TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6656/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.06.2025 da Sig.ra , ( C.F.: ) cittadina italiana, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.05.1977 residente in [...] con l'Avv. CHIARA VECCHIO del Foro di Asti, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
il Sig. , ( C.F.: ) cittadino italiano, nato a [...] Parte_2 C.F._2 ill 17.10.1972 residente in [...] con l'Avv. CHIARA VECCHIO del Foro di Asti, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
con i seguenti figli: nata a [...] il [...] CF , Per_1 C.F._3 attualmente residente in [...], cittadinanza italiana;
e
nato a [...] il [...] CF , attualmente residente CP_1 C.F._4 in Marcallo con AS (Mi) alla Via Stefano Jacini 228, cittadinanza italiana
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.06.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 6 A) affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_1 CP_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
All'uopo i genitori si impegnano a comunicarsi, anche a mezzo mail o messaggi telefonici , le scelte da operare relative alle esigenze di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute, al fine di concordare le relative decisioni.
B) Al padre è data facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori e liberamente, Per_1 CP_1 salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre, nel rispetto delle esigenze lavorative di ciascun genitore ovvero delle esigenze scolastiche, ludiche e di salute dei minori.
Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà tenere con sé i figli minori secondo i periodi di seguito indicati che i ricorrenti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita e precisamente: ogni settimana da martedì all'uscita da scuola quando provvederà a prelevarli direttamente a scuola sino a giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
tutti i week end i minori li trascorreranno il sabato o la domenica con l'uno o l'altro genitore a settimane alterne, pernottando presso il padre quando con questi trascorreranno il sabato. In alternativa, e sempre previo accordo tra i genitori da raggiungersi e confermarsi almeno tre giorni prima del fine settimana di riferimento, i minori potranno trascorrere l'intero week-end, comprensivo di pernottamento, con l'uno o l'altro genitore, a partire dal venerdì pomeriggio (o, in subordine, dal sabato mattina) fino a domenica sera. In entrambi i casi, la modalità di svolgimento del fine settimana dovrà essere compatibile con gli impegni lavorativi di ciascun genitore, nonché con gli impegni extra- scolastici, ludici e sanitari dei minori.
C) Nelle vacanze natalizie il giorno di Natale (nulla vietando alle parti di alternare reciprocamente la vigilia del 24/12 con il giorno 25/12) e quello di Capodanno verranno trascorsi ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, (negli anni dispari dal 23 al 30 dicembre e negli anni pari dal 31 dicembre al 6 gennaio e/o viceversa); nelle vacanze pasquali, i minori trascorrerà il giorno di Pasqua o di Pasquetta alternandosi con l'uno o l'altro genitore;
per un periodo di 15 giorni, anche suddiviso in due frazioni di tempo, durante le vacanze estive, da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
in pagina 2 di 6 occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali ponti) ed il giorno di compleanno i minori li trascorreranno alternandosi annualmente con l'uno o l'altro genitore. I genitori dovranno sempre fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli minori. In caso di mutamento delle esigenze lavorative dei genitori e di quelle scolastiche del figlio le condizioni potranno essere modificate in accordo tra le parti.
Qualora la Sig.ra o il Sig. decidessero di trascorrere dei periodi di Parte_1 Parte_2 vacanza con i figli al fuori dei periodi sopra indicati, dovranno darne notizia all'altro\a genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
D) I Sigg. e , di comune accordo hanno già aperto un conto corrente cointestato Parte_1 Per_1 acceso presso la , sul quale entrambi versano la somma di € 150,00 mensile a Controparte_2 titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli. Le somme versate sul conto corrente sono destinate esclusivamente alle esigenze dei figli minori e potranno essere utilizzate da ciascun genitore in base alle esigenze di essi figli.
E) I Sigg. e si rimborseranno , inoltre, il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Parte_1 Per_1 straordinarie eventualmente sostenute nell'interesse dei figli minori , dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, da individuarsi secondo i criteri stabiliti nel protocollo concordato dal Tribunale di Milano e dall'Ordine degli Avvocati di Milano. Tali spese da sostenere nella misura del 50% dai genitori dovranno essere sempre preventivamente concordate per iscritto e documentate.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nel mantenimento ordinario , le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del
SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o pagina 3 di 6 didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue.
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione.
Spese di custodia dei minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
Si precisa che in merito alle spese straordinarie per le quali sia necessario il consenso di entrambi, il genitore che non le voglia sostenere deve, dopo aver ricevuto una richiesta scritta da parte dell'altro genitore "manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Quanto, invece, alla giustificazione e prova della spesa, come da Protocollo il genitore che ha anticipato il costo dovrà inviare per raccomandata oppure mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore "la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
F) I Sigg. e rimarranno obbligati a corrispondere i sopraccitati Parte_1 Parte_2 contributi nell'interesse dei figli minori fintanto che gli stessi non saranno economicamente indipendenti.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
H) La Sig. proporrà la domanda per ottenere l'assegno unico nella misura del Parte_1
100%;
I) il Sig. e la Sig.ra usufruiranno delle detrazioni fiscali nella misura Parte_2 Parte_1 del 50% ciascuno.
J) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
K) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. pagina 4 di 6 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese;
Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6