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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. Pietro GENOVIVA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Antonella GIALDINO - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 293 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1343/2021(RG n. 2698/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di differenze retributive, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore
rappr. e dif. dall' avv. C.V. MONTANARO
- Appellante - contro
rappr e difeso dall'avv. I. ZILIO Controparte_1
-Appellata-
OGGETTO: “differenze retributive”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente depositato la società in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto parzialmente la domanda di
, riconoscendo il diritto di questi ad essere inquadrato, in base alle mansioni svolte, Controparte_1
nella qualifica superiore parametro 151 del CCNL Autoferrotranvieri(in luogo del parametro 129 posseduto), accordandogli le differenze retributive ordinarie conseguenti e le differenze per le ore di straordinario espletate, con una riduzione del 50% delle somme richieste. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per non avere riconosciuto la prescrizione delle somme richieste con riferimento al periodo antecedente al quinquennio dalla domanda giudiziale, trattandosi di rapporto assistito da stabilità reale;
per avere male interpretato la prova testimoniale, ritenendo provate le mansioni superiori, mentre il ricorrente non aveva assolto l'onere probatorio sullo stesso ricadente;
ciò anche in tema di straordinario.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda del ricorrente.
L'appellato costituendosi, ha domandato il rigetto dell'appello riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata.
L'appello è infondato.
In materia di prescrizione, deve rilevarsi che in effetti l'eccezione è stata sollevata in primo grado ed era sufficientemente esposta e chiara. Tuttavia, essa è irrilevante se si considera che, dopo la legge n. 92/2012 non può più parlarsi a rigore di regime di stabilità reale e anche la giurisprudenza ha abbandonato la distinzione secondo cui la prescrizione decorre in corso di rapporto quando quest'ultimo è assistito da stabilità reale, mentre non decorre quando tale stabilità non sussiste.
Oggi, infatti, salvo che nel pubblico impiego in cui la stabilità reale consente tuttora la decorrenza della prescrizione, nel rapporto di lavoro privato si sostiene che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”1
Questo vuol dire che per tutte le spettanze non prescritte alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione resta interrotta dalla data di entrata in vigore della legge e riprende a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, dunque, a prescindere dal fatto che l'azienda occupasse più di 15 dipendenti, nessuna prescrizione è decorsa durante il rapporto di lavoro, avendo richiesto il ricorrente differenze relative agli ultimi mesi del 2007 e per gli anni successivi, nessuna delle quali era prescritta alla data di entrata in vigore della suddetta legge. .
Dunque l'eccezione va rigettata.
Nel merito si rileva che la prova testimoniale è stata univoca, chiara e coerente in senso favorevole al ricorrente, poiché tutti i testi ascoltati hanno confermato con dovizia di particolari che il ricorrente avesse svolto le medesime mansioni della collega . che è sempre stata Testimone_1
inquadrata nella qualifica 151, con la quale si alternava in turni. La stessa ha ammesso Tes_1
che ella lavorava nel turno di mattina e il ricorrente nel turno pomeridiano-.serale, svolgendo mansioni impiegatizie, consistenti nella vendita dei biglietti e nella gestione dei rapporti con la clientela, dando informazioni al telefono e allo sportello, incassando denaro, pagando ove necessario gli autisti mediante uso della cassa aziendale, a cui accedeva con la password aziendale personale;
gestendo i casi di overbooking anche mediante comunicazione all'azienda per l'aggiunta di un bus e gestendo la linea Puglia-Sicilia. Tali attività venivano gestite per lo più in ufficio mediante l'uso del computer aziendale. Sul punto è risultato particolarmente attendibile anche il titolare dell'agenzia Sogir Viaggi, ubicata al porto mercantile, all'interno dei cui uffici era allocata la postazione del ricorrente e della , il quale ha confermato tutte le attività svolte dal Tes_1 ricorrente all'interno dei suoi uffici, per averlo constatato quotidianamente per un lungo periodo.
Insomma è emerso in modo incontrovertibile, poiché confermato dai testi ascoltati, che il ricorrente non ha mai svolto le mansioni di autista di bus, inquadrato nel parametro 129, ma proprio di impiegato con mansioni di ufficio in alternanza alla , che appunto è inquadrata nel Tes_1
parametro 151.
Anche l'orario di lavoro è stato confermato con certezza, così come le numerose ore di straordinario rese ogni settimana, essendo costretto il ricorrente ad anticipare l'orario di lavoro, di mezz'ora o un'ora e a ritardare l'uscita di circa un'ora, anche perché egli non poteva andare via finchè non partiva l'ultimo bus, per cui se il bus era in ritardo per qualche ragione, egli doveva attendere. Ciò capitava circa tre volte alla settimana(sul punto i testi , particolarmente Tes_2 Tes_1
attendibili, perché indifferenti alle parti).
Il Tribunale ha dunque correttamente accolto la domanda sia di inquadramento superiore e differenze retributive conseguenti, sia quella di straordinario, seppure riducendola della metà, in considerazione della prova limitata a 3 giorni alla settimana.
La sentenza pertanto va confermata, risultando corretta la valutazione del giudice e anche le modalità di calcolo utilizzate, sulla base dei conteggi non direttamente contestati, nel senso che non sono stati evidenziati errori di calcolo o nei parametri utilizzati.
L'appello deve essere rigettato. Va accolto invece l'appello incidentale, poiché effettivamente, dato il valore della causa, il compenso liquidato al difensore risulta al di sotto dei limiti minimi di legge.
Posto che il valore della causa rientra i valori 26.000 e 52.000, applicando i valori minimi salvo che per la voce istruttoria, trattandosi di una causa dall'istruttoria complessa(essendo stati ascoltati numerosi testi e espletata una ctu), si perviene ad un valore di € 5500,00.
In appello altresì le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo in base agli stessi parametri, ma esclusa la fase dell'istruttoria.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale. Accoglie l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, limitatamente al capo delle spese, liquida in favore di , a titolo di Controparte_1 compensi professionali la somma di € 5500,00 oltre oneri accessori come per legge,
Condanna la alla rifusione delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio, che liquida in favore di in € 3500,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
oneri accessori come per legge.
Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Taranto, 26/2/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. P. Genoviva 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26246 del 06/09/2022