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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4775 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5579/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 5579-20 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. (c.f.
[...] Parte_3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._1
Sant'Arpino (CE) alla via Sandro Pertini n.29, come da procura in atti
Appellante
Contro
Avv. Angela Falcone, (c.f. ) nata a [...] in data [...] C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Ornella Parisi (c.f. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via Vito Fornari 14, come da procura in atti
Appellata
Nonché
pagina 1 di 11 in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Roma alla Via Controparte_1
Antonio Salandra nr. 18, P.IVA P.IVA_2
Appellata Contumace
Conclusioni: come da note di udienza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
In data 24/04/2018, la riceveva dall'Avv. Angela Falcone notifica Parte_1
telematica del Decreto Ingiuntivo nr. 864/2018- nr. di R.G.2753/2018- reso dal Giudice di Pace di Salerno in data 11/04/2018 con il quale si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla domanda e le spese di procedura liquidate in euro 76,00 per spese, euro 350,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), oltre CPA ed Iva.
In data 31/05/2018, l'appellante notificava telematicamente atto di citazione in
Opposizione a Decreto Ingiuntivo nr. 864/2018, nel quale chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
al fine di manlevare l'opponente per quanto fosse tenuto eventualmente a pagare.
Il ricorso volto ad ottenere il provvedimento monitorio era correlato al conferimento da parte dell'opponente di un mandato per un Ricorso di Accertamento Tecnico Preventivo
Conciliativo contro la che veniva notificato in data Controparte_2
26/03/2017.
La procedura si concludeva con il deposito della relazione finale da parte del CTU nominato dal Tribunale di Torre Annunziata in data 17/10/2017 e dopo che la Parte_1
rinunciava a intraprendere il successivo giudizio di cognizione.
[...]
L'odierna appellante riporta che, in data 01/06/2016, prendeva parte ad un incontro presso un organismo di mediazione con il che aveva esito Controparte_2
negativo, venendo assistita dalla società che forniva consulenza Controparte_1
giuridica.
pagina 2 di 11 Il predetto tentativo di conciliazione aveva esito negativo, e la aderendo Parte_1
alla proposta della citata decideva di intraprendere azione Controparte_1
giudiziaria contro il . Controparte_2
Con e-mail del 29/07/2016 la forniva alla un preventivo, Controparte_1 Parte_1
indicando l'attività di patrocinio legale che avrebbe svolto nell'interesse della stessa opponente ed i relativi costi.
Nello specifico, l'assistenza in sede giudiziaria si articolava in ben 13 fasi: Esame e studio della controversia;
Esame della documentazione fornita dal cliente;
Redazione
Atto introduttivo;
Autentica Firma del mandato;
Notifica atto di citazione;
ritiro dell'atto notificato;
iscrizione a ruolo;
partecipazione alle udienze;
esame scritti difensivi;
corrispondenza informativa con il cliente;
redazione delle memorie ex art. 183 co VI, redazione della memoria conclusionale;
richiesta copia sentenza di primo grado.
Nella menzionata e-mail si specificava che per la realizzazione di quanto sopra il costo previsto era di € 3.000,00 oltre Iva, per tutte le attività e per tutta la durata del procedimento, precisando ancora che, alla sopra indicata cifra, avrebbe dovuto aggiungersi esclusivamente l'importo di € 1.000,00, incluso di iva, per spese legali vive da versare al legale che avrebbe preso in gestione la sua pratica.
Nella e-mail del 29/07/2016, si specificava inoltre che l'importo includeva tutte le attività previste dal contratto tramite l'assistenza da parte di un legale convenzionato con
, esperto in materia, nonché l'assistenza da back office del suo referente Controparte_1
di pratica Jp NL & Co.
Ordunque, in data 01/09/2016, veniva stipulato contratto di consulenza giuridica con la società con sede legale in Roma alla Via Antonio Salandra nr.18. Controparte_1
P.IVA con la quale quest'ultima società si impegnava a fornire, tramite P.IVA_2
legali di propria fiducia, la consulenza giuridica, l'assistenza ed il patrocinio in giudizio contro la . Controparte_2
pagina 3 di 11 Tale attività di consulenza si esplicava anche in riunioni ed incontri nel caso ritenuti necessari dalla e dai legali dalla stessa incaricati, necessari per la Controparte_1
trattazione delle suddette questioni.
