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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/07/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 85/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 85/2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Andrea Pancheri e Paolo Brunaldi
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO, CONTUMACE
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni dell'attrice: “- disporsi l'affidamento in via esclusiva alla SI.ra del Parte_1 figlio minore , disponendo che la madre possa assumere tutte le decisioni di maggiore Persona_1 importanza per il figlio, ivi espressamente incluse quelle sull'iscrizione, la frequenza e le autorizzazioni ad asili nido o scuole, sugli aspetti di natura sanitaria, ludico/ricreativa e sul rilascio e il rinnovo di documenti d'identità anche validi per l'espatrio, anche senza il previo consenso del padre del minore, con collocamento del medesimo presso la sua attuale residenza in Zanè (VI);
pagina 1 di 6 - determinarsi tempi e modalità di visita e della permanenza del figlio minore presso il Persona_1 padre subordinatamente alla manifestazione di un concreto e tangibile interesse in tal senso, ad un parere positivo da parte di un professionista circa le capacità genitoriali del padre, all'idoneità dei locali ove tali incontri dovrebbero avere luogo e presenza di una persona di comprovata affidabilità.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi che codesto Tribunale voglia disporre l'affidamento esclusivo con adozione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio in via congiunta, ovvero l'affidamento condiviso, ferma restando la collocazione presso la madre, disciplinarsi il diritto di visita secondo le medesime modalità richieste al punto precedente.
In ogni caso:
- individuarsi l'assegno che il SI. dovrà versare a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 del figlio nella misura di € 400,00, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, dichiarandosi obbligato il SI. al versamento mensile delle somme così Controparte_1 individuate, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ciascun mese, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, a favore della SI.ra ; Parte_1
- disporsi che le spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore, così come individuate dal
Protocollo del Tribunale di Vicenza, vengano poste a carico del SI. nella misura del 50%, CP_1 ovvero nella maggior misura che sarà ritenuta di giustizia.
- disporsi che l'assegno unico, ovvero gli assegni familiari, ovvero qualsiasi erogazione di natura previdenziale e/o assistenziale comunque denominata erogata da enti pubblici quale sostegno economico alle famiglie con figli a carico, inclusi eventuali arretrati, vengano attribuiti nella misura del 100% alla SI.ra . Parte_1
Con rifusione integrale delle spese e compensi di lite, ivi compreso il rimborso del 15% per spese generali, Iva e CPA.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.1.2024 la , premesso che dalla relazione con il Parte_1 convenuto era nato il figlio (n. 31.7.2022) rappresentava che la relazione, già complessa Persona_1
Per_ posto che aveva concepito all'età di diciannove anni e durante cui la coppia aveva convissuto con il minore solo tra novembre e dicembre 2022, si era progressivamente deteriorata e che era cessata quando essa attrice aveva appreso di aspettare un altro bambino dal;
il convenuto aveva reagito Per_1 impedendo all'attrice di rientrare nell'allora casa coniugale e trattenendo il figlio con sé per cinque Per_ mesi, quando con l'ausilio dei SS veniva accompagnato presso l'abitazione materna, ove iniziava pagina 2 di 6 a risiedere con la madre.
I Servizi prendevano in carico la coppia e nelle relazioni emergeva da subito l'incapacità/inidoneità genitoriale del , che disattendeva i calendari predisposti, anche nel periodo in cui l'attrice Per_1 avrebbe portato a termine la gravidanza, in cui le parti avevano concordato che il convenuto tenesse il bambino. A gennaio 2023 la convenuta apprendeva che il marito aveva avviato un'altra relazione.
Deduceva di aver ultimato la scuola, presso un istituto di formazione, ma di non aver intrapreso alcuna attività lavorativa, risultando in stato di interessante, da una diversa relazione, al momento della presentazione del ricorso. Dava atto di percepire l'AU e di non essere in grado di ricostruire la situazione lavorativa e reddituale del convenuto. Per_ Ciò premesso in fatto, chiedeva regolamentarsi il regime di affido e collocamento di concludendo come in epigrafe, adottandosi provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c.
Vista tale istanza, l'allora Relatore disponeva che i SS trasmettessero relazione urgente entro il
30.1.2024. Alla luce della stessa, veniva disposto ex art. 473bis.15 c.p.c. con decreto inaudita altera parte del 31.1.2024 l'affido esclusivo in favore della madre, il diritto di visita per il padre con modalità protetta e un contributo al mantenimento a carico del convenuto pari ad € 200,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, dandosi mandato ai SS di monitorare e esaminare entrambi i genitori e i contesti di vita e familiari e valutare le capacità genitoriali. Veniva assegnato ai SS termine fino al 10.7.2024 per il deposito della relazione e fissata udienza al 22.2.2024 per la conferma, modifica o revoca del decreto.
2. A detta udienza nessuno compariva per il convenuto e veniva chiesta la conferma del decreto.
Rilevata la rituale intimazione del convenuto, veniva confermato il provvedimento, fissandosi l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 21.5.2024. A detta udienza, verificata la tardività della notifica, la causa veniva rinviata all'8.10.2024 per i medesimi incombenti;
i SS depositavano nelle more il 19.9.2024 relazione.
All'udienza dell'8.10.2024 veniva dichiarata la contumacia del convenuto, confermati i provvedimenti in essere e la causa rinviata al 18.2.2025 per rimessione al collegio, disponendosi, con comunicazione a cura della cancelleria, l'acquisizione dell'estratto contributivo INPS del e delle dichiarazioni Per_1 dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, trasmesse dagli istituti il 16.10 e il 28.10.2024.
La causa veniva trattenuta in decisione e il PM rendeva le conclusioni riportate in epigrafe il 10.3.2025.
Con ordinanza del 20.3.2025 il Collegio, rilevata la nullità della notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza dell'8.10.2024 revocava la declaratoria di contumacia, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio e fissava a tal fine l'udienza del 15.7.2025, disponendosi la rinnovazione della notifica a cura dell'attrice. pagina 3 di 6 A detta udienza, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del convenuto;
il
Giudice invitava il difensore a precisare le conclusioni, rassegnate come in epigrafe e la causa veniva discussa oralmente ex art. 473bis.22 c.p.c. e trattenuta in decisione.
3. Le domande della sono meritevoli di accoglimento. Parte_1
È opportuno ricordare che in base all'orientamento ampiamente maggioritario della S.C. il Giudice può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli – ispirata dal c.d. diritto alla bigenitorialità - solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. Sez. I, ord. n. 4056 del
9/2/2023; Cass. Sez. I, ord. n. 21425 del 6/7/2022; Cass. Sez. I ord. n. 6535 del 6/3/2019)
Nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni richieste dalla Suprema Corte per derogare al regime legale dell'affido condiviso e disporre l'affido esclusivo del minore al padre, ossia l'incapacità/ inidoneità della madre alla cura ed educazione del figlio e l'oggettivo pregiudizio a quest'ultimo derivante dall'affidamento condiviso.
Il convenuto ha infatti manifestato un totale disinteresse nei confronti del figlio e ciò sia prima dell'avvio del procedimento, sia nel corso dello stesso.
La latitanza del prima dell'avvio del giudizio è confermato dalle relazioni dei SS acquisite in Per_1 corso di causa, in cui si dà atto della graduale riduzione della presenza del convenuto, successivamente alla presa in carico della famiglia da parte dei SS e della sua conseguente irreperibilità, anche verso i servizi (cfr. relazione 31.1.2024), proseguita anche successivamente all'avvio del giudizio (cfr. relazione 19.9.2024).
Le relazioni danno atto anche delle fragilità della convenuta, portata a cercare riscontri nelle relazioni intime, ma esponendosi a rischi rilevanti. I SS confermano che l'attrice ha portato a termine anche la seconda gravidanza, ma che anche il padre del secondo bambino è sparito, non appena avuta notizia della gravidanza. Ad ogni modo i SS hanno confermato che l'attrice può contare su una solida rete familiare (la madre e il di lei compagno, ma anche il padre) per il sostegno morale, materiale e Per_ economico nella gestione dei nipoti e di . La convenuta è stata inserita quindi in un programma che prevede la presenza di un educatore e incontri con operatori per il sostegno alla genitorialità.
Alla luce di tali risultanze, ritiene il Collegio che sia palese la grave inadeguatezza genitoriale del convenuto: lo stesso non solo appare da lungo tempo assente dalla vita del figlio, ma risulta anche un genitore pregiudizievole per il medesimo, non provvedendo al suo accudimento e mantenimento.
Considerato che, al contrario, la madre, anche con l'ausilio della rete familiare, è adeguata ed pagina 4 di 6 accudente verso il figlio, nonché attenta ai suoi bisogni emotivi e pronta a proporre attività e scelte adeguate al minore ed utili alla sua sana crescita e sviluppo, deve in questa sede accogliersi la domanda di volta ad ottenere l'affidamento esclusivo del figlio, con facoltà di prendere, Parte_1 anche senza il consenso della madre, tutte le decisioni, comprese quelle di maggior interesse, per il minore.
4. Quanto al diritto di visita paterno, stante l'irreperibilità del convenuto e il lungo tempo trascorsi dagli ultimi contatti tra padre e minore (da che può inferirsi l'opportunità, laddove il padre cessi di essere reperibile, di un ripristino graduale delle visite) si deve confermare quanto già disposto nei provvedimenti provvisori, sicché il convenuto potrà vedere, previa sua richiesta, il figlio solo ed esclusivamente in modalità protetta presso i SS.SS. territorialmente competenti, secondo il calendario che gli stessi andranno a stilare.
5.Quanto al mantenimento del figlio, l'attrice ha allegato di non esser dotata di risorse, stante anche la necessità di accudire i figli minori e il termine relativamente recente dell'ultima gravidanza, per cui non ha maturato esperienza lavorativa.
Deve tuttavia osservarsi che l'attrice è senz'altro dotata di capacità lavorativa generica, che potrà mettere a frutto per dotarsi di una fonte reddituale e di ciò occorre tener conto.
Quanto alla posizione del convenuto, dall'estratto INPS e dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia dell'entrate emerge che abbia cambiato (anche solo nel 2024) più e più volte lavoro percependo Per_1 nel 2024, fino all'agosto di tale anno, circa. 12.300 €. Il soggetto è quindi anch'egli senz'altro dotato di capacità reddituale, che gli dovrebbe consentire di percepire redditi per almeno ca. 20.000,00 annui, considerati i dati acquisiti.
Tanto premesso, si rammenta che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
5.1. Ciò premesso, in ragione del regime di affido e del collocamento assolutamente prevalente, l'AU spetterà per legge all'attrice e deve dunque provvedersi come da dispositivo.
