Sentenza breve 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 14/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03635/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3635 del 2025, proposto da
Condominio Tivoli, in persona del legale rappresentante pro tempore DR Cirillo, rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliano Bottazzi, Corrado VI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alessandria, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio De Lorenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Gestione Riunita Idrico s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della ordinanza dirigenziale n. 673 del 2 ottobre 2025 avente ad oggetto “allaccio fognario del condominio Tivoli di via D'Angennes n. 1, 15121 Alessandria”, notificata all'amministratore del Condominio Tivoli in data 7 ottobre 2025, con la quale Il Comune di Alessandria ha ordinato “Allo Studio Gestioni Condominiali Cirillo Via Giorgio Merula 8 15121 ALESSANDRIA (AL) in qualità di Amministratore pro tempore del condominio in oggetto di provvedere:
1. con massima urgenza al compimento di quanto necessario per il ripristino della carreggiata stradale di via D'Angennes n. 1 Alessandria eliminando i pericoli arrecati alla circolazione veicolare e pedonale e ripristinando le condizioni di sicurezza volte ad evitare ogni pericolo per la pubblica incolumità;
2. all'approntamento di adeguate opere provvisionali e di dispositivi per la segnalazione / protezione (perimetrazione dell'area interessata dal dissesto, transennamenti, etc.…) finalizzati ad evitare ogni pericolo per la pubblica incolumità;
3. alla realizzazione di ripristino della carreggiata stradale entro e non oltre 30 gg dalla notifica della presente ordinanza, richiedendo l'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico come da regolamento del Comune di Alessandria per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini di suolo pubblico approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 83 del 30/09/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alessandria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. VI PI ed avvisate
parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Preso atto che il Comune si è si costituito in giudizio depositando l’atto di annullamento in autotutela dell’ordinanza dirigenziale n. 673 del 2 ottobre 2025” (doc. 1), notificato via p.e.c. al Condominio ricorrente in data 17 dicembre 2025, prima del deposito del ricorso effettuato in data 30 dicembre 2025;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, con compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
VI PI, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI PI | AN EL |
IL SEGRETARIO