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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/11/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2864/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Silvia Fanesi, visti gli artt. 281 sexies comma 3 e 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2864 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa: da
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Francesca Romana Pellegrini, elettivamente domiciliato in Modena, via Taglio n.
24, presso il difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione attore opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti CP_1
GE NC e RI CU, elettivamente domiciliata in Alba Adriatica, via Arezzo
n.4, presso i difensori, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto opposto
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come d verbale di udienza del 19.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2020 evocava in Parte_1 giudizio la società proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. CP_1
882/2020 del 21.09.2020, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di € 32.817,63 oltre interessi e spese. Chiedeva, quindi, previo rigetto dell'eventuale istanza di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., di accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta opposta nei suoi confronti in relazione alla fornitura della linea di portafogli da uomo per la stagione autunno/inverno
2020 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e revocare il decreto ingiuntivo, disponendo la compensazione integrale e/o nella misura accertata in corso di causa fra quanto preteso da ed i danni patiti dall'opponente, da quantificarsi nel CP_1 corso del giudizio.
A fondamento dell'opposizione parte attrice deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in epoca quasi contestuale al sorgere del credito azionato in via monitoria, si instaurava tra le parti un ulteriore rapporto per la produzione di una linea di portafogli da uomo per la stagione autunno/inverno 2020 (FW2020) che l'opponente era interessata a distribuire;
- che, in data 27.02.2020, l'opponente contattava la fornitrice per accordarsi CP_1 circa le tempistiche di raccolta ordini, al fine di poter garantire la consegna del prodotto entro fine giugno;
- che, in data 12.03.2020, inviava a le previsioni d'ordine Parte_1 CP_1 con richiesta di conferma definitiva circa la producibilità e consegna entro fine giugno, ottenendo conferma a riguardo con mail del 13.03.2020;
- che, in data 16.03.2020, l'opponente provvedeva a formalizzare l'ordine avente ad oggetto la fornitura di 3.605 portafogli da uomo per un corrispettivo di € 24.388,50, con consegna richiesta entro il 30.06.2020;
- che, nel frattempo, le parti si accordavano per posticipare la scadenza della fattura n.
99/D, oggetto del presente giudizio, mediante l'emissione di due nuove ricevute bancarie con scadenze al 10/08 e al 10/09;
pagina 2 di 9 - che, con comunicazione del 23.06.2020, rappresentava l'impossibilità di CP_1 rispettare le tempistiche contrattuali di consegna, informando che sarebbe stata in Pt_1 grado di spedire la merce solo con 107/122 giorni di ritardo, adducendo la chiusura della fabbrica in India a causa del Covid-19;
- che nonostante la dichiarazione di disponibilità dell'opponente ad ottenere la consegna entro fine agosto/prima settimana di settembre 2020, rifiutava la proposta;
CP_1
- che, in data 24.07.2020, per il tramite del procuratore, inviava Parte_1 comunicazione a mezzo pec in cui formalizzava l'annullamento dell'ordine e l'interruzione di qualsiasi accordo di pagamento pregresso.
Premesse tali circostanze, parte attrice allegava l'inidoneità della fattura commerciale, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, a dimostrare il credito vantato dall'opposta e la non debenza delle somme azionate in via monitoria, sussistendo i presupposti per la loro compensazione con il credito vantato da a titolo di Pt_1 risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento avversario (comprensivi del mancato guadagno derivante dalla distribuzione del prodotto per € 40.262,00 e del danno all'immagine da liquidarsi in via equitativa).
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale, nel rilevare l'assenza di contestazioni sulla sussistenza del credito di cui alla fattura azionata in monitorio e la non imputabilità a sé dell'inadempimento del successivo ordine, chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita mediante prova orale, giungeva all'udienza in data
19.11.2025, celebrata ai sensi degli artt. 281 sexies comma 3 e 127 ter c.p.c., e veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti per le ragioni di seguito esposti.
In punto di diritto, è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di pagina 3 di 9 ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso costituisce una fase meramente eventuale rimessa all'iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, deve fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, deve azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto deve contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Com'è noto, inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché
l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
15659 del 15/07/2015; Cass. Sez. U., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
pagina 4 di 9 Tanto considerato, deve essere disattesa la contestazione dell'opponente sull'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria da sul CP_1 presupposto che la produzione di fattura commerciale non sarebbe sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito.
In proposito si osserva che sebbene la fattura commerciale costituisca titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma non per la dimostrazione dell'esistenza del credito, che necessita degli ordinari mezzi istruttori da parte dell'opposto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/10/2024, n.26048; Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14473),
l'opponente non ha formulato specifiche contestazioni né sull'esistenza di un rapporto contrattuale sotteso a tale documento né sull'importo in esso indicato, appuntandosi i principali motivi di doglianza sulla sussistenza di un grave e colpevole inadempimento in capo alla società opposta, tale da generare un controcredito risarcitorio in favore di
[...] di entità superiore al debito ingiunto. Parte_1
Occorre, quindi, procedere alla disamina di tali argomentazioni articolate dall'opponente.
È opportuno precisare che nessun valore ai fini del recesso dal contratto per la consegna dei portafogli da uomo per la stagione autunno/inverno 2020 (di cui all'ordine del
16.03.2020) assume la missiva di annullamento dell'ordine datata 24.7.2020.
Tale documento, infatti, è del tutto inidoneo ad integrare i presupposti del recesso convenzionale cui si riferisce parte opposta;
si rileva che la mancanza di un contratto scritto e, comunque, il difetto di prova della specifica pattuizione della facoltà di recesso (che, in quanto derogatoria del principio generale secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, esige la redazione in termini alquanto precisi e inequivoci - cfr. Cass. n. 5368/2018) escludono in radice la stessa configurabilità dell'attribuzione di tale facoltà pattiziamente riconosciuta a favore di una o ciascuna parte.
Quanto all'eccezione di compensazione, giova rammentare che, a differenza della compensazione legale, la quale opera di diritto e postula che i crediti contrapposti siano certi, liquidi ed esigibili prima del giudizio, la compensazione giudiziale interviene allorché il credito opposto in compensazione, benché certo, non risulti liquido, perché indeterminato pagina 5 di 9 nel suo ammontare, ma si presenti come di pronta e facile liquidazione, sicché può essere liquidato dal giudice nel processo (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/09/2005, n.18775, secondo cui “la compensazione giudiziale è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio. La verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, e incensurabile in sede di legittimità”).
In applicazione dei sopra esposti principi, ritiene il Tribunale che il controcredito opposto in compensazione presenti gli indicati requisiti, alla luce delle risultanze istruttorie.
In primo luogo, devesi rilevare che risulta dimostrato il mancato adempimento da parte dell'opposta dell'obbligazione di consegnare la merce entro un termine da ritenersi essenziale.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il termine per
l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c. , solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura
e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo;
tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata” (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/04/2025, n.9529; Cass. civ. n.
22454/2014; Cass. civ. n. 5797/2005; Cass. civ. n. 25549/2007).
Nelle specie, nonostante l'insussistenza di una specifica previsione contrattuale in tal senso (in difetto di accordo scritto), dal tenore testuale delle comunicazioni intercorse tra le parti, contenenti espliciti riferimenti al periodo di consegna dei beni e alla conferma dell'invio della merce nei termini concordati (cfr. missive inviate da entrambe le parti, di cui ai doc. nn. 2, 3, 4, 10), nonché dalla natura dell'oggetto negoziale (prodotti legati alla pagina 6 di 9 stagionalità del settore moda) emerge inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica con il decorso del termine di consegna.
Neppure inficia la natura essenziale del termine la proposta formulata dall'opponente di differimento della consegna (doc. n. 7), in quanto, da un lato, formulata in via meramente ipotetica, e, dall'altro, tesa a corroborare la necessità di commercializzare il prodotto prima dell'inizio della stagione autunnale.
Il mancato adempimento entro il termine essenziale deve ritenersi, altresì, imputabile all'obbligato, non assumendo rilievo le deduzioni dell'opposta sulle difficoltà incontrate a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.
La normativa emergenziale di cui all'art. 3 comma 6bis D.L. 18/2020, infatti, ha stabilito che è sempre fatto obbligo all'interprete di valutare il rispetto delle misure di contenimento poste nella normativa emergenziale COVID-19 ai fini dell'esclusione, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche a proposito dell'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o a dedotti inadempimenti;
la predetta norma non appare avere carattere sostanziale, bensì rappresenta un criterio guida per l'interprete, ribadendo un principio già noto, ovvero che l'inadempimento rilevante per il risarcimento è solo quello colpevole e aggiungendo, come novità, che la circostanza del rispetto delle misure di contenimento della pandemia deve essere valutato nella disamina complessiva dell'inadempimento di una determinata obbligazione contrattuale, quale elemento comportante una assenza di colpa. Tuttavia alcuna norma emergenziale prevede che il debitore sia liberato dalla sua obbligazione né la rende inesigibile, soprattutto alla luce del fatto che al momento della formalizzazione dell'ordine in data 16.3.2020 l'emergenza pandemica era circostanza già nota e che le problematiche sul rispetto dei tempi di consegna venivano segnalate soltanto a ridosso della scadenza del termine.
Come condivisibilmente dedotto dall'opponente, inoltre, dalla documentazione in atti risulta che la rappresentata impossibilità di tempestiva evasione dell'ordine non era ascrivibile ad un divieto di operare in capo alla società opposta, ma alle difficoltà di riavvio della produzione in India e di approvvigionamento della materia prima emerse dopo la riapertura della fabbrica indiana (doc. nn. 7 e 8 fascicolo opposta).
pagina 7 di 9 Il Tribunale ritiene, altresì, provato il danno patrimoniale subito da Parte_1
da parametrarsi in misura pari al mancato guadagno legato all'impossibilità di
[...] commercializzazione del prodotto commissionato alla CP_1
In disparte da ogni considerazione sulle risultanze della prova orale e sulla eventuale inattendibilità del testimone escusso, si osserva che il prezzo di acquisto dei prodotti concordato fra le odierne parti (non oggetto di contestazione) e la sussistenza di una pluralità di ordini per la stagione autunno/inverno 2020/2021 nei confronti di
[...]
(per un ammontare complessivo di € 48.249,67) sono evincibili dalla Parte_1 documentazione in atti, da cui, peraltro, risulta che tali ordini erano stati effettuati nei primi mesi del 2020, quindi in epoca anteriore alla conclusione dell'accordo tra opposta e opponente (cfr. doc. nn. 12,14 e da 15/1 a 15/83).
Ebbene ritiene il Tribunale di parametrare il danno subito dall'opponente in misura pari alla differenza tra l'importo relativo agli ordini ricevuti da (€ Parte_1
48.249,67) e il prezzo di acquisto concordato con (per € 24.388,50), per un CP_1 totale di € 23.861,17.
Ai fini della quantificazione del danno non assume alcun rilievo l'importo di €
64.650,50, indicato dall'opponente come “prezzo alla vendita (wholesale) previsto”, in quanto nessuna prova è stata fornita in ordine ai prezzi di rivendita concretamente applicati e alle condizioni stabilite nei contratti con i singoli rivenditori;
neppure può attribuirsi alcun valore istruttorio al prospetto di cui al doc. 12 (fascicolo opponente) recante tale importo, atteso che trattasi di documento unilateralmente predisposto ed inidoneo a fornire riscontro sulle modalità di rivendita dei prodotti oggetto dell'ordine.
Analoghe considerazioni valgono per l'importo di € 7.516,80 relativo all'ordine di cui al doc. 15/17, asseritamente ricavabile dalla distribuzione “in proprio” da parte di presso i propri outlet, essendo rimasta allo stadio mera allegazione la Parte_1 dedotta applicazione del ricarico del 50% rispetto al prezzo di “sell in” di cui all'ordine stesso.
Deve essere, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno all'immagine, in quanto tale voce di danno è stata meramente allegata e risulta del tutto indimostrata.
pagina 8 di 9 In conclusione, al credito portato dal decreto ingiuntivo va sottratto il valore del controcredito opposto in compensazione (liquidato € 23.861,17), per un totale di €
8.956,46.
Il decreto ingiuntivo, pertanto deve essere revocato e l'opponente condannato al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, n.6012).
L'esito complessivo delle domande e l'accettazione della proposta formulata dal giudice da parte dell'opponente giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile r.g. 2864/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 882/2020 emesso dal Tribunale di Teramo in data
21.09.2020;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro € Parte_2 CP_1
8.956,46, oltre interessi come in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Teramo, 22.11.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Silvia Fanesi, visti gli artt. 281 sexies comma 3 e 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2864 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa: da
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Francesca Romana Pellegrini, elettivamente domiciliato in Modena, via Taglio n.
24, presso il difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione attore opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti CP_1
GE NC e RI CU, elettivamente domiciliata in Alba Adriatica, via Arezzo
n.4, presso i difensori, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto opposto
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come d verbale di udienza del 19.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2020 evocava in Parte_1 giudizio la società proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. CP_1
882/2020 del 21.09.2020, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di € 32.817,63 oltre interessi e spese. Chiedeva, quindi, previo rigetto dell'eventuale istanza di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., di accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta opposta nei suoi confronti in relazione alla fornitura della linea di portafogli da uomo per la stagione autunno/inverno
2020 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e revocare il decreto ingiuntivo, disponendo la compensazione integrale e/o nella misura accertata in corso di causa fra quanto preteso da ed i danni patiti dall'opponente, da quantificarsi nel CP_1 corso del giudizio.
A fondamento dell'opposizione parte attrice deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in epoca quasi contestuale al sorgere del credito azionato in via monitoria, si instaurava tra le parti un ulteriore rapporto per la produzione di una linea di portafogli da uomo per la stagione autunno/inverno 2020 (FW2020) che l'opponente era interessata a distribuire;
- che, in data 27.02.2020, l'opponente contattava la fornitrice per accordarsi CP_1 circa le tempistiche di raccolta ordini, al fine di poter garantire la consegna del prodotto entro fine giugno;
- che, in data 12.03.2020, inviava a le previsioni d'ordine Parte_1 CP_1 con richiesta di conferma definitiva circa la producibilità e consegna entro fine giugno, ottenendo conferma a riguardo con mail del 13.03.2020;
- che, in data 16.03.2020, l'opponente provvedeva a formalizzare l'ordine avente ad oggetto la fornitura di 3.605 portafogli da uomo per un corrispettivo di € 24.388,50, con consegna richiesta entro il 30.06.2020;
- che, nel frattempo, le parti si accordavano per posticipare la scadenza della fattura n.
99/D, oggetto del presente giudizio, mediante l'emissione di due nuove ricevute bancarie con scadenze al 10/08 e al 10/09;
pagina 2 di 9 - che, con comunicazione del 23.06.2020, rappresentava l'impossibilità di CP_1 rispettare le tempistiche contrattuali di consegna, informando che sarebbe stata in Pt_1 grado di spedire la merce solo con 107/122 giorni di ritardo, adducendo la chiusura della fabbrica in India a causa del Covid-19;
- che nonostante la dichiarazione di disponibilità dell'opponente ad ottenere la consegna entro fine agosto/prima settimana di settembre 2020, rifiutava la proposta;
CP_1
- che, in data 24.07.2020, per il tramite del procuratore, inviava Parte_1 comunicazione a mezzo pec in cui formalizzava l'annullamento dell'ordine e l'interruzione di qualsiasi accordo di pagamento pregresso.
Premesse tali circostanze, parte attrice allegava l'inidoneità della fattura commerciale, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, a dimostrare il credito vantato dall'opposta e la non debenza delle somme azionate in via monitoria, sussistendo i presupposti per la loro compensazione con il credito vantato da a titolo di Pt_1 risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento avversario (comprensivi del mancato guadagno derivante dalla distribuzione del prodotto per € 40.262,00 e del danno all'immagine da liquidarsi in via equitativa).
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale, nel rilevare l'assenza di contestazioni sulla sussistenza del credito di cui alla fattura azionata in monitorio e la non imputabilità a sé dell'inadempimento del successivo ordine, chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita mediante prova orale, giungeva all'udienza in data
19.11.2025, celebrata ai sensi degli artt. 281 sexies comma 3 e 127 ter c.p.c., e veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti per le ragioni di seguito esposti.
In punto di diritto, è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di pagina 3 di 9 ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso costituisce una fase meramente eventuale rimessa all'iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, deve fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, deve azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto deve contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Com'è noto, inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché
l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
15659 del 15/07/2015; Cass. Sez. U., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
pagina 4 di 9 Tanto considerato, deve essere disattesa la contestazione dell'opponente sull'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria da sul CP_1 presupposto che la produzione di fattura commerciale non sarebbe sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito.
In proposito si osserva che sebbene la fattura commerciale costituisca titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma non per la dimostrazione dell'esistenza del credito, che necessita degli ordinari mezzi istruttori da parte dell'opposto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/10/2024, n.26048; Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14473),
l'opponente non ha formulato specifiche contestazioni né sull'esistenza di un rapporto contrattuale sotteso a tale documento né sull'importo in esso indicato, appuntandosi i principali motivi di doglianza sulla sussistenza di un grave e colpevole inadempimento in capo alla società opposta, tale da generare un controcredito risarcitorio in favore di
[...] di entità superiore al debito ingiunto. Parte_1
Occorre, quindi, procedere alla disamina di tali argomentazioni articolate dall'opponente.
È opportuno precisare che nessun valore ai fini del recesso dal contratto per la consegna dei portafogli da uomo per la stagione autunno/inverno 2020 (di cui all'ordine del
16.03.2020) assume la missiva di annullamento dell'ordine datata 24.7.2020.
Tale documento, infatti, è del tutto inidoneo ad integrare i presupposti del recesso convenzionale cui si riferisce parte opposta;
si rileva che la mancanza di un contratto scritto e, comunque, il difetto di prova della specifica pattuizione della facoltà di recesso (che, in quanto derogatoria del principio generale secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, esige la redazione in termini alquanto precisi e inequivoci - cfr. Cass. n. 5368/2018) escludono in radice la stessa configurabilità dell'attribuzione di tale facoltà pattiziamente riconosciuta a favore di una o ciascuna parte.
Quanto all'eccezione di compensazione, giova rammentare che, a differenza della compensazione legale, la quale opera di diritto e postula che i crediti contrapposti siano certi, liquidi ed esigibili prima del giudizio, la compensazione giudiziale interviene allorché il credito opposto in compensazione, benché certo, non risulti liquido, perché indeterminato pagina 5 di 9 nel suo ammontare, ma si presenti come di pronta e facile liquidazione, sicché può essere liquidato dal giudice nel processo (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/09/2005, n.18775, secondo cui “la compensazione giudiziale è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio. La verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, e incensurabile in sede di legittimità”).
In applicazione dei sopra esposti principi, ritiene il Tribunale che il controcredito opposto in compensazione presenti gli indicati requisiti, alla luce delle risultanze istruttorie.
In primo luogo, devesi rilevare che risulta dimostrato il mancato adempimento da parte dell'opposta dell'obbligazione di consegnare la merce entro un termine da ritenersi essenziale.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il termine per
l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c. , solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura
e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo;
tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata” (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/04/2025, n.9529; Cass. civ. n.
22454/2014; Cass. civ. n. 5797/2005; Cass. civ. n. 25549/2007).
Nelle specie, nonostante l'insussistenza di una specifica previsione contrattuale in tal senso (in difetto di accordo scritto), dal tenore testuale delle comunicazioni intercorse tra le parti, contenenti espliciti riferimenti al periodo di consegna dei beni e alla conferma dell'invio della merce nei termini concordati (cfr. missive inviate da entrambe le parti, di cui ai doc. nn. 2, 3, 4, 10), nonché dalla natura dell'oggetto negoziale (prodotti legati alla pagina 6 di 9 stagionalità del settore moda) emerge inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica con il decorso del termine di consegna.
Neppure inficia la natura essenziale del termine la proposta formulata dall'opponente di differimento della consegna (doc. n. 7), in quanto, da un lato, formulata in via meramente ipotetica, e, dall'altro, tesa a corroborare la necessità di commercializzare il prodotto prima dell'inizio della stagione autunnale.
Il mancato adempimento entro il termine essenziale deve ritenersi, altresì, imputabile all'obbligato, non assumendo rilievo le deduzioni dell'opposta sulle difficoltà incontrate a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.
