Art. 2.
L'indennita' una volta tanto prevista dal precedente articolo compete, nella misura stabilita dal successivo comma, anche ai titolari al 1 gennaio 1964 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali relative a cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 1963.
Ai predetti titolari, l'indennita' spetta in ragione di un dodicesimo degli importi indicati nel precedente articolo 1 per ogni mese intero intercorrente dalla data di cessazione a quella del 31 dicembre 1963. A tal fine le cessazioni avvenute nei primi quindici giorni del mese si considerano come avvenute l'ultimo giorno del mese precedente.
L'indennita' una volta tanto prevista dal precedente articolo compete, nella misura stabilita dal successivo comma, anche ai titolari al 1 gennaio 1964 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali relative a cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 1963.
Ai predetti titolari, l'indennita' spetta in ragione di un dodicesimo degli importi indicati nel precedente articolo 1 per ogni mese intero intercorrente dalla data di cessazione a quella del 31 dicembre 1963. A tal fine le cessazioni avvenute nei primi quindici giorni del mese si considerano come avvenute l'ultimo giorno del mese precedente.