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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1508/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 15.6.2023,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ROMANA PERIN, elettivamente domiciliata presso il difensore in VA,
Piazza Beccaria n. 6, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PASQUILLO MANUELA, elettivamente domiciliato presso il difensore in VA, Via Morazzone n. 2, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 2.8.2023);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente: (note scritte di p.c. depositate telematicamente in data 29.1.2025):
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. Affidare la minore alla madre in via super esclusiva. La minore avrà Persona_1
residenza abituale presso la casa della madre con collocamento prevalente presso la stessa.
2. Disporre ogni più opportuno accertamento in merito allo stato di tossicodipendenza ed alcol dipendenza del (anche mediante l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. della Pt_2
documentazione presso il Ser.T. di Como e di VA) e conseguentemente alla sua capacità genitoriale e, solo all'esito, disporre incontri protetti padre-figlia nel supremo interesse della piccola affidando l'incarico ai servizi sociali competenti per territorio. Per_1
3. Disporre che il padre provveda al mantenimento della minore, in via indiretta, mediante versamento alla madre, di un importo comprensivo di una quota per spese straordinarie (onde evitare, allo stato, contatti tra i genitori) nella misura che questo Tribunale riterrà di giustizia (per
12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di giugno 2023) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat
(prima rivalutazione: giugno 2024), purché l'indice sia positivo”.
Per parte resistente: (note scritte di p.c. depositate telematicamente in data 5.2.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di VA, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
NEL MERITO:
- Disporre l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente della stessa Per_1
presso la madre;
- Disporre che il padre tenga con sé a week end alternati, prelevandola Per_1 dall'abitazione materna ad ore 10.00 del sabato per ivi ripotarla ad ore 18.00 del sabato da cui la preleverà nuovamente ad ore 10.00 della domenica per poi ricondurla presso la casa materna ad ore 18.00 della domenica stessa e ciò sino a che la bambina non avrà compiuto quattro anni, disponendo che dal compimento del quarto anno di età la bambina, durante i fine settimana di competenza del padre, possa pernottare presso la residenza del padre che la preleverà alle ore
10.00 del sabato per ricondurla ad ore 18.00 della domenica presso l'abitazione materna.
pagina 2 di 11 - Disporre che durante la settimana il padre possa contattare la bambina sull'utenza telefonica della madre a mezzo di videochiamate nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 19.30 per almeno venti minuti.
- Disporre che durante le Festività natalizie trascorra, ad anni alterni, con un Per_1 genitore il giorno di Natale ed il 31 dicembre e con l'altro genitore il giorno di Santo Stefano ed il primo dell'anno, seguendo il consueto calendario di visita per il restante periodo di chiusura delle scuole.
- Disporre che durante le festività pasquali la bambina trascorra ad anni alterni la Pasqua con un genitore e il giorno di sant'Angelo con l'altro genitore.
- Disporre che durante il periodo estivo, coincidente con la chiusura e la ripresa della scuola, possa trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da Per_1
concordarsi tra i genitori stessi entro il 31 maggio di ogni anno.
- Disporre che il Sig. sia tenuto a versare mensilmente alla Sig.ra entro Pt_2 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di contributo ordinario al mantenimento della prole, la somma complessiva di € 300,00 (trecento/00) oltre al 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di come indicate dalle Linee Guida del Tribunale di VA”. Per_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha adito il Tribunale chiedendo di regolamentare l'esercizio della responsabilità Parte_1
genitoriale e delle questioni economiche afferenti la figlia minore , nata a [...] Persona_1
(VA) il 13.1.2022 dalla relazione intrattenuta con ha chiesto disporsi Parte_2
l'affidamento super esclusivo della figlia minore a sé, di disporre ogni più opportuno accertamento in merito allo stato di tossicodipendenza e alcoldipendenza del padre della minore, di regolamentare le frequentazioni paterne con la bambina secondo modalità protette con l'intervento dei Servizi sociali territorialmente competenti, di porre a carico del padre un contributo al mantenimento della minore nella misura ritenuta congrua, comprensivo di una quota per le spese straordinarie.
pagina 3 di 11 Ha dedotto di avere intrapreso una relazione con nell'anno 2019; nel 2020 si era Parte_2
trasferita, unitamente ai due figli avuti dalla precedente relazione, dalla Sicilia presso l'abitazione del resistente in provincia di VA, per poi decidere insieme al resistente di affittare una abitazione di maggiori dimensioni a DA HI (VA); da questo momento iniziavano i primi problemi, soprattutto a causa dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte di che lo portavano ad avere scatti di ira immotivati e a frequenti insulti alla Parte_2
convivente; nel maggio 2021 la ricorrente rimaneva incinta ma la notizia della gravidanza non veniva ben accolta dal , che assumeva atteggiamenti scontrosi e violenti nei confronti della Pt_2
donna; alla nascita di in data 13.1.2022, la situazione peggiorava tanto che il resistente si Per_1
rendeva responsabile di gravi episodi di violenza e minaccia ai danni della convivente, anche alla presenza della figlia minore e degli altri due figli avuti dalla precedente relazione, per i quali veniva avviato il procedimento penale n. 914/2023 R.G.n.r.; a causa di tali condotte, si era dapprima rivolta al Centro Eos di VA quindi, nel mese di marzo 2023, aveva deciso di lasciare l'abitazione familiare per trovare rifugio altrove unitamente alla figlia minore e agli altri figli.
