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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 347/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
DE RENTIIS LAURA, Relatore
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1586/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1
e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720230016614367000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese, con la sentenza n. 299/2024 del 18 novembre 2024, rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. avverso cartella di pagamento n. 11720230016614367000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA (anno 2019).
Appella la Ricorrente_1 srl censurando la sentenza impugnata nel merito. Conclude come segue: «in riforma della sentenza impugnata, accolga il presente appello e, conseguentemente, che l'avviso originariamente impugnato venga dichiarato illegittimo. Si chiede, altresì, la condanna sia al pagamento delle spese di giudizio ex art. 15, D.L. vo 31 dicembre 1992, n. 546 sia al rimborso del contributo unificato tributario» versato per l'importo di euro 60,00.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Varese ribadendo le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e controdeducendo sui motivi di gravame. Conclude come segue: «rigetto dell'appello, con conferma della decisione di primo grado relativamente alla contestazione sulla produzione documentale
».
L'Ufficio, in sede di costituzione, propone anche appello incidentale chiedendo «la riforma della sentenza di primo grado in relazione al requisito decadenziale riguardante la trasmissione all'ENEA della scheda informativa».
All'udienza del 22 settembre 2025 è stata accolta la sospensiva proposta dalla contribuente.
La vicenda tributaria è stata discussa alla pubblica udienza del 9 febbraio 2026 e decisa in pari data in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, la contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 11720230016614367000 emessa dall'Agenzia delle Entrate in seguito a controllo formale, eseguito ai sensi dell'art 36 ter DPR 600/73, sulla dichiarazione modello redditi 2020-SC anno 2019. L'avviso di rettifica è stato emesso in ragione del mancato riconoscimento delle detrazioni effettuate ai fini delle II.DD delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.
La Corte in primo grado ha rigettato il ricorso affermando che «A norma dell'art. 4 comma 1 bis lett. b del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, “la scheda informativa deve essere inviata all'ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell'invio.” Al riguardo, la Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 7657/2024, ha affermato però:
“Ciò premesso, ritiene, quindi, la Corte che, diversamente da quanto affermato nel richiamato precedente, non possa desumersi una comminatoria di decadenza, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, dallo stesso tenore dell'art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l'espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono “tenuti” a trasmettere all'ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna comminatoria espressa di decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un'ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto.” Tuttavia, neppure in questa sede il ricorrente ha depositato l'asseverazione di un tecnico abilitato. Tale asseverazione è richiesta dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", che all'art. 4, comma 1, la lettera a), così come sostituito dal Decreto Interministeriale del 6/8/2009, stabilisce: "a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere: - sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge."; Pertanto, in mancanza dell'asseverazione con le attestazioni sopra indicate, il ricorrente non può beneficiare della detrazione».
Preliminarmente questa Corte osserva che l'appello incidentale proposto dall'Ufficio deve essere dichiarato inammissibile in quanto in primo grado esso è risultato vittorioso in entrambi i capi della sentenza (merito e spese processuali). L'appello incidentale, essendo un mezzo di impugnazione, nel processo ha come presupposto la soccombenza reciproca (totale o parziale) risultante dalla sentenza di primo grado. Consente alla parte appellata, che non ha proposto appello principale, di impugnare la sentenza su capi specifici a lei sfavorevoli entro 60 giorni dalla notifica del ricorso principale. Nel caso di specie, l'Ufficio sindaca un passaggio della motivazione della sentenza di primo grado e, quindi, la doglianza qualificata come “appello principale” non è altro che una controdeduzione di merito avverso l'appello principale proposto dalla contribuente.
I motivi d'appello proposti dalla contribuente sono sintetizzabili nella mancata valutazione della documentazione in atti. In particolare, la contribuente rileva che «sono state allegate tutte le schede tecniche, naturalmente asseverate dai produttori e fornitori, la normativa prevedeva di allegare la documentazione che comprovasse i requisiti tecnici»; inoltre, «sono state allegate anche le relazioni dei tecnici specifici quali: Studio_1. Nominativo_1, arch. Nominativo_2, ing. Nominativo_3
– Relazione a Struttura Ultimata- Relazione tecnica e determinazione in merito alle disposizioni in Edilizia e per la Certificazione Energetica degli Edifici – ISocietà_1 S.n.c.; Dichiarazione di Prestazione relativa a finestre e portefinestre destinate all'uso in edifici abitativi e non abitativi – con i relativi certificati - Società_2 s.r.l. - produttori ed installatori. Tutta la documentazione di cui sopra è servita per la compilazione della scheda informativa trasmessa all'ENEA».
