Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 16/12/2025, n. 8176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8176 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08176/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05310/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5310 del 2022, proposto da
Fattoria Marrucaro Società Semplice Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Pelosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del verbale di ispezione del Servizio veterinario dell'A.s.l. Caserta, U.O.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, U.O.V. 15 di Caiazzo, n° 43/C/32 del 5.9.2022, per quanto attesta: “non conformità gravi/maggiori rilevate: 1) il corpo aziendale, lungo il proprio perimetro, risulta ancora sprovvisto di un sistema atto ad impedire l'ingresso di animali indesiderati, nonché animali scavatori e/o arrampicatori, giusto Reg. (CE) 852/04 All. I Parte A “Produzione Primaria” Cap. II punto 4. Lett. f e Reg. (UE) 429/2016 e DGRC 104/2022”, e contestualmente “visto il D.L. 91/14 si diffida l'operatore a eliminare la non conformità grave n. 1 … entro il termine di trenta giorni”;
b) del successivo verbale di ispezione dello stesso Servizio veterinario dell'A.s.l. Caserta, n° 70/AC/32 del 10.10.2022, col quale, con riferimento alle non conformità gravi rilevate col precedente verbale, “si dà evidenza che le nn.cc., di cui alla diffida del 05/09/22, notificata nella stessa data a mezzo mod/5A 43/C/32 (recinzione e zona isolamento) non sono state risolte dall'OSA”, preannunciando che “si procederà, se del caso e/o previo ulteriori accertamenti, alla notifica di illecito amministrativo con atto a parte”;
c) se e per quanto lesivo per la ricorrente, del precedente verbale di ispezione dello stesso Servizio veterinario dell'A.s.l. Caserta, n° CU1773250 del 9.5.2022, nella parte in cui rileva la medesima non conformità sub 1 sopra descritta, diffidando la Fattoria Marrucaro alla sua risoluzione entro il termine di novanta giorni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 104 - Caserta 1;
Vista la memoria del 2 dicembre 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa MA Lo SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il ricorso ha ad oggetto l’impugnazione del verbale di ispezione del Servizio veterinario dell’A.S.L. Caserta – U.O.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche – n. 43/C/32 del 5.9.2022, nella parte in cui rilevava una “ non conformità grave/maggiore ” rispetto alla disciplina di fonte eurounitaria applicabile alle aziende agricole (vengono, in particolare, citati il Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004/CE e il Reg. (CE) 9 marzo 2016 n. 2016/429);
Considerato che l’ASL resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, essendo stato adottato un atto endoprocedimentale prima della definizione del relativo procedimento sanzionatorio;
Osservato peraltro che, con memoria depositata in data 2 dicembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, anche perché, all’esito del contraddittorio procedimentale, l’Amministrazione resistente ha successivamente accertato la conformità delle attività aziendali e delle strutture utilizzate per il loro svolgimento rispetto alla medesima disciplina, previa rinnovata ispezione sui luoghi (verbale del 9 maggio 2023);
Considerato che tale dichiarazione espressa impone pertanto la declaratoria dell’improcedibilità del giudizio, in ossequio ai principi della domanda e della ragione più liquida, (quest’ultima, corollario del principio di economia processuale) e che, per la peculiare vicenda procedimentale poi conclusasi favorevolmente per parte ricorrente, possono compensarsi le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
LM PA Di LI, Presidente
MA Lo SA, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA Lo SA | LM PA Di LI |
IL SEGRETARIO