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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4743/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4743/2023
All'udienza del 21 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Fiore Maria Laura ha depositato le note sostitutive di udienza Controparte_1
e le memorie conclusive autorizzate in data 10.1.2025;
- Per il , l'Avvocatura Generale Dello Stato ha depositato le note Parte_1
sostitutive di udienza in data 20.1.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4743/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fiore Controparte_1 C.F._1
Maria Laura ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Salita Annunziata
n. 51, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1 P.IVA_1
Generale Dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i relativi uffici in Roma, Via Dei
Portoghesi n. 12, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Nonché
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione ex artt. 99 d.p.r. 115/2002.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex. art. 281-decies cpc e 99-170 D.P.R. 115/02, proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto del 13.10.2023, depositato il 20.10.2023, con cui veniva dichiarata pagina 2 di 7 inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio dallo stesso presentata in qualità di imputato nel p.p. n. 07/2023 R.G. Dib. - 5148/2022 RGNR.
A sostegno del ricorso, deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato, per aver ritenuto che il avesse indicato il proprio reddito in maniera generica, difettando, quindi il CP_1
requisito di specificità. In particolare, con grave travisamento del fatto ed evidente scambio di persona, il Giudicante aveva ritenuto che “le dichiarazioni del contrastano con quelle CP_1
fornite dai famigliari in udienza, i quali hanno specificato che egli è titolare di una serra che egli stesso coltiva (sebbene in modo incostante, tanto da dover essere sostituito dai famigliari), i cui frutti vengono venduti dai suoi famigliari, che gli consegnano il ricavato”. A tale riguardo, il ricorrente esponeva di non possedere nessuna serra, né la coltivavano i suoi familiari, precisando che nel corso del dibattimento era stato escusso il solo sig. , e che il Persona_1
procedimento non aveva mai interessato tali problematiche, ma presunti atti di violenza domestica, risultando pertanto evidente come il Tribunale di Latina avesse sbagliato persona.
Ancora, soggiungeva il che nella propria istanza aveva indicato tutto quanto a sua CP_1
conoscenza per la determinazione del suo reddito e che, stante l'esistenza di diritti confliggenti tra persone della stessa famiglia, riteneva non dovessero specificatamente indicarsi i redditi degli altri componenti della famiglia anagrafica. Il ricorrente, infatti, era senza fissa dimora e si limitava a svolgere sporadici lavoretti occasionali non quantificabili.
Concludeva, quindi, chiedendo di “revocare il provvedimento di rigetto notificato e, per l'effetto, ammettere il sig. al patrocinio a spese dello Stato”. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il , eccependo in via preliminare il proprio Parte_1
difetto di legittimazione passiva, giacché, come testualmente previsto dall'art. 99, co. 2 del
D.P.R. n. 115/2002, l'unico legittimato passivo dei giudizi in cui si controverte sul rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il competente ufficio finanziario.
Esponeva, infatti, che, il ricorso in opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, doveva essere notificato all'ufficio finanziario che era parte nel relativo processo, assumendo, per l'erario, il ruolo di legittimato passivo, a differenza di quanto accadeva nel procedimento di opposizione ai sensi del medesimo D.P.R. n. 155 del 2002, ex art. 170, alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale era parte necessaria il Ministero della
Giustizia, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento.
pagina 3 di 7 Deduceva altresì la tardività dell'opposizione proposta dal ricorrente avverso il provvedimento di rigetto, da proporsi entro il termine di venti giorni, decorrenti dalla conoscenza del provvedimento reiettivo, in forza dell'art. 99, co. 1 del D.P.R. n. 115/2002.
Nel merito, rappresentava l'infondatezza del ricorso, alla luce del tenore letterale dell'art. 96, co.
2 del D.P.R. n. 115/2002, che consentiva al giudice, in presenza di fondati motivi di dubitare della veridicità dell'autodichiarazione, di superare la presunzione di impossidenza del richiedente valorizzando alcuni indici sintomatici evidenziati dalla norma, tra cui l'attività economica eventualmente svolta dal richiedente. Nel caso di specie, il giudice aveva rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio inferendo, dalle dichiarazioni, reputate attendibili, dei familiari del ricorrente, che quest'ultimo disponesse di risorse proprie non dichiarate derivanti dalla coltivazione di una serra personale e dalla vendita dei frutti promananti da questa attività.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Latina, contrariis rejectis: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
- in Parte_1
subordine, dichiarare, se ne ricorrono i presupposti, la tardività dell'opposizione; - in subordine, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto anche, ove ritenuto necessario, chiedendo informazioni ai sensi dell'art 15 del dlgs. 150/2011, con vittoria di spese.”
