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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8883 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20276/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA Matteo RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20276/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MARCARI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
MONTE SABOTINO 7 CAMPOBASSO, presso il difensore parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACCORRA' MARCO SEBASTIANO, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIALE DECUMANO C/O THE HIVE MILANO, presso il difensore parte opposta pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“in via preliminare
1. accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda monitoria ai sensi dell'articolo 5 comma 1
bis (o 5) del d.lgs. n. 28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura
obbligatoria di mediazione;
in via principale
1. accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria azionata in via
monitoria dalla società opposta per le dedotte causali esposte in narrativa;
2. per l'effetto, revocare e comunque dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o nullo e/o comunque privo
di qualsiasi effetto l'opposto decreto ingiuntivo n. 5592/2025 – N. 12036/2025 R.G.;
3. per le dedotte causali esposte in narrativa, revocare e comunque dichiarare illegittimo e/o inefficace
e/o nullo e/o comunque privo di qualsiasi effetto l'opposto decreto ingiuntivo n. 5592/2025 del
30.03.2025 RG n. 12036/2025 nella parte in cui viene richiesto il pagamento delle somme non dovute,
con ogni conseguenza di legge;
4. condannare parte opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla refusione delle spese di lite ed al
risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura
ritenuta di giustizia e comunque nei limiti della sua competenza;
in via subordinata e nel merito
5. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione, ridurre l'importo ingiunto alla
somma effettivamente dovuta, da accertarsi in corso di causa
in ogni caso,
pagina 2 di 13
6. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di opposizione, da distrarsi in favore del
procuratore antistatario”.
Per parte opposta:
PRELIMINARMENTE
- Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- All'esito della prima udienza e della discussione in merito alla concessione della provvisoria
esecuzione, fissare la successiva udienza in data successiva alla scadenza del termine previsto dall'art.
6, D.Lgs. 28/2010, onde consentire l'esperimento del tentativo di mediazione su iniziativa della parte
opposta;
IN VIA PRINCIPALE
- Rigettare l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
5592/2025 del Tribunale di Milano, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare
il decreto ingiuntivo opposto;
- Dichiarare in ogni caso tenuta e condannare la società a corrispondere a Controparte_2
la somma di Euro 15.850,00, oltre interessi dall'erogazione al saldo. CP_1
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese di lite;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_2 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5592/2025 emesso nei suoi confronti dal
[...]
Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
pagina 3 di 13 - che la pretesa monitoria, parti a 15.850,00 euro, era riferita alla restituzione di somme versate dalla opposta in relazione ad alcune operazioni di credito al consumo;
- che, infatti, in data 17.02.2023 aveva stipulato con un contratto di convenzionamento, con CP_1
il quale l'opponente si impegnava a cedere alla società opposta taluni dei crediti vantati nei confronti dei propri clienti;
- che, in forza di detta convenzione, i clienti della convenzionata, qualora intendessero avvalersi di un pagamento dilazionato di quanto dovuto, contestualmente al perfezionamento del contratto di acquisto dei servizi offerti, sottoscrivevano altresì un contratto con cd. transazione CP_1
“PagoDIL”, con il quale si impegnavano a versare in forma rateale all'opposta la cifra originariamente dovuta all'opponente;
- che erogava direttamente alla convenzionata l'importo oggetto del contratto con i clienti CP_1
finali;
- che, in attuazione della convenzione, l'opponente concludeva, in particolare, due contratti con tali e IR IL, rispettivamente in data 23.8.2023 e in data 1.9.2023; Parte_2
- che, pertanto, parte opposta provvedeva a versare le somme a titolo di corrispettivo del credito, pari a complessivi 15.850,0 euro, direttamente alla opponente, attivandosi poi per il recupero delle rate mensili nei confronti dei clienti finali;
- che, tuttavia, i clienti e IL disconoscevano le firme a loro nome apposte sulle Parte_2
richieste di rateizzazione del debito, sporgendo denunce querela per il reato di sostituzione di persona (docc. 6 e 7 di parte opposta);
- che faceva valere la clausola di cui all'art. 2 della convenzione, pretendendo la restituzione CP_1
delle somme erogate a fronte dell'“inesistenza del credito”;
pagina 4 di 13 - che parte opposta non aveva esperito il tentativo di mediazione obbligatoria;
- che non poteva predicarsi la responsabilità di parte opponente, difettando la prova dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto;
- che la clausola del contratto di convenzionamento invocata dalla ricorrente in via monitoria sarebbe comunque da considerarsi nulla ex art. 1341, co 2 c.c. in quanto vessatoria;
- che non sarebbe comunque stata fornita adeguata prova da parte ricorrente della falsità delle sottoscrizioni dei clienti;
- che una eventuale responsabilità di sarebbe in contrasto con il principio di legittimo CP_2
affidamento che la stessa riponeva nell'operato della finanziaria, che avrebbe dovuto effettuare i necessari controlli sull'identità dei debitori finali;
- che in ogni caso le diffide inviate da fossero state tardive rispetto alla scoperta della pretesa CP_1
falsità delle sottoscrizioni, in quanto avvenute in data 9.8.2024 e 5.2.2025.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ed adverso dedotto e, in CP_1
particolare, contestando che la controversia facesse parte di quelle per le quali è previsto l'obbligo di mediazione preventiva ed evidenziando di aver già provveduto al pagamento del corrispettivo del credito ceduto;
All'udienza del 18.11.2025, il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
pagina 5 di 13 Sull'obbligo di mediazione obbligatoria
Preliminarmente va disattesa l'eccezione preliminare sollevata dagli opponenti, riferita all'improcedibilità dell'azione intrapresa nei loro confronti per il mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione;
in proposito, infatti, va rilevato come, a prescindere dal regime particolare a tal fine dettato con riferimento a giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (laddove l'esperimento del procedimento di mediazione è differito alla decisione in ordine alla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo), la presente controversia, riguardando le obbligazioni nascenti dalla convenzione di cessione di un credito derivante da un contratto tra la convenzionata e un cliente persona fisica, fuoriesce dal novero delle controversie che per il loro oggetto sottostanno all'obbligatorietà del preventivo esperimento del procedimento di mediazione.
Sulla richiesta restitutoria di CP_1
Parte opponente ha sostenuto che non possa predicarsi la propria responsabilità per l'inesistenza del credito in quanto difetterebbe la prova dell'inadempimento dalle obbligazioni assunte con il contratto di convenzionamento.
È pacifico e non contestato fra le parti il contenuto del contratto di convenzionamento per la cessione di crediti versato in atti da parte opposta, nonché la circostanza che in forza di tale contratto, ha CP_1
corrisposto in favore dell'opponente la somma complessiva di 15.850,00 euro in relazione a due contratti per prestazione di servizi conclusi con altrettanti clienti della convenzionata (docc. 2 e 3);
l'opposta ha, altresì, prodotto le transazioni relative ai due clienti finali (avvenute in data 24.8.2024 e
4.9.2024, cfr. docc. 4 e 5) e documentato come tutti e due tali clienti abbiano contestato di avere mai sottoscritto i documenti mediante i quali è stata concessa loro una dilazione di pagamento, sporgendo denuncia avanti ai Carabinieri per sostituzione di persona e disconoscendo le sottoscrizioni a loro nome pagina 6 di 13 poste in calce a detti documenti (docc. 6 e 7 di parte opposta).
Si deve pertanto rilevare come, a fronte di tali risultanze istruttorie, debba ritenersi dimostrata da parte opposta l'avvenuta erogazione in favore dell'opponente delle somme oggetto del contratto di cessione di credito. Risulta altresì adeguatamente provata la falsità delle firme apposte alle “transazioni
PagoDIL” mediante produzione in atti delle querele presentate dai presunti clienti.
Assume dunque rilievo quanto disposto, all'art.2, lett. d), dal regolamento contrattuale tra le parti, che recita: “le operazioni accettate da si intendono “pro soluto” [e] il Sottoscrittore risponde CP_1
della sola esistenza del credito […]. Il Sottoscrittore, inoltre, manleva per tutti i costi, legali CP_1
e non, da stessa sostenuti al fine del recupero, giudiziale e non, del credito ceduto, allorché CP_1
questo dovesse poi risultare “inesistente” per qualsivoglia ragione o titolo giuridico. Nel caso di
accertata “inesistenza del credito”, è liberata da ogni obbligo di corrispondere al CP_1
Sottoscrittore il corrispettivo […] e – ove eventualmente già pagato – ha diritto di avvalersi, nei
confronti del Sottoscrittore, di quanto previsto a suo favore dalla successiva clausola 6-f)”; la clausola
6, lett. f) prevede poi l'obbligo di restituzione in capo alla convenzionata dell'anticipazione ricevuta
“per qualsivoglia “pagamento/accredito” già effettuato da in favore del Sottoscrittore, che CP_1
dovesse risultare “non dovuto” ai termini di una qualunque delle clausole di cui al presente Contratto
di servizio”.
Tale previsione contrattuale opera indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato l'inesistenza del credito e, quindi, anche nell'ipotesi in cui l'inesistenza trovi causa nel reato di sostituzione di persona perpetrata da terzi ai danni del cliente e della stessa convenzionata.
Tale vicenda delittuosa, inoltre, evidenzia un ulteriore inadempimento da parte della convenzionata in ordine agli obblighi assunti in sede di identificazione del cliente, considerato che l'accordo di pagina 7 di 13 convenzionamento sottoscritto dall'opponente, all'art. 3, lett. c), par. VII, dispone espressamente che al convenzionato è imposto di “assicurarsi, in ogni caso, che i dati forniti dal Cliente corrispondano –
effettivamente – alla persona che presenta […] la propria carta di debito accettata da per il CP_1
servizio PagoDIL e che il Cliente autorizzi l'addebito in conto corrente con la sottoscrizione degli
scontrini o dello scontrino elettronico, richiedendo un valido documento d'identità e procedendo così
all'identificazione del Cliente ai sensi del successivo articolo 4),che prevede tra l'altro l'obbligo di
caricare sui sistemi elettronici e/o telematici e/o informatici di una copia leggibile di tale CP_1
documento in caso di Operazioni PagoDIL. Il Sottoscrittore si obbliga quindi a verificare che i dati
forniti a corrispondano a quelli riportati sul documento d'identità del Cliente e siano CP_1
coerenti con il suo codice fiscale;
che il nominativo del titolare riportato sulla propria carta di debito
accettata da corrisponda al nominativo indicato nel documento d'identità presentato;
che la CP_1
fisionomia del Cliente coincida con quella della fotografia presente sul documento d'identità fornito al
Sottoscrittore; che la firma autografa apposta sullo scontrino cartaceo corrisponda a quella presente
sul documento d'identità del Cliente, ovvero, ove prevista, che la firma elettronica, in tutte le sue
forme, venga apposta dal Cliente”.
Inoltre, proprio tra i “rischi specifici” indicati nel foglio informativo allegato al contratto di convenzionamento è previsto che “il Sottoscrittore garantisce l'esistenza, la certezza, l'esigibilità dei
crediti ceduti rivenienti dalla propria attività ed assume le obbligazioni previste dall'accordo di
convenzionamento. Il venir meno di tali garanzie o l'eventuale inadempimento delle obbligazioni
contrattuali legittimano a sospendere i pagamenti eventualmente dovuti o a richiedere CP_1
l'immediata restituzione delle somme eventualmente già corrisposte al Sottoscrittore a fronte dei
crediti ceduti”.
pagina 8 di 13 Le previsioni negoziali in oggetto sono pienamente legittime, in quanto rivolte a realizzare un coerente bilanciamento degli interessi e degli oneri delle parti. Infatti, da un lato la convenzionata è agevolata nella conclusione dei suoi contratti dalla possibilità per i clienti di dilazionare il pagamento di quanto acquistato;
dall'altro lato, la stessa convenzionata è l'unico soggetto che ha un contatto diretto e personale con il cliente finale, di modo che appare logico ed equo porre a carico della stessa il rischio e la responsabilità per eventuali irregolarità nella identificazione della persona che richiede la dilazione di pagamento.
Sulla lesione del legittimo affidamento
Parte opponente lamenta che l'applicazione delle clausole che regolano la responsabilità per l'inesistenza del credito costituisca una lesione al legittimo affidamento che ella aveva maturato in ordine all'identità dei clienti, alla luce dell'avvenuta approvazione delle cessioni da parte di CP_1
Segnatamente, espone che l'accettazione della cessione a opera di parte opposta dovesse CP_2
essere preceduta da adeguati controlli in ordine all'autenticità della documentazione fornita dai clienti,
anche in ottica anti-riciclaggio, e che, pertanto, la convenzionata non potesse rispondere dell'assenza di tali verifiche.
Dalla lettura dell'art. 4 dell'accordo di convenzionamento (rubricato “adempimenti antiriciclaggio –
identificazione del cliente”) emerge, di contro, che: […] conferisce l'incarico, ai sensi CP_1
dell'articolo 30 comma 8 del D.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, al Sottoscrittore
che accetta e s'impegna a svolgere gli adempimenti necessari per l'identificazione del Cliente ai sensi
degli artt. 18 e 19 del D.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni. L'identificazione del
Cliente deve essere effettuata dal Sottoscrittore in presenza del Cliente, anche per tramite dei suoi
dipendenti o collaboratori, ne deve verificare l'identità mediante riscontro dei dati con un documento
pagina 9 di 13 d'identità non scaduto del quale deve verificare la validità; inoltre deve acquisire e verificare il
numero del codice fiscale del Cliente”.
