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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1876/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1876/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Mazzei Arturo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Vassallo Fabrizio, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 21.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.08.2025 i coniugi [nata a Parte_1
Milano (MI) il 19.06.1972 (C.F. )] e C.F._1 Controparte_1
1 Proc. R.V.G. n. 1876/2025
[nato a [...] il [...] (C.F. )], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 26.06.2003 in Battipaglia (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Battipaglia (SA) dell'anno 2003, al n. 16 Parte I, ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza di omologa n. 91/2025 del
29.01.2025, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 21.10.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
18.8.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare. Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“b) La sig.ra e il sig. rinunciano sin da Parte_1 Controparte_1 subito al mantenimento in quanto economicamente autosufficiente.
2 Proc. R.V.G. n. 1876/2025
c) Autorizzare il rilascio o il rinnovo dei documenti personali compreso il passaporto”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
[nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
24.03.1975 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Battipaglia (SA) dell'anno 2003, al n. 16 Parte I;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Battipaglia (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1876/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Mazzei Arturo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Vassallo Fabrizio, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 21.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.08.2025 i coniugi [nata a Parte_1
Milano (MI) il 19.06.1972 (C.F. )] e C.F._1 Controparte_1
1 Proc. R.V.G. n. 1876/2025
[nato a [...] il [...] (C.F. )], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 26.06.2003 in Battipaglia (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Battipaglia (SA) dell'anno 2003, al n. 16 Parte I, ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza di omologa n. 91/2025 del
29.01.2025, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 21.10.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
18.8.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare. Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“b) La sig.ra e il sig. rinunciano sin da Parte_1 Controparte_1 subito al mantenimento in quanto economicamente autosufficiente.
2 Proc. R.V.G. n. 1876/2025
c) Autorizzare il rilascio o il rinnovo dei documenti personali compreso il passaporto”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
[nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
24.03.1975 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Battipaglia (SA) dell'anno 2003, al n. 16 Parte I;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Battipaglia (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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