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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 28 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2389/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giuseppe Pizzi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Scala di Giuda, n. 115, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
e Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli
[...] avv.ti Patrizia Paola Cianci e Manuela Nucera, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al Corso Garibaldi, n.635, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Tommasi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Castello, n° 1, giusta procura in atti;
-resistenti- Avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 22 maggio 2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09420239001878819000, notificatagli da , Controparte_4 in data 4.05.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n.329420190019018591000 e agli avvisi di addebito nn. 39420190001493948000, 39420190003944906000, 39420180002501706000, 39420180002611480000, 39420180002890682000, 39420180003228116000, 39420190000173449000 e 39420190000492780000, rispettivamente afferenti all'omesso versamento di premi e contributi -anni 2017-2019- e di CP_2 contributi dovuti alla gestione commercianti ed alla gestione aziende con dipendenti -anni 2017-2020, per il complessivo importo di € 35.240,46. Nello specifico, deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione quinquennale del credito maturata (anche) dalla data di (presunta) notifica, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' l' e l' CP_1 CP_2 Controparte_3
rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via principale, in
[...] accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto esposte in opposizione ai motivi, accertare la mancata notificazione della cartella e degli avvisi di addebito sottesi, dichiarare la illegittimità dell'intimazione di pagamento e delle pretese sottese;
2) In via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa di versamento dei contributi portati dalla cartella e dagli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento n. 094 2023 90018788 19/000 e, conseguentemente, disporne l'annullamento;”, vinte le spese di lite. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'eccezione di prescrizione. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Si costituiva, altresì, l' deducendo l'inammissibilità del ricorso per CP_2 violazione del ne bis in idem stante la presenza di precedente giudicato sulla cartella n. 09420190019018591000 (sent. n. 1096/2023 del Trib. di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro). Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità del ricorso perché tardivo e il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'eccezione di prescrizione. Parimenti costituitasi la resistente Controparte_5 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla notifica degli avvisi di addebito, alle attività antecedenti la consegna del ruolo e a quelle attinenti il merito della pretesa. Deduceva, poi, l'infondatezza del ricorso evidenziando anche la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione e la sospensione dei termini di decorrenza dettata dalla normativa Covid-19. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalle parti resistenti. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del CP_3 CP_3 credito, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dalle parti resistenti. A tal uopo, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). In tale quadro giova precisare che l'opposizione risulta tempestiva anche per quanto concerne i vizi formali sollevati, essendo stato il ricorso depositato entro i termini di venti e quaranta giorni, previsti rispettivamente dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99.
3. Nel merito, parte ricorrente deduce la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria. La doglianza è infondata. Va, innanzitutto, evidenziato che parte resistente ha rilevato che CP_2 il credito riportato nella cartella di pagamento n. 09420190019018591000 sia stata già oggetto di accertamento giudiziale con sentenza n. 1096/2023 resa dal Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 3.06.2023, che ha dichiarato il sig. tenuto al pagamento Parte_1 del carico contributivo ivi portato, circostanza non contestata da controparte. Tanto premesso, risulta evidente che i rilievi di parte ricorrente in relazione alla cartella di pagamento n. 029420190019018591000 siano assolutamente infondati posto il suindicato giudizio costituisce prova certa della regolare notifica della cartella e che da tale data di notifica (27.04.2022) a quella dell'intimazione oggetto della presente impugnativa (4.5.2023) non possa certamente dirsi maturato il termine di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria. D'altra parte, parte resistente ha documentalmente provato la CP_1 regolare notifica degli avvisi di addebito nn 39420190001493948000, 39420190003944906000, 39420180002501706000, 39420180002611480000, 39420180002890682000, 39420180003228116000, 39420190000173449000 e 39420190000492780000 sottesi all'intimazione impugnata. Sul punto, non possono condividersi le eccezioni di parte ricorrente inerenti la presunta irregolarità delle notifiche effettuate dall' a mezzo pec. CP_1 perché proveniente da indirizzo non risultante da pubblici registri, nella fattispecie . Email_1
La S.C. di Cassazione, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, ha ritenuto che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non infici "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire (cfr Cass. n. 18684/2023). Per gli atti esattoriali non vi è alcuna norma che sanzioni con la nullità la notifica a mezzo PEC di atti esattoriali effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non inserito in un pubblico registro. Non è applicabile la disciplina delle notifiche eseguite in proprio da avvocati e procuratori nell'ambito di procedimenti giudiziari. Sul punto, l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. A sua volta tale ultima norma, integrata dall'art. 7 quater, comma 6, D.L. 1983/2016, convertito in L. 1 dicembre 2016, n.225, prescrive che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Appare, dunque, evidente come l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevedendo, da un lato, la provenienza dal registro INI-PEC dell'indirizzo del destinatario o che comunque sia indicato dal destinatario stesso nel caso non sussista un obbligo di munirsi di un indirizzo PEC da inserire nel registro INI- PEC, dall'altro non dispone alcunché circa l'indirizzo PEC del mittente. Orbene -condividendo questo giudicante anche l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. Ordinanza n. 6015/2023) e di merito ormai consolidato- dall'illustrato quadro normativo emerge il principio per cui le menzionate disposizioni consentono al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. Parimenti inconferente si appalesa l'eccezione relativa alla mancata produzione in giudizio della nelle ipotesi di ricezione dell'atto in mani diverse dal destinatario. Sul punto, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 l'agente per la riscossione è legittimato a notificare la cartella esattoriale in via diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal terzo comma senza altri adempimenti e, quindi, anche in assenza di CAN o CAD. Si tratta di principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e concretamente applicato anche dalla più recente giurisprudenza di merito: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (Cass. n. 1108/2011; Cass. I sez civ, Ordinanza del 19 gennaio 2023, n. 1686). Inoltre, “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma. (Sez.
5 - Ordinanza n. 946 del 17/01/2020). Nel caso in esame, dall'avviso di ricevimento prodotto dall' risulta CP_1 che gli avvisi di addebito siano stati notificati all'indirizzo di residenza dello stesso, per come attestato dall'ufficiale postale, senza che l'odierno ricorrente abbia fornito alcun elemento per superare la presunzione di avvenuta conoscenza dell'atto, derivante dall'art. 1335 c.c. A tal proposito, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 27.11.2025, la produzione in copia fotostatica degli avvisi di ricevimento è valida e il disconoscimento sarebbe dovuto avvenire provando in modo specifico la difformità della copia dall'originale (cfr. Cass. 2006/ 23174, 2006/5461) e, quanto al fatto della consegna, proponendo querela di falso. Invero, l'avviso di ricevimento, rivestendo la natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso. Nel caso in esame, non essendo stata proposta querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento degli atti notificati direttamente dall' a mezzo di CP_1 servizio postale, l'eccezione attorea va rigettata.
Appurata la regolare notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, resta da esaminare l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva ivi contenuta. A tal uopo, parte resistente ha Controparte_5 documentalmente provato l'avvenuta notifica di un atto, antecedente all'intimazione opposta ed interruttivo del termine quinquennale di prescrizione della pretesa. Invero, risulta per tabulas che dalla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200000776000 (06.10.2022), comprensiva di tutti gli avvisi summenzionati, alla data di notifica della l'intimazione di pagamento n. 09420239001878819000 (4.05.2023), oggetto della presente impugnativa, non fosse ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Sulla base di quanto sinora esposto, il ricorso va rigettato poiché infondato.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 - così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza di parte ricorrente. Invero, risulta irrilevante nel presente giudizio la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente, in quanto: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 16676 del 04/08/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della resistente , in persona del legale rappr. p.t., Controparte_5 liquidate nella somma di € 3.291,00, per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' in persona del legale rappr. p.t., liquidate nella somma di € 3.291,00 CP_1 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del resistente , in persona del legale rappr. p.t., liquidate nella somma di CP_2
€.886,00, per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Reggio Calabria, 28 novembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano