Controparte_2 Parte_1
pagamento della somma oggetto del decreto opposto. Ed invero, con ordinanza del 14.12.2020, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione della causa, il precedente assegnatario del procedimento, dopo aver rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ha assegnato a parte opposta termine di quindici giorni per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, di cui all'art. 5, del D.lgs.
n. 28/2010.
L'odierna controversia, infatti, avendo ad oggetto un debito derivante da contratti bancari, rientra tra quelle soggette a condizione di procedibilità ex art. 5 commi 1e 2, D.lgs. n. 28/2010 (nella formulazione introdotta con D.lgs. n. 149/2022); e, ai sensi del comma 6, lett. a), del medesimo articolo, l'anzidetto comma 1, non si applica nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, soltanto fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Orbene, dalla documentazione prodotta dalle parti – e come pure rilevato dalla medesima opposta - risulta che la non ha esperito il procedimento di mediazione. Controparte_1
Tanto rilevato preme rammentare, in punto di diritto, il principio espresso dalle le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19596 del 18 settembre 2020, e confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr., tra le altre, Tribunale Termini Imerese, n. 458 del 2022), alla stregua del quale, “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Consegue che va, pertanto, dichiarata improcedibile la domanda con la quale Controparte_1 ha chiesto la condanna al pagamento della somma di € 25.231,78, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Per l'effetto, dev'essere revocato il decreto ingiuntivo n. 567/2019, emesso da questo
Tribunale il 18.12.2019, nei confronti dell'odierno opponente, . Parte_1
**********
La statuizione riguardo alle spese del giudizio si accorda al canone della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., sì che parte opposta dev'essere condannata a rimborsare le spese processuali sostenute dall'opponente, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività concretamente svolta dalle parti, e si liquidano in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 155/2002, stante l'ammissione della parte vittoriosa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA improcedibile la domanda con la quale ha chiesto la condanna di Controparte_1 Parte_1 al pagamento della somma di € 25.231,78, oltre interessi e spese del procedimento
[...] monitorio;
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 567/2019, emesso da questo Tribunale in data 18.12.2019;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma Controparte_1 complessiva di € 1.950,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e si liquidano in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 155/2002, stante l'ammissione della parte vittoriosa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Caltagirone, 22.2.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Valeria Peritore