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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 3707/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3707/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to DAMIANO FRANCESCO, presso cui Parte_1
elettivamente domicilia;
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024. Con ricorso depositato in data 12.05.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 2.02.1999 in Mondragone (CE) con parte resistente, dalla cui unione non nascevano figli, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente che, abbandonando il tetto coniugale e rendendosi di fatto irreperibile, ha fatto venir meno i presupposti della convivenza matrimoniale. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 22.03.2024 il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di rilevata l'assenza di provvedimenti provvisori e urgenti da adottare, fissava udienza Controparte_1
a trattazione scritta per la rimessione della decisione e all'udienza del 18.12.2024 il g.i. riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. L'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nel corso del giudizio, anche per la contumacia del resistente, che non ha inteso costituirsi nonché
l'ormai perdurante cessazione di qualsivoglia forma di cooperazione dei coniugi nell'interesse della famiglia sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni reciproco interesse.
Per quanto esposto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Non essendo state formulate domande accessorie, atteso che i coniugi hanno reciprocamente appianato ogni tipo di rapporto patrimoniale tra gli stessi, null'altro si dispone.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e nato in [...] Parte_1 Controparte_1 l'11.08.1972 che hanno contratto matrimonio in Mondragone (CE) il 2.02.1999;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondragone (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n.5 parte I, Serie,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3707/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to DAMIANO FRANCESCO, presso cui Parte_1
elettivamente domicilia;
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024. Con ricorso depositato in data 12.05.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 2.02.1999 in Mondragone (CE) con parte resistente, dalla cui unione non nascevano figli, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente che, abbandonando il tetto coniugale e rendendosi di fatto irreperibile, ha fatto venir meno i presupposti della convivenza matrimoniale. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 22.03.2024 il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di rilevata l'assenza di provvedimenti provvisori e urgenti da adottare, fissava udienza Controparte_1
a trattazione scritta per la rimessione della decisione e all'udienza del 18.12.2024 il g.i. riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. L'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nel corso del giudizio, anche per la contumacia del resistente, che non ha inteso costituirsi nonché
l'ormai perdurante cessazione di qualsivoglia forma di cooperazione dei coniugi nell'interesse della famiglia sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni reciproco interesse.
Per quanto esposto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Non essendo state formulate domande accessorie, atteso che i coniugi hanno reciprocamente appianato ogni tipo di rapporto patrimoniale tra gli stessi, null'altro si dispone.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e nato in [...] Parte_1 Controparte_1 l'11.08.1972 che hanno contratto matrimonio in Mondragone (CE) il 2.02.1999;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondragone (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n.5 parte I, Serie,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso