CASS
Sentenza 2 novembre 2020
Sentenza 2 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/11/2020, n. 30284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30284 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CC NI, nata a [...] il [...], avverso la sentenza n. 137/16 del giorno 04/02/2016, del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 30284 Anno 2020 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 06/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza n. 137/16 del giorno 04/02/016, il G.I.P. del Tribunale di Bologna applicava, su richiesta delle parti, a CC NI la pena di mesi 8 di reclusione e disponeva la sospensione della patente di guida per un periodo di anni 2, in relazione al delitto di cui all'art. 589, comma 2, c.p. 2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione CC NI, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 222, comma 2-bis, C.d.S. Deduce che il GIP ha omesso di motivare le ragioni che lo hanno indotto a disporre a carico dell'imputata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata complessiva di anni due. Afferma che il GIP, nel disporre la sanzione amministrativa accessoria in misura assai elevata rispetto al minimo edittale, ha esercitato un potere discrezionale di cui non ha dato conto in sentenza. Sostiene che il GIP, nel disporre la sanzione amministrativa accessoria, non ha applicato la dovuta diminuente prevista per il rito prescelto ex art. 222, comma 2-bis, c.d.s. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso, ammissibile poiché antecedente all'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103 (che ha introdotto il comma 2-bis dgll'art. 448 c.p.p.), è fondato. 4. Occorre, preliminarmente, rilevare che, non v'è alcun dubbio, come afferma il ricorrente, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, deve congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto (cfr. Sez. 4, n. 8439 del 24/04/1996 Ud. -dep. 14/09/1996- Rv. 206297; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007 Ud. -dep. 28/09/2007- Rv. 237470). 4.1. Anche in materia di sanzioni amministrative 'accessorie, invero, deve farsi riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo (cfr. ex multis Sez. F, n. 24023 del 24/08/2020). 5. La sentenza qui impugnata, pur applicando. la misura media prevista per la sospensione della patente di guida in caso di violazione dell'art. 589, comma 2, c.p., si limita a ritenere "congruo" un periodo di sospensione pari a due anni senza fare riferimento ai parametri previsti dall'art. 218 C.d.S., Nella specie, il giudice ha omesso la motivazione sulle ragioni della determinazione della sanzione amministrativa malgrado la ritenuta sussistenza delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 6, e 62-bis c.p. e la giustificata applicazione della sospensione condizionale;
né ha indicato se, nel quantificare tale durata, ha tenuto conto della diminuzione fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, C.d.S. nel caso di applicazione della pena. 6. Data, quindi, la sussistenza del vizio dedotto, deve annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzicine amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla •durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Bologna. Così deciso il 06/10/2020
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 30284 Anno 2020 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 06/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza n. 137/16 del giorno 04/02/016, il G.I.P. del Tribunale di Bologna applicava, su richiesta delle parti, a CC NI la pena di mesi 8 di reclusione e disponeva la sospensione della patente di guida per un periodo di anni 2, in relazione al delitto di cui all'art. 589, comma 2, c.p. 2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione CC NI, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 222, comma 2-bis, C.d.S. Deduce che il GIP ha omesso di motivare le ragioni che lo hanno indotto a disporre a carico dell'imputata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata complessiva di anni due. Afferma che il GIP, nel disporre la sanzione amministrativa accessoria in misura assai elevata rispetto al minimo edittale, ha esercitato un potere discrezionale di cui non ha dato conto in sentenza. Sostiene che il GIP, nel disporre la sanzione amministrativa accessoria, non ha applicato la dovuta diminuente prevista per il rito prescelto ex art. 222, comma 2-bis, c.d.s. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso, ammissibile poiché antecedente all'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103 (che ha introdotto il comma 2-bis dgll'art. 448 c.p.p.), è fondato. 4. Occorre, preliminarmente, rilevare che, non v'è alcun dubbio, come afferma il ricorrente, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, deve congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto (cfr. Sez. 4, n. 8439 del 24/04/1996 Ud. -dep. 14/09/1996- Rv. 206297; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007 Ud. -dep. 28/09/2007- Rv. 237470). 4.1. Anche in materia di sanzioni amministrative 'accessorie, invero, deve farsi riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo (cfr. ex multis Sez. F, n. 24023 del 24/08/2020). 5. La sentenza qui impugnata, pur applicando. la misura media prevista per la sospensione della patente di guida in caso di violazione dell'art. 589, comma 2, c.p., si limita a ritenere "congruo" un periodo di sospensione pari a due anni senza fare riferimento ai parametri previsti dall'art. 218 C.d.S., Nella specie, il giudice ha omesso la motivazione sulle ragioni della determinazione della sanzione amministrativa malgrado la ritenuta sussistenza delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 6, e 62-bis c.p. e la giustificata applicazione della sospensione condizionale;
né ha indicato se, nel quantificare tale durata, ha tenuto conto della diminuzione fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, C.d.S. nel caso di applicazione della pena. 6. Data, quindi, la sussistenza del vizio dedotto, deve annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzicine amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla •durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Bologna. Così deciso il 06/10/2020