Integrato il contraddittorio, si è costituito contestando le avverse deduzioni e Parte_2 chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore, di regolamentare le modalità di frequentazione padre-figlia nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante il versamento dell'importo di euro 300,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Ha dedotto di aver conosciuto durante un soggiorno a Militello in Val di Catania Parte_1
(CT) e di avere iniziato con lei una relazione a distanza che si era prematuramente tradotta in convivenza a seguito della decisione della donna di trasferirsi a VA con i due figli presso la sua abitazione;
sin dall'inizio della convivenza erano emerse frequenti discussioni a causa del disinteresse della donna per la cura della casa e per l'educazione dei figli;
nell'aprile 2021 le aveva comunicato la propria intenzione di portare a termine la convivenza e di trasferirsi altrove e, tuttavia, il mese seguente aveva ricevuto notizia della gravidanza, non contemplata nei progetti di coppia;
nel marzo 2023 la ricorrente aveva deciso di lasciare l'abitazione familiare insieme ad e ai suoi due figli e, da allora, il suo rapporto con la bambina si era interrotto e non aveva Per_1
più avuto contatti con la stessa ad eccezione delle videochiamate.
pagina 4 di 11 All'udienza del 24.10.2023, tenuta nelle forme del collegamento da remoto ex art. 127 bis c.p.c., le parti comparivano personalmente, con l'assistenza dei rispettivi difensori, quindi il giudice relatore, con ordinanza del 26.10.2023, assumeva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.:
“1) In via temporanea e urgente:
- Dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore , nata il [...], Persona_1
alla madre, con facoltà della stessa di esercitare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per la minore relative alla salute ed educazione;
- Dispone che la ripresa delle frequentazioni paterne con la figlia minore avvenga secondo modalità protette e osservate in spazio neutro con l'ausilio dei Servizi sociali territorialmente competenti;
- Dispone l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di DA HI come meglio specificato nella parte motiva, espressamente invitando gli operatori a mantenere il riserbo circa l'attuale domicilio della parte ricorrente;
- Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento in via indiretta alla madre dell'importo mensile di euro 350,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione novembre 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di VA.
2) In via istruttoria
- Invita i Servizi sociali a relazionare in forma scritta entro dieci giorni prima della fissanda udienza nonché a riferire senza indugio ogni situazione di potenziale pregiudizio che dovesse medio tempore verificarsi;
- Rigetta le istanze di prova orale articolate da entrambe le parti;
- Chiede alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di VA la trasmissione degli atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p. relativi al procedimento penale n. 914/2023
R.G.N.R., esortando le autorità interpellate a provvedere entro quindici giorni all'invito formulato;
3) Rinvia per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 19.3.2024 ore 12.45”.
pagina 5 di 11 La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali di entrambe le parti, la documentazione pervenuta dalla Procura di VA in relazione al procedimento penale instaurato a carico di (procedimento penale n. 914/2023 R.G.N.R. per il reato di cui all'art. Parte_2
572 cc. 1 e 2 c.p., concluso con sentenza di patteggiamento – cfr. doc. 24 ricorrente, documentazione trasmessa dalla Procura in data 12-30.10.2023) e tramite l'acquisizione delle relazioni periodiche dimesse in atti dai Servizi sociali incaricati territorialmente competenti per il
Comune di GO RI (12.9.2024,18.2.2025 DA HI (13.3.2024, 20.9.2024
e 24.3.2025) nonché dal SerT di VA (25.6.2024, 17.2.2025, 24.3.2025).
Assegnati i termini ex art. 473 bis . 28 c.p.c., all'udienza del 25.3.2025 la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La responsabilità genitoriale
Dalle risultanze delle relazioni dei Servizi sociali è emerso che la figura materna, mostratasi disponibile e collaborante al confronto col Servizio, rappresenta il principale punto di riferimento per verso la quale mostra un approccio attento e focalizzato ai suoi bisogni;
la madre, pur Per_1
avendo evidenziato momenti di preoccupazione, prevalentemente rispetto alla situazione di dipendenza del padre da sostanze stupefacenti e alcoliche, ha mostrato un atteggiamento di disponibilità e collaborazione con i Servizi sociali anche al fine di incoraggiare la relazione tra e il padre, riconoscendone l'importanza per il benessere psicofisico della bambina. Per_1
I Servizi, in raccordo con gli operatori dello spazio neutro, hanno descritto come una Per_1
bambina vivace, socievole e ben predisposta alle interazioni, con uno sviluppo in linea con le tappe evolutive.
La bambina ha mostrato una positiva capacità di adattamento e una buona predisposizione agli incontri con il padre ( appena arriva all'interno dello spazio è sempre impaziente di vedere Per_1
il padre e chiede sempre di lui. Nel momento in cui vede il padre gli corre incontro e lo abbraccia in modo affettuoso. È sempre desiderosa di giocare con il papà” - cfr. la relazione degli operatori dello spazio protetto depositata in atti il 21.9.2024).
Gli incontri in spazio neutro tra e la figlia sono iniziati il 20.1.2024 e si sono Parte_2 svolti a cadenza quindicinale e per la durata di un'ora. Come emerge dalle relazioni dei Servizi in pagina 6 di 11 atti, il padre si è presentato regolarmente agli incontri mantenendo un comportamento adeguato e funzionale, predisposto a cogliere i consigli e gli interventi degli educatori, riuscendo ad instaurare una buona relazione con la bambina;
non si è mai presentato in condizioni di alterazione durante le visite. Rispetto alla sua condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche, Parte_2
risulta in carico al Ser.T. di VA dal 29.12.2023 e, nonostante ad oggi si ravvisino dei
[...] miglioramenti nel percorso di monitoraggio tossicologico (“Tutti gli esiti sono risultati negativi alla ricerca di sostanze psicoattive. Per quanto riguarda l'alcol, gli esami effettuati hanno rilevato costante positività fino al 3.11.2024, poi in seguito negativi ad esclusione di rare positività in data:
7.1 e 16 e 23.2.2025”, cfr. la relazione del Ser.T. di VA a firma del Dott. Persona_2
depositata in atti il 24.3.2025), il Servizio sociale ha riferito delle difficoltà ancor oggi presenti legate al percorso di consapevolezza da parte del medesimo rispetto al problema (“l'uomo ha infatti mostrato resistenze nell'ammettere l'uso di sostanze nonostante alcune positività riscontrate nei test effettuati nei mesi scorsi”, cfr. relazione del Servizio sociali depositata in atti il 20.2.2025).
Il procedimento penale instaurato a carico del padre (914/2023 R.G.N.R.) che vede l'odierno resistente indagato per il reato di cui all'art. 572 cc. 1 e 2 c.p. in relazione a fatti commessi dal 2021 al 2.3.2023, evidenziate come persone offese l'odierna ricorrente, la figlia minore e i due figli della stessa avuti da precedente relazione (Cfr. 415 bis c.p.p. e documentazione di indagine trasmessa dalla Procura) si è concluso in data 24 settembre 2024 con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, pena sospesa subordinata alla partecipazione a specifico percorso di recupero presso , da concludersi entro il 30 CP_1
agosto 2025.
Ciò premesso, deve essere da un lato valutata la gravità dei fatti che hanno dato origine al procedimento penale a carico del , che hanno inevitabilmente compromesso la relazione e Pt_2
la comunicabilità tra le figure genitoriali, nonché considerato che la madre, descritta dai servizi come adeguatamente focalizzata sui bisogni della bambina, costituisce indubbiamente la figura di primario riferimento per sotto il profilo affettivo e dell'accudimento, ma anche sotto il Per_1
profilo della gestione e della organizzazione in funzione delle esigenze della minore;
i rapporti tra il padre e la figlia sono stati infatti sostanzialmente interrotti o comunque per lungo tempo discontinui e, ripresi in spazio neutro dal mese di gennaio 2025, tuttora risultano legati al contesto protetto e necessitano di essere adeguatamente supportati e strutturati nell'interesse della bambina.
pagina 7 di 11 In tale contesto, ritiene il che l'attuale regime di affidamento superesclusivo della minore Pt_3 alla madre sia la soluzione allo stato maggiormente rispondente all'interesse e alle esigenze della bambina.
Deve essere dunque confermato l'affidamento superesclusivo della minore alla madre con prevalente collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, con facoltà per la madre di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c. 3 c.c. le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa.
Quanto alle frequentazioni paterne, conformemente alle indicazioni dei Servizi sociali, deve essere confermato l'attuale assetto, stimato adeguato a garantire alla minore un contesto genitoriale sicuro.
Deve essere pertanto confermato l'incarico ai Servizi sociali per la prosecuzione e la calendarizzazione degli incontri padre e figlia secondo modalità osservate in spazio neutro, strutturando un percorso funzionale ad una liberalizzazione graduale, in base alla evoluzione della situazione familiare e personale dei genitori, anche in relazione all'adesione ai percorsi intrapresi dal padre (in particolar modo il percorso avviato preso il SerT), con l'ausilio di una figura educativa, nonché valutando di coinvolgere le risorse di supporto presenti nella famiglia allargata e, in particolare, la nonna paterna e alla presenza della stessa.
Il padre, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti nonché ogni diversa indicazione dei Servizi sociali, potrà inoltre sentire la figlia minore in videochiamata nelle giornate del martedì e di giovedì alle ore 18.30 circa (In caso di impossibilità di una delle parti sarà dato avviso, per quanto possibile, entro il giorno precedente).
Deve essere inoltre confermata la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per i comuni di GO RI e DA
HI, con incarico: - di curare la regolarità e l'andamento del percorso di monitoraggio avviato da avanti al Sert di VA, con facoltà di acquisirne gli esiti;
- di monitorare il Parte_2
regolare andamento delle freqeuntazioni padre-figlia secondo quanto pocanzi previsto;
-di monitorare, sentite le parti, il sereno e regolare svolgimento dei contatti padre-figlia in videochiamata con facoltà di sospendere, modificarne le modalità ovvero prevedere l'intervento pagina 8 di 11 di una figura educativa;
- segnalare alla competente a.g. le situazioni di potenziale pregiudizio per la minore che dovessero verificarsi.
