Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 347
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Mancata valutazione della documentazione depositata

    La Corte ritiene che la documentazione sia stata regolarmente depositata e che la sentenza di primo grado, pur conformandosi al principio di diritto della Cassazione, non abbia esaminato in concreto gli atti processuali. La Corte sottolinea che per interventi come la sostituzione di infissi, caldaie a condensazione o pannelli solari, sono sufficienti le certificazioni dei produttori e la dichiarazione del direttore dei lavori, o la SCIA, come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, la trasmissione dei documenti all'ENEA ha carattere formale e non comporta decadenza dal beneficio fiscale.

  • Accolto
    Condanna alle spese di giudizio

    La condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio segue la regola della soccombenza, con liquidazione specifica per il primo e secondo grado.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 347
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 347
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo