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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2025, n. 6545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6545 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente est. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 938/19 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 marzo 2025, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 701\18 del 10 agosto 2018
e vertente tra
– avv. F. Muratori appellante Parte_1 E
-avv. F. Riccio Controparte_1
-appellati IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Civitavecchia , con la sentenza in epigrafe, ha rigettato la domanda dell'odierno appellante, volta a conseguire l'accertamento della illegittimità dell'iscrizione di ipoteca meglio individuata in atti, con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali;
il primo giudice, richiamando Cass. 15334\15, ha qualificato la domanda come di impugnazione delle cartelle sottese alla iscrizione ipotecaria, mai opposte nei termini di legge;
ha proposto appello, per i seguenti motivi: Parte_2
-1 ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA PRONUNCIA – SULLA QUALIFICAZIONE E SULL'AMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE (p. 3 ss appello) ;
-2 ERRONEITÀ DELLA SENTENZA – SULL'AMMISSIBILITÀ DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – SULLA PRESUNTA ISTANZA DI RATEAZIONE - INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI CREDITI ISCRITTI A RUOLO. 2.1) INIDONEITÀ DELL'ISTANZA DI RATEAZIONE AI FINI DELL'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE 2.2) INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI CREDITI ISCRITTI A RUOLO (p. 8 s);
-3 OMESSA PRONUNCIA – SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 77, COMMA 2 BIS D.P.R. 602/1973 (p. 10 ss)
-4 OMESSA PRONUNCIA - SULLA MANCATA PROVA DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI ALLA PROCEDURA OPPOSTA – DISCONOSCIMENTO EX ART. 2719 C.C. (p. 11 ss);
-5 OMESSA PRONUNCIA – SULLA NULLITÀ DELLA PROCEDURA PER DIFETTO DI TITOLO – INESISTENZA/OMESSA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO SOTTESE (p. 14 ss).
-6 ERRONEITÀ DELLA PRONUNCIA – SULLE SPESE DI LITE (p. 19 ss). Queste le conclusioni in citazione: “- in via principale, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R. 602/1973 e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità/nullità della procedura ipotecaria opposta, ordinandone la cancellazione a cura e spese dell' ; OP
- sempre in via principale, accertata la nullità illegittimità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento prodromiche alla procedura ipotecaria e della notifica delle stesse, nonché degli atti ad esse prodromici e connessi, dichiarare l'inesistenza del credito, dichiarando altresì l'illegittimità/nullità della procedura ipotecaria e ordinandone la cancellazione a cura e spese dell' OP;
[...]
- ancora in via principale, accertata la prescrizione e/o l'inesistenza del credito, dichiarare la non debenza delle somme richieste e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità/nullità della procedura ipotecaria e degli atti presupposti e/o comunque ad essa collegati, ordinandone la cancellazione a cura e spese dell' ; OP
- in subordine, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'illegittimità ed annullare la procedura ipotecaria per le motivazioni esposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario”;
-si è costituita l' che ha chiesto il rigetto dell'appello; CP_1
-la causa è stata assegnata a decisione all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; Ritenuto che:
-l'atto di appello (e così le difese successive) si pone ai limiti della inammissibilità ex art. 342 c.p.c., in quanto non si confronta, non realmente, con l'ampia e nitida motivazione di primo grado, ma- nella sostanza- reitera le difese già svolte in primo grado;
- i motivi, nel merito, si prestano a una valutazione complessiva;
-va comunque ribadito che “deve escludersi che l'iscrizione ipotecaria, prevista dall'art. 77 d.p.r. n. 602/1973, possa essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, dovendo piuttosto essa essere considerata un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria” v. ex plurimis Cass. 25 maggio 2016 n. 10794 ; v. più di recente (con riferimento al fermo amministrativo, ma espressione di un principio operante anche per le ipoteche di cui trattasi) Cass. 14 marzo 2024 n. 6790: “il fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche quando disposto in ragione del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, non ha natura di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa con atto di opposizione, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, spetta alla competenza per materia del giudice di pace nei limiti di valore di cui all'art. 6, comma 5, d.leg. n. 150 del 2011”; si tratta di principio consolidato sicuramente almeno da Cass. SSUU 15354\15, richiamata dal primo giudice;
e certo non rileva che tale ultima pronuncia sia posteriore all'introduzione del giudizio (atteso che i principi in tema del c.d. overruling giurisprudenziale, nella specie neppure invocato, operano con riferimento ai soli profili processuali, non anche sostanziali);
-ne segue , come confermato (ex plurimis) da Cass. 17 luglio 2020 n. 15349 (sempre espressiva di un principio generale) che “In base al combinato disposto degli art. 86 d.p.r. n. 602 del 1973 e 3 d.l. n. 203 del 2005, non sussiste l'obbligo di procedere ad esecuzione forzata entro termini perentori dall'esecuzione del fermo amministrativo, essendo quest'ultimo una misura afflittiva avente la specifica finalità di indurre il debitore all'adempimento sottraendogli la disponibilità del bene”; né l'iscrizione ipotecaria presuppone necessariamente la notifica del c.d. preavviso, essendo semmai onere del destinatario della ipoteca impugnarla tempestivamente, v. Cass. 2 settembre 2024 n. 23528;
-va infine ricordato, con Cass. civ 7 marzo 2024 n. 6136 , che “l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.p.r. n. 602/1973, in quanto atto destinato ad incidere in modo negativo sui diritti del contribuente, dev'essere a quest'ultimo comunicata prima di essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa, mediante l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale;
ne consegue che il termine per l'impugnazione decorre dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione di ipoteca, trattandosi dell'atto strumentale a stimolare l'eventuale reazione del contribuente, con possibilità in tale sede di eccepire anche a proposito della violazione del contraddittorio;
pertanto, solo nel caso in cui la comunicazione non abbia avuto luogo, il contribuente avrà facoltà di proporre ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza”; -nella specie, però, non corrisponde al vero che l'odierno appellante ha avuto conoscenza della iscrizione della ipoteca solo a seguito del diniego, da parte di un istituto bancario, di un affidamento, e dalla conseguente visura dallo stesso effettuato;
di contro, è documentato (e non vi è effettiva contestazione al riguardo) che la comunicazione di iscrizione fu inviata all'appellante a mezzo raccomandata postale, notifica poi perfezionata per compiuta giacenza (v. la relativa documentazione esibita dall'odierno appellato già in primo grado) ; lo stesso odierno appellante, del resto (e ciò è dirimente) fa risalire al 31 maggio 2012;
-ne segue che l'iscrizione ipotecaria poteva essere impugnata solo per vizi propri, nella specie neppure dedotti, né in primo grado né tantomeno in appello, non applicandosi – beninteso- le disposizioni proprie della sola espropriazione forzata;
-quanto ai crediti sottesi all'iscrizione, l'odierno appellante avrebbe dovuto impugnare tempestivamente le cartelle, come chiaramente enunciato dalla sentenza;
l'appellante deduce, con i motivi sopra richiamati, il vizio di notifica (ovvero l'omessa notifica) delle cartelle, operando anche un generico disconoscimento;
a tutto voler concedere, quindi, le cartelle andavano impugnate – come correttamente osservato dal Tribunale – dalla iscrizione della ipoteca (rectius , dalla conoscibilità di questa, come detto sicuramente verificatasi); l'impugnazione, poi, doveva essere specifica, e nei limiti della giurisdizione ordinaria, il che non è certo avvenuto con l'atto introduttivo di primo grado;
-va poi esclusa la prescrizione della pretesa sottesa alle cartelle (ferma l'assoluta genericità, che ne incide sulla ammissibilità, della eccezione stessa, ora reiterata in sede di motivo di appello), tenuto conto da un lato che il termine di prescrizione in oggetto è decennale, dall'altro che vi è stata istanza di rateizzo del 14\1219, da parte dello stesso odierno appellante , di sicura valenza interruttiva della prescrizione (la giurisprudenza richiamata dall'appellante, in realtà, si limita ad affermare che l'istanza di rateizzazione lascia inalterato il titolo e l'oggetto della obbligazione, con conseguente inidoneità dell'istanza di rateizzo a costituire una nuova obbligazione, soggetta a diverso termine di prescrizione;
ma si tratta di profilo nella specie irrilevante);
-da qui il rigetto dell'appello; cui segue la condanna dell'appellata alle spese;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 3500,00, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)