Con ordinanza del 13.3.2023 il Giudice, rilevato che in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all'Ufficio Finanziario, in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il , in quanto titolare Parte_1
del rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento (Cass. Civ, sez. VI, 22/02/2022 , n.
5806), e che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento per ricorso in opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio,
l'erronea individuazione del legittimato passivo non determina la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile con la rinnovazione dell'atto nei confronti della Amministrazione legittimata indicata dal giudice” (Cass. Pen., sez. IV,
12/10/2023, n. 44913), disponeva la rinnovazione del ricorso introduttivo nei confronti dell . Controparte_2
pagina 4 di 7 Quest'ultima, ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 21.1.2025.
Tanto premesso in fatto, il ricorso è infondato e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il provvedimento impugnato, invero, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza del di CP_1
ammissione al gratuito patrocinio per genericità della stessa e difetto di specificità quanto alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 76 d.p.r. 115/02.
Nell'istanza di ammissione, l'odierno ricorrente dichiarava la sussistenza a proprio carico delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo titolare di un reddito pari a zero, e contestualmente dava atto che “nell'anno 2021 era inoccupato e si arrangiava a svolgere lavori occasionali di operaio, attualmente a partire dal mese di ottobre del 2022 è stato assunto con contratto a tempo determinato”.
Il indicava altresì i componenti della propria famiglia, titolari di interessi confliggenti in CP_1
quanto persone offese nel procedimento penale che vedeva imputato lo stesso ricorrente.
In proposito, va innanzitutto precisato che – come peraltro rilevato anche nel provvedimento in contestazione – ai sensi dell'art. 76 del citato d.p.r. ai fini dell'ammissione al beneficio si tiene conto del solo reddito personale del richiedente, e non anche dei familiari, in relazione ai processi in cui “gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”. Nel caso di specie, pertanto, al fine di valutare l'ammissibilità dell'istanza occorreva avere riguardo al solo reddito personale del CP_1
Ciò non toglie, tuttavia, che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba contenere la specifica determinazione dei redditi relativi all'anno solare antecedente a quello in cui è depositata l'istanza stessa.
Ai sensi dell'art. 79 del d.p.r. 115/2002, infatti, l'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, “una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76”.
pagina 5 di 7 Dunque, per poter beneficiare della difesa gratuita, l'istante deve necessariamente indicare, nella richiesta, l'ammontare delle erogazioni percepite (articolo 79, comma 1, lettera c) del Dpr
115/2002), in modo da fornire un quadro certo e completo della sua situazione economica.
Peraltro, in tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti “in nero” o derivanti da attività illecite (Cass. Pen., n. 46159/2021).
Orbene, nel caso di specie il ricorrente si è limitato a dichiarare, del tutto genericamente, di aver percepito un reddito pari a zero, e pur avendo precisato di aver svolto lavori occasionali come operaio nel 2021 e di essere stato assunto con contratto a tempo determinato nel mese di ottobre del 2022, non ha fornito la seppur minima specificazione delle somme introitate a tale titolo.
Ed allora, a prescindere dal profilo del travisamento da parte del Giudice penale delle dichiarazioni rese dai familiari del in merito alla gestione di una serra – di cui, CP_1
effettivamente, non vi è traccia quantomeno nel presente giudizio e alla luce della documentazione versata in atti dal ricorrente – deve ritenersi che quest'ultimo non possa essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, essendo la sua istanza inammissibile per difetto di specificità della dichiarazione resa a supporto.
Parte ricorrente, infatti, nell'istanza di ammissione ha del tutto omesso di quantificare l'entità degli importi percepiti in esecuzione dei lavori svolti, dallo stesso dichiarati, nell'anno solare antecedente alla richiesta.
La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dunque, non può essere accolta, perché inammissibile, essendo fondata su dichiarazione generica, che, come tale, non consente alcuna verifica ex art.96 comma 2 DPR 115/2002.
Nei rapporti con il , erroneamente invocato in giudizio, le spese di lite Parte_1
seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i valori minimi, con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
Nulla deve invece disporsi sulle spese quanto all , stante la mancata Controparte_2
costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Parte_1
pagina 6 di 7 - rigetta il ricorso nei confronti dell;
Controparte_2
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 Parte_1
, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come
[...]
per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4743/2023
All'udienza del 21 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Fiore Maria Laura ha depositato le note sostitutive di udienza Controparte_1
e le memorie conclusive autorizzate in data 10.1.2025;
- Per il , l'Avvocatura Generale Dello Stato ha depositato le note Parte_1
sostitutive di udienza in data 20.1.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4743/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fiore Controparte_1 C.F._1
Maria Laura ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Salita Annunziata
n. 51, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1 P.IVA_1
Generale Dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i relativi uffici in Roma, Via Dei
Portoghesi n. 12, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Nonché
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione ex artt. 99 d.p.r. 115/2002.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex. art. 281-decies cpc e 99-170 D.P.R. 115/02, proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto del 13.10.2023, depositato il 20.10.2023, con cui veniva dichiarata pagina 2 di 7 inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio dallo stesso presentata in qualità di imputato nel p.p. n. 07/2023 R.G. Dib. - 5148/2022 RGNR.
A sostegno del ricorso, deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato, per aver ritenuto che il avesse indicato il proprio reddito in maniera generica, difettando, quindi il CP_1
requisito di specificità. In particolare, con grave travisamento del fatto ed evidente scambio di persona, il Giudicante aveva ritenuto che “le dichiarazioni del contrastano con quelle CP_1
fornite dai famigliari in udienza, i quali hanno specificato che egli è titolare di una serra che egli stesso coltiva (sebbene in modo incostante, tanto da dover essere sostituito dai famigliari), i cui frutti vengono venduti dai suoi famigliari, che gli consegnano il ricavato”. A tale riguardo, il ricorrente esponeva di non possedere nessuna serra, né la coltivavano i suoi familiari, precisando che nel corso del dibattimento era stato escusso il solo sig. , e che il Persona_1
procedimento non aveva mai interessato tali problematiche, ma presunti atti di violenza domestica, risultando pertanto evidente come il Tribunale di Latina avesse sbagliato persona.
Ancora, soggiungeva il che nella propria istanza aveva indicato tutto quanto a sua CP_1
conoscenza per la determinazione del suo reddito e che, stante l'esistenza di diritti confliggenti tra persone della stessa famiglia, riteneva non dovessero specificatamente indicarsi i redditi degli altri componenti della famiglia anagrafica. Il ricorrente, infatti, era senza fissa dimora e si limitava a svolgere sporadici lavoretti occasionali non quantificabili.
Concludeva, quindi, chiedendo di “revocare il provvedimento di rigetto notificato e, per l'effetto, ammettere il sig. al patrocinio a spese dello Stato”. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il , eccependo in via preliminare il proprio Parte_1
difetto di legittimazione passiva, giacché, come testualmente previsto dall'art. 99, co. 2 del
D.P.R. n. 115/2002, l'unico legittimato passivo dei giudizi in cui si controverte sul rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il competente ufficio finanziario.
Esponeva, infatti, che, il ricorso in opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, doveva essere notificato all'ufficio finanziario che era parte nel relativo processo, assumendo, per l'erario, il ruolo di legittimato passivo, a differenza di quanto accadeva nel procedimento di opposizione ai sensi del medesimo D.P.R. n. 155 del 2002, ex art. 170, alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale era parte necessaria il Ministero della
Giustizia, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento.
pagina 3 di 7 Deduceva altresì la tardività dell'opposizione proposta dal ricorrente avverso il provvedimento di rigetto, da proporsi entro il termine di venti giorni, decorrenti dalla conoscenza del provvedimento reiettivo, in forza dell'art. 99, co. 1 del D.P.R. n. 115/2002.
Nel merito, rappresentava l'infondatezza del ricorso, alla luce del tenore letterale dell'art. 96, co.
2 del D.P.R. n. 115/2002, che consentiva al giudice, in presenza di fondati motivi di dubitare della veridicità dell'autodichiarazione, di superare la presunzione di impossidenza del richiedente valorizzando alcuni indici sintomatici evidenziati dalla norma, tra cui l'attività economica eventualmente svolta dal richiedente. Nel caso di specie, il giudice aveva rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio inferendo, dalle dichiarazioni, reputate attendibili, dei familiari del ricorrente, che quest'ultimo disponesse di risorse proprie non dichiarate derivanti dalla coltivazione di una serra personale e dalla vendita dei frutti promananti da questa attività.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Latina, contrariis rejectis: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
- in Parte_1
subordine, dichiarare, se ne ricorrono i presupposti, la tardività dell'opposizione; - in subordine, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto anche, ove ritenuto necessario, chiedendo informazioni ai sensi dell'art 15 del dlgs. 150/2011, con vittoria di spese.”
Con ordinanza del 13.3.2023 il Giudice, rilevato che in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all'Ufficio Finanziario, in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il , in quanto titolare Parte_1
del rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento (Cass. Civ, sez. VI, 22/02/2022 , n.
5806), e che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento per ricorso in opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio,
l'erronea individuazione del legittimato passivo non determina la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile con la rinnovazione dell'atto nei confronti della Amministrazione legittimata indicata dal giudice” (Cass. Pen., sez. IV,
12/10/2023, n. 44913), disponeva la rinnovazione del ricorso introduttivo nei confronti dell . Controparte_2
pagina 4 di 7 Quest'ultima, ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 21.1.2025.
Tanto premesso in fatto, il ricorso è infondato e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il provvedimento impugnato, invero, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza del di CP_1
ammissione al gratuito patrocinio per genericità della stessa e difetto di specificità quanto alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 76 d.p.r. 115/02.
Nell'istanza di ammissione, l'odierno ricorrente dichiarava la sussistenza a proprio carico delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo titolare di un reddito pari a zero, e contestualmente dava atto che “nell'anno 2021 era inoccupato e si arrangiava a svolgere lavori occasionali di operaio, attualmente a partire dal mese di ottobre del 2022 è stato assunto con contratto a tempo determinato”.
Il indicava altresì i componenti della propria famiglia, titolari di interessi confliggenti in CP_1
quanto persone offese nel procedimento penale che vedeva imputato lo stesso ricorrente.
In proposito, va innanzitutto precisato che – come peraltro rilevato anche nel provvedimento in contestazione – ai sensi dell'art. 76 del citato d.p.r. ai fini dell'ammissione al beneficio si tiene conto del solo reddito personale del richiedente, e non anche dei familiari, in relazione ai processi in cui “gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”. Nel caso di specie, pertanto, al fine di valutare l'ammissibilità dell'istanza occorreva avere riguardo al solo reddito personale del CP_1
Ciò non toglie, tuttavia, che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba contenere la specifica determinazione dei redditi relativi all'anno solare antecedente a quello in cui è depositata l'istanza stessa.
Ai sensi dell'art. 79 del d.p.r. 115/2002, infatti, l'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, “una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76”.
pagina 5 di 7 Dunque, per poter beneficiare della difesa gratuita, l'istante deve necessariamente indicare, nella richiesta, l'ammontare delle erogazioni percepite (articolo 79, comma 1, lettera c) del Dpr
115/2002), in modo da fornire un quadro certo e completo della sua situazione economica.
Peraltro, in tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti “in nero” o derivanti da attività illecite (Cass. Pen., n. 46159/2021).
Orbene, nel caso di specie il ricorrente si è limitato a dichiarare, del tutto genericamente, di aver percepito un reddito pari a zero, e pur avendo precisato di aver svolto lavori occasionali come operaio nel 2021 e di essere stato assunto con contratto a tempo determinato nel mese di ottobre del 2022, non ha fornito la seppur minima specificazione delle somme introitate a tale titolo.
Ed allora, a prescindere dal profilo del travisamento da parte del Giudice penale delle dichiarazioni rese dai familiari del in merito alla gestione di una serra – di cui, CP_1
effettivamente, non vi è traccia quantomeno nel presente giudizio e alla luce della documentazione versata in atti dal ricorrente – deve ritenersi che quest'ultimo non possa essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, essendo la sua istanza inammissibile per difetto di specificità della dichiarazione resa a supporto.
Parte ricorrente, infatti, nell'istanza di ammissione ha del tutto omesso di quantificare l'entità degli importi percepiti in esecuzione dei lavori svolti, dallo stesso dichiarati, nell'anno solare antecedente alla richiesta.
La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dunque, non può essere accolta, perché inammissibile, essendo fondata su dichiarazione generica, che, come tale, non consente alcuna verifica ex art.96 comma 2 DPR 115/2002.
Nei rapporti con il , erroneamente invocato in giudizio, le spese di lite Parte_1
seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i valori minimi, con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
Nulla deve invece disporsi sulle spese quanto all , stante la mancata Controparte_2
costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Parte_1
pagina 6 di 7 - rigetta il ricorso nei confronti dell;
Controparte_2
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 Parte_1
, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come
[...]
per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 7 di 7