Parte opponente non poteva dunque maturare alcun affidamento in ordine alle verifiche che avrebbe svolto sull'identità dei clienti, in quanto queste sarebbero avvenute sulla scorta dei dati forniti CP_1
(e verificati) dalla convenzionata stessa. Tale assetto di responsabilità discende, difatti, dalla prossimità
della convenzionata al cliente fruitore della dilazione di pagamento e consente di escludere che, in applicazione di principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, il rischio della falsità
delle sottoscrizioni dei clienti possa essere trasferito a per la sua sola qualifica di intermediario CP_1
finanziario.
Sulla vessatorietà della clausola
Parte opponente ha eccepito la nullità della clausola che fa gravare sulla convenzionata il rischio della inesistenza del credito, in quanto clausola vessatoria non specificamente sottoscritta ex art. 1341
secondo comma c.c.
Tale eccezione non può trovare accoglimento, considerato come per giurisprudenza consolidata l'elenco delle clausole vessatorie contenute nell'art. 1341 secondo comma c.c. debba intendersi come tassativo e, pertanto, la relativa disciplina non possa essere estesa a fattispecie differenti. Nel caso di specie, la clausola in oggetto, che concorre a determinare la prestazione posta a carico di una delle parti del contratto, non rientra in alcuna delle tipologie di clausole contenute nell'art. 1341 c.c., non comportando limitazioni di responsabilità per parte opposta, né la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione e non comportando a carico dell'aderente decadenze o limitazioni alla facoltà
di opporre eccezioni;
la clausola non determina restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, né introduce tacite proroghe o rinnovazioni del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla pagina 10 di 13 competenza dell'autorità giudiziaria.
Per tale ragione, quindi, la clausola, concorrendo a determinare la portata della prestazione di una delle parti e, quindi, l'oggetto del contratto, non va intesa quale clausola vessatoria e non necessita di specifica approvazione per iscritto.
Sulla tardività della richiesta restitutoria
Parte opponente afferma che le diffide trasmesse da in ordine ai due contratti oggetto della CP_1
presente controversia siano state tardive.
Più precisamente, la diffida relativa al rapporto con il cliente IL è stata inviata a parte opponente in data 9.8.2024, mentre quella relativa al rapporto con il cliente in data 5.2.2025. Parte_2
Dalla lettura del regolamento contrattuale non emerge la sussistenza di termini decadenziali a carico di per richiedere il rimborso di quanto corrisposto a fronte della cessione di un credito inesistente CP_1
e anzi il richiamato art. 6, lett. f) prevede che “per qualsivoglia “pagamento/accredito” già effettuato
da in favore del Sottoscrittore, che dovesse risultare “non dovuto” ai termini di una CP_1
qualunque delle clausole di cui al presente Contratto di servizio, medesima avrà diritto di CP_1
stornare – immediatamente e senza alcun obbligo di preventiva comunicazione al Sottoscrittore –
l'accredito effettuato [oppure] il sottoscrittore sarà tenuto a rimborsare a – con rimessa CP_1
diretta – tutti gli importi di cui risultasse debitore (ai sensi del presente Contratto di servizio) entro 10
giorni dalla richiesta di . CP_1
Non emerge dagli atti la data in cui abbia avuto effettiva conoscenza del disconoscimento delle CP_1
sottoscrizioni, le quali sono avvenute rispettivamente con querele del 22.6.2024 e del 20.9.2024 e dunque ciascuna a distanza di pochi mesi dall'invio della rispettiva diffida.
Il lasso di tempo intercorso tra la conoscenza dell'inesistenza del credito e l'atto con il quale è stata pagina 11 di 13 avanzata richiesta di restituzione del corrispettivo non sono incompatibili con l'esperimento di un'istruttoria aziendale interna all'esito della quale la società si è determinata a inviare le diffide di pagamento, né sono sintomatiche di una inerzia censurabile secondo i canoni di buona fede.
Neppure erano decorsi, al momento dell'atto interruttivo della prescrizione, i termini ordinari di cui all'art. 2946 c.c. applicabili nel caso di specie al diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo contrattuale per la cessione del credito.
Per tutte le ragioni esposte, per effetto della pattuizione della convenzione e, in particolare degli artt. 2,
4 e 6, come sopra richiamati, parte opponente risulta tenuta a restituire all'attrice l'intero importo ricevuto a titolo di corrispettivo del credito e, quindi, a corrispondere a la complessiva CP_1
somma di 15.850,00 euro, oltre ad interessi secondo il tasso di mora dal 17.8.2024 per la somma di
7.900,00 euro e dal 13.2.2025 per la somma di 7.950,00 euro (data di otto giorni successivi alla diffida di pagamento, così come indicato nella diffida stessa) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.921,00, oltre c.p.a., di cui euro 381,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_2 CP_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 5592/2025 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.921,00, oltre c.p.a., di cui euro 381,00 per spese generali.
pagina 12 di 13 Milano, 20 novembre 2025
Il giudice
RA RA
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA Matteo RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20276/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MARCARI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
MONTE SABOTINO 7 CAMPOBASSO, presso il difensore parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACCORRA' MARCO SEBASTIANO, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIALE DECUMANO C/O THE HIVE MILANO, presso il difensore parte opposta pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“in via preliminare
1. accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda monitoria ai sensi dell'articolo 5 comma 1
bis (o 5) del d.lgs. n. 28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura
obbligatoria di mediazione;
in via principale
1. accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria azionata in via
monitoria dalla società opposta per le dedotte causali esposte in narrativa;
2. per l'effetto, revocare e comunque dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o nullo e/o comunque privo
di qualsiasi effetto l'opposto decreto ingiuntivo n. 5592/2025 – N. 12036/2025 R.G.;
3. per le dedotte causali esposte in narrativa, revocare e comunque dichiarare illegittimo e/o inefficace
e/o nullo e/o comunque privo di qualsiasi effetto l'opposto decreto ingiuntivo n. 5592/2025 del
30.03.2025 RG n. 12036/2025 nella parte in cui viene richiesto il pagamento delle somme non dovute,
con ogni conseguenza di legge;
4. condannare parte opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla refusione delle spese di lite ed al
risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura
ritenuta di giustizia e comunque nei limiti della sua competenza;
in via subordinata e nel merito
5. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione, ridurre l'importo ingiunto alla
somma effettivamente dovuta, da accertarsi in corso di causa
in ogni caso,
pagina 2 di 13
6. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di opposizione, da distrarsi in favore del
procuratore antistatario”.
Per parte opposta:
PRELIMINARMENTE
- Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- All'esito della prima udienza e della discussione in merito alla concessione della provvisoria
esecuzione, fissare la successiva udienza in data successiva alla scadenza del termine previsto dall'art.
6, D.Lgs. 28/2010, onde consentire l'esperimento del tentativo di mediazione su iniziativa della parte
opposta;
IN VIA PRINCIPALE
- Rigettare l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
5592/2025 del Tribunale di Milano, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare
il decreto ingiuntivo opposto;
- Dichiarare in ogni caso tenuta e condannare la società a corrispondere a Controparte_2
la somma di Euro 15.850,00, oltre interessi dall'erogazione al saldo. CP_1
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese di lite;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_2 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5592/2025 emesso nei suoi confronti dal
[...]
Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
pagina 3 di 13 - che la pretesa monitoria, parti a 15.850,00 euro, era riferita alla restituzione di somme versate dalla opposta in relazione ad alcune operazioni di credito al consumo;
- che, infatti, in data 17.02.2023 aveva stipulato con un contratto di convenzionamento, con CP_1
il quale l'opponente si impegnava a cedere alla società opposta taluni dei crediti vantati nei confronti dei propri clienti;
- che, in forza di detta convenzione, i clienti della convenzionata, qualora intendessero avvalersi di un pagamento dilazionato di quanto dovuto, contestualmente al perfezionamento del contratto di acquisto dei servizi offerti, sottoscrivevano altresì un contratto con cd. transazione CP_1
“PagoDIL”, con il quale si impegnavano a versare in forma rateale all'opposta la cifra originariamente dovuta all'opponente;
- che erogava direttamente alla convenzionata l'importo oggetto del contratto con i clienti CP_1
finali;
- che, in attuazione della convenzione, l'opponente concludeva, in particolare, due contratti con tali e IR IL, rispettivamente in data 23.8.2023 e in data 1.9.2023; Parte_2
- che, pertanto, parte opposta provvedeva a versare le somme a titolo di corrispettivo del credito, pari a complessivi 15.850,0 euro, direttamente alla opponente, attivandosi poi per il recupero delle rate mensili nei confronti dei clienti finali;
- che, tuttavia, i clienti e IL disconoscevano le firme a loro nome apposte sulle Parte_2
richieste di rateizzazione del debito, sporgendo denunce querela per il reato di sostituzione di persona (docc. 6 e 7 di parte opposta);
- che faceva valere la clausola di cui all'art. 2 della convenzione, pretendendo la restituzione CP_1
delle somme erogate a fronte dell'“inesistenza del credito”;
pagina 4 di 13 - che parte opposta non aveva esperito il tentativo di mediazione obbligatoria;
- che non poteva predicarsi la responsabilità di parte opponente, difettando la prova dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto;
- che la clausola del contratto di convenzionamento invocata dalla ricorrente in via monitoria sarebbe comunque da considerarsi nulla ex art. 1341, co 2 c.c. in quanto vessatoria;
- che non sarebbe comunque stata fornita adeguata prova da parte ricorrente della falsità delle sottoscrizioni dei clienti;
- che una eventuale responsabilità di sarebbe in contrasto con il principio di legittimo CP_2
affidamento che la stessa riponeva nell'operato della finanziaria, che avrebbe dovuto effettuare i necessari controlli sull'identità dei debitori finali;
- che in ogni caso le diffide inviate da fossero state tardive rispetto alla scoperta della pretesa CP_1
falsità delle sottoscrizioni, in quanto avvenute in data 9.8.2024 e 5.2.2025.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ed adverso dedotto e, in CP_1
particolare, contestando che la controversia facesse parte di quelle per le quali è previsto l'obbligo di mediazione preventiva ed evidenziando di aver già provveduto al pagamento del corrispettivo del credito ceduto;
All'udienza del 18.11.2025, il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
pagina 5 di 13 Sull'obbligo di mediazione obbligatoria
Preliminarmente va disattesa l'eccezione preliminare sollevata dagli opponenti, riferita all'improcedibilità dell'azione intrapresa nei loro confronti per il mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione;
in proposito, infatti, va rilevato come, a prescindere dal regime particolare a tal fine dettato con riferimento a giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (laddove l'esperimento del procedimento di mediazione è differito alla decisione in ordine alla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo), la presente controversia, riguardando le obbligazioni nascenti dalla convenzione di cessione di un credito derivante da un contratto tra la convenzionata e un cliente persona fisica, fuoriesce dal novero delle controversie che per il loro oggetto sottostanno all'obbligatorietà del preventivo esperimento del procedimento di mediazione.
Sulla richiesta restitutoria di CP_1
Parte opponente ha sostenuto che non possa predicarsi la propria responsabilità per l'inesistenza del credito in quanto difetterebbe la prova dell'inadempimento dalle obbligazioni assunte con il contratto di convenzionamento.
È pacifico e non contestato fra le parti il contenuto del contratto di convenzionamento per la cessione di crediti versato in atti da parte opposta, nonché la circostanza che in forza di tale contratto, ha CP_1
corrisposto in favore dell'opponente la somma complessiva di 15.850,00 euro in relazione a due contratti per prestazione di servizi conclusi con altrettanti clienti della convenzionata (docc. 2 e 3);
l'opposta ha, altresì, prodotto le transazioni relative ai due clienti finali (avvenute in data 24.8.2024 e
4.9.2024, cfr. docc. 4 e 5) e documentato come tutti e due tali clienti abbiano contestato di avere mai sottoscritto i documenti mediante i quali è stata concessa loro una dilazione di pagamento, sporgendo denuncia avanti ai Carabinieri per sostituzione di persona e disconoscendo le sottoscrizioni a loro nome pagina 6 di 13 poste in calce a detti documenti (docc. 6 e 7 di parte opposta).
Si deve pertanto rilevare come, a fronte di tali risultanze istruttorie, debba ritenersi dimostrata da parte opposta l'avvenuta erogazione in favore dell'opponente delle somme oggetto del contratto di cessione di credito. Risulta altresì adeguatamente provata la falsità delle firme apposte alle “transazioni
PagoDIL” mediante produzione in atti delle querele presentate dai presunti clienti.
Assume dunque rilievo quanto disposto, all'art.2, lett. d), dal regolamento contrattuale tra le parti, che recita: “le operazioni accettate da si intendono “pro soluto” [e] il Sottoscrittore risponde CP_1
della sola esistenza del credito […]. Il Sottoscrittore, inoltre, manleva per tutti i costi, legali CP_1
e non, da stessa sostenuti al fine del recupero, giudiziale e non, del credito ceduto, allorché CP_1
questo dovesse poi risultare “inesistente” per qualsivoglia ragione o titolo giuridico. Nel caso di
accertata “inesistenza del credito”, è liberata da ogni obbligo di corrispondere al CP_1
Sottoscrittore il corrispettivo […] e – ove eventualmente già pagato – ha diritto di avvalersi, nei
confronti del Sottoscrittore, di quanto previsto a suo favore dalla successiva clausola 6-f)”; la clausola
6, lett. f) prevede poi l'obbligo di restituzione in capo alla convenzionata dell'anticipazione ricevuta
“per qualsivoglia “pagamento/accredito” già effettuato da in favore del Sottoscrittore, che CP_1
dovesse risultare “non dovuto” ai termini di una qualunque delle clausole di cui al presente Contratto
di servizio”.
Tale previsione contrattuale opera indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato l'inesistenza del credito e, quindi, anche nell'ipotesi in cui l'inesistenza trovi causa nel reato di sostituzione di persona perpetrata da terzi ai danni del cliente e della stessa convenzionata.
