Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23484 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23484/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02754/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2754 del 2024, proposto da
Ip Industrial S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Carabba Tettamanti, Gaetano Zurlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Fiumicino Harbour S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nino Paolantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
per l'annullamento
- in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del visto di approvazione apposto dalla Capitaneria di Porto di Roma in data 19 gennaio 2024 relativamente alle “ Tariffe per il servizio di trasporto passeggeri, provviste e materiale di bordo ” per l’anno 2024 definite dalla società Fiumicino Harbour Service S.r.l., nella sua qualità di concessionaria del servizio di trasporto passeggeri e merci nelle acque del porto canale e della rada di Fiumicino (RM);
- in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente, degli artt. 4 e 6 dell’Ordinanza n. 2 del 18 gennaio 2024 della Capitaneria di Porto di Roma recante “ Disciplina del servizio trasporto passeggeri, provviste e materiale di bordo ” del porto di Fiumicino;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti sebbene allo stato non conosciuto/conoscibile dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino e di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia e di Fiumicino Harbour S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa EL TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 216 aprile 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia, dell’esito del giudizio e della mancata opposizione manifestata al riguardo dalle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL TA, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta Bazuro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL TA |
IL SEGRETARIO