La normativa emergenziale di cui all'art. 3 comma 6bis D.L. 18/2020, infatti, ha stabilito che è sempre fatto obbligo all'interprete di valutare il rispetto delle misure di contenimento poste nella normativa emergenziale COVID-19 ai fini dell'esclusione, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche a proposito dell'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o a dedotti inadempimenti;
la predetta norma non appare avere carattere sostanziale, bensì rappresenta un criterio guida per l'interprete, ribadendo un principio già noto, ovvero che l'inadempimento rilevante per il risarcimento è solo quello colpevole e aggiungendo, come novità, che la circostanza del rispetto delle misure di contenimento della pandemia deve essere valutato nella disamina complessiva dell'inadempimento di una determinata obbligazione contrattuale, quale elemento comportante una assenza di colpa. Tuttavia alcuna norma emergenziale prevede che il debitore sia liberato dalla sua obbligazione né la rende inesigibile, soprattutto alla luce del fatto che al momento della formalizzazione dell'ordine in data 16.3.2020 l'emergenza pandemica era circostanza già nota e che le problematiche sul rispetto dei tempi di consegna venivano segnalate soltanto a ridosso della scadenza del termine.
Come condivisibilmente dedotto dall'opponente, inoltre, dalla documentazione in atti risulta che la rappresentata impossibilità di tempestiva evasione dell'ordine non era ascrivibile ad un divieto di operare in capo alla società opposta, ma alle difficoltà di riavvio della produzione in India e di approvvigionamento della materia prima emerse dopo la riapertura della fabbrica indiana (doc. nn. 7 e 8 fascicolo opposta).
pagina 7 di 9 Il Tribunale ritiene, altresì, provato il danno patrimoniale subito da Parte_1
da parametrarsi in misura pari al mancato guadagno legato all'impossibilità di
[...] commercializzazione del prodotto commissionato alla CP_1
In disparte da ogni considerazione sulle risultanze della prova orale e sulla eventuale inattendibilità del testimone escusso, si osserva che il prezzo di acquisto dei prodotti concordato fra le odierne parti (non oggetto di contestazione) e la sussistenza di una pluralità di ordini per la stagione autunno/inverno 2020/2021 nei confronti di
[...]
(per un ammontare complessivo di € 48.249,67) sono evincibili dalla Parte_1 documentazione in atti, da cui, peraltro, risulta che tali ordini erano stati effettuati nei primi mesi del 2020, quindi in epoca anteriore alla conclusione dell'accordo tra opposta e opponente (cfr. doc. nn. 12,14 e da 15/1 a 15/83).
Ebbene ritiene il Tribunale di parametrare il danno subito dall'opponente in misura pari alla differenza tra l'importo relativo agli ordini ricevuti da (€ Parte_1
48.249,67) e il prezzo di acquisto concordato con (per € 24.388,50), per un CP_1 totale di € 23.861,17.
Ai fini della quantificazione del danno non assume alcun rilievo l'importo di €
64.650,50, indicato dall'opponente come “prezzo alla vendita (wholesale) previsto”, in quanto nessuna prova è stata fornita in ordine ai prezzi di rivendita concretamente applicati e alle condizioni stabilite nei contratti con i singoli rivenditori;
neppure può attribuirsi alcun valore istruttorio al prospetto di cui al doc. 12 (fascicolo opponente) recante tale importo, atteso che trattasi di documento unilateralmente predisposto ed inidoneo a fornire riscontro sulle modalità di rivendita dei prodotti oggetto dell'ordine.
Analoghe considerazioni valgono per l'importo di € 7.516,80 relativo all'ordine di cui al doc. 15/17, asseritamente ricavabile dalla distribuzione “in proprio” da parte di presso i propri outlet, essendo rimasta allo stadio mera allegazione la Parte_1 dedotta applicazione del ricarico del 50% rispetto al prezzo di “sell in” di cui all'ordine stesso.
Deve essere, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno all'immagine, in quanto tale voce di danno è stata meramente allegata e risulta del tutto indimostrata.
pagina 8 di 9 In conclusione, al credito portato dal decreto ingiuntivo va sottratto il valore del controcredito opposto in compensazione (liquidato € 23.861,17), per un totale di €
8.956,46.
Il decreto ingiuntivo, pertanto deve essere revocato e l'opponente condannato al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, n.6012).
L'esito complessivo delle domande e l'accettazione della proposta formulata dal giudice da parte dell'opponente giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile r.g. 2864/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 882/2020 emesso dal Tribunale di Teramo in data
21.09.2020;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro € Parte_2 CP_1
8.956,46, oltre interessi come in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Teramo, 22.11.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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