Art. 3. Forme di intervento 1. L'osservatorio geofisico sperimentale ha piena capacita' di diritto pubblico e privato e, in particolare, ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 2, puo':
a) stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizio con universita', altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri;
b) stipulare con le industrie nazionali e straniere contratti di collaborazione e mettere a disposizione delle industrie stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti anche in societa' per azioni, nonche' di societa', anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche in terra ed in mare o la prestazione di servizi ad esse attinenti.
2. La quota di partecipazione nei consorzi e nelle societa' di cui al comma 1, lettera c), puo' essere di maggioranza; le quote di partecipazione in societa' nazionali sono rappresentate preferibilmente da conferimenti di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonche' di competenze, anche in deroga all' articolo 2342, terzo comma, del codice civile .
Nota all' art. 3 :
Il terzo comma dell'art. 2342 del codice civile , come sostituito dall' art. 5 del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30 , prevede che: "Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi".
a) stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizio con universita', altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri;
b) stipulare con le industrie nazionali e straniere contratti di collaborazione e mettere a disposizione delle industrie stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti anche in societa' per azioni, nonche' di societa', anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche in terra ed in mare o la prestazione di servizi ad esse attinenti.
2. La quota di partecipazione nei consorzi e nelle societa' di cui al comma 1, lettera c), puo' essere di maggioranza; le quote di partecipazione in societa' nazionali sono rappresentate preferibilmente da conferimenti di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonche' di competenze, anche in deroga all' articolo 2342, terzo comma, del codice civile .
Nota all' art. 3 :
Il terzo comma dell'art. 2342 del codice civile , come sostituito dall' art. 5 del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30 , prevede che: "Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi".