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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/08/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 168/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 162/24 (dr. Trovò), discussa all'udienza collegiale del 19.6.2025 e promossa
DA
( c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LUISA FLORE (c.f.
) ed elettivamente domiciliata in PAVIA, VIALE DELLA C.F._1
LIBERTA' 24, presso lo studio del difensore APPELLANTE CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. PAOLO BAIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._3 in LECCO, VIA ROMA 73, presso lo studio del difensore APPELLATO I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “ Nel merito, in accoglimento del presente ricorso, se del caso previa declaratoria di nullità della sentenza di prime cure come da primo motivo di gravame, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 157/2022 (R.G. 617/2022) emesso in data 28.12.2022 dal Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, in quanto recante somma non dovuta e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve al sig. in Parte_1 CP_1 forza delcontratto di agenzia intercorso tra le parti;
1 In via riconvenzionale,- accertare e dichiarare che, in forza del contratto di agenzia intercorso tra le parti,l'ammontare delle provvigioni spettanti al sig.
per il periodo compresotra il 1.03.2021 ed il 28.02.2022 CP_1
è pari ad € 5.271,52 e, per l'effetto, accertato ilversamento di anticipi provvigionali per € 27.500,00 (al netto di Iva e ritenute di legge),condannare l'appellato alla restituzione in favore di Parte_1 dell'importo di €22.228,48 (al netto di Iva e ritenute di legge), per le causali di cui in ricorso, ovverodella diversa somma maggiore o minore che risulterà accertata all'esito del giudizio,oltre interessi dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare che il recesso esercitato dal sig. è CP_1 avvenutosenza preavviso e, di conseguenza, condannare l'agente al versamento in favore di dell'indennità sostitutiva del preavviso Controparte_2 determinata ai sensi dell'art. 14.5 delcontratto, che si quantifica sin da ora in
€ 1.317,87, per le causali di cui in ricorso,ovvero della diversa somma maggiore che risulterà accertata all'esito del giudizio,oltre interessi dal dovuto al saldo;
- accertata e dichiarata la responsabilità del sig. , ai sensi del CP_1 dispostodegli articoli 7.4 e 8.5 del contratto di agenzia sottoscritto tra le parti, per le perditederivanti dall'omessa restituzione dei prodotti da campionario consegnati allo stesso ed alla propria forza vendita, condannare l'appellato al risarcimento del danno patrimoniale patito per tale voce da pari ad € 10.847,05 come quantificato in Parte_1 corso di causa, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risulterà accertata all'esito del giudizio, oltre interessi dal dovuto al saldo;
In ogni caso condannare il sig. alla restituzione in favore di CP_1 di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado pari a complessivi 46.260,14;
- Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, nonchédella fase monitoria.”
PER L'APPELLATO:” In via principale. − rigettare tutte le domande così come formulate nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, ivi comprese quelle in via riconvenzionale (previo accertamento se necessario, con riferimento alla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso, che la conclusione del rapporto di agenzia è avvenuta per risoluzione consensuale), in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
− accertare e dichiarare che il sig. ha diritto al pagamento da parte CP_1 della soc. della somma di € 36.698,49 a titolo di compenso Parte_1
2 provvigionale, o di quella diversa risultante di giustizia, per le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto;
− per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o condannare il ricorrente/opponente soc. al pagamento in favore del sig. Parte_1
della somma di € 36.698,49 a titolo di compenso provvigionale, o di CP_1 quella diversa risultante di giustizia, il tutto per le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto, oltre oneri di legge per spese legali (oltre alle spese del presente giudizio di cui sotto), per tutte le ragioni esposte in premessa.
Il tutto ed in ogni caso con gli interessi di Legge e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
In via subordinata
In qualsiasi caso di accoglimento delle domande avversarie:
− limitare la condanna al rimborso dei costi sostenuti da per Parte_1
l'asserita consegna del campionario alla somma di € 3.537,03 (comprensiva di accessori di legge), per tutto quanto esposto nel presente atto;
− in ogni caso, disporre la compensazione di ogni somma oggetto di condanna con il credito vantato dal sig. che dovesse risultare di giustizia;
CP_1
Sulle spese di lite
Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di causa da distrarsi a favore dell'avv. Paolo Baio, antistatario, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito diritti ed onorari.”.
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lecco, decidendo l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 157/22, spiegata da contro il proprio Parte_1 agente di commercio , ha ritenuto fondata la domanda di CP_1 quest'ultimo, la quale era finalizzata alla condanna al pagamento di provvigioni maturate ed impagate;
con la stessa sentenza il primo giudice ha condannato al pagamento in favore della società della somma di €. € CP_1
3.537,03, a titolo di risarcimento del danno.
Nelle premesse in fatto il primo giudice ha dato atto che l'opposto aveva chiesto in monitorio il pagamento di fatture emesse nel periodo dal 1.1.2021 al 28.02.2022 per provvigioni relative ad affari conclusi nel periodo, per come puntualmente riscontrati nel riepilogo rilasciato dalla stessa società preponente.
Il giudice ha, altresì, dato atto che l'opponente società aveva replicato che le provvigioni, secondo le disposizioni negoziali, erano da calcolarsi sulla scorta 3 dei ricavi netti derivanti dalle vendite promosse dall'agente, personalmente oppure attraverso gli agenti, o subagenti, e che egli, per ottenere il riepilogo degli affari conclusi, si era rivolto a un'impiegata in prova la quale, errando, aveva calcolato il riepilogo e le provvigioni rapportandosi non ai ricavi derivanti dall'operato dell'agente, bensì al ricavo complessivamente conseguito dalla società nell'anno 2021 e nei primi due mesi del 2022, per come stesso aveva certamente rilevato. CP_1
Secondo la società, sulla base delle vendite realizzate da , i ricavi a CP_1 lui riconducibili ammontavano, per l'anno 2021, a € 104.941,30 e, per l'anno 2022, a € 489,20, sicchè l'agente avrebbe avuto diritto, a titolo di provvigioni per l'anno 2021, ad € 5.247,06 (5% di € 104.941,30) e per l'anno 2022 ad € 24,46; conseguentemente, in considerazione dell'anticipo provvigionale già corrisposto, pari a € 27.500,00 (€. 2.500,00 al mese), l'agente era debitore della società della somma di €.22.228,48. Inoltre, secondo la difesa dell'opponente, l'agente era di fatto receduto dal rapporto senza dare il preavviso ed era, pertanto, debitore dell' indennità di €.1.317,87, nonché del controvalore del campionario non restituito.
Il primo giudice ha inoltre dato atto delle difese dell'agente, il quale aveva dedotto la particolare caratura del ruolo che egli rivestiva in seno alla società atteso che aveva l'incarico di gestire e supervisionare l'attività dell'intera forza vendita aziendale, ovvero degli agenti e dei distributori, sicchè il riferimento, contenuto nella clausola negoziale di determinazione della provvigione, alle vendite effettuate “indirettamente” doveva intendersi nel senso di affari conclusi dall'intera forza vendita aziendale da lui coordinata, gestita e supervisionata.
Inoltre, secondo l'opposto, la cessazione del rapporto era intervenuta senza preavviso, ma consensualmente, con il placet della società, la quale mai aveva rivendicato l'indennità di preavviso e nemmeno aveva rivendicato il campionario.
Espletata istruttoria orale, a delibazione della causa, il primo giudice ha rilevato che il contrasto interpretativo inter partes investiva il disposto della clausola contrattuale secondo cui “l'agente avrà diritto a commissioni, calcolate “in valuta euro”, come segue:
- se i relevant takings in ogni relevant year non superano 1.000.000 in totale: 5% dei relevant takings in ogni relevant year;
- se i relevant takings in ogni relevant year sono compresi tra euro 1.000.000 e 6.000.000 in totale: euro 50.000,00 lordi + 2% dei relevant takings in ogni relevant year;
- se i relevant takings in ogni relevant year sono superiori a 6.000.000 in totale: € 150.000 euro lordi + 0,5% exceeding euro 6.000.000”
4 Ciò posto, il primo giudice ha osservato che era pacifico che per relevant takings dovessero intendersi i ricavi dell'anno di riferimento, sui quali calcolare le provvigioni dovute all'agente, mentre, ha soggiunto il giudice,
“le rispettive posizioni divergono invece rispetto alla questione se si tratti dei ricavi complessivi della società (tesi dell'opposto) o piuttosto dei ricavi riferibili esclusivamente alle vendite promosse dal (tesi CP_1 dell'opponente)”
Secondo il percorso argomentativo del primo giudice, l'interpretazione letterale della clausola induceva a ritenere che essa non si riferisse ai soli ricavi riconducibili all'attività di posto che l'ammontare dei ricavi CP_1 contemplati nella clausola era talmente elevato -la forbice più bassa arriva a un milione di euro, la più alta supera i sei milioni di euro- da non poter essere compatibile con il riferimento all'attività del solo , soprattutto CP_1 ove si consideri essere circostanza incontestata che il ricavo totale dell'intera azienda nell'anno era stato solo di € 1.665.866,70, quasi coincidente con il ricavo procurato da un solo agente.
Inoltre, l'interpretazione della clausola secondo cui il riferimento è al ricavo globale della società, piuttosto che al ricavo procurato dall'agente, secondo il giudice, è maggiormente coerente con i compiti di gestione della intera forza vendita, come declinati da , i quali erano riscontrati dalla società CP_1 medesima laddove, in memoria difensiva, aveva affermato il ricevimento da parte di “per sé e per la propria rete di agenti/subagenti o collaboratori CP_1 campioni dei prodotti da esporre ai fini della promozione delle vendite”, con ammissione della circostanza della gestione di agenti, in conformità alle dichiarazioni testimoniali secondo cui l'agente era il responsabile e il coordinatore della rete di vendita.
Tale conclusione, per il primo giudice, restava avvalorata dalla dichiarazione dell'impiegata che aveva elaborato il riepilogo prodotto dall'opposto, la quale ha riferito come “il gestionale non consentisse nemmeno di distinguere le vendite del solo ”. CP_1
Il primo giudice ha poi respinto la domanda della società finalizzata al conseguimento dell'indennità di mancato preavviso atteso che dalla corrispondenza inter partes si evinceva la risoluzione consensuale del rapporto in conseguenza del fatto che il scriveva alla preponente di CP_1 voler trasferirsi all'estero per cambiare vita, senza opposizione della società.
Relativamente alla domanda di risarcimento per la ritenzione del campionario il primo giudice ha ritenuto che la domanda fosse in parte infondata in quanto i campioni erano stati consegnati dalla società direttamente ai singoli agenti gestiti da e non già per mezzo CP_1 dell'opposto; diversamente, per i campioni ricevuti direttamente da , CP_1 questi non aveva dimostrato l'accordo in base al quale egli aveva rinunciato ad alcune provvigioni in conto del campioni trattenuti.
5 Visti i DDT allegati in atti, il giudice ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria, liquidando al titolo e a carico di la somma di €. 3.537,03. CP_1
Con ricorso depositato in data 17.2.2025 la società soccombente ha proposto appello avverso la decisione del Tribunale di Lecco, lamentando, con il primo motivo di gravame, che il giudice era incorso nel vizio di ultrapetizione.
A sostegno della doglianza l'appellante ha sostenuto che nel ricorso monitorio il aveva meramente dedotto di essere un agente di CP_1 commercio, sicchè lo svolgimento di prestazioni più complesse rispetto a quelle proprie dell' agente - dedotto solo in sede di costituzione nel giudizio di opposizione e al solo fine di giustificare un calcolo delle provvigioni difforme dal contratto- introduceva aspetti relativi al contenuto dei compiti su cui il giudice inammissibilmente aveva svolto istruttoria, senza rilevare che non era stata articolata alcuna domanda connessa.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erronea interpretazione del contratto di agenzia. Al proposito, l'appellante ha sostenuto che il lavorava senza esclusiva , che il contratto prevedeva CP_1 che il pagamento fosse condizionato dal buon fine dell'affare e che doveva approfondirsi il significato della dicitura “Ricavi rilevanti”.
La clausola, nata in [...] inglese, affermava ““il totale dei prezzi vendita netti che i clienti pagheranno al committente, in adempimento dei contratti, la cui conclusione sarà promossa dall'agente, personalmente o per mezzo della Forza vendita nel corso del contratto” e, pertanto, la provvigione dell'agente doveva essere calcolata sulla scorta dei ricavi netti derivanti dalle vendite promosse dall'agente, personalmente oppure attraverso gli agenti/subagenti o collaboratori allo stesso riconducibili.
La determinazione dell'ammontare percentuale delle provvigioni e del dato rilevante per la quantificazione del compenso spettante all'agente, per la società, è letterale e chiara nel disporre che il sig. provvedesse ad CP_1 individuare nuova forza vendita da formare e supervisionare, senza che tanto significasse che l'agente dovesse concorrere nei ricavi apportati da tutti gli agenti e i commerciali dell'appellante.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole del travisamento delle risultanze istruttorie e della violazione art. 232 c.p.c. posto che il giudice non aveva tratto dalla indisponibilità del all'interrogatorio formale alcuna CP_1 conseguenza giuridica.
La valutazione delle emergenze istruttorie era stata superficiale atteso che l'impiegata escussa aveva ammesso che era la prima volta che faceva il tipo di calcolo richiesto da e che nemmeno aveva interrogato in merito la CP_1 legale rappresentante.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneo rigetto delle domande riconvenzionali non essendovi ragioni per ritenere una
6 cessazione consensuale del contratto, né mai la società aveva rinunciato all'indennità di mancato preavviso;
infine, l'appellante ha sostenuto che il costo dei campioni distribuiti agli agenti del doveva essere posto a CP_1 carico dello stesso, attesa la sussistenza di una clausola contrattuale che gli imponeva di sopportare i danni causati dai suoi agenti.
Si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 19.6.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è solo parzialmente fondato e nei limiti che seguono.
Il primo motivo di appello, con il quale l'appellante si duole della nullità della sentenza, siccome affetta da vizio di ultrapetizione, è infondato.
Il Collegio rileva che la violazione del divieto di ultrapetizione sussiste laddove il giudice sostituisca la domanda proposta dalla parte con una diversa domanda, modificandone i fatti costitutivi, ovvero fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti.
Secondo la S.C. “ il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (“petitum” e “causa petendi”) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato» (Cass. n. 455 del 2011). (Cass. n. 4343/2019).
Nel caso di specie, il giudice non ha inteso dare corso all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori da parte del – il quale, peraltro, CP_1 non aveva articolato alcuna domanda connessa- ma l'istruttoria sul contenuto dei compiti affidati all'agente ed espletati dallo stesso costituiva mero accertamento di fatto, volto a verificare il coordinamento, la supervisione e la gestione della forza lavoro, quale circostanza rilevante ai fini della determinazione del compenso.
Dunque, ritenuto che nel caso di specie non ricorra alcuna alterazione degli elementi costitutivi allegati a fondamento della domanda e che il giudice si sia limitato a decidere nei limiti segnati dalla causa petendi e dal petitum, il Collegio esclude la sussistenza del vizio da ultrapetizione.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
7 Ai fini della delibazione del gravame il Collegio muove dalla disamina del contratto di agenzia siglato tra le parti (doc. 3 bis appellante) il quale, con la clausola 4.2.6, dispone l'obbligo a carico dell'agente di “promuovere indirettamente la vendita dei Prodotti, per mezzo della Forza Vendita che egli dovrà formare, supervisionare e coordinare nel corso del Contratto”.
L'effettivo svolgimento di dette incombenze, unitamente alla peculiarietà del ruolo dell'agente, trova riscontro probatorio nell'escussione testimoniale.
Il teste ha dichiarato “Io ero il distributore del marchio, Testimone_1 responsabile per l'Austria e la Germania. Avevo un contratto base, aperto, per fare l'agente in Austria. Io ero stato contattato dal sig. , che era il CP_1 responsabile internazionale delle vendite e siamo entrati in contatto perché io potevo fare il distributore per la mia area di competenza. Non avevo un contratto scritto. Come primo contratto ho conosciuto inizialmente il sig.
. Dopo circa 8 o 9 mesi ho conosciuto tale che era il CP_1 Persona_1 suo assistente personale… Per me il sig. , rispetto a , era il CP_1 Pt_1 responsabile delle vendite internazionali, mi diede ad esempio alcuni biglietti da visita da dare ai miei clienti… Io non ho conosciuto altri agenti di , ho Pt_1 conosciuto solo il sig. faceva la pianificazione per la mia area, CP_3 intendo dire che pianificava quanti clienti avremmo acquisito nel giro di alcuni anni e delle stagioni , su quali aree focalizzarsi, in quali aree era importante essere presenti, ad esempio club sciistici e scuole sci;
questo era il tipo di pianificazione”.
Il teste ha dichiarato “Il sig. aveva il ruolo di Persona_1 CP_1 coordinamento della rete di vendita, quindi di agenti e distributori. Il suo ruolo era quello di introdurre figure nuove a copertura di aree scoperte… Io seguivo con il sig. le aree dell'Europa occidentale o dell'estremo oriente, come CP_1 il Giappone. Per cui c'erano contatti per il mantenimento e lo sviluppo del business, la pianificazione di eventi, ad esempio sulle piste da sci, contatti finalizzati all'acquisizione di ordini, attività di carattere commerciale per la costruzione del business… per le mie aree di competenza e per i contatti introdotti da lui, svolgeva limitatamente a questi contatti un'attività di coordinamento/interazione, altro non so dire”.
La legale rappresentante della società ha dichiarato in sede di interrogatorio che “il suo ruolo era quello i far crescere le vendite dell'azienda” “doveva procurare agenti e distributori in nuovi Paesi dove non ne aveva ancora” Pt_1
“Ha provato a creare in Italia un'agenzia con 3 agenti, ma non ha fatto businnes” “abbiamo concordato con lui che doveva introdurre agenti e distributori dove non aveva rappresentanza” Pt_1
Inoltre, in sede di trattative precontrattuali, la stessa legale rappresentante della società dichiarava per iscritto (V. mail che, mentre alcune Per_2 clausole contrattuali ben si attagliavano alla figura dell'agente, altre clausole
8 non rivelavano adeguatamente il peculiare ruolo del , così CP_1 confermando le circostanze dedotte dall'agente.
Orbene, arrivando alla determinazione dei compensi, secondo la stessa appellante, giusta il contratto inter partes, per ricavi rilevanti, quale base di calcolo nella relativa clausola di determinazione del compenso, deve intendersi “il totale dei prezzi vendita netti che i clienti pagheranno al committente, in adempimento dei contratti, la cui conclusione sarà promossa dall'agente, personalmente o per mezzo della Forza vendita nel corso del contratto” .
E' pacifico che la clausola contenuta nell' allegato C al contratto, relativa alla determinazione delle percentuali spettanti all'agente, reciti “l'agente avrà diritto a commissioni, calcolate “in valuta euro”, come segue:
- se i relevant takings in ogni relevant year non superano 1.000.000 in totale: 5% dei relevant takings in ogni relevant year;
- se i relevant takings in ogni relevant year sono compresi tra euro 1.000.000 e 6.000.000 in totale: euro 50.000,00 lordi + 2% dei relevant takings in ogni relevant year;
- se i relevant takings in ogni relevant year sono superiori a 6.000.000 in totale: € 150.000 euro lordi + 0,5% exceeding euro 6.000.000”.
Alla luce della formulazione della clausola, se per relevant takings – come assume la stessa appellante- deve intendersi il complesso dei ricavi procurati all'azienda dall'agente e dalla sua forza vendita, deve trarsi il convincimento che il correttamente abbia emesso fatture rilevando a base del calcolo CP_1 il ricavo globale dell'azienda procurato dall'intera forza lavoro da lui coordinata.
E' altresì infondato il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole dell'erronea interpretazione delle emergenze istruttorie e della violazione dell'art. 232 c.p.c. da parte del primo giudice, il quale non avrebbe tratto le conseguenze di legge dalla mancata comparizione del all'udienza CP_1 fissata per l'interrogatorio formale.
Il Collegio ritiene che il primo giudice abbia fatto buon governo dei criteri interpretativi delle dichiarazioni testimoniali assunte in sede istruttoria, attenendosi al significato proprio delle parole adoperate dai testi;
quanto all'asserita violazione dell'art. 232 c.p.c. rileva il Collegio che dai verbali di causa emerge, all'udienza del 5.2.2024, la comparizione dell'appellato, nonché la rinuncia della società all'interrogatorio formale, con totale destituzione del motivo di appello.
Relativamente al quarto motivo di gravame, il Collegio ne rileva la parziale fondatezza.
9 L'impugnato rigetto della domanda riconvenzionale finalizzata alla restituzione del campionario fornito dalla società agli agenti è conforme a diritto. Difatti, la domanda restitutoria spiegata nei confronti dell'appellato è carente di prova atteso che la società non ha dimostrato che i detti campionari destinati agli agenti gestiti dal siano stati consegnati a CP_1 quest'ultimo. Inoltre, la stessa legale rappresentante della società ha dichiarato che le campionature consegnate a soggetti diversi dal non CP_1 venivano consegnate per il tramite di quest'ultimo, ma direttamente “agli agenti che erano stati reperiti dal ” e, pertanto, correttamente, il CP_1 primo giudice ha ritenuto che ad essi andava chiesta la restituzione.
Il medesimo quarto motivo di gravame è invece fondato nella parte in cui lamenta l'erroneo rigetto della domanda finalizzata alla condanna dell'appellato al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Sull'argomento, la difesa dell'appellato ha fatto affidamento sulla corrispondenza intercorsa con la legale rappresentante della società e, in particolare, sulla email, di contenuto estremamente personale, con la quale l'agente lamentava di non riuscire a concentrarsi sul lavoro e di voler trasferirsi all'estero, sì che la prosecuzione del rapporto appariva inopportuna.
Secondo l'agente, l'assenza di opposizioni da parte della società e, in particolare, l'omessa richiesta dell'indennità di mancato preavviso, costituirebbe prova della risoluzione consensuale del rapporto.
L'assunto è infondato: premesso che, in subiecta materia, alla mera inerzia della parte avente diritto non può essere attribuito alcun significato concludente (Cfr. Cass. n. 22489/16), il Collegio rileva il totale difetto di prova di intese, comunque intervenute, aventi ad oggetto la risoluzione del rapporto di agenzia per mutuo consenso delle parti e che, tantomeno, l'appellato ha articolato mezzi istruttori sul punto controverso.
In ogni caso, stante l'assenza di adeguate prove attestanti la natura consensuale della risoluzione, deve richiamarsi il contratto di agenzia, il quale, all'art. 18.4, prevede che “Qualsiasi ritardo o omissione da parte di una delle Parti nel far valere i diritti ad essa spettanti ai sensi del presente documento non potrà mai essere interpretato come una rinuncia al privilegio di farlo in qualsiasi momento successivo”, a chiaro segno del fatto che l'omessa immediata richiesta dell'indennità di mancato preavviso da parte della preponente non potesse equivalere a rinuncia.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere accolto limitatamente alla riforma del capo di sentenza relativo alla condanna dell'appellato al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, quantizzata dalla parte appellante in €. 1.317,87, la quale deve essere detratta dalla somma totale riconosciuta all'appellato, come in dispositivo.
10 Attesa la parziale soccombenza, le spese di lite del doppio grado tra l'appellante e l'appellato devono essere compensate in ragione di 1/4 e, applicato il DM n. 55/2014 e succ. modifiche, avuto riguardo al valore della controversia e alla natura della stessa, considerata l'assenza di istruttoria nel presente grado, le stesse vengono liquidate, già nella quota, in
€. 2.625,00 per il presente grado e in €. 3.000,00 per il primo grado, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 162/24 del Tribunale di Lecco revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato di €. 35.380,62, oltre interessi e rivalutazione, già detratta l'indennità di mancato preavviso a carico dell'appellato medesimo. Conferma nel resto. Compensa le spese del doppio grado in ragione di ¼ e condanna l'appellante al pagamento del residuo, che liquida, nella quota, complessivamente in €. 5.625,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore antistatario. Milano, 19.6.2025. IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 162/24 (dr. Trovò), discussa all'udienza collegiale del 19.6.2025 e promossa
DA
( c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LUISA FLORE (c.f.
) ed elettivamente domiciliata in PAVIA, VIALE DELLA C.F._1
LIBERTA' 24, presso lo studio del difensore APPELLANTE CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. PAOLO BAIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._3 in LECCO, VIA ROMA 73, presso lo studio del difensore APPELLATO I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “ Nel merito, in accoglimento del presente ricorso, se del caso previa declaratoria di nullità della sentenza di prime cure come da primo motivo di gravame, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 157/2022 (R.G. 617/2022) emesso in data 28.12.2022 dal Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, in quanto recante somma non dovuta e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve al sig. in Parte_1 CP_1 forza delcontratto di agenzia intercorso tra le parti;
1 In via riconvenzionale,- accertare e dichiarare che, in forza del contratto di agenzia intercorso tra le parti,l'ammontare delle provvigioni spettanti al sig.
per il periodo compresotra il 1.03.2021 ed il 28.02.2022 CP_1
è pari ad € 5.271,52 e, per l'effetto, accertato ilversamento di anticipi provvigionali per € 27.500,00 (al netto di Iva e ritenute di legge),condannare l'appellato alla restituzione in favore di Parte_1 dell'importo di €22.228,48 (al netto di Iva e ritenute di legge), per le causali di cui in ricorso, ovverodella diversa somma maggiore o minore che risulterà accertata all'esito del giudizio,oltre interessi dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare che il recesso esercitato dal sig. è CP_1 avvenutosenza preavviso e, di conseguenza, condannare l'agente al versamento in favore di dell'indennità sostitutiva del preavviso Controparte_2 determinata ai sensi dell'art. 14.5 delcontratto, che si quantifica sin da ora in
€ 1.317,87, per le causali di cui in ricorso,ovvero della diversa somma maggiore che risulterà accertata all'esito del giudizio,oltre interessi dal dovuto al saldo;
- accertata e dichiarata la responsabilità del sig. , ai sensi del CP_1 dispostodegli articoli 7.4 e 8.5 del contratto di agenzia sottoscritto tra le parti, per le perditederivanti dall'omessa restituzione dei prodotti da campionario consegnati allo stesso ed alla propria forza vendita, condannare l'appellato al risarcimento del danno patrimoniale patito per tale voce da pari ad € 10.847,05 come quantificato in Parte_1 corso di causa, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risulterà accertata all'esito del giudizio, oltre interessi dal dovuto al saldo;
In ogni caso condannare il sig. alla restituzione in favore di CP_1 di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado pari a complessivi 46.260,14;
- Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, nonchédella fase monitoria.”
PER L'APPELLATO:” In via principale. − rigettare tutte le domande così come formulate nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, ivi comprese quelle in via riconvenzionale (previo accertamento se necessario, con riferimento alla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso, che la conclusione del rapporto di agenzia è avvenuta per risoluzione consensuale), in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
− accertare e dichiarare che il sig. ha diritto al pagamento da parte CP_1 della soc. della somma di € 36.698,49 a titolo di compenso Parte_1
2 provvigionale, o di quella diversa risultante di giustizia, per le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto;
− per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o condannare il ricorrente/opponente soc. al pagamento in favore del sig. Parte_1
della somma di € 36.698,49 a titolo di compenso provvigionale, o di CP_1 quella diversa risultante di giustizia, il tutto per le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto, oltre oneri di legge per spese legali (oltre alle spese del presente giudizio di cui sotto), per tutte le ragioni esposte in premessa.
Il tutto ed in ogni caso con gli interessi di Legge e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
In via subordinata
In qualsiasi caso di accoglimento delle domande avversarie:
− limitare la condanna al rimborso dei costi sostenuti da per Parte_1
l'asserita consegna del campionario alla somma di € 3.537,03 (comprensiva di accessori di legge), per tutto quanto esposto nel presente atto;
− in ogni caso, disporre la compensazione di ogni somma oggetto di condanna con il credito vantato dal sig. che dovesse risultare di giustizia;
CP_1
Sulle spese di lite
Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di causa da distrarsi a favore dell'avv. Paolo Baio, antistatario, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito diritti ed onorari.”.
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lecco, decidendo l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 157/22, spiegata da contro il proprio Parte_1 agente di commercio , ha ritenuto fondata la domanda di CP_1 quest'ultimo, la quale era finalizzata alla condanna al pagamento di provvigioni maturate ed impagate;
con la stessa sentenza il primo giudice ha condannato al pagamento in favore della società della somma di €. € CP_1
3.537,03, a titolo di risarcimento del danno.
Nelle premesse in fatto il primo giudice ha dato atto che l'opposto aveva chiesto in monitorio il pagamento di fatture emesse nel periodo dal 1.1.2021 al 28.02.2022 per provvigioni relative ad affari conclusi nel periodo, per come puntualmente riscontrati nel riepilogo rilasciato dalla stessa società preponente.
Il giudice ha, altresì, dato atto che l'opponente società aveva replicato che le provvigioni, secondo le disposizioni negoziali, erano da calcolarsi sulla scorta 3 dei ricavi netti derivanti dalle vendite promosse dall'agente, personalmente oppure attraverso gli agenti, o subagenti, e che egli, per ottenere il riepilogo degli affari conclusi, si era rivolto a un'impiegata in prova la quale, errando, aveva calcolato il riepilogo e le provvigioni rapportandosi non ai ricavi derivanti dall'operato dell'agente, bensì al ricavo complessivamente conseguito dalla società nell'anno 2021 e nei primi due mesi del 2022, per come stesso aveva certamente rilevato. CP_1
Secondo la società, sulla base delle vendite realizzate da , i ricavi a CP_1 lui riconducibili ammontavano, per l'anno 2021, a € 104.941,30 e, per l'anno 2022, a € 489,20, sicchè l'agente avrebbe avuto diritto, a titolo di provvigioni per l'anno 2021, ad € 5.247,06 (5% di € 104.941,30) e per l'anno 2022 ad € 24,46; conseguentemente, in considerazione dell'anticipo provvigionale già corrisposto, pari a € 27.500,00 (€. 2.500,00 al mese), l'agente era debitore della società della somma di €.22.228,48. Inoltre, secondo la difesa dell'opponente, l'agente era di fatto receduto dal rapporto senza dare il preavviso ed era, pertanto, debitore dell' indennità di €.1.317,87, nonché del controvalore del campionario non restituito.
Il primo giudice ha inoltre dato atto delle difese dell'agente, il quale aveva dedotto la particolare caratura del ruolo che egli rivestiva in seno alla società atteso che aveva l'incarico di gestire e supervisionare l'attività dell'intera forza vendita aziendale, ovvero degli agenti e dei distributori, sicchè il riferimento, contenuto nella clausola negoziale di determinazione della provvigione, alle vendite effettuate “indirettamente” doveva intendersi nel senso di affari conclusi dall'intera forza vendita aziendale da lui coordinata, gestita e supervisionata.
Inoltre, secondo l'opposto, la cessazione del rapporto era intervenuta senza preavviso, ma consensualmente, con il placet della società, la quale mai aveva rivendicato l'indennità di preavviso e nemmeno aveva rivendicato il campionario.
Espletata istruttoria orale, a delibazione della causa, il primo giudice ha rilevato che il contrasto interpretativo inter partes investiva il disposto della clausola contrattuale secondo cui “l'agente avrà diritto a commissioni, calcolate “in valuta euro”, come segue:
- se i relevant takings in ogni relevant year non superano 1.000.000 in totale: 5% dei relevant takings in ogni relevant year;
- se i relevant takings in ogni relevant year sono compresi tra euro 1.000.000 e 6.000.000 in totale: euro 50.000,00 lordi + 2% dei relevant takings in ogni relevant year;
- se i relevant takings in ogni relevant year sono superiori a 6.000.000 in totale: € 150.000 euro lordi + 0,5% exceeding euro 6.000.000”
4 Ciò posto, il primo giudice ha osservato che era pacifico che per relevant takings dovessero intendersi i ricavi dell'anno di riferimento, sui quali calcolare le provvigioni dovute all'agente, mentre, ha soggiunto il giudice,
“le rispettive posizioni divergono invece rispetto alla questione se si tratti dei ricavi complessivi della società (tesi dell'opposto) o piuttosto dei ricavi riferibili esclusivamente alle vendite promosse dal (tesi CP_1 dell'opponente)”
Secondo il percorso argomentativo del primo giudice, l'interpretazione letterale della clausola induceva a ritenere che essa non si riferisse ai soli ricavi riconducibili all'attività di posto che l'ammontare dei ricavi CP_1 contemplati nella clausola era talmente elevato -la forbice più bassa arriva a un milione di euro, la più alta supera i sei milioni di euro- da non poter essere compatibile con il riferimento all'attività del solo , soprattutto CP_1 ove si consideri essere circostanza incontestata che il ricavo totale dell'intera azienda nell'anno era stato solo di € 1.665.866,70, quasi coincidente con il ricavo procurato da un solo agente.
Inoltre, l'interpretazione della clausola secondo cui il riferimento è al ricavo globale della società, piuttosto che al ricavo procurato dall'agente, secondo il giudice, è maggiormente coerente con i compiti di gestione della intera forza vendita, come declinati da , i quali erano riscontrati dalla società CP_1 medesima laddove, in memoria difensiva, aveva affermato il ricevimento da parte di “per sé e per la propria rete di agenti/subagenti o collaboratori CP_1 campioni dei prodotti da esporre ai fini della promozione delle vendite”, con ammissione della circostanza della gestione di agenti, in conformità alle dichiarazioni testimoniali secondo cui l'agente era il responsabile e il coordinatore della rete di vendita.
Tale conclusione, per il primo giudice, restava avvalorata dalla dichiarazione dell'impiegata che aveva elaborato il riepilogo prodotto dall'opposto, la quale ha riferito come “il gestionale non consentisse nemmeno di distinguere le vendite del solo ”. CP_1
Il primo giudice ha poi respinto la domanda della società finalizzata al conseguimento dell'indennità di mancato preavviso atteso che dalla corrispondenza inter partes si evinceva la risoluzione consensuale del rapporto in conseguenza del fatto che il scriveva alla preponente di CP_1 voler trasferirsi all'estero per cambiare vita, senza opposizione della società.
Relativamente alla domanda di risarcimento per la ritenzione del campionario il primo giudice ha ritenuto che la domanda fosse in parte infondata in quanto i campioni erano stati consegnati dalla società direttamente ai singoli agenti gestiti da e non già per mezzo CP_1 dell'opposto; diversamente, per i campioni ricevuti direttamente da , CP_1 questi non aveva dimostrato l'accordo in base al quale egli aveva rinunciato ad alcune provvigioni in conto del campioni trattenuti.
5 Visti i DDT allegati in atti, il giudice ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria, liquidando al titolo e a carico di la somma di €. 3.537,03. CP_1
Con ricorso depositato in data 17.2.2025 la società soccombente ha proposto appello avverso la decisione del Tribunale di Lecco, lamentando, con il primo motivo di gravame, che il giudice era incorso nel vizio di ultrapetizione.
A sostegno della doglianza l'appellante ha sostenuto che nel ricorso monitorio il aveva meramente dedotto di essere un agente di CP_1 commercio, sicchè lo svolgimento di prestazioni più complesse rispetto a quelle proprie dell' agente - dedotto solo in sede di costituzione nel giudizio di opposizione e al solo fine di giustificare un calcolo delle provvigioni difforme dal contratto- introduceva aspetti relativi al contenuto dei compiti su cui il giudice inammissibilmente aveva svolto istruttoria, senza rilevare che non era stata articolata alcuna domanda connessa.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erronea interpretazione del contratto di agenzia. Al proposito, l'appellante ha sostenuto che il lavorava senza esclusiva , che il contratto prevedeva CP_1 che il pagamento fosse condizionato dal buon fine dell'affare e che doveva approfondirsi il significato della dicitura “Ricavi rilevanti”.
La clausola, nata in [...] inglese, affermava ““il totale dei prezzi vendita netti che i clienti pagheranno al committente, in adempimento dei contratti, la cui conclusione sarà promossa dall'agente, personalmente o per mezzo della Forza vendita nel corso del contratto” e, pertanto, la provvigione dell'agente doveva essere calcolata sulla scorta dei ricavi netti derivanti dalle vendite promosse dall'agente, personalmente oppure attraverso gli agenti/subagenti o collaboratori allo stesso riconducibili.
La determinazione dell'ammontare percentuale delle provvigioni e del dato rilevante per la quantificazione del compenso spettante all'agente, per la società, è letterale e chiara nel disporre che il sig. provvedesse ad CP_1 individuare nuova forza vendita da formare e supervisionare, senza che tanto significasse che l'agente dovesse concorrere nei ricavi apportati da tutti gli agenti e i commerciali dell'appellante.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole del travisamento delle risultanze istruttorie e della violazione art. 232 c.p.c. posto che il giudice non aveva tratto dalla indisponibilità del all'interrogatorio formale alcuna CP_1 conseguenza giuridica.
La valutazione delle emergenze istruttorie era stata superficiale atteso che l'impiegata escussa aveva ammesso che era la prima volta che faceva il tipo di calcolo richiesto da e che nemmeno aveva interrogato in merito la CP_1 legale rappresentante.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneo rigetto delle domande riconvenzionali non essendovi ragioni per ritenere una
6 cessazione consensuale del contratto, né mai la società aveva rinunciato all'indennità di mancato preavviso;
infine, l'appellante ha sostenuto che il costo dei campioni distribuiti agli agenti del doveva essere posto a CP_1 carico dello stesso, attesa la sussistenza di una clausola contrattuale che gli imponeva di sopportare i danni causati dai suoi agenti.
Si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 19.6.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è solo parzialmente fondato e nei limiti che seguono.
Il primo motivo di appello, con il quale l'appellante si duole della nullità della sentenza, siccome affetta da vizio di ultrapetizione, è infondato.
Il Collegio rileva che la violazione del divieto di ultrapetizione sussiste laddove il giudice sostituisca la domanda proposta dalla parte con una diversa domanda, modificandone i fatti costitutivi, ovvero fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti.
Secondo la S.C. “ il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (“petitum” e “causa petendi”) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato» (Cass. n. 455 del 2011). (Cass. n. 4343/2019).
Nel caso di specie, il giudice non ha inteso dare corso all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori da parte del – il quale, peraltro, CP_1 non aveva articolato alcuna domanda connessa- ma l'istruttoria sul contenuto dei compiti affidati all'agente ed espletati dallo stesso costituiva mero accertamento di fatto, volto a verificare il coordinamento, la supervisione e la gestione della forza lavoro, quale circostanza rilevante ai fini della determinazione del compenso.
Dunque, ritenuto che nel caso di specie non ricorra alcuna alterazione degli elementi costitutivi allegati a fondamento della domanda e che il giudice si sia limitato a decidere nei limiti segnati dalla causa petendi e dal petitum, il Collegio esclude la sussistenza del vizio da ultrapetizione.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
7 Ai fini della delibazione del gravame il Collegio muove dalla disamina del contratto di agenzia siglato tra le parti (doc. 3 bis appellante) il quale, con la clausola 4.2.6, dispone l'obbligo a carico dell'agente di “promuovere indirettamente la vendita dei Prodotti, per mezzo della Forza Vendita che egli dovrà formare, supervisionare e coordinare nel corso del Contratto”.
L'effettivo svolgimento di dette incombenze, unitamente alla peculiarietà del ruolo dell'agente, trova riscontro probatorio nell'escussione testimoniale.
Il teste ha dichiarato “Io ero il distributore del marchio, Testimone_1 responsabile per l'Austria e la Germania. Avevo un contratto base, aperto, per fare l'agente in Austria. Io ero stato contattato dal sig. , che era il CP_1 responsabile internazionale delle vendite e siamo entrati in contatto perché io potevo fare il distributore per la mia area di competenza. Non avevo un contratto scritto. Come primo contratto ho conosciuto inizialmente il sig.
. Dopo circa 8 o 9 mesi ho conosciuto tale che era il CP_1 Persona_1 suo assistente personale… Per me il sig. , rispetto a , era il CP_1 Pt_1 responsabile delle vendite internazionali, mi diede ad esempio alcuni biglietti da visita da dare ai miei clienti… Io non ho conosciuto altri agenti di , ho Pt_1 conosciuto solo il sig. faceva la pianificazione per la mia area, CP_3 intendo dire che pianificava quanti clienti avremmo acquisito nel giro di alcuni anni e delle stagioni , su quali aree focalizzarsi, in quali aree era importante essere presenti, ad esempio club sciistici e scuole sci;
questo era il tipo di pianificazione”.
Il teste ha dichiarato “Il sig. aveva il ruolo di Persona_1 CP_1 coordinamento della rete di vendita, quindi di agenti e distributori. Il suo ruolo era quello di introdurre figure nuove a copertura di aree scoperte… Io seguivo con il sig. le aree dell'Europa occidentale o dell'estremo oriente, come CP_1 il Giappone. Per cui c'erano contatti per il mantenimento e lo sviluppo del business, la pianificazione di eventi, ad esempio sulle piste da sci, contatti finalizzati all'acquisizione di ordini, attività di carattere commerciale per la costruzione del business… per le mie aree di competenza e per i contatti introdotti da lui, svolgeva limitatamente a questi contatti un'attività di coordinamento/interazione, altro non so dire”.
La legale rappresentante della società ha dichiarato in sede di interrogatorio che “il suo ruolo era quello i far crescere le vendite dell'azienda” “doveva procurare agenti e distributori in nuovi Paesi dove non ne aveva ancora” Pt_1
“Ha provato a creare in Italia un'agenzia con 3 agenti, ma non ha fatto businnes” “abbiamo concordato con lui che doveva introdurre agenti e distributori dove non aveva rappresentanza” Pt_1
Inoltre, in sede di trattative precontrattuali, la stessa legale rappresentante della società dichiarava per iscritto (V. mail che, mentre alcune Per_2 clausole contrattuali ben si attagliavano alla figura dell'agente, altre clausole
8 non rivelavano adeguatamente il peculiare ruolo del , così CP_1 confermando le circostanze dedotte dall'agente.
Orbene, arrivando alla determinazione dei compensi, secondo la stessa appellante, giusta il contratto inter partes, per ricavi rilevanti, quale base di calcolo nella relativa clausola di determinazione del compenso, deve intendersi “il totale dei prezzi vendita netti che i clienti pagheranno al committente, in adempimento dei contratti, la cui conclusione sarà promossa dall'agente, personalmente o per mezzo della Forza vendita nel corso del contratto” .
E' pacifico che la clausola contenuta nell' allegato C al contratto, relativa alla determinazione delle percentuali spettanti all'agente, reciti “l'agente avrà diritto a commissioni, calcolate “in valuta euro”, come segue:
- se i relevant takings in ogni relevant year non superano 1.000.000 in totale: 5% dei relevant takings in ogni relevant year;
- se i relevant takings in ogni relevant year sono compresi tra euro 1.000.000 e 6.000.000 in totale: euro 50.000,00 lordi + 2% dei relevant takings in ogni relevant year;
- se i relevant takings in ogni relevant year sono superiori a 6.000.000 in totale: € 150.000 euro lordi + 0,5% exceeding euro 6.000.000”.
Alla luce della formulazione della clausola, se per relevant takings – come assume la stessa appellante- deve intendersi il complesso dei ricavi procurati all'azienda dall'agente e dalla sua forza vendita, deve trarsi il convincimento che il correttamente abbia emesso fatture rilevando a base del calcolo CP_1 il ricavo globale dell'azienda procurato dall'intera forza lavoro da lui coordinata.
E' altresì infondato il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole dell'erronea interpretazione delle emergenze istruttorie e della violazione dell'art. 232 c.p.c. da parte del primo giudice, il quale non avrebbe tratto le conseguenze di legge dalla mancata comparizione del all'udienza CP_1 fissata per l'interrogatorio formale.
Il Collegio ritiene che il primo giudice abbia fatto buon governo dei criteri interpretativi delle dichiarazioni testimoniali assunte in sede istruttoria, attenendosi al significato proprio delle parole adoperate dai testi;
quanto all'asserita violazione dell'art. 232 c.p.c. rileva il Collegio che dai verbali di causa emerge, all'udienza del 5.2.2024, la comparizione dell'appellato, nonché la rinuncia della società all'interrogatorio formale, con totale destituzione del motivo di appello.
Relativamente al quarto motivo di gravame, il Collegio ne rileva la parziale fondatezza.
9 L'impugnato rigetto della domanda riconvenzionale finalizzata alla restituzione del campionario fornito dalla società agli agenti è conforme a diritto. Difatti, la domanda restitutoria spiegata nei confronti dell'appellato è carente di prova atteso che la società non ha dimostrato che i detti campionari destinati agli agenti gestiti dal siano stati consegnati a CP_1 quest'ultimo. Inoltre, la stessa legale rappresentante della società ha dichiarato che le campionature consegnate a soggetti diversi dal non CP_1 venivano consegnate per il tramite di quest'ultimo, ma direttamente “agli agenti che erano stati reperiti dal ” e, pertanto, correttamente, il CP_1 primo giudice ha ritenuto che ad essi andava chiesta la restituzione.
Il medesimo quarto motivo di gravame è invece fondato nella parte in cui lamenta l'erroneo rigetto della domanda finalizzata alla condanna dell'appellato al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Sull'argomento, la difesa dell'appellato ha fatto affidamento sulla corrispondenza intercorsa con la legale rappresentante della società e, in particolare, sulla email, di contenuto estremamente personale, con la quale l'agente lamentava di non riuscire a concentrarsi sul lavoro e di voler trasferirsi all'estero, sì che la prosecuzione del rapporto appariva inopportuna.
Secondo l'agente, l'assenza di opposizioni da parte della società e, in particolare, l'omessa richiesta dell'indennità di mancato preavviso, costituirebbe prova della risoluzione consensuale del rapporto.
L'assunto è infondato: premesso che, in subiecta materia, alla mera inerzia della parte avente diritto non può essere attribuito alcun significato concludente (Cfr. Cass. n. 22489/16), il Collegio rileva il totale difetto di prova di intese, comunque intervenute, aventi ad oggetto la risoluzione del rapporto di agenzia per mutuo consenso delle parti e che, tantomeno, l'appellato ha articolato mezzi istruttori sul punto controverso.
In ogni caso, stante l'assenza di adeguate prove attestanti la natura consensuale della risoluzione, deve richiamarsi il contratto di agenzia, il quale, all'art. 18.4, prevede che “Qualsiasi ritardo o omissione da parte di una delle Parti nel far valere i diritti ad essa spettanti ai sensi del presente documento non potrà mai essere interpretato come una rinuncia al privilegio di farlo in qualsiasi momento successivo”, a chiaro segno del fatto che l'omessa immediata richiesta dell'indennità di mancato preavviso da parte della preponente non potesse equivalere a rinuncia.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere accolto limitatamente alla riforma del capo di sentenza relativo alla condanna dell'appellato al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, quantizzata dalla parte appellante in €. 1.317,87, la quale deve essere detratta dalla somma totale riconosciuta all'appellato, come in dispositivo.
10 Attesa la parziale soccombenza, le spese di lite del doppio grado tra l'appellante e l'appellato devono essere compensate in ragione di 1/4 e, applicato il DM n. 55/2014 e succ. modifiche, avuto riguardo al valore della controversia e alla natura della stessa, considerata l'assenza di istruttoria nel presente grado, le stesse vengono liquidate, già nella quota, in
€. 2.625,00 per il presente grado e in €. 3.000,00 per il primo grado, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 162/24 del Tribunale di Lecco revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato di €. 35.380,62, oltre interessi e rivalutazione, già detratta l'indennità di mancato preavviso a carico dell'appellato medesimo. Conferma nel resto. Compensa le spese del doppio grado in ragione di ¼ e condanna l'appellante al pagamento del residuo, che liquida, nella quota, complessivamente in €. 5.625,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore antistatario. Milano, 19.6.2025. IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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