Tale vicenda delittuosa, inoltre, evidenzia un ulteriore inadempimento da parte della convenzionata in ordine agli obblighi assunti in sede di identificazione del cliente, considerato che l'accordo di pagina 7 di 13 convenzionamento sottoscritto dall'opponente, all'art. 3, lett. c), par. VII, dispone espressamente che al convenzionato è imposto di “assicurarsi, in ogni caso, che i dati forniti dal Cliente corrispondano –
effettivamente – alla persona che presenta […] la propria carta di debito accettata da per il CP_1
servizio PagoDIL e che il Cliente autorizzi l'addebito in conto corrente con la sottoscrizione degli
scontrini o dello scontrino elettronico, richiedendo un valido documento d'identità e procedendo così
all'identificazione del Cliente ai sensi del successivo articolo 4),che prevede tra l'altro l'obbligo di
caricare sui sistemi elettronici e/o telematici e/o informatici di una copia leggibile di tale CP_1
documento in caso di Operazioni PagoDIL. Il Sottoscrittore si obbliga quindi a verificare che i dati
forniti a corrispondano a quelli riportati sul documento d'identità del Cliente e siano CP_1
coerenti con il suo codice fiscale;
che il nominativo del titolare riportato sulla propria carta di debito
accettata da corrisponda al nominativo indicato nel documento d'identità presentato;
che la CP_1
fisionomia del Cliente coincida con quella della fotografia presente sul documento d'identità fornito al
Sottoscrittore; che la firma autografa apposta sullo scontrino cartaceo corrisponda a quella presente
sul documento d'identità del Cliente, ovvero, ove prevista, che la firma elettronica, in tutte le sue
forme, venga apposta dal Cliente”.
Inoltre, proprio tra i “rischi specifici” indicati nel foglio informativo allegato al contratto di convenzionamento è previsto che “il Sottoscrittore garantisce l'esistenza, la certezza, l'esigibilità dei
crediti ceduti rivenienti dalla propria attività ed assume le obbligazioni previste dall'accordo di
convenzionamento. Il venir meno di tali garanzie o l'eventuale inadempimento delle obbligazioni
contrattuali legittimano a sospendere i pagamenti eventualmente dovuti o a richiedere CP_1
l'immediata restituzione delle somme eventualmente già corrisposte al Sottoscrittore a fronte dei
crediti ceduti”.
pagina 8 di 13 Le previsioni negoziali in oggetto sono pienamente legittime, in quanto rivolte a realizzare un coerente bilanciamento degli interessi e degli oneri delle parti. Infatti, da un lato la convenzionata è agevolata nella conclusione dei suoi contratti dalla possibilità per i clienti di dilazionare il pagamento di quanto acquistato;
dall'altro lato, la stessa convenzionata è l'unico soggetto che ha un contatto diretto e personale con il cliente finale, di modo che appare logico ed equo porre a carico della stessa il rischio e la responsabilità per eventuali irregolarità nella identificazione della persona che richiede la dilazione di pagamento.
Sulla lesione del legittimo affidamento
Parte opponente lamenta che l'applicazione delle clausole che regolano la responsabilità per l'inesistenza del credito costituisca una lesione al legittimo affidamento che ella aveva maturato in ordine all'identità dei clienti, alla luce dell'avvenuta approvazione delle cessioni da parte di CP_1
Segnatamente, espone che l'accettazione della cessione a opera di parte opposta dovesse CP_2
essere preceduta da adeguati controlli in ordine all'autenticità della documentazione fornita dai clienti,
anche in ottica anti-riciclaggio, e che, pertanto, la convenzionata non potesse rispondere dell'assenza di tali verifiche.
Dalla lettura dell'art. 4 dell'accordo di convenzionamento (rubricato “adempimenti antiriciclaggio –
identificazione del cliente”) emerge, di contro, che: […] conferisce l'incarico, ai sensi CP_1
dell'articolo 30 comma 8 del D.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, al Sottoscrittore
che accetta e s'impegna a svolgere gli adempimenti necessari per l'identificazione del Cliente ai sensi
degli artt. 18 e 19 del D.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni. L'identificazione del
Cliente deve essere effettuata dal Sottoscrittore in presenza del Cliente, anche per tramite dei suoi
dipendenti o collaboratori, ne deve verificare l'identità mediante riscontro dei dati con un documento
pagina 9 di 13 d'identità non scaduto del quale deve verificare la validità; inoltre deve acquisire e verificare il
numero del codice fiscale del Cliente”.
Parte opponente non poteva dunque maturare alcun affidamento in ordine alle verifiche che avrebbe svolto sull'identità dei clienti, in quanto queste sarebbero avvenute sulla scorta dei dati forniti CP_1
(e verificati) dalla convenzionata stessa. Tale assetto di responsabilità discende, difatti, dalla prossimità
della convenzionata al cliente fruitore della dilazione di pagamento e consente di escludere che, in applicazione di principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, il rischio della falsità
delle sottoscrizioni dei clienti possa essere trasferito a per la sua sola qualifica di intermediario CP_1
finanziario.
Sulla vessatorietà della clausola
Parte opponente ha eccepito la nullità della clausola che fa gravare sulla convenzionata il rischio della inesistenza del credito, in quanto clausola vessatoria non specificamente sottoscritta ex art. 1341
secondo comma c.c.
Tale eccezione non può trovare accoglimento, considerato come per giurisprudenza consolidata l'elenco delle clausole vessatorie contenute nell'art. 1341 secondo comma c.c. debba intendersi come tassativo e, pertanto, la relativa disciplina non possa essere estesa a fattispecie differenti. Nel caso di specie, la clausola in oggetto, che concorre a determinare la prestazione posta a carico di una delle parti del contratto, non rientra in alcuna delle tipologie di clausole contenute nell'art. 1341 c.c., non comportando limitazioni di responsabilità per parte opposta, né la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione e non comportando a carico dell'aderente decadenze o limitazioni alla facoltà
di opporre eccezioni;
la clausola non determina restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, né introduce tacite proroghe o rinnovazioni del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla pagina 10 di 13 competenza dell'autorità giudiziaria.
Per tale ragione, quindi, la clausola, concorrendo a determinare la portata della prestazione di una delle parti e, quindi, l'oggetto del contratto, non va intesa quale clausola vessatoria e non necessita di specifica approvazione per iscritto.
Sulla tardività della richiesta restitutoria
Parte opponente afferma che le diffide trasmesse da in ordine ai due contratti oggetto della CP_1
presente controversia siano state tardive.
Più precisamente, la diffida relativa al rapporto con il cliente IL è stata inviata a parte opponente in data 9.8.2024, mentre quella relativa al rapporto con il cliente in data 5.2.2025. Parte_2
Dalla lettura del regolamento contrattuale non emerge la sussistenza di termini decadenziali a carico di per richiedere il rimborso di quanto corrisposto a fronte della cessione di un credito inesistente CP_1
e anzi il richiamato art. 6, lett. f) prevede che “per qualsivoglia “pagamento/accredito” già effettuato
da in favore del Sottoscrittore, che dovesse risultare “non dovuto” ai termini di una CP_1
qualunque delle clausole di cui al presente Contratto di servizio, medesima avrà diritto di CP_1
stornare – immediatamente e senza alcun obbligo di preventiva comunicazione al Sottoscrittore –
l'accredito effettuato [oppure] il sottoscrittore sarà tenuto a rimborsare a – con rimessa CP_1
diretta – tutti gli importi di cui risultasse debitore (ai sensi del presente Contratto di servizio) entro 10
giorni dalla richiesta di . CP_1
Non emerge dagli atti la data in cui abbia avuto effettiva conoscenza del disconoscimento delle CP_1
sottoscrizioni, le quali sono avvenute rispettivamente con querele del 22.6.2024 e del 20.9.2024 e dunque ciascuna a distanza di pochi mesi dall'invio della rispettiva diffida.
Il lasso di tempo intercorso tra la conoscenza dell'inesistenza del credito e l'atto con il quale è stata pagina 11 di 13 avanzata richiesta di restituzione del corrispettivo non sono incompatibili con l'esperimento di un'istruttoria aziendale interna all'esito della quale la società si è determinata a inviare le diffide di pagamento, né sono sintomatiche di una inerzia censurabile secondo i canoni di buona fede.
Neppure erano decorsi, al momento dell'atto interruttivo della prescrizione, i termini ordinari di cui all'art. 2946 c.c. applicabili nel caso di specie al diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo contrattuale per la cessione del credito.
Per tutte le ragioni esposte, per effetto della pattuizione della convenzione e, in particolare degli artt. 2,
4 e 6, come sopra richiamati, parte opponente risulta tenuta a restituire all'attrice l'intero importo ricevuto a titolo di corrispettivo del credito e, quindi, a corrispondere a la complessiva CP_1
somma di 15.850,00 euro, oltre ad interessi secondo il tasso di mora dal 17.8.2024 per la somma di
7.900,00 euro e dal 13.2.2025 per la somma di 7.950,00 euro (data di otto giorni successivi alla diffida di pagamento, così come indicato nella diffida stessa) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.921,00, oltre c.p.a., di cui euro 381,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_2 CP_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 5592/2025 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.921,00, oltre c.p.a., di cui euro 381,00 per spese generali.
pagina 12 di 13 Milano, 20 novembre 2025
Il giudice
RA RA
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