TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/11/2025, n. 12291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12291 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice AN CC, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 27743 dell'anno 2025, vertente tra
, con gli Avv.ti Nadia Candeloro e Jacopo Arcangeli, ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carla Attanasio, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 luglio 2025 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo di accertare e l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito richiesto dall'Ente.
Esponeva che l' , con comunicazione del 30.09.2024 lo aveva informato che la sua CP_1 pensione n. 044-700404262962, categoria INVCIV (Invalidità Civile), era stata ricalcolata a partire dal
1° gennaio 2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021 e che tale ricalcolo avrebbe comportato un pagamento superiore a quanto dovuto, per un importo lordo complessivo di € 7.914,27 per il periodo dal gennaio 2022 a dicembre 2023; che egli era stato riconosciuto invalido nella misura del 100%; che aveva proposto tempestivo ricorso amministrativo avverso tale richiesta di restituzione, al quale non era seguita alcuna risposta da parte dell;
che l'indebito era infondato, in quanto il CP_1 reddito imponibile percepito nell'anno 2021, pari a € 16.168,00, era inferiore al limite di legge fissato per godere della pensione di inabilità per l'anno 2021, pari a € 16.982,49; che, in ogni caso, l'indebito era irripetibile in quanto avente natura assistenziale.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in CP_1 diritto.
pagina 1 di 3 Assumeva che l'indebito si era generato per l'annualità 2022 (con riferimento ai redditi 2021), sommando i redditi da immobili e fabbricati dichiarati (€ 10.762) con il reddito derivante da altra prestazione IOART pensione per l'anno 2022 (€ 6.829,81), per un totale di € 17.591,81, superiore al limite di € 17.050,42 per l'anno 2021; che il quadro normativo di riferimento in materia di ripetibilità dell'indebito assistenziale (art. 35, co. 10 bis, D.L. n. 207/2008, convertito in L. n. 14/2009, e art. 13 L.
412/1991) legittimava pienamente l'attività di recupero.
All'esito dell'udienza del 26 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La prestazione oggetto di recupero da parte dell è la pensione di invalidità civile (INVCIV), CP_1 emolumento che rientra nel novero delle prestazioni assistenziali, finanziate dalla fiscalità generale e volte a garantire i diritti fondamentali di cui all'art. 38 Cost., a prescindere dal rapporto contributivo.
Il regime giuridico dell'indebito assistenziale si differenzia nettamente da quello previdenziale (art. 52, comma 2, della L. n. 88/1989), il quale, di regola, ammette la ripetizione di somme indebitamente versate anche in caso di buona fede dell'accipiens. Per le prestazioni assistenziali, invece, il diritto vivente – cristallizzato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 2652/2010) – ha stabilito il principio secondo cui le somme percepite indebitamente sono irripetibili ove sia accertata la buona fede dell'accipiens. Tale orientamento è volto a tutelare il legittimo affidamento del soggetto assistito, che, versando in condizione di bisogno, non può essere gravato dall'onere di restituire somme a causa di errori imputabili all'Ente erogatore, soprattutto quando l'errore incide sulla determinazione del reddito rilevante.
L , quale attore sostanziale della pretesa restitutoria, aveva l'onere di dimostrare che l'eccedenza CP_1 fosse stata causata dal dolo o dalla colpa grave del ricorrente.
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha sostenuto di aver adempiuto puntualmente e integralmente ai propri oneri dichiarativi, fornendo all'ente i dati reddituali relativi all'anno 2021. È infatti documentalmente provato che il ha adempiuto puntualmente e integralmente ai Parte_1 propri oneri dichiarativi, fornendo all'Ente tutti i dati reddituali relativi all'annualità 2021, ivi compresa la titolarità della pensione IOART e i redditi immobiliari, come risulta dal Modello UNICO 2022 in atti. L'indebito di € 7.914,27 non è perciò scaturito da una reticenza, una mancata comunicazione dei fatti o una dichiarazione mendace da parte del ricorrente, ma da un ricalcolo operato ex post dall CP_1 con provvedimento del 30.09.2024, ben dopo l'inizio del periodo di erogazione e di percepibilità dei dati reddituali da parte dell . CP_1
pagina 2 di 3 La genesi dell'errore è pertanto da ascriversi esclusivamente a un vizio interno alla fase di liquidazione, verifica o elaborazione dei dati da parte dell medesimo, che ha tardivamente riscontrato la CP_1 sussistenza del superamento reddituale attraverso una complessa operazione di sommatoria di diverse tipologie di reddito e il confronto con i limiti normativi in costante evoluzione.
In definitiva, la condotta del ricorrente, improntata alla massima trasparenza dichiarativa, non può che considerarsi in buona fede. Essendo mancata da parte dell la dimostrazione della colpa grave o CP_1 del dolo del beneficiario, e dovendosi ritenere che l'errore sia imputabile alla sfera organizzativa e gestionale dell'Ente, l'indebito accertato di € 7.914,27 è da dichiararsi irripetibile, con conseguente annullamento del provvedimento di recupero.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso;
- condanna parte resistente a rifondere le spese del grado, liquidate in euro 1.865,00, oltre spese al 15%,
IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, lì 26.11.2025
La Giudice
AN CC
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice AN CC, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 27743 dell'anno 2025, vertente tra
, con gli Avv.ti Nadia Candeloro e Jacopo Arcangeli, ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carla Attanasio, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 luglio 2025 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo di accertare e l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito richiesto dall'Ente.
Esponeva che l' , con comunicazione del 30.09.2024 lo aveva informato che la sua CP_1 pensione n. 044-700404262962, categoria INVCIV (Invalidità Civile), era stata ricalcolata a partire dal
1° gennaio 2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021 e che tale ricalcolo avrebbe comportato un pagamento superiore a quanto dovuto, per un importo lordo complessivo di € 7.914,27 per il periodo dal gennaio 2022 a dicembre 2023; che egli era stato riconosciuto invalido nella misura del 100%; che aveva proposto tempestivo ricorso amministrativo avverso tale richiesta di restituzione, al quale non era seguita alcuna risposta da parte dell;
che l'indebito era infondato, in quanto il CP_1 reddito imponibile percepito nell'anno 2021, pari a € 16.168,00, era inferiore al limite di legge fissato per godere della pensione di inabilità per l'anno 2021, pari a € 16.982,49; che, in ogni caso, l'indebito era irripetibile in quanto avente natura assistenziale.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in CP_1 diritto.
pagina 1 di 3 Assumeva che l'indebito si era generato per l'annualità 2022 (con riferimento ai redditi 2021), sommando i redditi da immobili e fabbricati dichiarati (€ 10.762) con il reddito derivante da altra prestazione IOART pensione per l'anno 2022 (€ 6.829,81), per un totale di € 17.591,81, superiore al limite di € 17.050,42 per l'anno 2021; che il quadro normativo di riferimento in materia di ripetibilità dell'indebito assistenziale (art. 35, co. 10 bis, D.L. n. 207/2008, convertito in L. n. 14/2009, e art. 13 L.
412/1991) legittimava pienamente l'attività di recupero.
All'esito dell'udienza del 26 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La prestazione oggetto di recupero da parte dell è la pensione di invalidità civile (INVCIV), CP_1 emolumento che rientra nel novero delle prestazioni assistenziali, finanziate dalla fiscalità generale e volte a garantire i diritti fondamentali di cui all'art. 38 Cost., a prescindere dal rapporto contributivo.
Il regime giuridico dell'indebito assistenziale si differenzia nettamente da quello previdenziale (art. 52, comma 2, della L. n. 88/1989), il quale, di regola, ammette la ripetizione di somme indebitamente versate anche in caso di buona fede dell'accipiens. Per le prestazioni assistenziali, invece, il diritto vivente – cristallizzato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 2652/2010) – ha stabilito il principio secondo cui le somme percepite indebitamente sono irripetibili ove sia accertata la buona fede dell'accipiens. Tale orientamento è volto a tutelare il legittimo affidamento del soggetto assistito, che, versando in condizione di bisogno, non può essere gravato dall'onere di restituire somme a causa di errori imputabili all'Ente erogatore, soprattutto quando l'errore incide sulla determinazione del reddito rilevante.
L , quale attore sostanziale della pretesa restitutoria, aveva l'onere di dimostrare che l'eccedenza CP_1 fosse stata causata dal dolo o dalla colpa grave del ricorrente.
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha sostenuto di aver adempiuto puntualmente e integralmente ai propri oneri dichiarativi, fornendo all'ente i dati reddituali relativi all'anno 2021. È infatti documentalmente provato che il ha adempiuto puntualmente e integralmente ai Parte_1 propri oneri dichiarativi, fornendo all'Ente tutti i dati reddituali relativi all'annualità 2021, ivi compresa la titolarità della pensione IOART e i redditi immobiliari, come risulta dal Modello UNICO 2022 in atti. L'indebito di € 7.914,27 non è perciò scaturito da una reticenza, una mancata comunicazione dei fatti o una dichiarazione mendace da parte del ricorrente, ma da un ricalcolo operato ex post dall CP_1 con provvedimento del 30.09.2024, ben dopo l'inizio del periodo di erogazione e di percepibilità dei dati reddituali da parte dell . CP_1
pagina 2 di 3 La genesi dell'errore è pertanto da ascriversi esclusivamente a un vizio interno alla fase di liquidazione, verifica o elaborazione dei dati da parte dell medesimo, che ha tardivamente riscontrato la CP_1 sussistenza del superamento reddituale attraverso una complessa operazione di sommatoria di diverse tipologie di reddito e il confronto con i limiti normativi in costante evoluzione.
In definitiva, la condotta del ricorrente, improntata alla massima trasparenza dichiarativa, non può che considerarsi in buona fede. Essendo mancata da parte dell la dimostrazione della colpa grave o CP_1 del dolo del beneficiario, e dovendosi ritenere che l'errore sia imputabile alla sfera organizzativa e gestionale dell'Ente, l'indebito accertato di € 7.914,27 è da dichiararsi irripetibile, con conseguente annullamento del provvedimento di recupero.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso;
- condanna parte resistente a rifondere le spese del grado, liquidate in euro 1.865,00, oltre spese al 15%,
IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, lì 26.11.2025
La Giudice
AN CC
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 3 di 3