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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/12/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N……………... R.G. LIQ. CONTR. N……………... REPERTORIO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
NI IL Presidente
CO AI Giudice Rel. Est.
Nicoletta Rusconi Giudice nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 85-1/2025 P.U. promosso da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Giorgio SEMINARA e dell'avv. Cinzio MOSCHETTO, giusta procura in atti;
per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata depositato dal debitore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; rilevato che si è provveduto alla convocazione della debitrice che è comparsa all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria; ritenuta la competenza del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e
3, CCI, atteso che il debitore ha il centro degli interessi principali nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi
1 e 2, CCI;
considerato che
il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett.
e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI);
considerato che tali documenti sono stati allegati;
considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI, esponendo una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCI, la relazione particolareggiata dell'OCC contiene anche l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, CCI, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
considerato, quindi, che possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che
ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, va premesso che la cessione del quinto è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/12; rilevato che il nucleo familiare della ricorrente comprende il di lei marito,
, il quale risulta disoccupato;
Persona_1
considerato che le spese correnti per il sostentamento del nucleo familiare, come documentate e ritenute congrue dall'OCC, ammontano a circa €
1.220,00 mensili, così ripartite: € 500,00 per generi alimentari, € 220,00 per carburante, € 150,00 per cure mediche, € 100,00 per energia elettrica, € 80,00 per fornitura idrica, € 70,00 per gas e € 100,00 per vestiario;
rilevato che la ricorrente - che a partire dal 2018, l'interessata ha iniziato a svolgere incarichi di supplenza a tempo determinato nel settore scolastico, caratterizzati da discontinuità e redditi modesti – nei periodi di impiego percepisce l'importo netto mensile di circa euro 1.300,00;
considerato che
, una volta esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto, e tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente e della composizione del nucleo familiare, le esigenze di mantenimento della debitrice e del suo nucleo familiare assorbono l'intero reddito disponibile, che pertanto deve essere escluso per intero dalla liquidazione, e comunque sino a concorrenza della somma di € 1.300,00 mensili;
rilevato che il gestore designato non risulta iscritto all'albo dei gestori della crisi d'impresa di cui all'art. 356 CCI;
ritenuto che
i criteri di cui all'art. 270, comma 2, lett. b), CCI, devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCI;
ritenuto che
la mancanza di iscrizione all'albo di cui al citato art. 356 CCI costituisce pertanto giustificato motivo per non confermare il predetto gestore nell'incarico di liquidatore, dovendo provvedersi a nominare liquidatore un diverso professionista residente nel circondario del Tribunale, iscritto al predetto Albo e nell'elenco di cui al decreto del Ministero della
Giustizia n. 202/2014 (Trib. Salerno, 10 luglio 2023; Trib. Milano, 16 giugno
2023; Trib. Torino, 11 maggio 2023); visto l'art. 270 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di , Parte_1
(C.F. ), residente in [...]; C.F._1
nomina Giudice Delegato per la procedura il dott. CO AI nomina liquidatore la dott.ssa , con invito ad accettare l'incarico Persona_2
entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e
35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 3, CCI;
ordina al debitore la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore, termine perentorio sino al 04/03/2026 per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
dispone l'esclusione dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCI, della quota di reddito sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.300,00 mensili, con obbligo per il debitore di provvedere all'apertura di un conto corrente dedicato, e per il datore di lavoro di versare direttamente al debitore lo stipendio sul predetto conto corrente;
dispone che il debitore presenti ogni anno al liquidatore la dichiarazione dei redditi, al fine di riscontrare gli importi effettivamente percepiti, nonché gli estratti conto del conto corrente bancario intestato al debitore, al fine del riscontro degli importi percepiti;
dispone che il liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Siracusa, nonché alla trascrizione presso gli uffici competenti (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale); dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che il liquidatore, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche l'indirizzo PEC della procedura al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che il liquidatore, entro novanta (90) giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
dispone che il liquidatore, provveda entro quarantacinque (45) giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
dispone che il liquidatore, depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
dispone
che il liquidatore, provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
dispone
che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI. dispone
che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al
Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI. da atto che la procedura non dispone del denaro, sicché le spese per gli atti richiesti dalla legge sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115, come modificato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Cost., 4 luglio 2024, n. 121.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
CO AI NI IL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
NI IL Presidente
CO AI Giudice Rel. Est.
Nicoletta Rusconi Giudice nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 85-1/2025 P.U. promosso da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Giorgio SEMINARA e dell'avv. Cinzio MOSCHETTO, giusta procura in atti;
per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata depositato dal debitore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; rilevato che si è provveduto alla convocazione della debitrice che è comparsa all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria; ritenuta la competenza del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e
3, CCI, atteso che il debitore ha il centro degli interessi principali nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi
1 e 2, CCI;
considerato che
il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett.
e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI);
considerato che tali documenti sono stati allegati;
considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI, esponendo una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCI, la relazione particolareggiata dell'OCC contiene anche l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, CCI, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
considerato, quindi, che possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che
ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, va premesso che la cessione del quinto è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/12; rilevato che il nucleo familiare della ricorrente comprende il di lei marito,
, il quale risulta disoccupato;
Persona_1
considerato che le spese correnti per il sostentamento del nucleo familiare, come documentate e ritenute congrue dall'OCC, ammontano a circa €
1.220,00 mensili, così ripartite: € 500,00 per generi alimentari, € 220,00 per carburante, € 150,00 per cure mediche, € 100,00 per energia elettrica, € 80,00 per fornitura idrica, € 70,00 per gas e € 100,00 per vestiario;
rilevato che la ricorrente - che a partire dal 2018, l'interessata ha iniziato a svolgere incarichi di supplenza a tempo determinato nel settore scolastico, caratterizzati da discontinuità e redditi modesti – nei periodi di impiego percepisce l'importo netto mensile di circa euro 1.300,00;
considerato che
, una volta esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto, e tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente e della composizione del nucleo familiare, le esigenze di mantenimento della debitrice e del suo nucleo familiare assorbono l'intero reddito disponibile, che pertanto deve essere escluso per intero dalla liquidazione, e comunque sino a concorrenza della somma di € 1.300,00 mensili;
rilevato che il gestore designato non risulta iscritto all'albo dei gestori della crisi d'impresa di cui all'art. 356 CCI;
ritenuto che
i criteri di cui all'art. 270, comma 2, lett. b), CCI, devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCI;
ritenuto che
la mancanza di iscrizione all'albo di cui al citato art. 356 CCI costituisce pertanto giustificato motivo per non confermare il predetto gestore nell'incarico di liquidatore, dovendo provvedersi a nominare liquidatore un diverso professionista residente nel circondario del Tribunale, iscritto al predetto Albo e nell'elenco di cui al decreto del Ministero della
Giustizia n. 202/2014 (Trib. Salerno, 10 luglio 2023; Trib. Milano, 16 giugno
2023; Trib. Torino, 11 maggio 2023); visto l'art. 270 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di , Parte_1
(C.F. ), residente in [...]; C.F._1
nomina Giudice Delegato per la procedura il dott. CO AI nomina liquidatore la dott.ssa , con invito ad accettare l'incarico Persona_2
entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e
35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 3, CCI;
ordina al debitore la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore, termine perentorio sino al 04/03/2026 per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
dispone l'esclusione dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCI, della quota di reddito sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.300,00 mensili, con obbligo per il debitore di provvedere all'apertura di un conto corrente dedicato, e per il datore di lavoro di versare direttamente al debitore lo stipendio sul predetto conto corrente;
dispone che il debitore presenti ogni anno al liquidatore la dichiarazione dei redditi, al fine di riscontrare gli importi effettivamente percepiti, nonché gli estratti conto del conto corrente bancario intestato al debitore, al fine del riscontro degli importi percepiti;
dispone che il liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Siracusa, nonché alla trascrizione presso gli uffici competenti (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale); dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che il liquidatore, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche l'indirizzo PEC della procedura al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che il liquidatore, entro novanta (90) giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
dispone che il liquidatore, provveda entro quarantacinque (45) giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
dispone che il liquidatore, depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
dispone
che il liquidatore, provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
dispone
che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI. dispone
che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al
Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI. da atto che la procedura non dispone del denaro, sicché le spese per gli atti richiesti dalla legge sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115, come modificato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Cost., 4 luglio 2024, n. 121.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
CO AI NI IL