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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29505/2023 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 24/06/1969), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. MARZIA CAPOMAGI;
ricorrente
E
(CARMAGNOLA (TO), 01/10/1973), con Controparte_1
il patrocinio dell'avv. SALVATORE MANGONE;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa è portata per la seconda volta all'attenzione del collegio per la 2
decisione relativa alle condizioni della separazione dei coniugi, già
pronunciata da questo Tribunale con sentenza del 22.11.2023.
I coniugi, entrambi lavoratori dipendenti, hanno contratto matrimonio civile in Roma in data 30 giugno 2006 scegliendo il regime di separazione dei beni;
dalla loro unione sono nati due figli: (24 luglio 2009) e (25 Per_1 Per_2
febbraio 2011).
Da oltre due anni i coniugi vivono separati per il venir meno del fondamento della loro unione, e, sulla dichiarazione del relativo status, il Tribunale si è
già pronunciato con sentenza del 22.11.23.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22, emessa in data 06.12.23, i figli minori sono stati affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare di proprietà comune sita in Roma alla via Mario Rapisardi n. 33.
Tale immobile risulta gravato da un mutuo, in relazione al quale i coniugi sostengono, in pari misura, l'onere del pagamento all'ente mutuante di una rata mensile pari ad euro 600, ciascuno mediante versamento di una quota pari ad euro 300.
Le statuizioni ora citate in merito all'affidamento dei figli, alla assegnazione della casa familiare ed alla ripartizione in pari quota del mutuo devono essere tutte confermate, risultando innanzitutto funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione delle esigenze di crescita e di tutela dei ragazzi, ed essendo,
peraltro, conformi alla volontà manifestata congiuntamente dai genitori.
I rapporti di frequentazione con i figli, già oggetto di un primo accordo tra le parti, sono stati ulteriormente disciplinati con la citata ordinanza del
06.12.2023 nei termini che qui si riportano: “i figli staranno con il padre a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica 3
alle ore 21 (dopo cena) stanno inoltre con il padre tutti i lunedì, seguito da pernotto, e martedì; ogni genitore si occuperà di accompagnare a scuola uno dei figli per una intera settimana e i figli si alterneranno a settimane alterne con uno e l'altro genitore;
il recupero da scuola sarà a cura del genitore presso cui i figli sono collocati di giorno in giorno, salve eventuali emergenze.
Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 7
giorni consecutivi a luglio e per 15 giorni consecutivi in agosto, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
per il resto del periodo resterà ferma la frequentazione ordinaria;
per il periodo natalizio, i figli trascorreranno con un genitore la Vigilia di Natale (seguita da pernottamento) e con l'altro il 25;
quindi ad anni alterni dal 26 dicembre al 1 gennaio mattina e dal pranzo del 1
gennaio fino al 6 gennaio compreso;
per il prossimo anno in mancanza di diversi accordi, 24 con la madre, da 25 al 1 mattina con il padre, dal 1 ora di pranzo al 6 gennaio con la madre;
vacanze pasquali ad anni alterni,
cominciando per la prossima pasqua con il padre;
compleanno dei figli ad anni alterni, iniziando per i prossimi compleanni con la madre;
compleanno dei genitori, festa della mamma e del papà con i festeggiati”.
Per quanto concerne, poi, la regolamentazione economica dei rapporti tra i coniugi, occorre preliminarmente considerare che la moglie, in quanto collocataria dei minori, permane nel godimento della casa familiare in Roma
alla via Mario Rapisardi n. 33 di proprietà comune, sulla quale, tuttavia,
entrambi i coniugi sono tenuti al pagamento del mutuo nella misura di 300
euro ciascuno;
al contrario, invece, il marito soddisfa le proprie esigenze abitative mediante la locazione di un diverso immobile, per il quale, al momento, sostiene una spesa pari a circa 1100 euro mensili.
Detto ciò, deve essere ulteriormente considerato che il ricorrente dispone di 4
un reddito mensile netto pari a euro 4800 per tredici mensilità, oltre alla possibilità di ottenere, nel corso del rapporto di lavoro, erogazioni straordinarie che, benché episodiche, appaiono comunque rilevanti, come ad esempio quella percepita nel corso dell'anno 2023 per l'importo di 10.000
euro netti;
dall'altra parte, invece, la resistente dispone di un reddito mensile netto pari ad euro 1700 per quattordici mensilità, al quale si aggiunge la percezione dell'assegno unico familiare per i figli a carico, erogato dall'INPS
nella misura pari a circa 400 euro mensili (da febbraio 2024).
