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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4608/2024
IL TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 3^ civile riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Francesco Fontana Presidente dott.ssa Stefania Abbate Giudice rel. dott. Fabio D'Amore Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto a R.G. n. 4608/2024, cui è riunito il procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto a R.G. 5470/2024, pendente tra con l'Avv. Stefano Cordoni Parte_1
RICORRENTE-RESISTENTE
e con l'Avv. Alessandro Isalberti Controparte_1
RESISTENTE-RICORRENTE
- con ricorso possessorio , premesso di abitare al piano primo di un Controparte_1
immobile in Sona, lamentava lo spoglio perpetrato dal fratello , occupante Pt_1
l'alloggio al piano terra dello stesso immobile, il quale aveva sostituito le chiavi di accesso al locale cantina-garage sito al piano interrato, da sempre utilizzato in modo promiscuo da entrambi come ricovero per gli autoveicoli e come cantina/deposito, chiedendo la reintegrazione nel possesso, anche mediante “la liberazione della zona utilizzata da tempo dal sig. dai mezzi agricoli e/o autoveicoli ivi parcheggiati”; Controparte_1
- si costituiva il resistente , adducendo di aver esercitato il possesso Parte_1
esclusivo dell'autorimessa almeno dal maggio 2019, avendola utilizzata sin da allora, per l'intero, per parcheggiarvi autovetture e mezzi agricoli, ed eccependo, perciò, la decadenza
1 dall'azione, nonché precisando che la sostituzione delle chiavi si era resa necessaria perché la serratura era difettosa e che la copia delle chiavi era stata poi consegnata in data
09.02.2023;
- con ordinanza del 18.07.2024 il primo giudice dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento allo spoglio concretatosi nella sostituzione della serratura di accesso allo scantinato, attesa la consegna delle chiavi, e rigettava il ricorso per il resto, ovvero con riguardo alla richiesta di liberazione della zona utilizzata da Controparte_1
per parcheggiare, compensando tra le parti le spese processuali;
- avverso tale provvedimento entrambe le parti hanno proposto reclamo;
- in particolare, ha impugnato la statuizione relativa alla sorte delle spese Parte_1
di lite, insistendo perché la controparte fosse gravata della rifusione delle spese di lite, indipendentemente dalla soccombenza, ai sensi dell'art. 92, primo comma, seconda parte,
c.p.c., “per avere temerariamente tentato di ottenere il riconoscimento di un insussistente diritto di parcheggio e per essere l'azione ampiamente decaduta”, mentre avrebbe dovuto limitare la propria domanda alla riconsegna delle chiavi per l'accesso pedonale;
- ha impugnato la statuizione di rigetto del ricorso, oltre a quella sulle Controparte_1
spese di lite, sul presupposto che, una volta intervenuta la consegna delle chiavi della serratura, il giudice avrebbe dovuto limitarsi alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, non essendo più legittimato a pronunciarsi sul merito del procedimento possessorio, posto che, una volta ricevute le chiavi “il ricorrente e i suoi familiari hanno ripreso come per l'innanzi a parcheggiare la propria autovettura nel garage”;
- ritiene il Collegio che entrambi i reclami siano infondati e che, pertanto, l'ordinanza di prime cure vada integralmente confermata;
- per quanto attiene al reclamo proposto da , va preliminarmente rilevato Controparte_1
che la cessazione della materia del contendere postula che siano accaduti nel corso del procedimento fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia (v. Cass., Sez. 2, Ord. n. 30251 del 31/10/2023);
2 - nel caso lo spoglio dedotto nel ricorso non ineriva solamente alla sostituzione della serratura, e dunque all'impedimento dell'accesso all'area del locale al piano interrato, pacificamente utilizzato anche come deposito attrezzi e cantina, ma altresì all'occupazione dell'intera area destinata ad autorimessa con i mezzi del resistente, ivi compreso il posto auto reclamato dal sig. tant'è che nelle conclusioni del ricorso veniva Controparte_1
richiesta la liberazione della zona utilizzata da quest'ultimo, come da planimetria;
- sennonchè l'effettiva sussistenza del possesso sul detto spazio di parcheggio è rimasta controversa pur dopo la consegna delle chiavi, come reso evidente dalla disamina della memoria difensiva di , dalla disamina dei successivi atti difensivi di Parte_1
entrambe le parti e, a definitiva conferma, dal verbale di udienza del 04.06.2024 (“I
Procuratori delle parti danno atto che (…) non è stato raggiunto alcun accordo;
(…) il ricorrente dà atto che le chiavi del portone sono state consegnate ma che permane lo spossessamento in relazione ai posti auto dello scantinato”), non potendo perciò accogliersi, alla luce dei principi innanzi richiamati, la tesi che la cessazione della materia del contendere abbia ricompreso la seconda questione;
- al riguardo il giudice di prime cure ha congruamente motivato la decadenza di
[...]