Conclude la contribuente affermando che «il Comune è in possesso di tutta la documentazione asseverata, allegata ai vari ricorsi, infatti è stata presentata una DIA di inizio attività edilizia n. 15/2013 Comune di Gallarate protocollo 5466 del 7/2/2013, di cui si allega copia (DOC. 3) e Comunicazione SCIA da parte della società per inizio attività che è stata regolarmente protocollata da parte dello stesso».
L'Ufficio contesta l'avvenuto deposito della documentazione in parola sia in sede amministrativa, sia nella fase processuale.
L'eccezione dell'Ufficio è palesemente infondata: da un esame della documentazione depositata nel fascicolo di primo grado (doc. n. 8 allegato al ricorso) emerge ictu oculi che la documentazione esplicitata nell'atto di appello è stata regolarmente depositata.
Come ha affermato questa Corte di secondo grado (sentenza n.1002/2025 del 16/04/2025 in merito all'annualità anno 2018), non è pertinente l'eccezione dell'Ufficio secondo cui i lavori effettuati e la relativa asseverazione, non è stata predisposta da un tecnico abilitato. La non pertinenza di detta eccezione va ravvisata nel fatto che «la detrazione d'imposta per riqualificazione energetica degli immobili, spetta ai titolari di reddito d'impresa che sostengono spese per l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica, aventi ad oggetto immobili aziendali di qualsiasi tipo, qualificati sia come beni strumentali sia come beni merce. Per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato consente di dimostrare che questi sono stati realizzati in modo conforme ai requisiti tecnici richiesti e attesta la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati». Quando, come nel caso in specie, «gli interventi eseguiti si riferiscono a sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione o, ancora, per la realizzazione di pannelli solari sono sufficienti le certificazioni e parimenti anche la dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, che possono sostituire l'asseverazione. La stessa Agenzia delle Entrate, nel sito internet, nella scheda relativa alla riqualificazione energetica, afferma che l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai prescritti requisiti tecnici è sostituibile da un'analoga dichiarazione resa dal direttore dei lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate, come
è avvenuto nel caso in specie, dove per l'esecuzione dei lavori è stata presentata una SCIA. Ed anche l'attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, rilasciato dopo l'esecuzione degli interventi a un tecnico abilitato non coinvolto nei lavori, non è necessaria per: la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;
l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
l'installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali
» (CG II grado Milano, sent. n. 1002/2025 del 16/04/2025).
D'altra parte, nella documentazione in atti, risulta anche la dichiarazione trasmessa all'ENEA compilata e inviata il 17 luglio 2017.
Ne consegue che l'appello è fondato. In astratto, la sentenza di primo grado si è conformata al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (richiamando la sentenza n. 7657/2024), tuttavia, in concreto lo ha disatteso, non procedendo all'esame della documentazione depositata nel fascicolo processuale dalla contribuente.
Si aggiunga che questa Corte (sentenza n.1002/2025 del 16/04/2025), con riferimento all'annualità anno
2018, si è già espressa in tal senso ricordando che «la normativa sulla riqualificazione energetica ha come finalità la riqualificazione del patrimonio immobiliare ai fini di un risparmio energetico nazionale»; dunque « la trasmissione dei documenti all'ENEA così come indicata nella normativa di cui alla legge 296/2006 rivesta carattere esclusivamente formale diretta a consentire all'amministrazione finanziaria di svolgere analisi interne ai fini della copertura finanziaria» e la legge citata «non prevede, anche nel caso di mancato invio di detta documentazione, una decadenza dai benefici richiesti». In altri termini, «né la legge istitutiva dell'ecobonus, né il decreto ministeriale di attuazione, prevedono che l'adempimento formale in questione debba essere effettuato a pena di decadenza/esclusione dal beneficio fiscale. Si utilizza, infatti, la formula i contribuenti “sono tenuti” ad effettuare la comunicazione, senza prevedere la conseguenza per l'inadempimento».
La Corte di cassazione (Cass., ord. n. 15213 del 7.6.2025 per l'annualità 2014; Cass., ord. n. 15212 del
7.6.2025 per l'annualità 2015; Cass., ord. n. 15209 del 7.6.2025 per l'annualità 2016), infine, ha già confermato l'annullamento dei precedenti atti impositivi notificati alla medesima contribuente per le annualità
2014, 2015 e 2016.
La condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio segue la regola della soccombenza. Spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di contributo unificato e di entrambi i gradi giudizio che si liquidano per il primo grado in € 2.127,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15% e per il secondo grado (compresa la fase cautelare) in € 2.898,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Milano, 9 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
UR De Rentiis MA ES FE
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
DE RENTIIS LAURA, Relatore
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1586/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1
e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720230016614367000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese, con la sentenza n. 299/2024 del 18 novembre 2024, rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. avverso cartella di pagamento n. 11720230016614367000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA (anno 2019).
Appella la Ricorrente_1 srl censurando la sentenza impugnata nel merito. Conclude come segue: «in riforma della sentenza impugnata, accolga il presente appello e, conseguentemente, che l'avviso originariamente impugnato venga dichiarato illegittimo. Si chiede, altresì, la condanna sia al pagamento delle spese di giudizio ex art. 15, D.L. vo 31 dicembre 1992, n. 546 sia al rimborso del contributo unificato tributario» versato per l'importo di euro 60,00.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Varese ribadendo le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e controdeducendo sui motivi di gravame. Conclude come segue: «rigetto dell'appello, con conferma della decisione di primo grado relativamente alla contestazione sulla produzione documentale
».
L'Ufficio, in sede di costituzione, propone anche appello incidentale chiedendo «la riforma della sentenza di primo grado in relazione al requisito decadenziale riguardante la trasmissione all'ENEA della scheda informativa».
All'udienza del 22 settembre 2025 è stata accolta la sospensiva proposta dalla contribuente.
La vicenda tributaria è stata discussa alla pubblica udienza del 9 febbraio 2026 e decisa in pari data in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, la contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 11720230016614367000 emessa dall'Agenzia delle Entrate in seguito a controllo formale, eseguito ai sensi dell'art 36 ter DPR 600/73, sulla dichiarazione modello redditi 2020-SC anno 2019. L'avviso di rettifica è stato emesso in ragione del mancato riconoscimento delle detrazioni effettuate ai fini delle II.DD delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.
La Corte in primo grado ha rigettato il ricorso affermando che «A norma dell'art. 4 comma 1 bis lett. b del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, “la scheda informativa deve essere inviata all'ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell'invio.” Al riguardo, la Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 7657/2024, ha affermato però:
“Ciò premesso, ritiene, quindi, la Corte che, diversamente da quanto affermato nel richiamato precedente, non possa desumersi una comminatoria di decadenza, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, dallo stesso tenore dell'art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l'espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono “tenuti” a trasmettere all'ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna comminatoria espressa di decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un'ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto.” Tuttavia, neppure in questa sede il ricorrente ha depositato l'asseverazione di un tecnico abilitato. Tale asseverazione è richiesta dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", che all'art. 4, comma 1, la lettera a), così come sostituito dal Decreto Interministeriale del 6/8/2009, stabilisce: "a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere: - sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge."; Pertanto, in mancanza dell'asseverazione con le attestazioni sopra indicate, il ricorrente non può beneficiare della detrazione».
Preliminarmente questa Corte osserva che l'appello incidentale proposto dall'Ufficio deve essere dichiarato inammissibile in quanto in primo grado esso è risultato vittorioso in entrambi i capi della sentenza (merito e spese processuali). L'appello incidentale, essendo un mezzo di impugnazione, nel processo ha come presupposto la soccombenza reciproca (totale o parziale) risultante dalla sentenza di primo grado. Consente alla parte appellata, che non ha proposto appello principale, di impugnare la sentenza su capi specifici a lei sfavorevoli entro 60 giorni dalla notifica del ricorso principale. Nel caso di specie, l'Ufficio sindaca un passaggio della motivazione della sentenza di primo grado e, quindi, la doglianza qualificata come “appello principale” non è altro che una controdeduzione di merito avverso l'appello principale proposto dalla contribuente.
I motivi d'appello proposti dalla contribuente sono sintetizzabili nella mancata valutazione della documentazione in atti. In particolare, la contribuente rileva che «sono state allegate tutte le schede tecniche, naturalmente asseverate dai produttori e fornitori, la normativa prevedeva di allegare la documentazione che comprovasse i requisiti tecnici»; inoltre, «sono state allegate anche le relazioni dei tecnici specifici quali: Studio_1. Nominativo_1, arch. Nominativo_2, ing. Nominativo_3
– Relazione a Struttura Ultimata- Relazione tecnica e determinazione in merito alle disposizioni in Edilizia e per la Certificazione Energetica degli Edifici – ISocietà_1 S.n.c.; Dichiarazione di Prestazione relativa a finestre e portefinestre destinate all'uso in edifici abitativi e non abitativi – con i relativi certificati - Società_2 s.r.l. - produttori ed installatori. Tutta la documentazione di cui sopra è servita per la compilazione della scheda informativa trasmessa all'ENEA».
Conclude la contribuente affermando che «il Comune è in possesso di tutta la documentazione asseverata, allegata ai vari ricorsi, infatti è stata presentata una DIA di inizio attività edilizia n. 15/2013 Comune di Gallarate protocollo 5466 del 7/2/2013, di cui si allega copia (DOC. 3) e Comunicazione SCIA da parte della società per inizio attività che è stata regolarmente protocollata da parte dello stesso».
L'Ufficio contesta l'avvenuto deposito della documentazione in parola sia in sede amministrativa, sia nella fase processuale.
L'eccezione dell'Ufficio è palesemente infondata: da un esame della documentazione depositata nel fascicolo di primo grado (doc. n. 8 allegato al ricorso) emerge ictu oculi che la documentazione esplicitata nell'atto di appello è stata regolarmente depositata.
Come ha affermato questa Corte di secondo grado (sentenza n.1002/2025 del 16/04/2025 in merito all'annualità anno 2018), non è pertinente l'eccezione dell'Ufficio secondo cui i lavori effettuati e la relativa asseverazione, non è stata predisposta da un tecnico abilitato. La non pertinenza di detta eccezione va ravvisata nel fatto che «la detrazione d'imposta per riqualificazione energetica degli immobili, spetta ai titolari di reddito d'impresa che sostengono spese per l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica, aventi ad oggetto immobili aziendali di qualsiasi tipo, qualificati sia come beni strumentali sia come beni merce. Per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato consente di dimostrare che questi sono stati realizzati in modo conforme ai requisiti tecnici richiesti e attesta la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati». Quando, come nel caso in specie, «gli interventi eseguiti si riferiscono a sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione o, ancora, per la realizzazione di pannelli solari sono sufficienti le certificazioni e parimenti anche la dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, che possono sostituire l'asseverazione. La stessa Agenzia delle Entrate, nel sito internet, nella scheda relativa alla riqualificazione energetica, afferma che l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai prescritti requisiti tecnici è sostituibile da un'analoga dichiarazione resa dal direttore dei lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate, come
è avvenuto nel caso in specie, dove per l'esecuzione dei lavori è stata presentata una SCIA. Ed anche l'attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, rilasciato dopo l'esecuzione degli interventi a un tecnico abilitato non coinvolto nei lavori, non è necessaria per: la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;
l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
l'installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali
» (CG II grado Milano, sent. n. 1002/2025 del 16/04/2025).
D'altra parte, nella documentazione in atti, risulta anche la dichiarazione trasmessa all'ENEA compilata e inviata il 17 luglio 2017.
Ne consegue che l'appello è fondato. In astratto, la sentenza di primo grado si è conformata al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (richiamando la sentenza n. 7657/2024), tuttavia, in concreto lo ha disatteso, non procedendo all'esame della documentazione depositata nel fascicolo processuale dalla contribuente.
Si aggiunga che questa Corte (sentenza n.1002/2025 del 16/04/2025), con riferimento all'annualità anno
2018, si è già espressa in tal senso ricordando che «la normativa sulla riqualificazione energetica ha come finalità la riqualificazione del patrimonio immobiliare ai fini di un risparmio energetico nazionale»; dunque « la trasmissione dei documenti all'ENEA così come indicata nella normativa di cui alla legge 296/2006 rivesta carattere esclusivamente formale diretta a consentire all'amministrazione finanziaria di svolgere analisi interne ai fini della copertura finanziaria» e la legge citata «non prevede, anche nel caso di mancato invio di detta documentazione, una decadenza dai benefici richiesti». In altri termini, «né la legge istitutiva dell'ecobonus, né il decreto ministeriale di attuazione, prevedono che l'adempimento formale in questione debba essere effettuato a pena di decadenza/esclusione dal beneficio fiscale. Si utilizza, infatti, la formula i contribuenti “sono tenuti” ad effettuare la comunicazione, senza prevedere la conseguenza per l'inadempimento».
La Corte di cassazione (Cass., ord. n. 15213 del 7.6.2025 per l'annualità 2014; Cass., ord. n. 15212 del
7.6.2025 per l'annualità 2015; Cass., ord. n. 15209 del 7.6.2025 per l'annualità 2016), infine, ha già confermato l'annullamento dei precedenti atti impositivi notificati alla medesima contribuente per le annualità
2014, 2015 e 2016.
La condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio segue la regola della soccombenza. Spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di contributo unificato e di entrambi i gradi giudizio che si liquidano per il primo grado in € 2.127,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15% e per il secondo grado (compresa la fase cautelare) in € 2.898,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Milano, 9 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
UR De Rentiis MA ES FE