Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1980, n. 2658
CASS
Sentenza 23 aprile 1980

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In tema di cessazione della proroga legale delle locazioni, la nozione di 'contratto in corso', in relazione all'entita del reddito del conduttore, comprende solo quelli giuridicamente in atto alla data di entrata in vigore della nuova legge, ma non anche quelli operanti di fatto, in virtu di una pregressa situazione giuridica, per la permanenza del conduttore nella detenzione dell'immobile, a seguito del prolungarsi della controversia. ( Conf 418/79, mass n 396534; ( Conf 6136/78, mass n 395961; ( Conf 3998/78, mass n 393597; ( contra 3201/73, mass n 367027).*

Quando una disposizione legislativa proroga i contratti di locazione di immobili urbani in corso alla data della sua entrata in vigore - e per i quali penda una controversia fra locatore e conduttore - purche sussistano certi requisiti oggettivi e soggettivi, riferiti rispettivamente alla consistenza dell'alloggio e al reddito annuo del conduttore, e preliminarmente necessario accertare se il rapporto locatizio fosse, a quella data, in corso de jure, in quanto concorrevano le condizioni richieste dalla normativa precedente per poter fruire della proroga ex lege: in conseguenza, non basta che il conduttore dimostri di avere un reddito annuo netto inferiore a quello massimo stabilito dalla legge in vigore al momento della decisione, ma occorre altresi stabilire, ove sia oggetto di discussione fra le parti, se l'ammontare del suo reddito netto fosse compreso entro i limiti fissati dalla precedente legge di proroga negli anni di riferimento. ( Conf 3998/78, mass n 393597; ( Conf 3544/78, mass n 393043; ( Conf 3213/78, mass n 392661; ( contra 3201/73, mass n 367027).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1980, n. 2658
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2658
    Data del deposito : 23 aprile 1980

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