dall'azione, valorizzando il contenuto della relazione dei Carabinieri del CP_1
29.05.2019, che inequivocamente già attestava l'occupazione dell'intera area ad autorimessa da parte di (così come la corrispondenza intercorsa il 28- Parte_1
29.05.2019 tra i legali, doc. 7 resistente), ed esaminando le dichiarazioni rese dai sommari informatori introdotti da ciascuna parte, sia quelle dei familiari delle parti, la cui inidoneità
a chiarire i fatti va qui confermata, sia quelle di , attribuendo a queste Controparte_2
ultime valenza decisiva di conferma delle risultanze documentali, siccome provenienti dall'unico informatore indifferente rispetto alle parti in causa;
- gli apprezzamenti del giudice vanno pienamente condivisi, non essendovi elementi che facciano dubitare dell'attendibilità della deposizione dell'informatore da ultimo citato, la cui rilevanza non appare inficiata dalle considerazioni svolte nel reclamo, dal momento che il sig. è in effetti l'unico teste che non presenta vincoli di parentela o convivenza CP_2
con le parti e non ha, quindi, alcun interesse ad un particolare esito della lite, e che, inoltre, lo stesso non ha fornito una generica prova negativa o restituito personali
3 valutazioni, come sostenuto dalla difesa del reclamante, ma si è limitato a riportare la misura della propria frequentazione dei luoghi e a rispondere puntualmente su ciò che aveva visto in occasione delle sue visite (“preciso che nel periodo estivo vado nell'autorimessa anche due volte a settimana, in quello invernale di meno, circa una volta al mese (…); da tre o quattro anni circa io vedo solo l'attrezzatura di , ossia Pt_1
macchine (ha due macchine, la sua e quella della compagna), trattori ed attrezzi agricoli vari” e “(…) la situazione è sempre la stessa, ossia quella che ho sopra descritto”);
- a fronte di questo risultano approssimative le dichiarazioni dei parenti, dato che la moglie e la figlia del ricorrente hanno reso dichiarazioni difformi rispetto all'utilizzo del garage nel periodo successivo alla morte della sig.ra e che la compagna del resistente ha riferito Per_1
di un accordo sull'uso dell'autorimessa viceversa negato dai familiari del ricorrente;
- il Collegio condivide anche la statuizione dell'ordinanza reclamata con cui il giudice ha compensato le spese processuali, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti;
- va, invero, disattesa la tesi secondo cui il giudice avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 92, primo comma, ultimo periodo, c.p.c., sia perchè l'esercizio del potere previsto da tale disposizione è discrezionale (v. Cass. n. 619 del 22/01/1983), sia perché non risultano comunque integrati i relativi presupposti, visto che lo stesso resistente ha dato causa al procedimento sostituendo la serratura dell'unico accesso allo scantinato
(consegnandone le chiavi al fratello solo dopo che costui aveva dato alla notifica il ricorso,
v. doc. 7 resistente) e che, inoltre, l'esito sfavorevole del possessorio per la parte riguardante il posto auto non denota di per sé una violazione dei doveri di cui all'art. 88
c.p.c., men che meno in un contesto connotato dall'intendimento manifestato da entrambe le parti di trovare un'intesa conciliativa (cfr. istanza congiunta di sospensione ex art. 296 c.p.c. del 09.11.2023);
- le spese del presente grado, reciproca la soccombenza, vanno anch'esse integralmente compensate;
- stante il rigetto, sussistono per entrambi i reclami i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002, di cui deve darsi atto in dispositivo;
P.Q.M.
4 1. rigetta i reclami proposti da entrambe le parti;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002 per ciascuno dei procedimenti riuniti.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della 3^ Sezione Civile in data 20.03.2025
IL PRESIDENTE dott. Francesco Fontana
5
IL TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 3^ civile riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Francesco Fontana Presidente dott.ssa Stefania Abbate Giudice rel. dott. Fabio D'Amore Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto a R.G. n. 4608/2024, cui è riunito il procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto a R.G. 5470/2024, pendente tra con l'Avv. Stefano Cordoni Parte_1
RICORRENTE-RESISTENTE
e con l'Avv. Alessandro Isalberti Controparte_1
RESISTENTE-RICORRENTE
- con ricorso possessorio , premesso di abitare al piano primo di un Controparte_1
immobile in Sona, lamentava lo spoglio perpetrato dal fratello , occupante Pt_1
l'alloggio al piano terra dello stesso immobile, il quale aveva sostituito le chiavi di accesso al locale cantina-garage sito al piano interrato, da sempre utilizzato in modo promiscuo da entrambi come ricovero per gli autoveicoli e come cantina/deposito, chiedendo la reintegrazione nel possesso, anche mediante “la liberazione della zona utilizzata da tempo dal sig. dai mezzi agricoli e/o autoveicoli ivi parcheggiati”; Controparte_1
- si costituiva il resistente , adducendo di aver esercitato il possesso Parte_1
esclusivo dell'autorimessa almeno dal maggio 2019, avendola utilizzata sin da allora, per l'intero, per parcheggiarvi autovetture e mezzi agricoli, ed eccependo, perciò, la decadenza
1 dall'azione, nonché precisando che la sostituzione delle chiavi si era resa necessaria perché la serratura era difettosa e che la copia delle chiavi era stata poi consegnata in data
09.02.2023;
- con ordinanza del 18.07.2024 il primo giudice dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento allo spoglio concretatosi nella sostituzione della serratura di accesso allo scantinato, attesa la consegna delle chiavi, e rigettava il ricorso per il resto, ovvero con riguardo alla richiesta di liberazione della zona utilizzata da Controparte_1
per parcheggiare, compensando tra le parti le spese processuali;
- avverso tale provvedimento entrambe le parti hanno proposto reclamo;
- in particolare, ha impugnato la statuizione relativa alla sorte delle spese Parte_1
di lite, insistendo perché la controparte fosse gravata della rifusione delle spese di lite, indipendentemente dalla soccombenza, ai sensi dell'art. 92, primo comma, seconda parte,
c.p.c., “per avere temerariamente tentato di ottenere il riconoscimento di un insussistente diritto di parcheggio e per essere l'azione ampiamente decaduta”, mentre avrebbe dovuto limitare la propria domanda alla riconsegna delle chiavi per l'accesso pedonale;
- ha impugnato la statuizione di rigetto del ricorso, oltre a quella sulle Controparte_1
spese di lite, sul presupposto che, una volta intervenuta la consegna delle chiavi della serratura, il giudice avrebbe dovuto limitarsi alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, non essendo più legittimato a pronunciarsi sul merito del procedimento possessorio, posto che, una volta ricevute le chiavi “il ricorrente e i suoi familiari hanno ripreso come per l'innanzi a parcheggiare la propria autovettura nel garage”;
- ritiene il Collegio che entrambi i reclami siano infondati e che, pertanto, l'ordinanza di prime cure vada integralmente confermata;
- per quanto attiene al reclamo proposto da , va preliminarmente rilevato Controparte_1
che la cessazione della materia del contendere postula che siano accaduti nel corso del procedimento fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia (v. Cass., Sez. 2, Ord. n. 30251 del 31/10/2023);
2 - nel caso lo spoglio dedotto nel ricorso non ineriva solamente alla sostituzione della serratura, e dunque all'impedimento dell'accesso all'area del locale al piano interrato, pacificamente utilizzato anche come deposito attrezzi e cantina, ma altresì all'occupazione dell'intera area destinata ad autorimessa con i mezzi del resistente, ivi compreso il posto auto reclamato dal sig. tant'è che nelle conclusioni del ricorso veniva Controparte_1
richiesta la liberazione della zona utilizzata da quest'ultimo, come da planimetria;
- sennonchè l'effettiva sussistenza del possesso sul detto spazio di parcheggio è rimasta controversa pur dopo la consegna delle chiavi, come reso evidente dalla disamina della memoria difensiva di , dalla disamina dei successivi atti difensivi di Parte_1
entrambe le parti e, a definitiva conferma, dal verbale di udienza del 04.06.2024 (“I
Procuratori delle parti danno atto che (…) non è stato raggiunto alcun accordo;
(…) il ricorrente dà atto che le chiavi del portone sono state consegnate ma che permane lo spossessamento in relazione ai posti auto dello scantinato”), non potendo perciò accogliersi, alla luce dei principi innanzi richiamati, la tesi che la cessazione della materia del contendere abbia ricompreso la seconda questione;
- al riguardo il giudice di prime cure ha congruamente motivato la decadenza di
[...]
dall'azione, valorizzando il contenuto della relazione dei Carabinieri del CP_1
29.05.2019, che inequivocamente già attestava l'occupazione dell'intera area ad autorimessa da parte di (così come la corrispondenza intercorsa il 28- Parte_1
29.05.2019 tra i legali, doc. 7 resistente), ed esaminando le dichiarazioni rese dai sommari informatori introdotti da ciascuna parte, sia quelle dei familiari delle parti, la cui inidoneità
a chiarire i fatti va qui confermata, sia quelle di , attribuendo a queste Controparte_2
ultime valenza decisiva di conferma delle risultanze documentali, siccome provenienti dall'unico informatore indifferente rispetto alle parti in causa;
- gli apprezzamenti del giudice vanno pienamente condivisi, non essendovi elementi che facciano dubitare dell'attendibilità della deposizione dell'informatore da ultimo citato, la cui rilevanza non appare inficiata dalle considerazioni svolte nel reclamo, dal momento che il sig. è in effetti l'unico teste che non presenta vincoli di parentela o convivenza CP_2
con le parti e non ha, quindi, alcun interesse ad un particolare esito della lite, e che, inoltre, lo stesso non ha fornito una generica prova negativa o restituito personali
3 valutazioni, come sostenuto dalla difesa del reclamante, ma si è limitato a riportare la misura della propria frequentazione dei luoghi e a rispondere puntualmente su ciò che aveva visto in occasione delle sue visite (“preciso che nel periodo estivo vado nell'autorimessa anche due volte a settimana, in quello invernale di meno, circa una volta al mese (…); da tre o quattro anni circa io vedo solo l'attrezzatura di , ossia Pt_1
macchine (ha due macchine, la sua e quella della compagna), trattori ed attrezzi agricoli vari” e “(…) la situazione è sempre la stessa, ossia quella che ho sopra descritto”);
- a fronte di questo risultano approssimative le dichiarazioni dei parenti, dato che la moglie e la figlia del ricorrente hanno reso dichiarazioni difformi rispetto all'utilizzo del garage nel periodo successivo alla morte della sig.ra e che la compagna del resistente ha riferito Per_1
di un accordo sull'uso dell'autorimessa viceversa negato dai familiari del ricorrente;
- il Collegio condivide anche la statuizione dell'ordinanza reclamata con cui il giudice ha compensato le spese processuali, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti;
- va, invero, disattesa la tesi secondo cui il giudice avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 92, primo comma, ultimo periodo, c.p.c., sia perchè l'esercizio del potere previsto da tale disposizione è discrezionale (v. Cass. n. 619 del 22/01/1983), sia perché non risultano comunque integrati i relativi presupposti, visto che lo stesso resistente ha dato causa al procedimento sostituendo la serratura dell'unico accesso allo scantinato
(consegnandone le chiavi al fratello solo dopo che costui aveva dato alla notifica il ricorso,
v. doc. 7 resistente) e che, inoltre, l'esito sfavorevole del possessorio per la parte riguardante il posto auto non denota di per sé una violazione dei doveri di cui all'art. 88
c.p.c., men che meno in un contesto connotato dall'intendimento manifestato da entrambe le parti di trovare un'intesa conciliativa (cfr. istanza congiunta di sospensione ex art. 296 c.p.c. del 09.11.2023);
- le spese del presente grado, reciproca la soccombenza, vanno anch'esse integralmente compensate;
- stante il rigetto, sussistono per entrambi i reclami i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002, di cui deve darsi atto in dispositivo;
P.Q.M.
4 1. rigetta i reclami proposti da entrambe le parti;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002 per ciascuno dei procedimenti riuniti.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della 3^ Sezione Civile in data 20.03.2025
IL PRESIDENTE dott. Francesco Fontana
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