2. L'assegno di mantenimento della figlia minore
Per quanto riguarda le questioni afferenti al mantenimento della figlia minore giova Per_1
osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr. ex multis
Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione dello stesso con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è così compendiabile.
La parte ricorrente ha dedotto di essere insegnante di scuola primaria con uno stipendio di circa
1.480,00 euro al mese come paga base, ha percepito nel 2020 un reddito annuo lordo di euro
5.731,00, nel 2021 di euro 21.567 e nel 2022 di euro 22.085 (cfr. doc.
4-6 ricorrente) che dedotta l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali e diviso per dodici mensilità porta ad un reddito netto medio mensile netto di circa 1.550,00 euro, ha dichiarato di essere gravata da un rateo di euro 110,00 mensili per finanziamento autovettura e di euro 136,00 per finanziamento personale, di sostenere un canone di locazione di euro 725,00 mensili.
Il resistente all'udienza del 24.10.2023 ha dichiarato: “lavoro nell'edilizia e mi appoggio a diverse agenzie, recentemente mi è scaduto il contratto ma oggi ho ricevuto un'offerta per un nuovo incarico. Ho un contratto a chiamata, non ho una busta paga fissa, a volte guadagno 1.200 euro,
a volte 1.500 a volte con gli straordinari fino a 2000, adesso da circa 12 anni lavoro stagionalmente, circa da marzo a novembre e poi mi metto in Naspi, la Naspi è variabile perché ci sono alcune settimane in cui lavoro, varia tra i 650 e i 900 euro mensili”; dalle dichiarazioni salariali in atti risulta avere percepito 9.479 Chf netti nel 2020, 271,00 Chf netti nel 2021 e 25.074
Chf netti nel 2022 (pari a circa 2.080,00 Chf mensili netti nel 2022), oltre alla Naspi per euro 565,17 lordi nel 2020, euro 2.380,38 nel 2021 e 4.143,91 nel 2022 (cfr. doc. 18-21 resistente); ha prodotto tre buste paga relative ai mesi di luglio, agosto e settembre dalle quali risulta un salario medio netto di circa 1.875,00 Chf;
è gravato da un canone di locazione di 650,00 euro mensili oltre alle spese condominiali e di un finanziamento autovettura con rateo di euro 116,50.
pagina 9 di 11 In tale contesto, considerata la situazione economico reddituale delle parti come in atti e sopra sinteticamente compendiata, tenuto conto della tenera età della figlia minore e delle esigenze Per_1
fisiologicamente correlate alla sua età, il Collegio stima congruo confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 350,00, oltre a rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore;
l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario e affidatario della minore.
3. Le spese di lite
Vista la natura del giudizio, l'esito dello stesso in relazione alle domande svolte da entrambe le parti, altresì valutato il comportamento collaborativo di entrambi i genitori rispetto alla progettualità avviata con la mediazione dei Servizi sociali, ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dispone l'affidamento della figlia minore , nata il [...], in [...] Persona_1
super esclusiva alla madre, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c. 3 c.c. le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
2. Conferma l'incarico ai Servizi sociali per la prosecuzione e la calendarizzazione degli incontri padre e figlia secondo modalità osservate in spazio neutro, strutturando un percorso funzionale ad una liberalizzazione graduale, in base alla evoluzione della situazione familiare e personale dei genitori, anche in relazione all'adesione ai percorsi intrapresi dal padre (in particolar modo il percorso avviato preso il SerT), con l'ausilio di una figura educativa, nonché valutando di coinvolgere le risorse di supporto presenti nella famiglia allargata e, in particolare, la nonna paterna e alla presenza della stessa;
pagina 10 di 11 3. Il padre, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti nonché ogni diversa indicazione dei
Servizi sociali, potrà inoltre sentire la figlia minore in videochiamata nelle giornate del martedì e di giovedì alle ore 18.30 circa (in caso di impossibilità di una delle parti sarà dato avviso, per quanto possibile, entro il giorno precedente);
4. Conferma la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per i comuni di GO RI e DA HI, con incarico: - di curare la regolarità e l'andamento del percorso di monitoraggio avviato da Parte_2
avanti al Sert di VA, con facoltà di acquisirne gli esiti;
- di monitorare il regolare
[...]
andamento delle freqeuntazioni padre-figlia secondo quanto pocanzi previsto;
-di monitorare, sentite le parti, il sereno e regolare svolgimento dei contatti padre-figlia in videochiamata con facoltà di sospendere, modificarne le modalità ovvero prevedere l'intervento di una figura educativa;
- segnalare alla competente a.g. le situazioni di potenziale pregiudizio per la minore che dovessero verificarsi;
5. Conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo di euro 350,00 mensili, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore da determinarsi come da Linee
Guida in uso avanti al Tribunale di VA;
l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario e affidatario della minore;
6. Spese di lite compensate.
Manda la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali territorialmente competenti per
i comuni di GO RI e DA HI.
VA, così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 15.6.2023,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ROMANA PERIN, elettivamente domiciliata presso il difensore in VA,
Piazza Beccaria n. 6, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PASQUILLO MANUELA, elettivamente domiciliato presso il difensore in VA, Via Morazzone n. 2, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 2.8.2023);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente: (note scritte di p.c. depositate telematicamente in data 29.1.2025):
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. Affidare la minore alla madre in via super esclusiva. La minore avrà Persona_1
residenza abituale presso la casa della madre con collocamento prevalente presso la stessa.
2. Disporre ogni più opportuno accertamento in merito allo stato di tossicodipendenza ed alcol dipendenza del (anche mediante l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. della Pt_2
documentazione presso il Ser.T. di Como e di VA) e conseguentemente alla sua capacità genitoriale e, solo all'esito, disporre incontri protetti padre-figlia nel supremo interesse della piccola affidando l'incarico ai servizi sociali competenti per territorio. Per_1
3. Disporre che il padre provveda al mantenimento della minore, in via indiretta, mediante versamento alla madre, di un importo comprensivo di una quota per spese straordinarie (onde evitare, allo stato, contatti tra i genitori) nella misura che questo Tribunale riterrà di giustizia (per
12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di giugno 2023) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat
(prima rivalutazione: giugno 2024), purché l'indice sia positivo”.
Per parte resistente: (note scritte di p.c. depositate telematicamente in data 5.2.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di VA, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
NEL MERITO:
- Disporre l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente della stessa Per_1
presso la madre;
- Disporre che il padre tenga con sé a week end alternati, prelevandola Per_1 dall'abitazione materna ad ore 10.00 del sabato per ivi ripotarla ad ore 18.00 del sabato da cui la preleverà nuovamente ad ore 10.00 della domenica per poi ricondurla presso la casa materna ad ore 18.00 della domenica stessa e ciò sino a che la bambina non avrà compiuto quattro anni, disponendo che dal compimento del quarto anno di età la bambina, durante i fine settimana di competenza del padre, possa pernottare presso la residenza del padre che la preleverà alle ore
10.00 del sabato per ricondurla ad ore 18.00 della domenica presso l'abitazione materna.
pagina 2 di 11 - Disporre che durante la settimana il padre possa contattare la bambina sull'utenza telefonica della madre a mezzo di videochiamate nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 19.30 per almeno venti minuti.
- Disporre che durante le Festività natalizie trascorra, ad anni alterni, con un Per_1 genitore il giorno di Natale ed il 31 dicembre e con l'altro genitore il giorno di Santo Stefano ed il primo dell'anno, seguendo il consueto calendario di visita per il restante periodo di chiusura delle scuole.
- Disporre che durante le festività pasquali la bambina trascorra ad anni alterni la Pasqua con un genitore e il giorno di sant'Angelo con l'altro genitore.
- Disporre che durante il periodo estivo, coincidente con la chiusura e la ripresa della scuola, possa trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da Per_1
concordarsi tra i genitori stessi entro il 31 maggio di ogni anno.
- Disporre che il Sig. sia tenuto a versare mensilmente alla Sig.ra entro Pt_2 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di contributo ordinario al mantenimento della prole, la somma complessiva di € 300,00 (trecento/00) oltre al 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di come indicate dalle Linee Guida del Tribunale di VA”. Per_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha adito il Tribunale chiedendo di regolamentare l'esercizio della responsabilità Parte_1
genitoriale e delle questioni economiche afferenti la figlia minore , nata a [...] Persona_1
(VA) il 13.1.2022 dalla relazione intrattenuta con ha chiesto disporsi Parte_2
l'affidamento super esclusivo della figlia minore a sé, di disporre ogni più opportuno accertamento in merito allo stato di tossicodipendenza e alcoldipendenza del padre della minore, di regolamentare le frequentazioni paterne con la bambina secondo modalità protette con l'intervento dei Servizi sociali territorialmente competenti, di porre a carico del padre un contributo al mantenimento della minore nella misura ritenuta congrua, comprensivo di una quota per le spese straordinarie.
pagina 3 di 11 Ha dedotto di avere intrapreso una relazione con nell'anno 2019; nel 2020 si era Parte_2
trasferita, unitamente ai due figli avuti dalla precedente relazione, dalla Sicilia presso l'abitazione del resistente in provincia di VA, per poi decidere insieme al resistente di affittare una abitazione di maggiori dimensioni a DA HI (VA); da questo momento iniziavano i primi problemi, soprattutto a causa dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte di che lo portavano ad avere scatti di ira immotivati e a frequenti insulti alla Parte_2
convivente; nel maggio 2021 la ricorrente rimaneva incinta ma la notizia della gravidanza non veniva ben accolta dal , che assumeva atteggiamenti scontrosi e violenti nei confronti della Pt_2
donna; alla nascita di in data 13.1.2022, la situazione peggiorava tanto che il resistente si Per_1
rendeva responsabile di gravi episodi di violenza e minaccia ai danni della convivente, anche alla presenza della figlia minore e degli altri due figli avuti dalla precedente relazione, per i quali veniva avviato il procedimento penale n. 914/2023 R.G.n.r.; a causa di tali condotte, si era dapprima rivolta al Centro Eos di VA quindi, nel mese di marzo 2023, aveva deciso di lasciare l'abitazione familiare per trovare rifugio altrove unitamente alla figlia minore e agli altri figli.
Integrato il contraddittorio, si è costituito contestando le avverse deduzioni e Parte_2 chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore, di regolamentare le modalità di frequentazione padre-figlia nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante il versamento dell'importo di euro 300,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Ha dedotto di aver conosciuto durante un soggiorno a Militello in Val di Catania Parte_1
(CT) e di avere iniziato con lei una relazione a distanza che si era prematuramente tradotta in convivenza a seguito della decisione della donna di trasferirsi a VA con i due figli presso la sua abitazione;
sin dall'inizio della convivenza erano emerse frequenti discussioni a causa del disinteresse della donna per la cura della casa e per l'educazione dei figli;
nell'aprile 2021 le aveva comunicato la propria intenzione di portare a termine la convivenza e di trasferirsi altrove e, tuttavia, il mese seguente aveva ricevuto notizia della gravidanza, non contemplata nei progetti di coppia;
nel marzo 2023 la ricorrente aveva deciso di lasciare l'abitazione familiare insieme ad e ai suoi due figli e, da allora, il suo rapporto con la bambina si era interrotto e non aveva Per_1
più avuto contatti con la stessa ad eccezione delle videochiamate.
pagina 4 di 11 All'udienza del 24.10.2023, tenuta nelle forme del collegamento da remoto ex art. 127 bis c.p.c., le parti comparivano personalmente, con l'assistenza dei rispettivi difensori, quindi il giudice relatore, con ordinanza del 26.10.2023, assumeva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.:
“1) In via temporanea e urgente:
- Dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore , nata il [...], Persona_1
alla madre, con facoltà della stessa di esercitare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per la minore relative alla salute ed educazione;
- Dispone che la ripresa delle frequentazioni paterne con la figlia minore avvenga secondo modalità protette e osservate in spazio neutro con l'ausilio dei Servizi sociali territorialmente competenti;
- Dispone l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di DA HI come meglio specificato nella parte motiva, espressamente invitando gli operatori a mantenere il riserbo circa l'attuale domicilio della parte ricorrente;
- Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento in via indiretta alla madre dell'importo mensile di euro 350,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione novembre 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di VA.
2) In via istruttoria
- Invita i Servizi sociali a relazionare in forma scritta entro dieci giorni prima della fissanda udienza nonché a riferire senza indugio ogni situazione di potenziale pregiudizio che dovesse medio tempore verificarsi;
- Rigetta le istanze di prova orale articolate da entrambe le parti;
- Chiede alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di VA la trasmissione degli atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p. relativi al procedimento penale n. 914/2023
R.G.N.R., esortando le autorità interpellate a provvedere entro quindici giorni all'invito formulato;
3) Rinvia per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 19.3.2024 ore 12.45”.
pagina 5 di 11 La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali di entrambe le parti, la documentazione pervenuta dalla Procura di VA in relazione al procedimento penale instaurato a carico di (procedimento penale n. 914/2023 R.G.N.R. per il reato di cui all'art. Parte_2
572 cc. 1 e 2 c.p., concluso con sentenza di patteggiamento – cfr. doc. 24 ricorrente, documentazione trasmessa dalla Procura in data 12-30.10.2023) e tramite l'acquisizione delle relazioni periodiche dimesse in atti dai Servizi sociali incaricati territorialmente competenti per il
Comune di GO RI (12.9.2024,18.2.2025 DA HI (13.3.2024, 20.9.2024
e 24.3.2025) nonché dal SerT di VA (25.6.2024, 17.2.2025, 24.3.2025).
Assegnati i termini ex art. 473 bis . 28 c.p.c., all'udienza del 25.3.2025 la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La responsabilità genitoriale
Dalle risultanze delle relazioni dei Servizi sociali è emerso che la figura materna, mostratasi disponibile e collaborante al confronto col Servizio, rappresenta il principale punto di riferimento per verso la quale mostra un approccio attento e focalizzato ai suoi bisogni;
la madre, pur Per_1
avendo evidenziato momenti di preoccupazione, prevalentemente rispetto alla situazione di dipendenza del padre da sostanze stupefacenti e alcoliche, ha mostrato un atteggiamento di disponibilità e collaborazione con i Servizi sociali anche al fine di incoraggiare la relazione tra e il padre, riconoscendone l'importanza per il benessere psicofisico della bambina. Per_1
I Servizi, in raccordo con gli operatori dello spazio neutro, hanno descritto come una Per_1
bambina vivace, socievole e ben predisposta alle interazioni, con uno sviluppo in linea con le tappe evolutive.
La bambina ha mostrato una positiva capacità di adattamento e una buona predisposizione agli incontri con il padre ( appena arriva all'interno dello spazio è sempre impaziente di vedere Per_1
il padre e chiede sempre di lui. Nel momento in cui vede il padre gli corre incontro e lo abbraccia in modo affettuoso. È sempre desiderosa di giocare con il papà” - cfr. la relazione degli operatori dello spazio protetto depositata in atti il 21.9.2024).
Gli incontri in spazio neutro tra e la figlia sono iniziati il 20.1.2024 e si sono Parte_2 svolti a cadenza quindicinale e per la durata di un'ora. Come emerge dalle relazioni dei Servizi in pagina 6 di 11 atti, il padre si è presentato regolarmente agli incontri mantenendo un comportamento adeguato e funzionale, predisposto a cogliere i consigli e gli interventi degli educatori, riuscendo ad instaurare una buona relazione con la bambina;
non si è mai presentato in condizioni di alterazione durante le visite. Rispetto alla sua condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche, Parte_2
risulta in carico al Ser.T. di VA dal 29.12.2023 e, nonostante ad oggi si ravvisino dei
[...] miglioramenti nel percorso di monitoraggio tossicologico (“Tutti gli esiti sono risultati negativi alla ricerca di sostanze psicoattive. Per quanto riguarda l'alcol, gli esami effettuati hanno rilevato costante positività fino al 3.11.2024, poi in seguito negativi ad esclusione di rare positività in data:
7.1 e 16 e 23.2.2025”, cfr. la relazione del Ser.T. di VA a firma del Dott. Persona_2
depositata in atti il 24.3.2025), il Servizio sociale ha riferito delle difficoltà ancor oggi presenti legate al percorso di consapevolezza da parte del medesimo rispetto al problema (“l'uomo ha infatti mostrato resistenze nell'ammettere l'uso di sostanze nonostante alcune positività riscontrate nei test effettuati nei mesi scorsi”, cfr. relazione del Servizio sociali depositata in atti il 20.2.2025).
Il procedimento penale instaurato a carico del padre (914/2023 R.G.N.R.) che vede l'odierno resistente indagato per il reato di cui all'art. 572 cc. 1 e 2 c.p. in relazione a fatti commessi dal 2021 al 2.3.2023, evidenziate come persone offese l'odierna ricorrente, la figlia minore e i due figli della stessa avuti da precedente relazione (Cfr. 415 bis c.p.p. e documentazione di indagine trasmessa dalla Procura) si è concluso in data 24 settembre 2024 con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, pena sospesa subordinata alla partecipazione a specifico percorso di recupero presso , da concludersi entro il 30 CP_1
agosto 2025.
Ciò premesso, deve essere da un lato valutata la gravità dei fatti che hanno dato origine al procedimento penale a carico del , che hanno inevitabilmente compromesso la relazione e Pt_2
la comunicabilità tra le figure genitoriali, nonché considerato che la madre, descritta dai servizi come adeguatamente focalizzata sui bisogni della bambina, costituisce indubbiamente la figura di primario riferimento per sotto il profilo affettivo e dell'accudimento, ma anche sotto il Per_1
profilo della gestione e della organizzazione in funzione delle esigenze della minore;
i rapporti tra il padre e la figlia sono stati infatti sostanzialmente interrotti o comunque per lungo tempo discontinui e, ripresi in spazio neutro dal mese di gennaio 2025, tuttora risultano legati al contesto protetto e necessitano di essere adeguatamente supportati e strutturati nell'interesse della bambina.
pagina 7 di 11 In tale contesto, ritiene il che l'attuale regime di affidamento superesclusivo della minore Pt_3 alla madre sia la soluzione allo stato maggiormente rispondente all'interesse e alle esigenze della bambina.
Deve essere dunque confermato l'affidamento superesclusivo della minore alla madre con prevalente collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, con facoltà per la madre di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c. 3 c.c. le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa.
Quanto alle frequentazioni paterne, conformemente alle indicazioni dei Servizi sociali, deve essere confermato l'attuale assetto, stimato adeguato a garantire alla minore un contesto genitoriale sicuro.
Deve essere pertanto confermato l'incarico ai Servizi sociali per la prosecuzione e la calendarizzazione degli incontri padre e figlia secondo modalità osservate in spazio neutro, strutturando un percorso funzionale ad una liberalizzazione graduale, in base alla evoluzione della situazione familiare e personale dei genitori, anche in relazione all'adesione ai percorsi intrapresi dal padre (in particolar modo il percorso avviato preso il SerT), con l'ausilio di una figura educativa, nonché valutando di coinvolgere le risorse di supporto presenti nella famiglia allargata e, in particolare, la nonna paterna e alla presenza della stessa.
Il padre, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti nonché ogni diversa indicazione dei Servizi sociali, potrà inoltre sentire la figlia minore in videochiamata nelle giornate del martedì e di giovedì alle ore 18.30 circa (In caso di impossibilità di una delle parti sarà dato avviso, per quanto possibile, entro il giorno precedente).
Deve essere inoltre confermata la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per i comuni di GO RI e DA
HI, con incarico: - di curare la regolarità e l'andamento del percorso di monitoraggio avviato da avanti al Sert di VA, con facoltà di acquisirne gli esiti;
- di monitorare il Parte_2
regolare andamento delle freqeuntazioni padre-figlia secondo quanto pocanzi previsto;
-di monitorare, sentite le parti, il sereno e regolare svolgimento dei contatti padre-figlia in videochiamata con facoltà di sospendere, modificarne le modalità ovvero prevedere l'intervento pagina 8 di 11 di una figura educativa;
- segnalare alla competente a.g. le situazioni di potenziale pregiudizio per la minore che dovessero verificarsi.
