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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/11/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G 3245/2023
Il Giudice EL ZZ, all'udienza del 12/11/2025, all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PERRICCI ALFREDO e Parte_1
FR ZI
Ricorrente
Contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti COSTA PIERLUIGI e COSTA VALERIA CP_1
Resistente
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso monitorio con cui l'odierno opposto, in epigrafe emarginato, ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, di ingiungere all' Pt_2
, in persona del Direttore Generale pro-tempore, il pagamento della somma di € 23.947,98=, a
[...] titolo di compenso per attività svolta in occasione della pandemia Sars-Cov 2, oltre, oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché il pagamento delle spese della procedura monitoria da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Avverso tale Decreto ingiuntivo n. 589/2023 dell'1/8/2023, notificato in data 2/8/2023, l' Pt_2 svolgeva formale opposizione chiedendone la revoca, eccependo preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché richiesto e concesso in violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c; nel merito, poi, pur confermando “l'attività prestata dal sig. in relazione alla situazione CP_1 emergenziale da Covid-19, nelle tempistiche e nelle modalità (…)” ne contestava la qualificazione per il solo periodo compreso tra il 1.12.2021 e sino al 31.03.2022 atteso che - per il suddetto periodo
- l'attività prestata è da qualificare e retribuire quale “lavoro straordinario” in luogo di quella rivendicata di “prestazione aggiuntiva” ex art. 1, comma 464, L. 178/2020. Svolto dunque un diffuso excursus normativo, parte opponente, adduceva – in estrema sintesi - quale motivo fondante il mancato riconoscimento delle prestazioni aggiuntive anche successivamente al
31.07.2021 che le prestazioni rese nella campagna vaccinale nel periodo dal 01.01.2021 sino al
31.07.2021 erano state qualificate “prestazioni aggiuntive” ai sensi dell'art. 1, comma 464, L.
178/2020 in virtù dell'accordo regionale stipulato il 2.07.2021, sicché al di fuori di tale periodo ed in assenza di un ulteriore accordo regionale con riconoscimento di una retribuzione unitaria oraria di €.
50,00 in forza dell'art. 1, comma 464, l. n.°178/2020 – doveva ritenersi applicabile quella – inferiore
- prevista dal CCNL a titolo di lavoro straordinario.
Sulla scorta di tanto l'odierna opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, in ragione di quanto dedotto sub I), riconoscere e dichiarare l'inammissibilità del procedimento monitorio azionato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo odiernamente opposto;
2) Nel merito, in accoglimento del presente ricorso in opposizione a Decreto Ingiuntivo, accertare e dichiarare l'inammissibilità, la nullità e comunque l'infondatezza nel merito dell'avversa richiesta monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo nullo e privo di effetti;
3) Condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite.”
Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio parte opposta, contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti;
nel merito, incontestata l'attività di somministrazione vaccini svolta dall'opposto nel periodo dedotto nel ricorso per ingiunzione (ossia dal marzo 2021 al febbraio 2022), allegava la fondatezza della pretesa;
in particolare rilevava che l'accordo regionale del 2.07.2021 ha previsto la cessazione dello stato di emergenza al 31.07.2021 di fatto poi prorogato sino al 31.03.2022 ex art. l'art. 1 del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 e che con delibera n. 0848/2024 l'odierna opponente aveva comunque provveduto alla liquidazione delle prestazioni aggiuntive svolte, durante la campagna vaccinale anti-covid 19, nei giorni di sabato, domenica e festivi per il periodo dal 1.12.2021 al 31.03.2022, escludendo però da tale riconoscimento proprio il sig. chiedeva, pertanto, il CP_1 rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto opposto.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso in opposizione è fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, deve darsi atto che nel caso in esame non è in contestazione l'attività di lavoro resa nella campagna di vaccinazione anti covid 19 espletata dal dipendente. La questione controversa, di solo diritto, concerne il preteso pagamento di tale attività secondo la maggiore tariffa oraria prevista dall'art 1, comma 464, della legge di bilancio n.178/2020, per il periodo da dicembre 2021 al marzo 2021.
Occorre, quindi, ripercorrere il dato normativo partendo dall'art 1, comma 464 della legge 178 del
2020 nella formulazione vigente ratione temporis secondo cui “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo (omissis)lioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio
2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da (omissis) a (omissis), restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.”
Orbene, dalla lettura della norma emerge agevolmente la facoltà delle aziende di riconoscere in via del tutto eccezionale un incremento delle prestazioni aggiuntive, nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 467 dell'art 1 della l. 178 del 2021, consistente in un compenso orario in regime di lavoro straordinario.
Tanto premesso, nella specie è incontestato che l'opposto, per l'attività vaccinale svolta dal marzo
2021 sino a luglio 2021, avesse ricevuto il pagamento dell'attività vaccinale mediante prestazioni aggiuntive ex art. 1 comma 464, calcolate sulla base della tariffa oraria di 50 euro per il numero di ore prestate.
Viceversa, risultano contestate le modalità di pagamento delle attività vaccinali anti covid rese dall'opposto nel periodo successivo a luglio 2021 sino a febbraio 2022, in quanto retribuite a titolo di lavoro straordinario e non a titolo di prestazioni aggiuntive ex art. 1, comma 464, della legge di bilancio n.178/2020.
In tal senso, occorre precisare che con accordo del 2.7.2021 le OOSS e la stabilivano CP_2 che l'importo destinato dalla normativa statale alla remunerazione delle prestazioni aggiuntive ex art. 1, comma 464, della legge di bilancio n.178/2020 rese dal personale sanitario nell'ambito dell'attività di vaccinazione anticovid doveva esser ripartito tra aziende ed enti del servizio sanitario regionale sulla base del numero delle prestazioni aggiuntive rese nel periodo dal 1.1.2021 al
31.7.2021.
Pertanto, sulla scorta di tale negozio giuridico, che limitava nel tempo i suoi effetti (dal 1.1.2021 al
31.7.202), l riteneva che le prestazioni rese nella campagna vaccinale nel periodo successivo Pt_1 al 31 luglio 2021 non avrebbero potuto esser liquidate come prestazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 1 comma 464 della legge 178 del 2020, in assenza di specifico accordo aziendale e regionale.
L'opposto, diversamente, sosteneva che l'accordo regionale del luglio 2021 prevedeva la cessazione dello stato di emergenza al 31.7.2021, poi, prorogato al 31 Marzo 2022, con la conseguenza che anche dopo il 31 luglio e sino al 31 Marzo 2022 le prestazioni rese a titolo di attività vaccinale oltre l'orario di lavoro avrebbero dovuto esser riconosciute come prestazioni aggiuntive. A sostegno di ciò, Part evidenziava come con delibera numero 0848 del 2024 l' vesse provveduto alla liquidazione delle prestazioni aggiuntive svolte durante la campagna vaccinale anti COVID-19 nei giorni di sabato domenica e festivi per il periodo dal 1 dicembre 2021 al 31 Marzo 2022 in favore dei colleghi indicati nell'elenco, mentre allo stesso era stato negato tale riconoscimento economico.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la tesi dell'opposto non possa esser condivisa.
Correttamente, invero, l' ha provveduto a liquidare le somme a titolo di Parte_1 CP_3 straordinario per il periodo successivo a luglio 2021, in assenza di idoneo accordo.
Deve evidenziarsi in primo luogo che la sopra citata norma art. 1 comma 464 l. n. 178 del 2020 riconosce alle aziende sanitare solo la facoltà (“possono ricorrere”) di ricorrere alle
“prestazioni aggiuntive”.
Dall'art 1, comma 464, della legge di bilancio n.178/2020, non può quindi discendere per i dipendenti alcun diritto all'incremento tariffario laddove l'azienda sanitaria non si è avvalsa della facoltà prevista dalla stessa norma.
Inoltre le “prestazioni aggiuntive” in questione, per esplicito rinvio fatto dalla stessa legge di bilancio, sono (per il personale infermieristico) le “prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale”. L'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro -triennio 2016-2018
(richiamato dalla legge di bilancio), così dispone :
“Art.
6. Confronto regionale 3 1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Pt_4 ed Enti nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative: a) …; b) …; c) …;
d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale.”
Così ricostruita la cornice normativa entro la quale deve ricondursi la questione che ci occupa, occorre evidenziare che l'accordo sindacale regionale del 2021 aveva definito la ripartizione dell'importo ricevuto a livello nazionale per remunerare le prestazioni aggiuntive rese nel periodo dal gennaio
2021 al 31.7.2021, limitando l'efficacia delle disposizioni contrattuali in relazione a tale periodo.
Pertanto, le prestazioni rese in data successiva non potevano in automatico ricevere la medesima liquidazione in assenza di un accordo ulteriore.
Trattandosi di una facoltà discrezionale, condizionata dalle disponibilità finanziarie, appare del tutto Parte legittima e corretta la decisione dell' di non riconoscere tale emolumento.
Il lavoro svolto da parte opposta è stato quindi correttamente remunerato a titolo di lavoro straordinario, secondo gli importi previsti per lo stesso.
Al riguardo, la Suprema Corte ha già affermato che “il richiamato principio di onnicomprensività implica che le prestazioni, seppure eccedenti l'impegno ordinario, siano di norma destinate a rifluire nella disciplina della retribuzione per obiettivi, salvo che si tratti di «prestazioni aggiuntive», specificamente previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, come tali remunerabili ma solo in presenza delle condizioni richieste dalla fonte attributiva del diritto (cfr. Cass. n. 32264/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata)” (Cass., n. 6153/2022).
Applicando al caso che occupa le norme di legge e contrattuali passate in rassegna e i principi generali dell'ordinamento - ossia i principi che sorreggono la finanza pubblica e il principio dell'invarianza di spesa assicurati, come detto, anche durante l'emergenza sanitaria che ha fatto da sfondo alla fattispecie che occupa – il Tribunale ritiene che la previsione e l'effettiva remunerazione dell'attività di vaccinazione svolta dopo il 31.7.2021 non poteva esser liquidata a titolo di prestazioni aggiuntive ex art1 comma 464 l. 178 del 2021.
Né tantomeno la delibera asl brindisi n. 0848 del 2024 induce a opinare diversamente e a ritenere applicabile la disciplina dell'art. 1 comma 464 della legge 178 del 2021.
Ed infatti, all'interno di tale atto l'amministrazione sanitaria confermava la liquidazione dell'attività vaccinale resa dal personale sanitario nel periodo da 1.12.2021 al 31.3.2022 mediante l'istituto contrattuale dello straordinario, per il lavoro extra reso nei giorni feriali;
mentre attraverso il ricorso alle “sedute/prestazioni aggiuntive”, così come regolate dalle norme e contratti per l'attività resa il sabato, la domenica e i giorni festivi (“…mediante conguaglio con quanto eventualmente già corrisposto a titolo di lavoro straordinario ….nel modo che segue:- in favore del personale del comparto ruolo sanitario la tariffa oraria pari ad € 27,00; - in favore del personale della Dirigenza
Medica la tariffa oraria pari ad € 60,00il riconoscimento di prestazioni aggiuntive”).
Di conseguenza, appare evidente che la delibera avesse previsto il pagamento di tali attività come prestazioni aggiuntive ex art. 115 e 116 del C.I.A. del 15.4.2020 (per le sole attività rese nei festivi e nei gg del sabato e della domenica dal 1.12021 al 31.3.2022), senza prevedere alcuna liquidazione di prestazioni ai sensi dell'art 1 comma 464 della l. 178 del 2021 (che prevedevano un incremento ulteriore rispetto alla normativa collettiva sulle prestazioni aggiuntive).
La circostanza che il dipendente non avesse percepito il conguaglio tra quanto corrisposto a titolo di straordinario e quanto spettante a titolo di prestazioni aggiuntive ex art. 115 e 116 del C.I.A. del
15.4.2020 (per le sole attività rese nei festivi e nei gg del sabato e della domenica dal 1.12021 al
31.3.2022), come sembrerebbe dedursi dalle allegazioni contenute nella comparsa di costituzione, non è oggetto del presente thema decidendum, nel quale il ricorrente non ha impugnato l'illegittima esclusione dello stesso dalla platea dei beneficiari della delibera sopravvenuta del 2024, ma ha solo chiesto la liquidazione delle ore indicate a titolo di prestazioni aggiuntive ex art. 1 comma 464 della l. 178 del 2021.
Le doglianze del ricorrente appaiono quindi infondate.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato.
L'odierno opposto non ha diritto ad alcuna somma ulteriore rispetto a quanto già corrispostogli.
La novità della questione e la complessità del quadro normativo consentono l'integrale compensazione delle spese legali.
p.q.m.
- accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
- compensa interamente le spese legali.
Brindisi, 12/11/2025
Il Giudice
EL ZZ
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G 3245/2023
Il Giudice EL ZZ, all'udienza del 12/11/2025, all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PERRICCI ALFREDO e Parte_1
FR ZI
Ricorrente
Contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti COSTA PIERLUIGI e COSTA VALERIA CP_1
Resistente
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso monitorio con cui l'odierno opposto, in epigrafe emarginato, ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, di ingiungere all' Pt_2
, in persona del Direttore Generale pro-tempore, il pagamento della somma di € 23.947,98=, a
[...] titolo di compenso per attività svolta in occasione della pandemia Sars-Cov 2, oltre, oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché il pagamento delle spese della procedura monitoria da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Avverso tale Decreto ingiuntivo n. 589/2023 dell'1/8/2023, notificato in data 2/8/2023, l' Pt_2 svolgeva formale opposizione chiedendone la revoca, eccependo preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché richiesto e concesso in violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c; nel merito, poi, pur confermando “l'attività prestata dal sig. in relazione alla situazione CP_1 emergenziale da Covid-19, nelle tempistiche e nelle modalità (…)” ne contestava la qualificazione per il solo periodo compreso tra il 1.12.2021 e sino al 31.03.2022 atteso che - per il suddetto periodo
- l'attività prestata è da qualificare e retribuire quale “lavoro straordinario” in luogo di quella rivendicata di “prestazione aggiuntiva” ex art. 1, comma 464, L. 178/2020. Svolto dunque un diffuso excursus normativo, parte opponente, adduceva – in estrema sintesi - quale motivo fondante il mancato riconoscimento delle prestazioni aggiuntive anche successivamente al
31.07.2021 che le prestazioni rese nella campagna vaccinale nel periodo dal 01.01.2021 sino al
31.07.2021 erano state qualificate “prestazioni aggiuntive” ai sensi dell'art. 1, comma 464, L.
178/2020 in virtù dell'accordo regionale stipulato il 2.07.2021, sicché al di fuori di tale periodo ed in assenza di un ulteriore accordo regionale con riconoscimento di una retribuzione unitaria oraria di €.
50,00 in forza dell'art. 1, comma 464, l. n.°178/2020 – doveva ritenersi applicabile quella – inferiore
- prevista dal CCNL a titolo di lavoro straordinario.
Sulla scorta di tanto l'odierna opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, in ragione di quanto dedotto sub I), riconoscere e dichiarare l'inammissibilità del procedimento monitorio azionato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo odiernamente opposto;
2) Nel merito, in accoglimento del presente ricorso in opposizione a Decreto Ingiuntivo, accertare e dichiarare l'inammissibilità, la nullità e comunque l'infondatezza nel merito dell'avversa richiesta monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo nullo e privo di effetti;
3) Condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite.”
Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio parte opposta, contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti;
nel merito, incontestata l'attività di somministrazione vaccini svolta dall'opposto nel periodo dedotto nel ricorso per ingiunzione (ossia dal marzo 2021 al febbraio 2022), allegava la fondatezza della pretesa;
in particolare rilevava che l'accordo regionale del 2.07.2021 ha previsto la cessazione dello stato di emergenza al 31.07.2021 di fatto poi prorogato sino al 31.03.2022 ex art. l'art. 1 del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 e che con delibera n. 0848/2024 l'odierna opponente aveva comunque provveduto alla liquidazione delle prestazioni aggiuntive svolte, durante la campagna vaccinale anti-covid 19, nei giorni di sabato, domenica e festivi per il periodo dal 1.12.2021 al 31.03.2022, escludendo però da tale riconoscimento proprio il sig. chiedeva, pertanto, il CP_1 rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto opposto.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso in opposizione è fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, deve darsi atto che nel caso in esame non è in contestazione l'attività di lavoro resa nella campagna di vaccinazione anti covid 19 espletata dal dipendente. La questione controversa, di solo diritto, concerne il preteso pagamento di tale attività secondo la maggiore tariffa oraria prevista dall'art 1, comma 464, della legge di bilancio n.178/2020, per il periodo da dicembre 2021 al marzo 2021.
Occorre, quindi, ripercorrere il dato normativo partendo dall'art 1, comma 464 della legge 178 del
2020 nella formulazione vigente ratione temporis secondo cui “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo (omissis)lioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio
2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da (omissis) a (omissis), restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.”
Orbene, dalla lettura della norma emerge agevolmente la facoltà delle aziende di riconoscere in via del tutto eccezionale un incremento delle prestazioni aggiuntive, nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 467 dell'art 1 della l. 178 del 2021, consistente in un compenso orario in regime di lavoro straordinario.
Tanto premesso, nella specie è incontestato che l'opposto, per l'attività vaccinale svolta dal marzo
2021 sino a luglio 2021, avesse ricevuto il pagamento dell'attività vaccinale mediante prestazioni aggiuntive ex art. 1 comma 464, calcolate sulla base della tariffa oraria di 50 euro per il numero di ore prestate.
Viceversa, risultano contestate le modalità di pagamento delle attività vaccinali anti covid rese dall'opposto nel periodo successivo a luglio 2021 sino a febbraio 2022, in quanto retribuite a titolo di lavoro straordinario e non a titolo di prestazioni aggiuntive ex art. 1, comma 464, della legge di bilancio n.178/2020.
In tal senso, occorre precisare che con accordo del 2.7.2021 le OOSS e la stabilivano CP_2 che l'importo destinato dalla normativa statale alla remunerazione delle prestazioni aggiuntive ex art. 1, comma 464, della legge di bilancio n.178/2020 rese dal personale sanitario nell'ambito dell'attività di vaccinazione anticovid doveva esser ripartito tra aziende ed enti del servizio sanitario regionale sulla base del numero delle prestazioni aggiuntive rese nel periodo dal 1.1.2021 al
31.7.2021.
Pertanto, sulla scorta di tale negozio giuridico, che limitava nel tempo i suoi effetti (dal 1.1.2021 al
31.7.202), l riteneva che le prestazioni rese nella campagna vaccinale nel periodo successivo Pt_1 al 31 luglio 2021 non avrebbero potuto esser liquidate come prestazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 1 comma 464 della legge 178 del 2020, in assenza di specifico accordo aziendale e regionale.
L'opposto, diversamente, sosteneva che l'accordo regionale del luglio 2021 prevedeva la cessazione dello stato di emergenza al 31.7.2021, poi, prorogato al 31 Marzo 2022, con la conseguenza che anche dopo il 31 luglio e sino al 31 Marzo 2022 le prestazioni rese a titolo di attività vaccinale oltre l'orario di lavoro avrebbero dovuto esser riconosciute come prestazioni aggiuntive. A sostegno di ciò, Part evidenziava come con delibera numero 0848 del 2024 l' vesse provveduto alla liquidazione delle prestazioni aggiuntive svolte durante la campagna vaccinale anti COVID-19 nei giorni di sabato domenica e festivi per il periodo dal 1 dicembre 2021 al 31 Marzo 2022 in favore dei colleghi indicati nell'elenco, mentre allo stesso era stato negato tale riconoscimento economico.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la tesi dell'opposto non possa esser condivisa.
Correttamente, invero, l' ha provveduto a liquidare le somme a titolo di Parte_1 CP_3 straordinario per il periodo successivo a luglio 2021, in assenza di idoneo accordo.
Deve evidenziarsi in primo luogo che la sopra citata norma art. 1 comma 464 l. n. 178 del 2020 riconosce alle aziende sanitare solo la facoltà (“possono ricorrere”) di ricorrere alle
“prestazioni aggiuntive”.
Dall'art 1, comma 464, della legge di bilancio n.178/2020, non può quindi discendere per i dipendenti alcun diritto all'incremento tariffario laddove l'azienda sanitaria non si è avvalsa della facoltà prevista dalla stessa norma.
Inoltre le “prestazioni aggiuntive” in questione, per esplicito rinvio fatto dalla stessa legge di bilancio, sono (per il personale infermieristico) le “prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale”. L'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro -triennio 2016-2018
(richiamato dalla legge di bilancio), così dispone :
“Art.
6. Confronto regionale 3 1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Pt_4 ed Enti nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative: a) …; b) …; c) …;
d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale.”
Così ricostruita la cornice normativa entro la quale deve ricondursi la questione che ci occupa, occorre evidenziare che l'accordo sindacale regionale del 2021 aveva definito la ripartizione dell'importo ricevuto a livello nazionale per remunerare le prestazioni aggiuntive rese nel periodo dal gennaio
2021 al 31.7.2021, limitando l'efficacia delle disposizioni contrattuali in relazione a tale periodo.
Pertanto, le prestazioni rese in data successiva non potevano in automatico ricevere la medesima liquidazione in assenza di un accordo ulteriore.
Trattandosi di una facoltà discrezionale, condizionata dalle disponibilità finanziarie, appare del tutto Parte legittima e corretta la decisione dell' di non riconoscere tale emolumento.
Il lavoro svolto da parte opposta è stato quindi correttamente remunerato a titolo di lavoro straordinario, secondo gli importi previsti per lo stesso.
Al riguardo, la Suprema Corte ha già affermato che “il richiamato principio di onnicomprensività implica che le prestazioni, seppure eccedenti l'impegno ordinario, siano di norma destinate a rifluire nella disciplina della retribuzione per obiettivi, salvo che si tratti di «prestazioni aggiuntive», specificamente previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, come tali remunerabili ma solo in presenza delle condizioni richieste dalla fonte attributiva del diritto (cfr. Cass. n. 32264/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata)” (Cass., n. 6153/2022).
Applicando al caso che occupa le norme di legge e contrattuali passate in rassegna e i principi generali dell'ordinamento - ossia i principi che sorreggono la finanza pubblica e il principio dell'invarianza di spesa assicurati, come detto, anche durante l'emergenza sanitaria che ha fatto da sfondo alla fattispecie che occupa – il Tribunale ritiene che la previsione e l'effettiva remunerazione dell'attività di vaccinazione svolta dopo il 31.7.2021 non poteva esser liquidata a titolo di prestazioni aggiuntive ex art1 comma 464 l. 178 del 2021.
Né tantomeno la delibera asl brindisi n. 0848 del 2024 induce a opinare diversamente e a ritenere applicabile la disciplina dell'art. 1 comma 464 della legge 178 del 2021.
Ed infatti, all'interno di tale atto l'amministrazione sanitaria confermava la liquidazione dell'attività vaccinale resa dal personale sanitario nel periodo da 1.12.2021 al 31.3.2022 mediante l'istituto contrattuale dello straordinario, per il lavoro extra reso nei giorni feriali;
mentre attraverso il ricorso alle “sedute/prestazioni aggiuntive”, così come regolate dalle norme e contratti per l'attività resa il sabato, la domenica e i giorni festivi (“…mediante conguaglio con quanto eventualmente già corrisposto a titolo di lavoro straordinario ….nel modo che segue:- in favore del personale del comparto ruolo sanitario la tariffa oraria pari ad € 27,00; - in favore del personale della Dirigenza
Medica la tariffa oraria pari ad € 60,00il riconoscimento di prestazioni aggiuntive”).
Di conseguenza, appare evidente che la delibera avesse previsto il pagamento di tali attività come prestazioni aggiuntive ex art. 115 e 116 del C.I.A. del 15.4.2020 (per le sole attività rese nei festivi e nei gg del sabato e della domenica dal 1.12021 al 31.3.2022), senza prevedere alcuna liquidazione di prestazioni ai sensi dell'art 1 comma 464 della l. 178 del 2021 (che prevedevano un incremento ulteriore rispetto alla normativa collettiva sulle prestazioni aggiuntive).
La circostanza che il dipendente non avesse percepito il conguaglio tra quanto corrisposto a titolo di straordinario e quanto spettante a titolo di prestazioni aggiuntive ex art. 115 e 116 del C.I.A. del
15.4.2020 (per le sole attività rese nei festivi e nei gg del sabato e della domenica dal 1.12021 al
31.3.2022), come sembrerebbe dedursi dalle allegazioni contenute nella comparsa di costituzione, non è oggetto del presente thema decidendum, nel quale il ricorrente non ha impugnato l'illegittima esclusione dello stesso dalla platea dei beneficiari della delibera sopravvenuta del 2024, ma ha solo chiesto la liquidazione delle ore indicate a titolo di prestazioni aggiuntive ex art. 1 comma 464 della l. 178 del 2021.
Le doglianze del ricorrente appaiono quindi infondate.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato.
L'odierno opposto non ha diritto ad alcuna somma ulteriore rispetto a quanto già corrispostogli.
La novità della questione e la complessità del quadro normativo consentono l'integrale compensazione delle spese legali.
p.q.m.
- accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
- compensa interamente le spese legali.
Brindisi, 12/11/2025
Il Giudice
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