Art. 27.
Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente o continuativo ai sensi dell'articolo precedente:
a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione, dei quali almeno dodici di servizio effettivo, consegue la pensione che gli sarebbe spettata se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue un'indennita', una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.
Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente o continuativo ai sensi dell'articolo precedente:
a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione, dei quali almeno dodici di servizio effettivo, consegue la pensione che gli sarebbe spettata se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue un'indennita', una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.