TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 29/09/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA in persona dei magistrati
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Presidente
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice rel.
Dott. GIOVANNI MARIA SACCHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 1197/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Susini, come da mandato in Parte_1 atti;
avente ad oggetto: adozione di maggiorenni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ai sensi dell'articolo 311 del codice civile con cui ha Parte_1 chiesto di poter adottare e dando atto del legame Parte_2 Persona_1 affettivo che lega l'adottante e gli adottandi;
Visto il parere espresso dal PM;
Rilevato che all'udienza del 19.09.2025, il Giudice Istruttore ha proceduto all'audizione dell'adottante e degli adottandi, i quali hanno riferito quanto segue.
ha confermato la volontà di adottare e Parte_1 Pt_2 Persona_1
(rispettivamente nati il 31.10.1986 e il 10.12.1993), i quali hanno, a loro volta, dichiarato di prestare il consenso rispetto alla domanda di adozione proposta da parte ricorrente, che hanno accolto con felicità e che considerano l'evoluzione naturale del loro rapporto. Le parti hanno infatti raccontato che il ricorrente è coniugato con la madre degli adottandi e convive con la stessa e con gli adottandi sin dall'anno 2011, essendosi da allora occupato di loro come fosse un padre.
È stata inoltre sentita la madre degli adottandi, la quale ha prestato il proprio consenso all'adozione, come richiesto dall'art. 297 c.c.. Il padre biologico degli adottandi, invece, non è comparso in udienza, malgrado la regolarità della notifica, per cui non è stato possibile procedere all'acquisizione del suo consenso;
Premesso e considerato che: .- l'adottante non ha discendenti legittimi;
.- il ricorrente ha compiuto gli anni 68 e supera di oltre diciotto anni quelli degli adottandi (peraltro, come noto, a seguito della pronuncia della Corte cost. 5/2024 il divario di età fra adottante e adottando, previsto dall'art. 291 c.c., è derogabile in caso di scostamento esiguo e motivi meritevoli);
.- gli adottandi non sono mai stati adottati in precedenza;
.- l'adottante e gli adottandi hanno espresso il proprio consenso all'adozione;
.- la madre degli adottandi ha espresso l'assenso all'adozione e non osta all'accoglimento della domanda la mancata acquisizione del consenso del padre naturale degli adottandi, il quale, portato a conoscenza dell'instaurazione del presente giudizio, nulla ha eccepito. D'altra parte, anche qualora lo stesso si fosse opposto all'adozione, il suo dissenso sarebbe stato superabile da questo Tribunale ai sensi dell'art. 297, co. 2 c.c., in quanto non giustificato o contrario all'interesse dei figli. È stato appurato, infatti, che il genitore non è presente nella vita dei figli, i quali hanno dichiarato di non avere rapporti col padre naturale: ne deriva che, nella specie, l'assenso richiesto ex lege perderebbe la sua funzione di tutela dei rapporti con la famiglia d'origine, invero insussistenti;
.- l'adottante è coniugato con la madre degli adottandi che ha prestato il suo consenso;
- gli adottandi sono di stato libero;
.- tra le parti risulta effettivamente sussistere un significativo legame di affetto e di consuetudine.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, piena e consapevole sia dell'adottante sia degli adottandi, di voler procedere all'adozione, ha evidenziato altresì come la domanda di adozione corrisponda sia all'interesse dell'adottando sia degli adottanti oltre che confermare una situazione affettiva e relazionale in atto da numerosi anni e sancire una definitiva effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività sociale;
.- per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento.
.- sono state assunte le opportune informazioni che confermano le circostanze indicate da
Parte_1
.- le condizioni di legge risultano adempiute e l'adozione conviene all'adottando;
.- visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento del ricorso, per le ragioni sopraindicate: dispone farsi luogo all'adozione di e Parte_2 [...]
a parte di . Per_1 Parte_1
Visto l'art. 299 c.c., dispone che gli adottati assumano il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio. Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c., con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza.
Savona, 24.09.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA in persona dei magistrati
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Presidente
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice rel.
Dott. GIOVANNI MARIA SACCHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 1197/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Susini, come da mandato in Parte_1 atti;
avente ad oggetto: adozione di maggiorenni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ai sensi dell'articolo 311 del codice civile con cui ha Parte_1 chiesto di poter adottare e dando atto del legame Parte_2 Persona_1 affettivo che lega l'adottante e gli adottandi;
Visto il parere espresso dal PM;
Rilevato che all'udienza del 19.09.2025, il Giudice Istruttore ha proceduto all'audizione dell'adottante e degli adottandi, i quali hanno riferito quanto segue.
ha confermato la volontà di adottare e Parte_1 Pt_2 Persona_1
(rispettivamente nati il 31.10.1986 e il 10.12.1993), i quali hanno, a loro volta, dichiarato di prestare il consenso rispetto alla domanda di adozione proposta da parte ricorrente, che hanno accolto con felicità e che considerano l'evoluzione naturale del loro rapporto. Le parti hanno infatti raccontato che il ricorrente è coniugato con la madre degli adottandi e convive con la stessa e con gli adottandi sin dall'anno 2011, essendosi da allora occupato di loro come fosse un padre.
È stata inoltre sentita la madre degli adottandi, la quale ha prestato il proprio consenso all'adozione, come richiesto dall'art. 297 c.c.. Il padre biologico degli adottandi, invece, non è comparso in udienza, malgrado la regolarità della notifica, per cui non è stato possibile procedere all'acquisizione del suo consenso;
Premesso e considerato che: .- l'adottante non ha discendenti legittimi;
.- il ricorrente ha compiuto gli anni 68 e supera di oltre diciotto anni quelli degli adottandi (peraltro, come noto, a seguito della pronuncia della Corte cost. 5/2024 il divario di età fra adottante e adottando, previsto dall'art. 291 c.c., è derogabile in caso di scostamento esiguo e motivi meritevoli);
.- gli adottandi non sono mai stati adottati in precedenza;
.- l'adottante e gli adottandi hanno espresso il proprio consenso all'adozione;
.- la madre degli adottandi ha espresso l'assenso all'adozione e non osta all'accoglimento della domanda la mancata acquisizione del consenso del padre naturale degli adottandi, il quale, portato a conoscenza dell'instaurazione del presente giudizio, nulla ha eccepito. D'altra parte, anche qualora lo stesso si fosse opposto all'adozione, il suo dissenso sarebbe stato superabile da questo Tribunale ai sensi dell'art. 297, co. 2 c.c., in quanto non giustificato o contrario all'interesse dei figli. È stato appurato, infatti, che il genitore non è presente nella vita dei figli, i quali hanno dichiarato di non avere rapporti col padre naturale: ne deriva che, nella specie, l'assenso richiesto ex lege perderebbe la sua funzione di tutela dei rapporti con la famiglia d'origine, invero insussistenti;
.- l'adottante è coniugato con la madre degli adottandi che ha prestato il suo consenso;
- gli adottandi sono di stato libero;
.- tra le parti risulta effettivamente sussistere un significativo legame di affetto e di consuetudine.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, piena e consapevole sia dell'adottante sia degli adottandi, di voler procedere all'adozione, ha evidenziato altresì come la domanda di adozione corrisponda sia all'interesse dell'adottando sia degli adottanti oltre che confermare una situazione affettiva e relazionale in atto da numerosi anni e sancire una definitiva effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività sociale;
.- per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento.
.- sono state assunte le opportune informazioni che confermano le circostanze indicate da
Parte_1
.- le condizioni di legge risultano adempiute e l'adozione conviene all'adottando;
.- visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento del ricorso, per le ragioni sopraindicate: dispone farsi luogo all'adozione di e Parte_2 [...]
a parte di . Per_1 Parte_1
Visto l'art. 299 c.c., dispone che gli adottati assumano il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio. Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c., con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza.
Savona, 24.09.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi