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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/07/2024, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3394 / 2022 R.G., avente ad oggetto:
opposizione a precetto, riservata in decisione all'udienza del 23.1.2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Luigi Torrese (C.F. ) e presso di C.F._2
lui elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via Sedivola, 85, giusto mandato agli atti, in sostituzione dell'avv. Alfonso Mandara (C.F.
) che in data 13.07.2023 ha rinunciato al mandato C.F._3
OPPONENTE
E
(C.F. e P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Anna Lucia Grivet Fojaja (C.F.
), nonché dall'Avv. Alfonso Navarra (C.F. C.F._4
1 ) ed elettivamente domiciliato in alla Via C.F._5 CP_1
Vittorio Veneto n. 15, presso la relativa casa comunale, in virtù di mandato agli atti, nonché di decreto sindacale
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.01.2024, le parti, con note di trattazione scritta, hanno rassegnato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento. Hanno chiesto riservarsi la causa in decisione.
Il Giudice ha riservato la causa in decisione, concedendo i termini ex art 190
cpc con decorrenza dal 15.2.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione notificato in data 11.06.2022, Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificato dal in Controparte_1
data 23.05.2022 dell'importo complessivo di euro € 50.317,04 dovuto a fronte di spese legali relative alle seguenti sentenze:
n. 122/2011 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 02.05.2011 di
€ 16.000,00;
n. 3560/2015 emessa dalla Corte di Appello di AP in data 08.08.2015 di
€ 12.000,00; ordinanza n. 11051/2021 emessa dalla Corte di Cassazione in data
26.04.2021 di € 7.200,00 oltre spese generali, oneri riflessi, interessi legali e spese di precetto.
L'opponente impugnava l'atto di precetto eccependo che le somme dovute a titolo di oneri riflessi non sarebbero state dovute e che gli importi del precetto andavano compensati con le somme che il Controparte_2
2
[...] avrebbe dovuto pagare all' opponente in virtù della sentenza n. 1944/2001
della Corte di Appello di AP.
In particolare, l'opponente eccepiva:
- l'inesistenza del diritto a percepire gli oneri riflessi sulle somme liquidate dal giudice per spese legali nella misura di € 9.305,80 così come richiesti col precetto nonché oneri riflessi di precetto calcolati nella misura di € 86,22.
Con l'atto di precetto il chiedeva il pagamento di oneri Controparte_1
riflessi nella misura di € 9.305,80 pari al 23,8% delle spese legali (€
34.000,00) e spese generali (15%) (€ 5.100,00): tali importi, nella prospettazione dell'opponente, non sarebbero dovuti, in quanto non spetta all'ente pubblico, difeso da Avvocati dell'Avvocatura interna, il rimborso degli oneri riflessi sulle somme liquidate dal giudice sulle spese legali a norma dell'art. 1 comma 208 legge n. 266/2005. Ne conseguirebbe che la pretesa di ottenere, a carico dell'opponente soccombente, il pagamento degli oneri riflessi è chiaramente infondata attesa anche la circostanza che le sentenze richiamate (n. 122/2011; n. 3590/2015; n. 11015/2021) dispongono la condanna delle spese di lite in favore del e non del difensore, per CP_1
cui non si vede come il possa chiedere all'opponente il pagamento CP_1
di un importo che non è tenuto a versare alla propria avvocatura interna.
Dall'importo totale di € 50.317,04 va detratto l'importo per oneri riflessi in
€ 9.392,02 onde un residuo importo eventualmente dovuto di € 40.925,02;
- eccezione di compensazione in virtù della sentenza n. 1944/2001 della
Corte di appello di AP del 28.06.2001, che costituisce res iudicata tra le parti. Con sentenza n. 1944 del 28.06.2001 la Corte di Appello di AP,
chiamata a decidere dopo aver riunito la causa civile iscritta al N.R.G.
3 2182/98 avente ad oggetto indennità di espropriazione con quella N.R.G.
2203/98 avente ad oggetto opposizione indennità di esproprio tra le stesse parti ed da una parte, ed il Parte_1 CP_3 CP_1
dall'altra, dichiarava l'improcedibilità della domanda del 4.9.98
[...]
diretta alla determinazione dell'indennità di espropriazione ed al contempo condannava il al pagamento, a titolo di indennità di Controparte_1
occupazione legittima delle aree occupate per il periodo 28.05.1982 –
28.05.1983, della somma di lire 48.402,00 oltre interessi legali dal 28.5.83 a saldo. Inoltre condannava il alla rifusione di un terzo Controparte_1
delle spese anticipate per i giudizi riuniti dalle controparti per il resto compensate liquidandole per l'intero in £ 400.000 per esborsi, 3.200.000 per diritti e 5.400.000 per onorari oltre rimborso spese generali Iva e C.P.A da attribuirsi all'avv. Alfonso Mandara. Il controcredito che vanta l'opponente non è stato da questi mai riscosso e costituisce cosa giudicata tra le parti,
venuto ad esistenza anteriormente (in data 28.06.2001), a tutti gli altri procedimenti di cui il vanta il credito. Siffatto controcredito, per CP_1
sua natura di credito giudiziale accertato in via definitiva tra le parti tanto nell'an che nel quantum, viene ad integrare legittima eccezione di compensazione stante il disposto di cui agli artt. 1242-1243 c.c.. La
compensazione produce il suo effetto estintivo dal giorno in cui si verifica la coesistenza dei due debiti, essendo a tal fine indifferente il momento in cui sono sorti, per cui al momento dell'opposizione della compensazione non era maturata alcuna prescrizione. La semplice coesistenza dei reciproci rapporti obbligatori determina ipso jure l'estinzione dei medesimi rapporti senza che la produzione di tale effetto esiga alcuna dichiarazione delle parti.
4 Deve, quindi, interporsi eccezione di compensazione in virtù della sentenza n. 1944/2001 della Corte di Appello di AP del 28.06.2001 con la quale il
è stato condannato al pagamento della somma di lire Controparte_1
48.402.000 + lire 3.000.000 pari ad 1/3 di lire 9.000.00 liquidati per l'intero per le spese che tradotti in € sono pari rispettivamente ad € 24.997,55 + €
1.549,37 per un totale di € 26.546,92.
Su detta somma, applicando gli interessi legali come disposti in sentenza dal
28.05.1983 ad oggi, si avrebbero interessi per € 39.771,20 sicché in definitiva capitale + interessi legali ammontano ad € 66.318,12, importo che viene posto in compensazione nei limiti del credito vantato dal CP_1
. concludeva chiedendo la sospensione
[...] Parte_1
dell'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda l'opposto precetto e, nel merito, dichiarare l'inesistenza del diritto a percepire oneri riflessi e comunque ed in ogni caso porre in detrazione dall'importo complessivo di €
50.317,04 l'importo di € 9.392,02 onde il minor importo dovuto di €
40.925,02; porre in compensazione il credito vantato dall'opponente derivate dalla sentenza n. 1944/2001 della Corte di Appello di AP di €
66.318,12, importo che viene posto in compensazione nei limiti del credito vantato dal e quindi annullare il precetto e/o Controparte_1
dichiararne la inefficacia;
disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi di giudizio con attribuzione.
Nelle note di trattazione scritta del 22.10.2022 per l'udienza del 27.10.2022
insisteva nella richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze 122/2011, 3560/2015 nonché dell'ordinanza nr 11051/2021; evidenziava che controparte sull'eccezione della mancata notifica da parte
5 del ricorrente dei titoli posti a base del precetto nulla opponeva;
affermava di aver posto in compensazione la sentenza n. 571/2013, e non la n.
1944/2001, erroneamente indicata dal comune di nella comparsa CP_1
di costituzione e risposta. Effettivamente tale ultima sentenza risulta pagata dal gli “oneri riflessi” sulle somme liquidate, non sono mai stati CP_1
dal richiesti né tantomeno liquidati;
insisteva per la concessione dei CP_1
termini di cui all'art 183 VI comma cpc.
Nelle memorie primo termine chiariva che: “a precisazione, modificazione ed integrazione di quanto esposto con l'atto di opposizione a precetto – che per mero errore è stato omesso nell'atto di opposizione a precetto il credito derivante dalla sentenza n. 2896/2006 emessa dalla Corte di Appello di
AP (che ha condannato il al pagamento Controparte_1
dell'importo di € 4.000,00 per il primo grado ed € 2.500,00 per il secondo oltre oneri fiscali) il tutto per complessivi € 9.025,16, credito poi erroneamente indicato nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
27.10.2022 come derivante dalla sentenza n. 571/2013 (in luogo della
sentenza n. 2896/2006), sentenza n. 571/2013 effettivamente riformata dalla sentenza n. 1497/2021 resa dalla Corte di Appello di AP”;
-disconosceva la notifica delle sentenze n. 122/2011 del Tribunale di Torre
Annunziata e n. 3560/2015 della Corte di Appello di AP in quanto notificate a persona sconosciuta.
In data 05.10.2022 si costituiva il , che eccepiva l' Controparte_1
inammissibilità, l'improponibilità, oltre che la genericità e l'infondatezza della domanda di parte avversa:
-l'eccezione di compensazione del credito formulata dall'attore nella propria
6 opposizione è assolutamente infondata, in quanto il credito eccepito in compensazione non esiste perché il ha regolarmente pagato le CP_1
somme di cui alla sent. n. 1944/01 della Corte di Appello di AP in data
16/11/2010. Con deliberazione n. 5 del 11.10.2010 della Commissione per la prosecuzione del dissesto, nominata con D.P.R. del 22/06/2009 e integrata con D.P.R. del 25/01/2010, avente ad oggetto: “Sentenza n. 1944/2001
Corte di Appello di AP – in data 11.05.2001 – ed Parte_1
– Atto transattivo – Approvazione”, veniva approvata la CP_3
scrittura privata di transazione e rinuncia, sottoscritta in data 21.07.2010
prot. n. 17814, tra la C.D.P. ed i sig.ri e per Parte_1 CP_3
l'importo complessivo di € 37.605,89, regolarmente pagato come da quietanza di pagamento allegata. Inoltre al punto 4 della predetta transazione il creditore espressamente rinunciava ad ogni altro diritto, credito, o pretesa e azione che dovesse spettargli verso il e/o la C.D.P., Controparte_1
anche per interessi, rivalutazione e spese successive che potrebbero eventualmente cedere a carico del , dichiarando di non Controparte_1
aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo né dal né Controparte_1
dalla C.D.P..”, si impegnava a non portare mai in esecuzione la sentenza n.
1944/21 della Corte di Appello di AP e di eventuali titoli (sentenze,
decreti ingiuntivi, etc.) passati in giudicato o provvisoriamente esecutivi. La
transazione veniva sottoscritta sia da che dall' Avv. Alfonso Parte_1
Mandara per cui questi ultimi non possono assolutamente negare di essere a conoscenza degli impegni presi con il;
Controparte_1
-gli oneri riflessi sono dovuti per legge in quanto accessori del credito liquidato dal giudice nella sentenza. Ogni condanna alle spese di lite
7 comporta necessariamente la liquidazione degli accessori di legge anche se il Giudice non li indica in sentenza. Per tale ragione non è possibile, né
giusto che gli oneri previdenziali dovuti a seguito della condanna alle spese nei confronti del soccombente non ricadano su quest'ultimo (come disposto tra l'altro anche nelle sentenze di cui al precetto), ma vadano a ricadere sugli avvocati pubblici che hanno patrocinato il giudizio. Qualora la parte soccombente non dovesse pagare al comune gli accessori di legge, infatti, gli stessi dovranno essere necessariamente trattenuti dall'ente pubblico datore di lavoro sul compenso liquidato agli avvocati, con la conseguenza che gli avvocati pubblici (a differenza di quelli del libero foro), si vedrebbero ridotto il proprio compenso lordo retributivo del 23,8%, pari alla quota di oneri riflessi trattenuta comunque per legge dal datore di lavoro e non versata dalla parte soccombente. È chiaro, dunque, che tale interpretazione costituisce un'ingiusta discriminazione nei confronti degli avvocati iscritti all'albo speciale che difendono le pubbliche amministrazioni, discriminazione che violerebbe addirittura il principio di cui all'art. 3 della costituzione;
- la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze notificate, stante l'intento dilatorio e defatigatorio dell'opposizione va rigettata.
Concludeva chiedendo: in via preliminare di rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza;
nel merito, rigettare la domanda avversa, ed ogni domanda proposta da parte attrice nei confronti del , in quanto inammissibile, infondata e non provata;
Controparte_1
confermare l'atto di precetto notificato e, per l'effetto, condannare Parte_1
al pagamento in favore del della somma di €
[...] Controparte_1
8 50.317,04, oltre interessi ex art. 1284 C.C. dal momento della notifica del precetto e sino all'effettivo soddisfo. Condannare al Parte_1
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. data la temerarietà dell'azione. Con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Nelle note autorizzate per l'udienza del 27.10.2022 precisava che controparte, nella propria opposizione, aveva eccepito in compensazione solo il credito derivante dalla sent. n. 1944/01 e non quello derivante dalla sent. n. 571/13 che, in ogni caso, non esiste poiché tale sentenza è stata annullata integralmente dalla sent. n. 1497/21 resa dalla Corte di Appello di
AP.
Ribadiva inoltre che la notifica delle sentenze n. 122/11 e 3560/15 era stata regolarmente effettuata in data 30.10.2020.
Nelle memorie secondo termine evidenzia che l'eccezione di compensazione del credito formulata dall'attore nella propria memoria 183
VI comma n. 1 è assolutamente infondata, in quanto il credito eccepito in compensazione non esiste perché il ha regolarmente pagato le CP_1
somme di cui alla sent. n. 2896/06 della Corte di Appello di AP in data
19/07/2007. Con determina n. 1041 del 13.09.2007 è stato disposto il pagamento in favore dell'avv. Alfonso Mandara della somma di € 9.849,94, relativamente al pagamento della sent. n. 2896/06 della Corte di appello di
AP. La quietanza di pagamento è stata sottoscritta dall'Avv. Alfonso
Mandara in data 19.09.2007. Tale circostanza era già rammentata alla controparte in data 13.10.2022, mediante la costituzione del CP_1
in altro giudizio pendente innanzi al Tribunale di Torre
[...]
9 Annunziata, Dott. ed avente r.g. 3493/2022. CP_4
Il disconoscimento effettuato relativamente alla notifica delle sentenze n.
122/11 del Tribunale di Torre Annunziata e n. 3560/2015 della Corte di
Appello di AP è tardivo perché effettuato oltre i venti giorni dalla notifica del precetto, anche in considerazione che nell'atto di opposizione a precetto controparte ha preso posizione sulle due sentenze senza nulla affermare in ordine alla omessa notifica.
Alla udienza del 27.10.2022, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione e concedeva i termini ex art 183 co 6 cpc con decorrenza dal 20.11.2022.
In data 13.07.2023 l'avv Mandara, costituito per l'opponente depositava rinuncia al mandato.
Pertanto, in data 11.12.2023 si costituiva per l'Avv. Luigi Parte_1
Torrese, in sostituzione del precedente difensore Avv. Alfonso Mandara, il quale si riportava a tutte le richieste, difese, eccezioni e/o deduzioni del precedente difensore.
All'udienza del 23.01.2024, le parti, con note di trattazione scritta,
rassegnavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali chiedevano l'accoglimento. Chiedevano riservarsi la causa in decisione. Il Giudice riservava la causa in decisione, concedendo i termini ex art 190 cpc con decorrenza dal 15.2.2024.
L'opposizione proposta rientra nell'ambito normativo di cui all'art. 615,
comma 1, c.p.c., rimedio mediante il quale l'opponente contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, per tale intendendosi la possibilità di agire in executivis mediante il titolo esecutivo.
Qualora l'esecuzione sia promossa, come nel caso in esame, in base ad un
10 titolo esecutivo di formazione giudiziale, le uniche questioni deducibili in sede di opposizione al precetto e di opposizione all'esecuzione sono quelle relative a fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto, successivi alla formazione del titolo (cfr Cass. 10650/96), ovvero relative alla esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità, mentre non può estendersi sulle questioni che possono essere dedotte e fatte valere coi mezzi di impugnazione. Ed invero, il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi o modificativi o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può
effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass. n. 3667 del 14.2.2013).
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'eccezione di compensazione sollevata da parte opponente è infondata,
atteso che:
- nell'atto introduttivo del giudizio (opposizione a precetto) Parte_1
eccepisce la compensazione con le somme che il Controparte_1
avrebbe dovuto pagare all'attore in virtù della sentenza N. 1944/2001 della
11 Corte di Appello di AP. Il nella comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta ha provato l'avvenuto pagamento delle somme di cui alla sent. n. 1944/01 della Corte di Appello di AP in data 16.11.2010
(con deliberazione n. 5 del 11.10.2010 della Commissione per la prosecuzione del dissesto, veniva, infatti, approvata la scrittura privata di transazione e rinuncia, sottoscritta in data 21.07.2010 prot. n. 17814, tra la
C.D.P. ed i sig.ri e per l'importo complessivo Parte_1 CP_3
di € 37.605,89, regolarmente pagato come da quietanza di pagamento depositata agli atti);
- nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 27.10. 2022 parte opponente afferma di aver eccepito la compensazione derivante dalla sentenza n. 571/2013 del Tribunale di Torre Annunziata e di cui al giudizio di riassunzione in essere presso il Tribunale di Torre Annunziata con RG
3947/2021 e non la compensazione con la sentenza n. 1944/2001 della
Corte di Appello di AP che effettivamente risulta dal pagata. CP_1
Tuttavia, alcuna compensazione può essere eccepita in quanto la sentenza n.
571/2013 è stata annullata integralmente dalla sentenza n. 1497/21 resa dalla
Corte di Appello di AP;
- nelle memorie primo termine ha fatto valere altra Parte_1
compensazione affermando che, per mero errore, è stato omesso, nell'atto di opposizione a precetto, il credito derivante dalla sentenza n. 2896/2006
emessa dalla Corte di Appello di AP (che ha condannato il CP_1
al pagamento dell'importo di € 4.000,00 per il primo grado ed €
[...]
2.500,00 per il secondo oltre oneri fiscali) il tutto per complessivi €
9.025,16, credito poi erroneamente indicato nelle note di trattazione scritta
12 per l'udienza del 27.10.2022 come derivante dalla sentenza n. 571/2013 (in luogo della sentenza n. 2896/2006), sentenza n. 571/2013 effettivamente riformata dalla sentenza n. 1497/2021 resa dalla Corte di Appello di AP.
Anche in questo caso, il ha provato che le somme di Controparte_1
cui alla sentenza n. 2896/06 della Corte di Appello di AP sono state pagate in data 19.07.2007 (con determina n. 1041 del 13.09.2007 è stato disposto il pagamento in favore dell'avv. Alfonso Mandara della somma di
€ 9.849,94).
Per tutti tali motivi l'eccezione di compensazione va rigettata.
Va rigettata, altresì, l'eccezione di nullità della notifica delle sentenze n.
122/11 del Tribunale di Torre Annunziata e n. 3560/2015 della Corte di
Appello di AP a persona qualificatosi quale “addetta al servizio del destinatario” tale . Persona_1
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nell'affermare che la notifica effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. si considera valida anche quando l'atto da notificare viene consegnato ad un soggetto diverso dal destinatario, ponendo a carico di quest'ultimo l'onere di provare l'assoluta occasionalità della presenza di quella persona in quel frangente;
a nulla rilevando, a tale scopo, la semplice e sola produzione del certificato di residenza del destinatario o di colui che ha ricevuto l'atto (Cass., sez. V,
26.02.2004, n. 3902; Cass, sez. I, 07.02.2000, n. 1331; Cass., sez. III,
11.01.2000, n. 187; Cass., sez. I, 27.06.1997, n. 5761; Cass., sez. I,
08.01.1997, n. 73; Cass., 27.05.1982, n. 3248).
Detto orientamento giurisprudenziale si basa sull'assunto secondo il quale l'espressione “persona di famiglia”, “familiare convivente” o “Persona al
13 Servizio del Destinatario”, debba essere comprensiva non solo delle persone in rapporto stabile di convivenza, ma di tutte quelle legate al destinatario da vincoli di sangue, di parentela o lavorativi comportanti diritti e doveri reciproci, che implichino, quindi, la presunzione della successiva consegna dell'atto al destinatario stesso.
Inoltre, se la notifica è eseguita nel domicilio o residenza del destinatario,
mediante consegna dell'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che la persona si sia trovata nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario (e non il notificante) ha l'onere di fornire (
Cass. n. 28591 del 29/11/2017).
Il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, l'omessa verifica/dimostrazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'esistenza di un effettivo collegamento, nei termini di quelli richiesti ex lege, tra il soggetto consegnatario a mani e il destinatario della notificazione, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso,
rimedio, nel caso di specie, non proposto.
Infine, in ordine alla contestata debenza degli oneri di legge si evidenzia che ogni condanna alle spese di lite comporta necessariamente la liquidazione degli accessori di legge. Per tale ragione non è possibile che gli oneri previdenziali dovuti a seguito della condanna alle spese nei confronti del soccombente non ricadano su quest'ultimo, ma vadano a ricadere sugli avvocati pubblici che hanno patrocinato il giudizio. Qualora la parte
14 soccombente non dovesse pagare al gli accessori di legge, infatti, CP_1
gli stessi dovranno essere necessariamente trattenuti dall'ente pubblico datore di lavoro sul compenso liquidato agli avvocati, con la conseguenza che gli avvocati pubblici (a differenza di quelli del libero foro), si vedrebbero ridotto il proprio compenso lordo retributivo del 23,8% , pari alla quota di oneri riflessi trattenuta comunque per legge dal datore di lavoro e non versata dalla parte soccombente. Per tali motivi, l'opposizione va rigettata e va riaffermato il diritto del di procedere in Controparte_1
executivis nei confronti di . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
avendo quale parametro di riferimento l'importo precettato di € 50.317,04,
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Diana - definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
-rigetta l'opposizione;
-dichiara il diritto del di agire in executivis nei Controparte_1
confronti di;
Parte_1
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
liquidate in € 7.616,00 per competenze, oltre rimborso Controparte_1
forfettario spese generali, Iva e CPA.
Torre Annunziata, così deciso il 19/07/2024 Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
15