2. L'assegno di mantenimento della figlia minore
Per quanto riguarda le questioni afferenti al mantenimento della figlia minore giova Per_1
osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr. ex multis
Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione dello stesso con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è così compendiabile.
La parte ricorrente ha dedotto di essere insegnante di scuola primaria con uno stipendio di circa
1.480,00 euro al mese come paga base, ha percepito nel 2020 un reddito annuo lordo di euro
5.731,00, nel 2021 di euro 21.567 e nel 2022 di euro 22.085 (cfr. doc.
4-6 ricorrente) che dedotta l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali e diviso per dodici mensilità porta ad un reddito netto medio mensile netto di circa 1.550,00 euro, ha dichiarato di essere gravata da un rateo di euro 110,00 mensili per finanziamento autovettura e di euro 136,00 per finanziamento personale, di sostenere un canone di locazione di euro 725,00 mensili.
Il resistente all'udienza del 24.10.2023 ha dichiarato: “lavoro nell'edilizia e mi appoggio a diverse agenzie, recentemente mi è scaduto il contratto ma oggi ho ricevuto un'offerta per un nuovo incarico. Ho un contratto a chiamata, non ho una busta paga fissa, a volte guadagno 1.200 euro,
a volte 1.500 a volte con gli straordinari fino a 2000, adesso da circa 12 anni lavoro stagionalmente, circa da marzo a novembre e poi mi metto in Naspi, la Naspi è variabile perché ci sono alcune settimane in cui lavoro, varia tra i 650 e i 900 euro mensili”; dalle dichiarazioni salariali in atti risulta avere percepito 9.479 Chf netti nel 2020, 271,00 Chf netti nel 2021 e 25.074
Chf netti nel 2022 (pari a circa 2.080,00 Chf mensili netti nel 2022), oltre alla Naspi per euro 565,17 lordi nel 2020, euro 2.380,38 nel 2021 e 4.143,91 nel 2022 (cfr. doc. 18-21 resistente); ha prodotto tre buste paga relative ai mesi di luglio, agosto e settembre dalle quali risulta un salario medio netto di circa 1.875,00 Chf;
è gravato da un canone di locazione di 650,00 euro mensili oltre alle spese condominiali e di un finanziamento autovettura con rateo di euro 116,50.
pagina 9 di 11 In tale contesto, considerata la situazione economico reddituale delle parti come in atti e sopra sinteticamente compendiata, tenuto conto della tenera età della figlia minore e delle esigenze Per_1
fisiologicamente correlate alla sua età, il Collegio stima congruo confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 350,00, oltre a rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore;
l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario e affidatario della minore.
3. Le spese di lite
Vista la natura del giudizio, l'esito dello stesso in relazione alle domande svolte da entrambe le parti, altresì valutato il comportamento collaborativo di entrambi i genitori rispetto alla progettualità avviata con la mediazione dei Servizi sociali, ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dispone l'affidamento della figlia minore , nata il [...], in [...] Persona_1
super esclusiva alla madre, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c. 3 c.c. le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
2. Conferma l'incarico ai Servizi sociali per la prosecuzione e la calendarizzazione degli incontri padre e figlia secondo modalità osservate in spazio neutro, strutturando un percorso funzionale ad una liberalizzazione graduale, in base alla evoluzione della situazione familiare e personale dei genitori, anche in relazione all'adesione ai percorsi intrapresi dal padre (in particolar modo il percorso avviato preso il SerT), con l'ausilio di una figura educativa, nonché valutando di coinvolgere le risorse di supporto presenti nella famiglia allargata e, in particolare, la nonna paterna e alla presenza della stessa;
pagina 10 di 11 3. Il padre, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti nonché ogni diversa indicazione dei
Servizi sociali, potrà inoltre sentire la figlia minore in videochiamata nelle giornate del martedì e di giovedì alle ore 18.30 circa (in caso di impossibilità di una delle parti sarà dato avviso, per quanto possibile, entro il giorno precedente);
4. Conferma la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per i comuni di GO RI e DA HI, con incarico: - di curare la regolarità e l'andamento del percorso di monitoraggio avviato da Parte_2
avanti al Sert di VA, con facoltà di acquisirne gli esiti;
- di monitorare il regolare
[...]
andamento delle freqeuntazioni padre-figlia secondo quanto pocanzi previsto;
-di monitorare, sentite le parti, il sereno e regolare svolgimento dei contatti padre-figlia in videochiamata con facoltà di sospendere, modificarne le modalità ovvero prevedere l'intervento di una figura educativa;
- segnalare alla competente a.g. le situazioni di potenziale pregiudizio per la minore che dovessero verificarsi;
5. Conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo di euro 350,00 mensili, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore da determinarsi come da Linee
Guida in uso avanti al Tribunale di VA;
l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario e affidatario della minore;
6. Spese di lite compensate.
Manda la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali territorialmente competenti per
i comuni di GO RI e DA HI.
VA, così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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