Come specificato dall'art.2 del predetto contratto, il patrocinio consisteva nell'esame e lo studio della controversia, dalla redazione degli atti introduttivi e da ogni altra incombenza relativa al giudizio di primo grado.
Affermava la di aver provveduto, con bonifico, a versare la concordata Parte_1
somma di euro 3.660,00 alla che emetteva regolare fattura, la nr. 630 Controparte_1
del 07/09/2016.
La stessa la dichiarava anche di aver provveduto, il giorno seguente, a Parte_1
bonificare la concordata somma di euro 1.000,00 all'Avv. Angela Falcone, legale indicato dalla società , così come previsto dal contratto di consulenza Controparte_1
giuridica.
In data 01/03/2018, l'Avv. Falcone a mezzo Pec richiedeva alla il Parte_1
pagamento delle competenze per l'attività svolta nel procedimento di Ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo Conciliativo R.g nr. 7013/2017. Quindi, il legale rapp.te della , sig. , richiedeva chiarimenti alla Parte_1 Parte_2 CP_1
a mezzo mail del 06/03/2018 e del 12/03/2018 senza, però, ricevere risposta.
[...]
L'opposta, odierna appellata, si costituiva il giorno 02/04/2019 eccependo, in via preliminare, la tardività dell'opposizione così come formulata dalla in Parte_1
quanto, a suo dire, al decreto ingiuntivo nr. 864/2018, notificato in data 24/04/2018, seppur veniva proposta opposizione con citazione del 31/05/2018, quindi, regolarmente, entro il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 645 cpc, il procedimento non veniva iscritto nel medesimo termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 645 cpc.
Con ordinanza del 02/05/2019, il Giudice di Pace adito, sciogliendo la riserva assunta all'esito della prima udienza del 02/04/2019, rinviava la causa all'udienza del
12/09/2019 autorizzando l'opponente alla chiamata in causa della Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., così come richiesto dalla stessa sia Parte_1
pagina 4 di 11 nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nr. 864/2018 che alla prima udienza. L'opponente provvedeva nei termini e nei modi di legge alla chiamata in causa della in persona del legale rapp.te p.t., che Controparte_1
rimaneva contumace.
Con sentenza n. 1812/2020 depositata in cancelleria in data 03/05/2020 e notificata all'odierno appellante in data 25/06/2020, il Giudice di Pace di Salerno rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo inammissibile l'opposizione dispiegata.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 22/07/2020, la Parte_1
in persona del legale rapp.te, proponeva appello alla sentenza suindicata per falsa
[...]
ed erronea applicazione dell' art. 28 della L. 794/1942 in relazione alla disciplina applicabile ai decreti ingiuntivi emessi per il pagamento dei compensi professionali degli avvocati e per l' errata dichiarazione di inammissibilità, in quanto tardiva, dell' opposizione a decreto ingiuntivo n. 864/2028.
Dunque, chiedeva, in riforma della sentenza nr. 1812/2020 suddetta, dichiararsi la nullità, annullabilità, illegittimità e/o inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo n.
864/2018 e, in via subordinata nel merito, manlevare la per quanto fosse Parte_1
eventualmente tenuto a pagare e, per l'effetto, condannare la terza chiamata in causa
[...]
in persona del legale rapp.te p.t.; infine, condannare l'Avv. Angela Controparte_1
Falcone al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado e del giudizio di primo grado da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. Nel proprio atto di appello, la rappresentava che la pretesa creditoria avanzata dall' avv. Falcone Parte_1
fosse del tutto destituita di fondamento, poiché l' attività da questa espletata in favore dell' odierna appellante era la conseguenza di un contratto con il quale la professionista aveva prestato la propria attività in favore della sulla scorta di un contratto Parte_1
intercorso e sottoscritto dalla stessa con la e con il quale Parte_1 Controparte_1
veniva stabilito che l'attività prestata per la mediazione obbligatoria prima, per la fase giudiziale poi, al fine di ottenere la restituzione di interessi anatocistici dall' Pt_4
pagina 5 di 11 , sarebbe costata la somma di € 3000,00. Precisava poi che, Controparte_2
come riportato da parte opponente nel predetto contratto, sottoscritto dalla e CP_1
dalla veniva dettagliatamente descritta tutta l'attività che sarebbe stata Parte_1
espletata, e veniva precisato che alla predetta somma andava aggiunto il versamento di €
1.000,00 per le spese che si andavano ad affrontare. Parte appellante aggiungeva che, a richiesta di compenso da parte dell' avv. Flacone alla , questa aveva invano Parte_1
tentato di contattare la senza ricevere alcuna risposta. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 30/11/2020, si costituiva nel presente giudizio l'Avv. Falcone Angela che eccepiva, preliminarmente, la tardività dell'azione giacché la causa, introdotta con citazione e non con ricorso, era stata iscritta al ruolo del
Giudice di Pace di Salerno oltre i 40 giorni dall' avvenuta notifica del decreto ingiuntivo all'opponente.
In seconda battuta, parte appellata faceva notare che l'attività professionale da ella espletata in favore della non veniva mai contestata dall' appellante, che, di Parte_1
fatto, aveva sempre lamentato che, alla base dell' incarico professionale, vi fosse un contratto sottoscritto fra la E la Parte appellata Controparte_1 Parte_1
ribadiva di non aver mai sottoscritto l'accordo fra la e la e che, Parte_1 CP_1
pertanto, se la somma stabilita fra parti fosse stata versata, ella non la avrebbe ricevuta, tanto è vero che, alla ricezione del bonifico di € 1000,00 ricevuto in acconto, emetteva regolare fattura. Pertanto, rivendicava il proprio diritto al compenso professionale per l' attività professionale svolta in favore della società appellante. In ordine alla tardività dell'opposizione, l'appellante sosteneva che questa è rilevabile in ogni stato e grado d' ufficio dal Giudice e, sul punto, richiamava l'art. 647 c.p.c., il quale stabilisce che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito. L'ultimo comma della norma, ancora, prevede poi che, se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo a norma del comma precedente, l'opposizione non può essere più proposta né
pagina 6 di 11 proseguita, salva l'ipotesi di opposizione tardiva nella sussistenza delle circostanze e dei requisiti di cui all'art.650 c.p.c.
Infine, insisteva nel senso dell'equiparazione della tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione (vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente) alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'esito dell'udienza del 25/03/2025, il giudizio veniva rimesso in decisione con la concessione dei termini di legge.
- In primis va dichiarata la contumacia della Controparte_1
Mentre l'Avv. Falcone Angela si costituiva nei termini e nei modi di legge, l'appellata società seppur regolarmente citata, non si costituiva nel presente Controparte_1
giudizio.
Pertanto, se ne dichiara la contumacia.
- In merito all'ammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo
L'opposizione al decreto ingiuntivo presentata nel precedente grado di giudizio va considerata ammissibile.
L'art 641 c.p.c. stabilisce il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto per proporre opposizione. La questione cruciale è stabilire quale momento rilevi per la verifica della tempestività quando l'atto sia proposto in forma diversa da quella prescritta.
La Suprema Corte di Legittimità ha chiarito che la tempestività dell'opposizione va valutata avendo riguardo alla data di notifica della citazione quando la legge prescrive il ricorso, o viceversa alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione, sulla base della forma concretamente assunta dall'atto introduttivo e non di quella che avrebbe dovuto avere secondo la previsione normativa.
Per l'opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali pre-riforma Cartabia effettuata con citazione anziché ricorso, l'opposizione deve ritenersi ammissibile se la pagina 7 di 11 citazione è stata notificata entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. La tempestività si valuta con riferimento alla notifica della citazione, non al deposito.
La sentenza n. 758 del 2022 delle sezioni unite della Suprema Corte di cassazione rappresenta un precedente di fondamentale importanza per la disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, più in generale, per l'applicazione dell'art. 4 del
D.lgs. n. 150/2011.
La sentenza affronta anche importanti questioni relative al procedimento davanti al
Giudice di Pace, stabilendo che, nel procedimento davanti al Giudice di Pace, non è necessaria la presentazione di una specifica nota di iscrizione a ruolo per la costituzione delle parti.
Essa rafforza la tutela del diritto di accesso al giudice e si inserisce nel più ampio di semplificazione e dequotazione del formalismo processuale, in linea con le riforme degli ultimi decenni volte a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.
Può, pertanto, dedursi, che la sentenza delle Sezioni Unite n. 758/2022 rappresenta un punto di svolta nell'interpretazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 150/2011, chiarendo definitivamente che la sanatoria degli atti introduttivi erronei opera automaticamente, senza necessità di intervento del giudice, purché l'atto sia tempestivo secondo la forma concretamente utilizzata.
Questo orientamento garantisce maggiore certezza del diritto e una tutela più efficace del diritto di difesa, eliminando il rischio di decadenze dovute a mere questioni formali quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo sostanziale di introdurre tempestivamente il giudizio.
Per queste argomentazioni, va disattesa la sollevata eccezione di parte appellata in merito alle questioni di cui sopra.
Va, per tali motivi, dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata nel grado precedente e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1812/2020 emessa dal Giudice di
Pace.
- Nel merito pagina 8 di 11 La domanda nel merito è fondata e, come tale, va accolta.
Nel caso di specie trattavasi di prestazione d'opera intellettuale espletata in virtù di un contratto di consulenza giuridica stipulata dall'appellante con la società Controparte_1
[...]
Il contratto d'opera intellettuale, che si differenzia dall'opera manuale, è un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale un professionista (avvocato, commercialista, notaio, medico ecc.), accettando l'incarico conferitogli dal cliente, si impegna a fornire la propria opera intellettuale in cambio di un compenso. Tale contratto riguarda le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dagli ordini professionali riconosciuti dalla legge (c.d. professioni protette).
Quella dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi, non di risultato.
In buona sostanza, con l'obbligazione di mezzi, il debitore non garantisce il risultato e, quindi, non può considerarsi inadempiente nel caso in cui non lo raggiunga;
l'esempio tipico è proprio dell'avvocato che si obbliga a difendere il cliente, ma non a vincere la causa.
Viceversa, nell'obbligazione di risultato, la finalità da raggiungere viene dedotta in obbligazione e il suo mancato perseguimento configura un inadempimento.
Nella fattispecie, all'art. 3 del contratto che le parti avevano sottoscritto si legge che il compenso pattuito fosse pari ad euro 3.000,00 e in questo compenso non erano ricompresi i costi relativi alle spese vive pari ad euro 1.000,00 che andavano corrisposte al legale incaricato della stipula del contratto, Avv. Falcone Angela.
La documentazione prodotta dimostra che, in data 05/09/2017, la Parte_1
provvedeva con bonifico a versare la concordata somma di euro 3.660,00 alla CP_1
che emetteva regolare fattura, la nr. 630 del 07/09/2016. Inoltre, parte appellante
[...]
provava anche di aver provveduto, il giorno seguente, a bonificare la concordata somma di euro 1.000,00 all'Avv. Angela Falcone, legale indicato dalla società , Controparte_1
così come previsto dallo stesso contratto di consulenza giuridica.
pagina 9 di 11 Da quanto appena riportato, emerge pacificamente l'assenza di qualsivoglia inadempimento contrattuale contestato a parte appellante e, pertanto, su di essa non può gravare, ad oggi, alcuna obbligazione.
Si pone in evidenza la contrarietà del comportamento dell'odierna appellata ai principi della buona fede e della correttezza.
Come dispone l'art 1337 c.c., le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede, tenendo un comportamento leale non solo durante la fase delle trattative, ma anche durante quella relativa all'esecuzione del contratto.
Giova ricordare che l'efficacia del contratto intercorresse tra la e la Parte_1 [...]
e parte appellante regolarmente provvedeva con dei bonifici a versare gli CP_1
importi dovuti contrattualmente.
Ai sensi dell'art 1188 c.c. il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Pertanto, nulla risulta ancora dovuto da parte della Parte_1
Per i motivi esposti, la domanda di parte appellante va accolta.
Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della società appellata Controparte_1
- in accoglimento della domanda di parte appellante, riforma la sentenza n. 1812/2020 resa dal Giudice di Pace di Salerno in data 03/05/2020 e notificata in data 25/06/2020 e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'opposto Decreto Ingiuntivo n. 864/2018, emesso dal
Giudice di Pace di Salerno in data 19/04/2018;
pagina 10 di 11 - condanna parte appellata alla rifusione delle spese giudiziarie pari ad euro € 1.701,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge da distrarsi in favore dell' Avv.
, dichiaratosi antistatario. Parte_3
Salerno 25 nov. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 5579-20 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. (c.f.
[...] Parte_3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._1
Sant'Arpino (CE) alla via Sandro Pertini n.29, come da procura in atti
Appellante
Contro
Avv. Angela Falcone, (c.f. ) nata a [...] in data [...] C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Ornella Parisi (c.f. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via Vito Fornari 14, come da procura in atti
Appellata
Nonché
pagina 1 di 11 in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Roma alla Via Controparte_1
Antonio Salandra nr. 18, P.IVA P.IVA_2
Appellata Contumace
Conclusioni: come da note di udienza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
In data 24/04/2018, la riceveva dall'Avv. Angela Falcone notifica Parte_1
telematica del Decreto Ingiuntivo nr. 864/2018- nr. di R.G.2753/2018- reso dal Giudice di Pace di Salerno in data 11/04/2018 con il quale si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla domanda e le spese di procedura liquidate in euro 76,00 per spese, euro 350,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), oltre CPA ed Iva.
In data 31/05/2018, l'appellante notificava telematicamente atto di citazione in
Opposizione a Decreto Ingiuntivo nr. 864/2018, nel quale chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
al fine di manlevare l'opponente per quanto fosse tenuto eventualmente a pagare.
Il ricorso volto ad ottenere il provvedimento monitorio era correlato al conferimento da parte dell'opponente di un mandato per un Ricorso di Accertamento Tecnico Preventivo
Conciliativo contro la che veniva notificato in data Controparte_2
26/03/2017.
La procedura si concludeva con il deposito della relazione finale da parte del CTU nominato dal Tribunale di Torre Annunziata in data 17/10/2017 e dopo che la Parte_1
rinunciava a intraprendere il successivo giudizio di cognizione.
[...]
L'odierna appellante riporta che, in data 01/06/2016, prendeva parte ad un incontro presso un organismo di mediazione con il che aveva esito Controparte_2
negativo, venendo assistita dalla società che forniva consulenza Controparte_1
giuridica.
pagina 2 di 11 Il predetto tentativo di conciliazione aveva esito negativo, e la aderendo Parte_1
alla proposta della citata decideva di intraprendere azione Controparte_1
giudiziaria contro il . Controparte_2
Con e-mail del 29/07/2016 la forniva alla un preventivo, Controparte_1 Parte_1
indicando l'attività di patrocinio legale che avrebbe svolto nell'interesse della stessa opponente ed i relativi costi.
Nello specifico, l'assistenza in sede giudiziaria si articolava in ben 13 fasi: Esame e studio della controversia;
Esame della documentazione fornita dal cliente;
Redazione
Atto introduttivo;
Autentica Firma del mandato;
Notifica atto di citazione;
ritiro dell'atto notificato;
iscrizione a ruolo;
partecipazione alle udienze;
esame scritti difensivi;
corrispondenza informativa con il cliente;
redazione delle memorie ex art. 183 co VI, redazione della memoria conclusionale;
richiesta copia sentenza di primo grado.
Nella menzionata e-mail si specificava che per la realizzazione di quanto sopra il costo previsto era di € 3.000,00 oltre Iva, per tutte le attività e per tutta la durata del procedimento, precisando ancora che, alla sopra indicata cifra, avrebbe dovuto aggiungersi esclusivamente l'importo di € 1.000,00, incluso di iva, per spese legali vive da versare al legale che avrebbe preso in gestione la sua pratica.
Nella e-mail del 29/07/2016, si specificava inoltre che l'importo includeva tutte le attività previste dal contratto tramite l'assistenza da parte di un legale convenzionato con
, esperto in materia, nonché l'assistenza da back office del suo referente Controparte_1
di pratica Jp NL & Co.
Ordunque, in data 01/09/2016, veniva stipulato contratto di consulenza giuridica con la società con sede legale in Roma alla Via Antonio Salandra nr.18. Controparte_1
P.IVA con la quale quest'ultima società si impegnava a fornire, tramite P.IVA_2
legali di propria fiducia, la consulenza giuridica, l'assistenza ed il patrocinio in giudizio contro la . Controparte_2
pagina 3 di 11 Tale attività di consulenza si esplicava anche in riunioni ed incontri nel caso ritenuti necessari dalla e dai legali dalla stessa incaricati, necessari per la Controparte_1
trattazione delle suddette questioni.
Come specificato dall'art.2 del predetto contratto, il patrocinio consisteva nell'esame e lo studio della controversia, dalla redazione degli atti introduttivi e da ogni altra incombenza relativa al giudizio di primo grado.
Affermava la di aver provveduto, con bonifico, a versare la concordata Parte_1
somma di euro 3.660,00 alla che emetteva regolare fattura, la nr. 630 Controparte_1
del 07/09/2016.
La stessa la dichiarava anche di aver provveduto, il giorno seguente, a Parte_1
bonificare la concordata somma di euro 1.000,00 all'Avv. Angela Falcone, legale indicato dalla società , così come previsto dal contratto di consulenza Controparte_1
giuridica.
In data 01/03/2018, l'Avv. Falcone a mezzo Pec richiedeva alla il Parte_1
pagamento delle competenze per l'attività svolta nel procedimento di Ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo Conciliativo R.g nr. 7013/2017. Quindi, il legale rapp.te della , sig. , richiedeva chiarimenti alla Parte_1 Parte_2 CP_1
a mezzo mail del 06/03/2018 e del 12/03/2018 senza, però, ricevere risposta.
[...]
L'opposta, odierna appellata, si costituiva il giorno 02/04/2019 eccependo, in via preliminare, la tardività dell'opposizione così come formulata dalla in Parte_1
quanto, a suo dire, al decreto ingiuntivo nr. 864/2018, notificato in data 24/04/2018, seppur veniva proposta opposizione con citazione del 31/05/2018, quindi, regolarmente, entro il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 645 cpc, il procedimento non veniva iscritto nel medesimo termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 645 cpc.
Con ordinanza del 02/05/2019, il Giudice di Pace adito, sciogliendo la riserva assunta all'esito della prima udienza del 02/04/2019, rinviava la causa all'udienza del
12/09/2019 autorizzando l'opponente alla chiamata in causa della Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., così come richiesto dalla stessa sia Parte_1
pagina 4 di 11 nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nr. 864/2018 che alla prima udienza. L'opponente provvedeva nei termini e nei modi di legge alla chiamata in causa della in persona del legale rapp.te p.t., che Controparte_1
rimaneva contumace.
Con sentenza n. 1812/2020 depositata in cancelleria in data 03/05/2020 e notificata all'odierno appellante in data 25/06/2020, il Giudice di Pace di Salerno rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo inammissibile l'opposizione dispiegata.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 22/07/2020, la Parte_1
in persona del legale rapp.te, proponeva appello alla sentenza suindicata per falsa
[...]
ed erronea applicazione dell' art. 28 della L. 794/1942 in relazione alla disciplina applicabile ai decreti ingiuntivi emessi per il pagamento dei compensi professionali degli avvocati e per l' errata dichiarazione di inammissibilità, in quanto tardiva, dell' opposizione a decreto ingiuntivo n. 864/2028.
Dunque, chiedeva, in riforma della sentenza nr. 1812/2020 suddetta, dichiararsi la nullità, annullabilità, illegittimità e/o inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo n.
864/2018 e, in via subordinata nel merito, manlevare la per quanto fosse Parte_1
eventualmente tenuto a pagare e, per l'effetto, condannare la terza chiamata in causa
[...]
in persona del legale rapp.te p.t.; infine, condannare l'Avv. Angela Controparte_1
Falcone al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado e del giudizio di primo grado da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. Nel proprio atto di appello, la rappresentava che la pretesa creditoria avanzata dall' avv. Falcone Parte_1
fosse del tutto destituita di fondamento, poiché l' attività da questa espletata in favore dell' odierna appellante era la conseguenza di un contratto con il quale la professionista aveva prestato la propria attività in favore della sulla scorta di un contratto Parte_1
intercorso e sottoscritto dalla stessa con la e con il quale Parte_1 Controparte_1
veniva stabilito che l'attività prestata per la mediazione obbligatoria prima, per la fase giudiziale poi, al fine di ottenere la restituzione di interessi anatocistici dall' Pt_4
pagina 5 di 11 , sarebbe costata la somma di € 3000,00. Precisava poi che, Controparte_2
come riportato da parte opponente nel predetto contratto, sottoscritto dalla e CP_1
dalla veniva dettagliatamente descritta tutta l'attività che sarebbe stata Parte_1
espletata, e veniva precisato che alla predetta somma andava aggiunto il versamento di €
1.000,00 per le spese che si andavano ad affrontare. Parte appellante aggiungeva che, a richiesta di compenso da parte dell' avv. Flacone alla , questa aveva invano Parte_1
tentato di contattare la senza ricevere alcuna risposta. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 30/11/2020, si costituiva nel presente giudizio l'Avv. Falcone Angela che eccepiva, preliminarmente, la tardività dell'azione giacché la causa, introdotta con citazione e non con ricorso, era stata iscritta al ruolo del
Giudice di Pace di Salerno oltre i 40 giorni dall' avvenuta notifica del decreto ingiuntivo all'opponente.
In seconda battuta, parte appellata faceva notare che l'attività professionale da ella espletata in favore della non veniva mai contestata dall' appellante, che, di Parte_1
fatto, aveva sempre lamentato che, alla base dell' incarico professionale, vi fosse un contratto sottoscritto fra la E la Parte appellata Controparte_1 Parte_1
ribadiva di non aver mai sottoscritto l'accordo fra la e la e che, Parte_1 CP_1
pertanto, se la somma stabilita fra parti fosse stata versata, ella non la avrebbe ricevuta, tanto è vero che, alla ricezione del bonifico di € 1000,00 ricevuto in acconto, emetteva regolare fattura. Pertanto, rivendicava il proprio diritto al compenso professionale per l' attività professionale svolta in favore della società appellante. In ordine alla tardività dell'opposizione, l'appellante sosteneva che questa è rilevabile in ogni stato e grado d' ufficio dal Giudice e, sul punto, richiamava l'art. 647 c.p.c., il quale stabilisce che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito. L'ultimo comma della norma, ancora, prevede poi che, se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo a norma del comma precedente, l'opposizione non può essere più proposta né
pagina 6 di 11 proseguita, salva l'ipotesi di opposizione tardiva nella sussistenza delle circostanze e dei requisiti di cui all'art.650 c.p.c.
Infine, insisteva nel senso dell'equiparazione della tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione (vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente) alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'esito dell'udienza del 25/03/2025, il giudizio veniva rimesso in decisione con la concessione dei termini di legge.
- In primis va dichiarata la contumacia della Controparte_1
Mentre l'Avv. Falcone Angela si costituiva nei termini e nei modi di legge, l'appellata società seppur regolarmente citata, non si costituiva nel presente Controparte_1
giudizio.
Pertanto, se ne dichiara la contumacia.
- In merito all'ammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo
L'opposizione al decreto ingiuntivo presentata nel precedente grado di giudizio va considerata ammissibile.
L'art 641 c.p.c. stabilisce il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto per proporre opposizione. La questione cruciale è stabilire quale momento rilevi per la verifica della tempestività quando l'atto sia proposto in forma diversa da quella prescritta.
La Suprema Corte di Legittimità ha chiarito che la tempestività dell'opposizione va valutata avendo riguardo alla data di notifica della citazione quando la legge prescrive il ricorso, o viceversa alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione, sulla base della forma concretamente assunta dall'atto introduttivo e non di quella che avrebbe dovuto avere secondo la previsione normativa.
Per l'opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali pre-riforma Cartabia effettuata con citazione anziché ricorso, l'opposizione deve ritenersi ammissibile se la pagina 7 di 11 citazione è stata notificata entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. La tempestività si valuta con riferimento alla notifica della citazione, non al deposito.
La sentenza n. 758 del 2022 delle sezioni unite della Suprema Corte di cassazione rappresenta un precedente di fondamentale importanza per la disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, più in generale, per l'applicazione dell'art. 4 del
D.lgs. n. 150/2011.
La sentenza affronta anche importanti questioni relative al procedimento davanti al
Giudice di Pace, stabilendo che, nel procedimento davanti al Giudice di Pace, non è necessaria la presentazione di una specifica nota di iscrizione a ruolo per la costituzione delle parti.
Essa rafforza la tutela del diritto di accesso al giudice e si inserisce nel più ampio di semplificazione e dequotazione del formalismo processuale, in linea con le riforme degli ultimi decenni volte a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.
Può, pertanto, dedursi, che la sentenza delle Sezioni Unite n. 758/2022 rappresenta un punto di svolta nell'interpretazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 150/2011, chiarendo definitivamente che la sanatoria degli atti introduttivi erronei opera automaticamente, senza necessità di intervento del giudice, purché l'atto sia tempestivo secondo la forma concretamente utilizzata.
Questo orientamento garantisce maggiore certezza del diritto e una tutela più efficace del diritto di difesa, eliminando il rischio di decadenze dovute a mere questioni formali quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo sostanziale di introdurre tempestivamente il giudizio.
Per queste argomentazioni, va disattesa la sollevata eccezione di parte appellata in merito alle questioni di cui sopra.
Va, per tali motivi, dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata nel grado precedente e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1812/2020 emessa dal Giudice di
Pace.
- Nel merito pagina 8 di 11 La domanda nel merito è fondata e, come tale, va accolta.
Nel caso di specie trattavasi di prestazione d'opera intellettuale espletata in virtù di un contratto di consulenza giuridica stipulata dall'appellante con la società Controparte_1
[...]
Il contratto d'opera intellettuale, che si differenzia dall'opera manuale, è un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale un professionista (avvocato, commercialista, notaio, medico ecc.), accettando l'incarico conferitogli dal cliente, si impegna a fornire la propria opera intellettuale in cambio di un compenso. Tale contratto riguarda le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dagli ordini professionali riconosciuti dalla legge (c.d. professioni protette).
Quella dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi, non di risultato.
In buona sostanza, con l'obbligazione di mezzi, il debitore non garantisce il risultato e, quindi, non può considerarsi inadempiente nel caso in cui non lo raggiunga;
l'esempio tipico è proprio dell'avvocato che si obbliga a difendere il cliente, ma non a vincere la causa.
Viceversa, nell'obbligazione di risultato, la finalità da raggiungere viene dedotta in obbligazione e il suo mancato perseguimento configura un inadempimento.
Nella fattispecie, all'art. 3 del contratto che le parti avevano sottoscritto si legge che il compenso pattuito fosse pari ad euro 3.000,00 e in questo compenso non erano ricompresi i costi relativi alle spese vive pari ad euro 1.000,00 che andavano corrisposte al legale incaricato della stipula del contratto, Avv. Falcone Angela.
La documentazione prodotta dimostra che, in data 05/09/2017, la Parte_1
provvedeva con bonifico a versare la concordata somma di euro 3.660,00 alla CP_1
che emetteva regolare fattura, la nr. 630 del 07/09/2016. Inoltre, parte appellante
[...]
provava anche di aver provveduto, il giorno seguente, a bonificare la concordata somma di euro 1.000,00 all'Avv. Angela Falcone, legale indicato dalla società , Controparte_1
così come previsto dallo stesso contratto di consulenza giuridica.
pagina 9 di 11 Da quanto appena riportato, emerge pacificamente l'assenza di qualsivoglia inadempimento contrattuale contestato a parte appellante e, pertanto, su di essa non può gravare, ad oggi, alcuna obbligazione.
Si pone in evidenza la contrarietà del comportamento dell'odierna appellata ai principi della buona fede e della correttezza.
Come dispone l'art 1337 c.c., le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede, tenendo un comportamento leale non solo durante la fase delle trattative, ma anche durante quella relativa all'esecuzione del contratto.
Giova ricordare che l'efficacia del contratto intercorresse tra la e la Parte_1 [...]
e parte appellante regolarmente provvedeva con dei bonifici a versare gli CP_1
importi dovuti contrattualmente.
Ai sensi dell'art 1188 c.c. il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Pertanto, nulla risulta ancora dovuto da parte della Parte_1
Per i motivi esposti, la domanda di parte appellante va accolta.
Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della società appellata Controparte_1
- in accoglimento della domanda di parte appellante, riforma la sentenza n. 1812/2020 resa dal Giudice di Pace di Salerno in data 03/05/2020 e notificata in data 25/06/2020 e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'opposto Decreto Ingiuntivo n. 864/2018, emesso dal
Giudice di Pace di Salerno in data 19/04/2018;
pagina 10 di 11 - condanna parte appellata alla rifusione delle spese giudiziarie pari ad euro € 1.701,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge da distrarsi in favore dell' Avv.
, dichiaratosi antistatario. Parte_3
Salerno 25 nov. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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