Tale quadro economico generale deve essere valutato, poi, anche alla luce della necessità di provvedere alle peculiari esigenze di sostegno dei ragazzi,
entrambi con diagnosi di DSA (disturbo specifico dell'apprendimento), che in parte viene soddisfatta mediante il sussidio, di poco inferiore ad euro 350
per ciascun figlio, erogato dall'INPS ai sensi della legge n. 104/92, della cui gestione si occupa direttamente la madre mediante accesso ai conti correnti dei figli, in modo da realizzare l'immediata soddisfazione dei bisogni dei minori;
a tal proposito è pertanto opportuno precisare che tra le spese straordinarie che i genitori ripartiranno secondo la proporzione che segue non andranno annoverate quelle relative ai tutor/aiuto compiti per entrambi i figli,
che saranno sostenute utilizzando i sussidi erogati per ciascun figlio da parte dell'INPS
Tenuto conto, quindi, dell'insieme delle circostanze sopra esposte e, in particolare, delle significative differenze che connotano la capacità reddituale di ciascun coniuge, si ritiene opportuno stabilire che tutte le spese straordinarie per i figli, in relazione alla parte eccedente la loro primaria copertura tramite il sussidio erogato dall'INPS ai sensi della legge n. 104/92,
devono essere ripartite nella misura del 60% al padre e del 40% alla madre, 5
salvo diverso accordo tra i genitori anche in relazione a singole spese e con la precisazione di cui sopra.
Considerata, inoltre, la necessità evitare che la separazione personale dei coniugi ed il conseguente venir meno dell'importante apporto reddituale paterno possa produrre una eccessiva riduzione della capacità di spesa familiare con inevitabili effetti deteriori sulle abitudini di vita dei minori, si ritiene di stabilire il contributo del ricorrente al mantenimento ordinario dei due figli nella misura di euro 1200,00 mensili.
Spese compensate in presenza di margini di reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29505/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede sulle condizioni della separazione personale dei coniugi e : Parte_1 Controparte_1
- dispone l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e frequentazione regolata come indicato in parte motiva;
- assegna alla moglie la casa familiare sita in Roma alla via Mario Rapisardi 33;
- attribuisce alla madre la gestione diretta delle somme erogate dall'INPS ai sensi della legge n. 104/1992 in favore di entrambi i figli, così da impiegarle in via immediata ed esclusiva alla soddisfazione delle peculiari esigenze di vita dei beneficiari;
- pone tutte le spese straordinarie per i figli, in relazione alla parte eccedente la loro primaria copertura tramite il sussidio erogato dall'INPS ai sensi della legge n. 104/92, a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40%; 6
- pone, inoltre, a carico del padre un assegno perequativo di euro 1.200,00
mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio materno rivalutabile su base Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione;
- spese di lite compensate.
Roma, 31/01/2025
la Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot Parte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29505/2023 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 24/06/1969), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. MARZIA CAPOMAGI;
ricorrente
E
(CARMAGNOLA (TO), 01/10/1973), con Controparte_1
il patrocinio dell'avv. SALVATORE MANGONE;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa è portata per la seconda volta all'attenzione del collegio per la 2
decisione relativa alle condizioni della separazione dei coniugi, già
pronunciata da questo Tribunale con sentenza del 22.11.2023.
I coniugi, entrambi lavoratori dipendenti, hanno contratto matrimonio civile in Roma in data 30 giugno 2006 scegliendo il regime di separazione dei beni;
dalla loro unione sono nati due figli: (24 luglio 2009) e (25 Per_1 Per_2
febbraio 2011).
Da oltre due anni i coniugi vivono separati per il venir meno del fondamento della loro unione, e, sulla dichiarazione del relativo status, il Tribunale si è
già pronunciato con sentenza del 22.11.23.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22, emessa in data 06.12.23, i figli minori sono stati affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare di proprietà comune sita in Roma alla via Mario Rapisardi n. 33.
Tale immobile risulta gravato da un mutuo, in relazione al quale i coniugi sostengono, in pari misura, l'onere del pagamento all'ente mutuante di una rata mensile pari ad euro 600, ciascuno mediante versamento di una quota pari ad euro 300.
Le statuizioni ora citate in merito all'affidamento dei figli, alla assegnazione della casa familiare ed alla ripartizione in pari quota del mutuo devono essere tutte confermate, risultando innanzitutto funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione delle esigenze di crescita e di tutela dei ragazzi, ed essendo,
peraltro, conformi alla volontà manifestata congiuntamente dai genitori.
I rapporti di frequentazione con i figli, già oggetto di un primo accordo tra le parti, sono stati ulteriormente disciplinati con la citata ordinanza del
06.12.2023 nei termini che qui si riportano: “i figli staranno con il padre a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica 3
alle ore 21 (dopo cena) stanno inoltre con il padre tutti i lunedì, seguito da pernotto, e martedì; ogni genitore si occuperà di accompagnare a scuola uno dei figli per una intera settimana e i figli si alterneranno a settimane alterne con uno e l'altro genitore;
il recupero da scuola sarà a cura del genitore presso cui i figli sono collocati di giorno in giorno, salve eventuali emergenze.
Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 7
giorni consecutivi a luglio e per 15 giorni consecutivi in agosto, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
per il resto del periodo resterà ferma la frequentazione ordinaria;
per il periodo natalizio, i figli trascorreranno con un genitore la Vigilia di Natale (seguita da pernottamento) e con l'altro il 25;
quindi ad anni alterni dal 26 dicembre al 1 gennaio mattina e dal pranzo del 1
gennaio fino al 6 gennaio compreso;
per il prossimo anno in mancanza di diversi accordi, 24 con la madre, da 25 al 1 mattina con il padre, dal 1 ora di pranzo al 6 gennaio con la madre;
vacanze pasquali ad anni alterni,
cominciando per la prossima pasqua con il padre;
compleanno dei figli ad anni alterni, iniziando per i prossimi compleanni con la madre;
compleanno dei genitori, festa della mamma e del papà con i festeggiati”.
Per quanto concerne, poi, la regolamentazione economica dei rapporti tra i coniugi, occorre preliminarmente considerare che la moglie, in quanto collocataria dei minori, permane nel godimento della casa familiare in Roma
alla via Mario Rapisardi n. 33 di proprietà comune, sulla quale, tuttavia,
entrambi i coniugi sono tenuti al pagamento del mutuo nella misura di 300
euro ciascuno;
al contrario, invece, il marito soddisfa le proprie esigenze abitative mediante la locazione di un diverso immobile, per il quale, al momento, sostiene una spesa pari a circa 1100 euro mensili.
Detto ciò, deve essere ulteriormente considerato che il ricorrente dispone di 4
un reddito mensile netto pari a euro 4800 per tredici mensilità, oltre alla possibilità di ottenere, nel corso del rapporto di lavoro, erogazioni straordinarie che, benché episodiche, appaiono comunque rilevanti, come ad esempio quella percepita nel corso dell'anno 2023 per l'importo di 10.000
euro netti;
dall'altra parte, invece, la resistente dispone di un reddito mensile netto pari ad euro 1700 per quattordici mensilità, al quale si aggiunge la percezione dell'assegno unico familiare per i figli a carico, erogato dall'INPS
nella misura pari a circa 400 euro mensili (da febbraio 2024).
Tale quadro economico generale deve essere valutato, poi, anche alla luce della necessità di provvedere alle peculiari esigenze di sostegno dei ragazzi,
entrambi con diagnosi di DSA (disturbo specifico dell'apprendimento), che in parte viene soddisfatta mediante il sussidio, di poco inferiore ad euro 350
per ciascun figlio, erogato dall'INPS ai sensi della legge n. 104/92, della cui gestione si occupa direttamente la madre mediante accesso ai conti correnti dei figli, in modo da realizzare l'immediata soddisfazione dei bisogni dei minori;
a tal proposito è pertanto opportuno precisare che tra le spese straordinarie che i genitori ripartiranno secondo la proporzione che segue non andranno annoverate quelle relative ai tutor/aiuto compiti per entrambi i figli,
che saranno sostenute utilizzando i sussidi erogati per ciascun figlio da parte dell'INPS
Tenuto conto, quindi, dell'insieme delle circostanze sopra esposte e, in particolare, delle significative differenze che connotano la capacità reddituale di ciascun coniuge, si ritiene opportuno stabilire che tutte le spese straordinarie per i figli, in relazione alla parte eccedente la loro primaria copertura tramite il sussidio erogato dall'INPS ai sensi della legge n. 104/92,
devono essere ripartite nella misura del 60% al padre e del 40% alla madre, 5
salvo diverso accordo tra i genitori anche in relazione a singole spese e con la precisazione di cui sopra.
Considerata, inoltre, la necessità evitare che la separazione personale dei coniugi ed il conseguente venir meno dell'importante apporto reddituale paterno possa produrre una eccessiva riduzione della capacità di spesa familiare con inevitabili effetti deteriori sulle abitudini di vita dei minori, si ritiene di stabilire il contributo del ricorrente al mantenimento ordinario dei due figli nella misura di euro 1200,00 mensili.
Spese compensate in presenza di margini di reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29505/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede sulle condizioni della separazione personale dei coniugi e : Parte_1 Controparte_1
- dispone l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e frequentazione regolata come indicato in parte motiva;
- assegna alla moglie la casa familiare sita in Roma alla via Mario Rapisardi 33;
- attribuisce alla madre la gestione diretta delle somme erogate dall'INPS ai sensi della legge n. 104/1992 in favore di entrambi i figli, così da impiegarle in via immediata ed esclusiva alla soddisfazione delle peculiari esigenze di vita dei beneficiari;
- pone tutte le spese straordinarie per i figli, in relazione alla parte eccedente la loro primaria copertura tramite il sussidio erogato dall'INPS ai sensi della legge n. 104/92, a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40%; 6
- pone, inoltre, a carico del padre un assegno perequativo di euro 1.200,00
mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio materno rivalutabile su base Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione;
- spese di lite compensate.
Roma, 31/01/2025
la Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot Parte_2