CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1100/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2824/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 AT - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015491546000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015491546000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015491546000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015491546000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015491546000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015491546000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015491546000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160047488737000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170030128751000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020810336000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210117678067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200041136559000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210164667129000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220036926958000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 373/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 2824/2024 del registro generale, depositato in data 16 marzo 2024, il sig. Ricorrente_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239015491546/000, notificata in data 26 gennaio 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate -
ON (di seguito, ADER) richiedeva il pagamento della somma di € 2.977,29 a titolo di Tasse
Automobilistiche per le annualità 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, oltre interessi e sanzioni. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e delle prodromiche cartelle di pagamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, eccependo in via principale l'intervenuta prescrizione triennale del credito erariale per tutte le annualità contestate, stante l'omessa notifica di qualsiasi atto interruttivo precedente. Ha inoltre lamentato la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione e il difetto di motivazione degli atti impugnati, in violazione dello Statuto dei diritti del contribuente.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - ON con controdeduzioni depositate in data 20 maggio 2024, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione del litisconsorzio necessario, non essendo stato evocato in giudizio l'ente impositore titolare del credito. Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per tardività, sostenendo che le cartelle di pagamento presupposte sono state ritualmente notificate e mai impugnate, con conseguente cristallizzazione della pretesa e preclusione di ogni doglianza relativa a vizi non propri dell'intimazione di pagamento.
Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, deducendo la regolarità delle notifiche degli atti interruttivi e l'applicazione dei periodi di sospensione dei termini previsti dalla normativa emergenziale
COVID-19.
Ha infine sostenuto l'infondatezza del motivo relativo al difetto di motivazione e ha concluso per il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione, con vittoria di spese.
La causa, all'udienza del 3 febbraio 2026, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente fonda la propria impugnazione sull'asserita prescrizione del credito e sulla mancata ricezione di qualsiasi atto prodromico rispetto all'intimazione di pagamento notificata nel 2024.
Dalla documentazione versata in atti dalla resistente, emergono tuttavia le prove delle rituali notifiche di tutte le cartelle di pagamento presupposte, avvenute in date antecedenti all'intimazione opposta e mai impugnate dal contribuente.
In particolare, risultano notificate: la cartella n. 29320160047488737000 in data 01/06/2017; la cartella n.
29320170030128751000 in data 27/01/2018; la cartella n. 29320180020810336000 in data 25/02/2019; la cartella n. 29320200041136559000 in data 16/06/2022; la cartella n. 29320210117678067000 in data
14/10/2022; la cartella n. 29320210164667129000 in data 12/10/2022; la cartella n. 29320220036926958000 in data 18/10/2022.
La mancata impugnazione di tali atti nei termini di legge, fissati a pena di inammissibilità in sessanta giorni dalla notificazione, ha determinato la definitività delle pretese tributarie in essi contenute.
Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, inclusa quella di prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa. Il preavviso di fermo o, come nel caso di specie, l'intimazione di pagamento che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo ed è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.
Il ricorrente non ha dedotto alcun vizio proprio dell'intimazione di pagamento, limitandosi a riproporre questioni attinenti agli atti presupposti, la cui discussione è ormai preclusa.
Anche a voler considerare l'eccezione di prescrizione come maturata successivamente alla notifica delle singole cartelle, la stessa risulterebbe infondata.
Il termine di prescrizione triennale per la tassa automobilistica, una volta interrotto dalla notifica di un atto, inizia a decorrere nuovamente solo dal momento in cui tale atto è divenuto definitivo, e quindi decorsi sessanta giorni dalla notifica. Dagli atti di causa, risulta che la resistente ha notificato al ricorrente ulteriori atti interruttivi, quali avvisi di intimazione e preavvisi di fermo, anch'essi mai impugnati, idonei a interrompere ulteriormente il decorso della prescrizione.
Infine, è infondato anche il motivo relativo al presunto difetto di motivazione. L'intimazione di pagamento è congruamente motivata con il semplice richiamo agli atti impositivi e alle cartelle presupposte e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori. Tale indicazione soddisfa l'obbligo di motivazione, ponendo il contribuente nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge. Catania, 03/02/2026
Il Giudice
IO LO
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2824/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 AT - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015491546000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015491546000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015491546000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015491546000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015491546000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015491546000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015491546000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160047488737000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170030128751000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020810336000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210117678067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200041136559000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210164667129000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220036926958000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 373/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 2824/2024 del registro generale, depositato in data 16 marzo 2024, il sig. Ricorrente_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239015491546/000, notificata in data 26 gennaio 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate -
ON (di seguito, ADER) richiedeva il pagamento della somma di € 2.977,29 a titolo di Tasse
Automobilistiche per le annualità 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, oltre interessi e sanzioni. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e delle prodromiche cartelle di pagamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, eccependo in via principale l'intervenuta prescrizione triennale del credito erariale per tutte le annualità contestate, stante l'omessa notifica di qualsiasi atto interruttivo precedente. Ha inoltre lamentato la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione e il difetto di motivazione degli atti impugnati, in violazione dello Statuto dei diritti del contribuente.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - ON con controdeduzioni depositate in data 20 maggio 2024, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione del litisconsorzio necessario, non essendo stato evocato in giudizio l'ente impositore titolare del credito. Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per tardività, sostenendo che le cartelle di pagamento presupposte sono state ritualmente notificate e mai impugnate, con conseguente cristallizzazione della pretesa e preclusione di ogni doglianza relativa a vizi non propri dell'intimazione di pagamento.
Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, deducendo la regolarità delle notifiche degli atti interruttivi e l'applicazione dei periodi di sospensione dei termini previsti dalla normativa emergenziale
COVID-19.
Ha infine sostenuto l'infondatezza del motivo relativo al difetto di motivazione e ha concluso per il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione, con vittoria di spese.
La causa, all'udienza del 3 febbraio 2026, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente fonda la propria impugnazione sull'asserita prescrizione del credito e sulla mancata ricezione di qualsiasi atto prodromico rispetto all'intimazione di pagamento notificata nel 2024.
Dalla documentazione versata in atti dalla resistente, emergono tuttavia le prove delle rituali notifiche di tutte le cartelle di pagamento presupposte, avvenute in date antecedenti all'intimazione opposta e mai impugnate dal contribuente.
In particolare, risultano notificate: la cartella n. 29320160047488737000 in data 01/06/2017; la cartella n.
29320170030128751000 in data 27/01/2018; la cartella n. 29320180020810336000 in data 25/02/2019; la cartella n. 29320200041136559000 in data 16/06/2022; la cartella n. 29320210117678067000 in data
14/10/2022; la cartella n. 29320210164667129000 in data 12/10/2022; la cartella n. 29320220036926958000 in data 18/10/2022.
La mancata impugnazione di tali atti nei termini di legge, fissati a pena di inammissibilità in sessanta giorni dalla notificazione, ha determinato la definitività delle pretese tributarie in essi contenute.
Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, inclusa quella di prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa. Il preavviso di fermo o, come nel caso di specie, l'intimazione di pagamento che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo ed è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.
Il ricorrente non ha dedotto alcun vizio proprio dell'intimazione di pagamento, limitandosi a riproporre questioni attinenti agli atti presupposti, la cui discussione è ormai preclusa.
Anche a voler considerare l'eccezione di prescrizione come maturata successivamente alla notifica delle singole cartelle, la stessa risulterebbe infondata.
Il termine di prescrizione triennale per la tassa automobilistica, una volta interrotto dalla notifica di un atto, inizia a decorrere nuovamente solo dal momento in cui tale atto è divenuto definitivo, e quindi decorsi sessanta giorni dalla notifica. Dagli atti di causa, risulta che la resistente ha notificato al ricorrente ulteriori atti interruttivi, quali avvisi di intimazione e preavvisi di fermo, anch'essi mai impugnati, idonei a interrompere ulteriormente il decorso della prescrizione.
Infine, è infondato anche il motivo relativo al presunto difetto di motivazione. L'intimazione di pagamento è congruamente motivata con il semplice richiamo agli atti impositivi e alle cartelle presupposte e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori. Tale indicazione soddisfa l'obbligo di motivazione, ponendo il contribuente nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge. Catania, 03/02/2026
Il Giudice
IO LO