Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7817 /2020 R.G.;
promossa da nato ad [...], in data [...], (CF: Parte_1 [...]
), residente in Sant'Agata Li Battiati (CT), via Gaetano Sanfilippo C.F._1
n. 61/B, elettivamente domiciliato in Catania, via Firenze n. 225, presso lo studio dell'Avv. Angiola Maria Politi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore e Presidente del CP_1
Consiglio di Amministrazione Prof. , con sede in Catania, Via CP_2
Gustavo Vagliasindi n. 53, P.I. R.I. Catania n. 166986/1996 – REA. P.IVA_1
Catania n. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosa P.IVA_2
Guerrera che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 3 luglio 2020 il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 1471/2020, ruolo generale n. 2530/2020, emesso in data 07.04.2020, dal Tribunale Ordinario di Catania
favore della , della somma di € 34.020,85 oltre interessi e spese legali CP_1
liquidate a titolo di corrispettivo per la fornitura di acqua per tutti i motivi di cui all'atto di opposizione cui si fa rinvio per la compiuta esposizione;
chiedeva,
pertanto: “Voglia l' Onorevole Tribunale, ogni contraria istanza, difesa ed
eccezione disattese e respinte In via preliminare , nel rito Denegare l'eventuale
richiesta, ai sensi dell'art 648 cpc, di concessione della provvisiona esecuzione
dell'opposto decreto, non ricorrendo nella specie il requisito del periculum ed in
considerazione dei fondati motivi di opposizione In via pregiudiziale, sempre in
rito 1. Accertare e dichiarare la nullità radicale ed insanabile della notifica del
decreto ingiuntivo n. 1471/2020, richiesta dalla , presso l'UNEP di CP_1
Catania, in data 28.04. 2020, ricevuta dall'opponente in data 26.05.2020 per
assoluta difformità delle copie notificate rispetto alle copie telematiche del
procedimento segnato al n 2530/2020 RG del Tribunale di Catania e per mancata
allegazione di procura alle liti;
2.Accertare e dichiarare che l'impugnato
provvedimento monitorio è illiquido per intervenuta prescrizione delle fatture
emesse in relazione agli anni dal 2008 al 2015 ergo per la somma complessiva di
€ 22.633,27 e pertanto va revocato;
Nel merito 3.Accertare e dichiarare che l'impugnato provvedimento monitorio è
nullo e/o illegittimo per difetto dei requisiti richiesti dall'art 633 cpc per la
relativa emissione oltreché per difetto della prova scritta prevista dagli dall'art
634 cpc;
3.Accertare e dichiarare che l'impugnato provvedimento è nullo e/o
illegittimo per difetto della prova del rapporto sottostante;
4.Dichiarare pertanto la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo n.1471/2020 reso dal prefato
Tribunale di Catania, in data 07.04.2020, con conseguente privazione dell'
efficacia giuridica siccome errato, ingiusto ed illegittimo, assolvendo l'opponente
da ogni domanda proposta nei suoi confronti;
Con vittoria di spese e compensi di
causa.”
Si costituiva l'opposta la quale contestava la fondatezza della opposizione proposta per i motivi e le conclusioni esposti in seno all'atto di costituzione cui si fa rinvio;
chiedeva, pertanto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: 1)
Preliminarmente, rigettare tutte le eccezioni di inesistenza della notifica del D.I.
per le ragioni esposte in narrativa qui da intendersi integralmente riportate e
trascritte; 2) Concedere la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., al
Decreto Ingiuntivo oggi opposto, in quanto l'opposizione avversa non è fondata
su prova scritta e non è di facile e pronta soluzione alla luce della documentazione
oggi prodotta;
3) Nel merito, rigettare tutte le domande di controparte relative
alla prescrizione del credito, alla infondatezza creditoria in quanto infondate sia
in fatto che in diritto, dichiarando fondata la pretesa creditoria per l'importo
indicato nel Decreto ingiuntivo, per le ragioni di cui in narrativa qui da intendersi
tutte riportate e trascritte, confermando il Decreto Ingiuntivo oggi opposto;
4) Di
guisa, condannare parte opponente, in solido con Controparte_3
, al pagamento della somma di €. 34.020,85, oltre interessi e rivalutazione
[...]
monetaria, interessi di mora a far data dalla fatturazione e fino al soddisfo, oltre
le spese e competenze ed onorari liquidate in €. 1.305,00 per compensi ed €.
286,00 per esborsi oltre IVA e CPA nel giudizio monitorio;
5) Accertare e
dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in capo a parte avversaria e conseguentemente condannare il sig. al Parte_1
risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata tenuto conto
della condotta tendenziosa volta a distorcere consapevolmente la verità, nella
misura in cui il Giudice riterrà di liquidarlo in via equitativa. 6) Con vittoria di
spese e compensi del presente giudizio”.
Con provvedimento del 25/03/2021 veniva rigettata la richiesta di concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto opposto ed assegnati i termini di cui all'art.183 VI comma cpc .
Veniva disposta ed espletata CTU tecnica.
La causa veniva, dunque, rinviata per la precisazione della conclusioni e all'udienza del 21 novembre 2024 sulle conclusioni delle parti veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc.
Entrambe le parti depositavano le comparse conclusionali.
La causa veniva, dunque, decisa con la presente sentenza.
Va, in via preliminare, osservato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Quanto poi alla dedotta inefficacia per tardiva notifica dello stesso, va precisato che l'eventuale fondatezza della predetta ultima eccezione non preclude che il ricorso per ingiunzione possa essere qualificato quale domanda giudiziale (cfr.
Cass., Sez. III, sentenza del 29 febbraio 2016, n. 3908 secondo cui: “la tardiva
notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta
l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del
ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; su di essa, pertanto, si
costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta,
che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in
conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria,
sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento
monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910) cfr. Cass., Sez. III, sentenza del
29 febbraio 2016, n. 3908).
Alla stregua dei superiori condivisibili principi possono ritenersi superate tanto le contestazioni relative all'assenza dei presupposti di emissione del decreto opposto quanto quelle relative alla dedotta inefficacia per tardiva notifica dello stesso.
In punto di oneri probatori va poi osservato che “In tema di contratti di
somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una
mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul
somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento
negativo del credito, l' onere di provare che il contatore era perfettamente
funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è
dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con
un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché
eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.” cfr. Cass Civ Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018; Sez. 3 - , Sentenza n. 23699 del 22/11/2016).
Con riferimento al valore probatorio delle bollette, la Suprema Corte, in conformità all'art. 2697 c.c., al principio della vicinanza della prova e di onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 cpc, ha precisato che le bollette sono idonee a fornire la prova dei consumi esposti, ma nel caso di contestazione sarà
onere della somministrante fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli misurati dal contatore (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 2.12.2002 n. 17041; Cass.
civ. sez. 3 del 28.05.2004 n. 10313; Cass. civ. sez. 3 del 16.06.2011 n. 13193).
Ora, nel caso in esame, l'opponente ha contestato la ricostruzione dei consumi operata dalla parte opposta, lamentando che gli importi ivi riportati sarebbero eccessivi e sproporzionati ed, in ogni caso, ha eccepito la intervenuta prescrizione.
Questo giudice ha conferito incarico al CTU nominato al fine di “A) Accertare lo
stato del misuratore d'acqua oggetto di causa ed in particolare verificare il suo
regolare funzionamento;
in caso di corretto funzionamento ricostruire i consumi
in base allo stato del misuratore e/o del grafico dei consumi prodotto;
B) Laddove
risulti accertato un difettoso funzionamento del misuratore, determinare l'entità
del corrispettivo maturato secondo le condizioni contrattuali e le disposizioni
normative di riferimento (a far data dal 12.05.2000 in considerazione degli atti
interruttivi della prescrizione documentati successivi alla lettera del 2012 che non
risulta recapitata); accertare, gli importi dovuti dall'opponente per i consumi
effettuati nel periodo in contestazione.”
Il CTU nominato “Al fine di accertare il regolare funzionamento del contatore n.
465971/02 relativo all'utenza n. 09749000, …….si è avvalso della consulenza del Laboratorio nazionale per la taratura dei contatori dell'acqua - centro SIT n° 175
il cui responsabile è il dott. Le indagini richieste al suddetto Persona_1
laboratorio consistevano nella taratura del contatore e nella verifica del suo
regolare funzionamento, previa individuazione delle caratteristiche e successiva
verifica dello stato dei suoi organi interni dopo il loro smontaggio.”
Circa il regolare del misuratore ha, così, concluso: “tenuto conto di quanto sopra
accertato dal Laboratorio, si deduce che il misuratore a causa di un marcato
deterioramento dei suoi organi interni compatibile con l'usura del misuratore in
relazione all'elevata vetustà dello stesso (oltre 20 anni) non funziona
correttamente, manifestando errori di misura fortemente negativi anche con valori
nettamente superiori (fino anche al - 100%) all'errore massimo tollerato (±4% tra
Qmax e Qt e ±10% a Qmin) previsto dalla Direttiva Europea OIML
R49:2013……………………la notevole riduzione dei consumi in tutto il periodo
dal 09/01/2010 al 16/12/2022 rispetto ai superiori consumi registrati nei quattro
trimetri del 2011, 2014, 2017 e 2018 può essere riconducibile e attribuibile al
malfunzionamento del misuratore sia per i difetti e l'usura delle parti meccaniche
riscontrate dopo lo smontaggio, sia per gli errori di misura riscontrati durante le
verifiche metrologiche eseguite dal Laboratorio di Asti che hanno raggiunto valori
fino ad anche il -100,00%......................In base a quanto previsto nel presente
quesito, avendo accertato il malfunzionamento del misuratore, non si può
procedere alla ricostruzione dei consumi in base allo stato del misuratore e/o del
grafico dei consumi prodotto…………………… Da tale accertamento è emerso
che il corrispettivo maturato secondo le condizioni contrattuali e le disposizioni
normative è corrispondente con quello richiesto nelle fatture ingiunte in quanto,
sebbene in molti casi i corrispettivi tariffari utilizzati da per la fatturazione CP_1 non corrispondono con quelli in vigore per quel determinato periodo, tali
difformità sono sempre in difetto e non in eccesso e comunque compensate nelle
successive fatture tramite conguagli per adeguamenti tariffari”
In definitiva, il CTU nominato ha concluso precisando che i corrispettivi richiesti dalla opposta sono stati ricostruiti in difetto rispetto a quelli applicabili per il periodo di fatturazione e che, comunque, venivano compensati dai conguagli effettuati.
Quanto all'importo finale accertato dal CTU come dovuto, tenuto conto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, può tenersi conto degli “importi
maturati riferiti alle fatture dal 1° Trimestre 2010 fino alla fattura emessa per
4° Trimestre 2018 corrispondente all'ultima fattura ingiunta nel decreto
ingiuntivo opposto” e, in definitiva, della somma finale di €.33.944,22.
La società opposta ha agito in via monitoria al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per la somministrazione di energia fino al quarto semestre del
2018.
Il termine di prescrizione da applicare è quello quinquennale per i consumi anteriori al primo marzo 2018 così come previsto dalla legge n.205 del 2017 e biennale per i consumi successivi.
Tenuto conto degli atti interruttivi documentati l'eccezione di prescrizione va ritenuta fondata quanto ai consumi anteriori al 2010 ed infondata quanto ai periodi successivi.
La ricostruzione operata dal CTU in relazione ai periodi fatturati dal 2010 al 2018
può, pertanto, ritenersi corretta.
L'opposizione proposta può dirsi parzialmente fondata e il decreto ingiuntivo opposto, emesso per un importo superiore a quello che è stato accertato come dovuto va revocato, mentre la parte opponente va condannata la pagamento del minore importo di €.33.944,22 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Quanto alle spese ed ai compensi del presente giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca e della complessità degli accertamenti effettuati per ricostruire gli importi dovuti sembrano ricorrere fondati motivi per compensarli integralmente tra le parti.
PQM
Il Giudice designato dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta n.7817/2020 R.G. così
statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso;
-condanna la parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta,
dell'importo di €.33.944,22 per le causali di cui in parte motiva oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;
-compensa integralmente tra le parti le spese e i compensi del presente giudizio;
La presente sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Catania, lì 6 giugno 2025
IL Giudice
Dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri