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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1820/2024 R.G.
Promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al C.F._1
ricorso, dagli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, presso i quali è
elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
il , in persona del Ministro in Controparte_1
carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai propri funzionari delegati, dottori Paolo Atzori e Gabriele Angelo CP_2 CP_3
Camboni, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro sito in Cagliari, via Giudice Guglielmo nn. 44 - 46, presso l' Controparte_4
Convenuto
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 4.6.2024 la docente Parte_1
ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentirsi accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docenti (di seguito
R.P.D.), quale componente dovuta della retribuzione introdotta dall'art. 7 del C.C.N.L.
pagina 1 Comparto Scuola del 15 marzo 2001, in relazione al periodo di servizio svolto con contratto di lavoro a tempo determinato, relativamente agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, nella misura da determinarsi in applicazione dei criteri previsti dalla disciplina della contrattazione collettiva vigente, e, per l'effetto, per sentir condannare il convenuto alla corresponsione in suo favore dell'importo di CP_1
euro 3.392,95 oltre accessori di legge.
1.1. A fondamento del ricorso ha esposto di essere una docente a tempo determinato e di non aver ricevuto, per gli anni scolastici oggetto di causa, la R.P.D., emolumento introdotto dall'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001 e successivamente rideterminato ai sensi delle disposizioni dei contratti successivi del medesimo Comparto.
Ha quindi osservato come tale omissione costituisse un evidente e oggettivo inadempimento contrattuale del , in violazione della disciplina pattizia, oltre CP_1
che in contrasto con i principi nazionali e comunitari che sanciscono il divieto di discriminazione dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato,
come accertato in numerose pronunce della giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito richiamate nel ricorso.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha resistito alla domanda. CP_1
Ha ritenuto che, in base alle stesse disposizioni della contrattazione collettiva citate da controparte, la R.P.D. non debba essere corrisposta ai docenti destinatari di incarichi di supplenze brevi e temporanee, stante l'asserita indispensabile taratura di tale voce retributiva come misura annua, ascrivibile ad una connessione temporale tra la tipologia del rapporto contrattuale e la didattica.
Ha inoltre contestato la correttezza del calcolo effettuato dalla ricorrente, sostenendo che, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, la somma dovuta era pari a complessivi euro 3.369,78, invece che euro 3.392,95, come richiesto dalla ricorrente (risultavano infatti: n. 273 giorni per l'a.s. 2019/2020; n. 275 giorni per l'a.s.
2020/2021; n. 31 giorni per l'a.s. 2021/2022; per un totale di n. 579 giorni;
n. 579 giorni per euro 5,82 = euro 3.369.78).
3. La causa, istruita con le sole produzioni documentali di cui agli atti introduttivi, è stata quindi tenuta in decisione.
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4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
Come già osservato da questo Tribunale in varie controversie analoghe (v. da ultimo la sentenza n. 1565/2024, pubblicata in data 5.12.2024 nella causa R.G. n. 3049/2023 e la sentenza n. 127/2025 pubblicata in data 22.1.2025 nella causa R.G. n. 1851/2024), occorre premettere come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare, di per sé sola, motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenze di qualunque durata, dal godimento della R.P.D.
In particolare, la R.P.D. costituisce un elemento della retribuzione non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente, di natura fissa e continuativa, istituito dal C.C.N.L. per il personale del Comparto Scuola del 15 marzo 2001.
A tale proposito l'art. 7, comma 1°, del citato C.C.N.L. aveva stabilito l'attribuzione al personale docente ed educativo di “compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, e, al comma 3°, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, con l'espressa finalità della valorizzazione professionale della funzione e al miglioramento del servizio scolastico, riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte che, in materia di
R.P.D., ha stabilito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
pagina 3 all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanze n. 20015 del 27.7.2018 e n. 6293 del 5.3.2020).
Tale orientamento, come detto, è ormai seguito anche dalla giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale.
La Suprema Corte ha rilevato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (in motivazione, Cass. civ., ord. n. 20015/2018 sopra richiamata).
pagina 4 Nella vicenda scrutinata, parte ricorrente ha documentalmente provato di aver espletato l'incarico di supplenza durante gli anni scolastici indicati, ed ha pertanto diritto al riconoscimento della R.P.D..
Venendo alla quantificazione di tale trattamento retributivo, si ritiene corretto il conteggio eseguito dal convenuto, sopra riportato, al quale, peraltro, ha CP_1
aderito anche la ricorrente.
Sull'importo di euro 3.369,78 è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
5. Le spese seguono la soccombenza (si osserva che la domanda di parte ricorrente è stata accolta in misura pressoché integrale) e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore compreso tra euro 1.100,01 sino ad euro
5.200,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando
effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.369,78 lordi, oltre
[...]
alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti
pagina 5 dovuta per gli incarichi di supplenza espletati negli anni scolastici indicati in ricorso;
2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in euro 49,00 per spese di contributo unificato ed in euro
1.030,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio.
Cagliari, 5.2.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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