Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00033/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02969/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2969 del 2025, proposto da
Sviluppo Campese Ambiente Turismo Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Lepore, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Campo Nell'Elba, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliato;
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a. e, segnatamente, dell’inerzia del Comune di Campo nell’Elba nel chiedere alla Soprintendenza il parere vincolante sulla domanda di autorizzazione paesaggistica presentata in data 13.06.2025 stante il decorso del termine di quaranta giorni previsto dall’art. 146 comma 7 del Codice dei Beni Culturali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La S.r.l. Sviluppo Campese Ambiente Turismo, premesso: 1) che con determina dirigenziale n. 29 del 07/11/2023, il Comune, previo parere favorevole espresso dalla Soprintendenza su tutti gli interventi edilizi previsti ha approvato un piano aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale da essa presentato che prevedeva, tra gli interventi necessari allo sviluppo dell'attività agricola, la realizzazione di un coppaio con ufficio e cantina; 2) di aver presentato in data 19.07.2024, istanza di autorizzazione paesaggistica; 3) che l’istanza ha ricevuto il parere negativo della Soprintendenza la quale ha tuttavia lasciato aperta la possibilità di un futuro esito positivo della pratica qualora venisse presentata una proposta progettuale con "tipologia, materiali e forme architettoniche maggiormente consone alle funzioni legate all'attività agricola dell'azienda" e valutazione di "altra eventuale localizzazione, a più ampia distanza dalla linea di costa"; 4) di aver inviato in data 13.06.2025 al Comune una seconda istanza di autorizzazione paesaggistica avente ad oggetto un nuovo progetto redatto secondo le indicazioni della Soprintendenza; 5) che la nuova istanza ha ricevuto parere parzialmente negativo da parte della Commissione paesaggistica del Comune; 6) di aver sollecitato in data 1/09/2025 l’inoltro della pratica alla Soprintendenza per la adozione del parere obbligatorio e vincolante previsto dalla legge; 6) che il comune di Campo Nell’Elba è rimasto inerte determinando l’arresto del procedimento.
Tutto ciò premesso la ricorrente agisce ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per sentir accertare il silenzio inadempimento del comune intimato.
Il ricorso è fondato.
L’acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza sulla istanza di autorizzazione paesaggistica costituisce un adempimento doveroso da parte della autorità preposta al suo rilascio il cui mancato espletamento, causando un arresto procedimentale, produce effetti lesivi nella sfera del richiedente che può, quindi, agire ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
A nulla rileva nel caso di specie il fatto che la commissione paesaggistica comunale abbia espresso il proprio apprezzamento parzialmente negativo sul nuovo progetto presentato dalla S.r.l. Sviluppo Campese atteso che la richiesta del parere vincolante non è in alcun modo subordinata ad un previo vaglio positivo della pratica da parte dell’ente preposto al rilascio della autorizzazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il silenzio inadempimento del Comune intimato nei termini di cui in motivazione ordinando allo stesso di procedere all’invio della pratica alla Soprintendenza competente per il rilascio del parere vincolate entro 10 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Nomina fin d’ora in caso di persistente inadempimento quale commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune resistente.
Condanna il comune di Campo nell’Elba alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.500 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER RI BU, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | ER RI BU |
IL SEGRETARIO