5.2. Tenuto delle presumibili eSIenze del figlio correlata all'età, della prevalente e allo stato pressoché Per_ esclusiva permanenza di presso la madre di cui all'art. 337 ter IV comma c.c., considerati i dati che è stato possibile acquisire in corso di causa, si ritiene di determinare (fermi i provvedimenti provvisori emessi in corso di causa) a partire dall'agosto 2025 la misura del contributo nella misura di
€ 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo del Tribunale adito. pagina 5 di 6 6. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese vengono così liquidate sulla base della legge
27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato, stante il valore indeterminato del giudizio, in quello per i procedimenti con valore indeterminabile a complessità bassa – applicati ai minimi in ragione della linearità in fatto e diritto del procedimento e, precisamente: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.809,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre , con collocamento Persona_1 Parte_1
e residenza presso l'abitazione della stessa con previsione che la madre possa prendere da solo tutte le decisioni riguardanti lo stesso minore, comprese quelle di maggiore interesse per lui;
ii) dispone che possa vedere il figlio minore , previa sua richiesta, solo ed Controparte_1 Persona_1 esclusivamente in modalità protetta presso i SS.SS. territorialmente competenti, secondo il calendario che gli stessi andranno a stilare iii) dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre;
Parte_1 iv) fa obbligo a di contribuire al mantenimento del figlio con la somma di Controparte_1 Persona_1
€ 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il Parte_1 giorno 10, con decorrenza dal 10.8.2025 e fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori emessi in corso di causa e di farsi carico del 50% delle spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
v) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di , pari ad € Controparte_1 Parte_1
3.809,00 per compensi, oltre accessori come per legge sui compensi.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio del 22 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 85/2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Andrea Pancheri e Paolo Brunaldi
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO, CONTUMACE
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni dell'attrice: “- disporsi l'affidamento in via esclusiva alla SI.ra del Parte_1 figlio minore , disponendo che la madre possa assumere tutte le decisioni di maggiore Persona_1 importanza per il figlio, ivi espressamente incluse quelle sull'iscrizione, la frequenza e le autorizzazioni ad asili nido o scuole, sugli aspetti di natura sanitaria, ludico/ricreativa e sul rilascio e il rinnovo di documenti d'identità anche validi per l'espatrio, anche senza il previo consenso del padre del minore, con collocamento del medesimo presso la sua attuale residenza in Zanè (VI);
pagina 1 di 6 - determinarsi tempi e modalità di visita e della permanenza del figlio minore presso il Persona_1 padre subordinatamente alla manifestazione di un concreto e tangibile interesse in tal senso, ad un parere positivo da parte di un professionista circa le capacità genitoriali del padre, all'idoneità dei locali ove tali incontri dovrebbero avere luogo e presenza di una persona di comprovata affidabilità.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi che codesto Tribunale voglia disporre l'affidamento esclusivo con adozione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio in via congiunta, ovvero l'affidamento condiviso, ferma restando la collocazione presso la madre, disciplinarsi il diritto di visita secondo le medesime modalità richieste al punto precedente.
In ogni caso:
- individuarsi l'assegno che il SI. dovrà versare a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 del figlio nella misura di € 400,00, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, dichiarandosi obbligato il SI. al versamento mensile delle somme così Controparte_1 individuate, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ciascun mese, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, a favore della SI.ra ; Parte_1
- disporsi che le spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore, così come individuate dal
Protocollo del Tribunale di Vicenza, vengano poste a carico del SI. nella misura del 50%, CP_1 ovvero nella maggior misura che sarà ritenuta di giustizia.
- disporsi che l'assegno unico, ovvero gli assegni familiari, ovvero qualsiasi erogazione di natura previdenziale e/o assistenziale comunque denominata erogata da enti pubblici quale sostegno economico alle famiglie con figli a carico, inclusi eventuali arretrati, vengano attribuiti nella misura del 100% alla SI.ra . Parte_1
Con rifusione integrale delle spese e compensi di lite, ivi compreso il rimborso del 15% per spese generali, Iva e CPA.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.1.2024 la , premesso che dalla relazione con il Parte_1 convenuto era nato il figlio (n. 31.7.2022) rappresentava che la relazione, già complessa Persona_1
Per_ posto che aveva concepito all'età di diciannove anni e durante cui la coppia aveva convissuto con il minore solo tra novembre e dicembre 2022, si era progressivamente deteriorata e che era cessata quando essa attrice aveva appreso di aspettare un altro bambino dal;
il convenuto aveva reagito Per_1 impedendo all'attrice di rientrare nell'allora casa coniugale e trattenendo il figlio con sé per cinque Per_ mesi, quando con l'ausilio dei SS veniva accompagnato presso l'abitazione materna, ove iniziava pagina 2 di 6 a risiedere con la madre.
I Servizi prendevano in carico la coppia e nelle relazioni emergeva da subito l'incapacità/inidoneità genitoriale del , che disattendeva i calendari predisposti, anche nel periodo in cui l'attrice Per_1 avrebbe portato a termine la gravidanza, in cui le parti avevano concordato che il convenuto tenesse il bambino. A gennaio 2023 la convenuta apprendeva che il marito aveva avviato un'altra relazione.
Deduceva di aver ultimato la scuola, presso un istituto di formazione, ma di non aver intrapreso alcuna attività lavorativa, risultando in stato di interessante, da una diversa relazione, al momento della presentazione del ricorso. Dava atto di percepire l'AU e di non essere in grado di ricostruire la situazione lavorativa e reddituale del convenuto. Per_ Ciò premesso in fatto, chiedeva regolamentarsi il regime di affido e collocamento di concludendo come in epigrafe, adottandosi provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c.
Vista tale istanza, l'allora Relatore disponeva che i SS trasmettessero relazione urgente entro il
30.1.2024. Alla luce della stessa, veniva disposto ex art. 473bis.15 c.p.c. con decreto inaudita altera parte del 31.1.2024 l'affido esclusivo in favore della madre, il diritto di visita per il padre con modalità protetta e un contributo al mantenimento a carico del convenuto pari ad € 200,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, dandosi mandato ai SS di monitorare e esaminare entrambi i genitori e i contesti di vita e familiari e valutare le capacità genitoriali. Veniva assegnato ai SS termine fino al 10.7.2024 per il deposito della relazione e fissata udienza al 22.2.2024 per la conferma, modifica o revoca del decreto.
2. A detta udienza nessuno compariva per il convenuto e veniva chiesta la conferma del decreto.
Rilevata la rituale intimazione del convenuto, veniva confermato il provvedimento, fissandosi l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 21.5.2024. A detta udienza, verificata la tardività della notifica, la causa veniva rinviata all'8.10.2024 per i medesimi incombenti;
i SS depositavano nelle more il 19.9.2024 relazione.
All'udienza dell'8.10.2024 veniva dichiarata la contumacia del convenuto, confermati i provvedimenti in essere e la causa rinviata al 18.2.2025 per rimessione al collegio, disponendosi, con comunicazione a cura della cancelleria, l'acquisizione dell'estratto contributivo INPS del e delle dichiarazioni Per_1 dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, trasmesse dagli istituti il 16.10 e il 28.10.2024.
La causa veniva trattenuta in decisione e il PM rendeva le conclusioni riportate in epigrafe il 10.3.2025.
Con ordinanza del 20.3.2025 il Collegio, rilevata la nullità della notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza dell'8.10.2024 revocava la declaratoria di contumacia, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio e fissava a tal fine l'udienza del 15.7.2025, disponendosi la rinnovazione della notifica a cura dell'attrice. pagina 3 di 6 A detta udienza, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del convenuto;
il
Giudice invitava il difensore a precisare le conclusioni, rassegnate come in epigrafe e la causa veniva discussa oralmente ex art. 473bis.22 c.p.c. e trattenuta in decisione.
3. Le domande della sono meritevoli di accoglimento. Parte_1
È opportuno ricordare che in base all'orientamento ampiamente maggioritario della S.C. il Giudice può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli – ispirata dal c.d. diritto alla bigenitorialità - solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. Sez. I, ord. n. 4056 del
9/2/2023; Cass. Sez. I, ord. n. 21425 del 6/7/2022; Cass. Sez. I ord. n. 6535 del 6/3/2019)
Nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni richieste dalla Suprema Corte per derogare al regime legale dell'affido condiviso e disporre l'affido esclusivo del minore al padre, ossia l'incapacità/ inidoneità della madre alla cura ed educazione del figlio e l'oggettivo pregiudizio a quest'ultimo derivante dall'affidamento condiviso.
Il convenuto ha infatti manifestato un totale disinteresse nei confronti del figlio e ciò sia prima dell'avvio del procedimento, sia nel corso dello stesso.
La latitanza del prima dell'avvio del giudizio è confermato dalle relazioni dei SS acquisite in Per_1 corso di causa, in cui si dà atto della graduale riduzione della presenza del convenuto, successivamente alla presa in carico della famiglia da parte dei SS e della sua conseguente irreperibilità, anche verso i servizi (cfr. relazione 31.1.2024), proseguita anche successivamente all'avvio del giudizio (cfr. relazione 19.9.2024).
Le relazioni danno atto anche delle fragilità della convenuta, portata a cercare riscontri nelle relazioni intime, ma esponendosi a rischi rilevanti. I SS confermano che l'attrice ha portato a termine anche la seconda gravidanza, ma che anche il padre del secondo bambino è sparito, non appena avuta notizia della gravidanza. Ad ogni modo i SS hanno confermato che l'attrice può contare su una solida rete familiare (la madre e il di lei compagno, ma anche il padre) per il sostegno morale, materiale e Per_ economico nella gestione dei nipoti e di . La convenuta è stata inserita quindi in un programma che prevede la presenza di un educatore e incontri con operatori per il sostegno alla genitorialità.
Alla luce di tali risultanze, ritiene il Collegio che sia palese la grave inadeguatezza genitoriale del convenuto: lo stesso non solo appare da lungo tempo assente dalla vita del figlio, ma risulta anche un genitore pregiudizievole per il medesimo, non provvedendo al suo accudimento e mantenimento.
Considerato che, al contrario, la madre, anche con l'ausilio della rete familiare, è adeguata ed pagina 4 di 6 accudente verso il figlio, nonché attenta ai suoi bisogni emotivi e pronta a proporre attività e scelte adeguate al minore ed utili alla sua sana crescita e sviluppo, deve in questa sede accogliersi la domanda di volta ad ottenere l'affidamento esclusivo del figlio, con facoltà di prendere, Parte_1 anche senza il consenso della madre, tutte le decisioni, comprese quelle di maggior interesse, per il minore.
4. Quanto al diritto di visita paterno, stante l'irreperibilità del convenuto e il lungo tempo trascorsi dagli ultimi contatti tra padre e minore (da che può inferirsi l'opportunità, laddove il padre cessi di essere reperibile, di un ripristino graduale delle visite) si deve confermare quanto già disposto nei provvedimenti provvisori, sicché il convenuto potrà vedere, previa sua richiesta, il figlio solo ed esclusivamente in modalità protetta presso i SS.SS. territorialmente competenti, secondo il calendario che gli stessi andranno a stilare.
5.Quanto al mantenimento del figlio, l'attrice ha allegato di non esser dotata di risorse, stante anche la necessità di accudire i figli minori e il termine relativamente recente dell'ultima gravidanza, per cui non ha maturato esperienza lavorativa.
Deve tuttavia osservarsi che l'attrice è senz'altro dotata di capacità lavorativa generica, che potrà mettere a frutto per dotarsi di una fonte reddituale e di ciò occorre tener conto.
Quanto alla posizione del convenuto, dall'estratto INPS e dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia dell'entrate emerge che abbia cambiato (anche solo nel 2024) più e più volte lavoro percependo Per_1 nel 2024, fino all'agosto di tale anno, circa. 12.300 €. Il soggetto è quindi anch'egli senz'altro dotato di capacità reddituale, che gli dovrebbe consentire di percepire redditi per almeno ca. 20.000,00 annui, considerati i dati acquisiti.
Tanto premesso, si rammenta che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
5.1. Ciò premesso, in ragione del regime di affido e del collocamento assolutamente prevalente, l'AU spetterà per legge all'attrice e deve dunque provvedersi come da dispositivo.
5.2. Tenuto delle presumibili eSIenze del figlio correlata all'età, della prevalente e allo stato pressoché Per_ esclusiva permanenza di presso la madre di cui all'art. 337 ter IV comma c.c., considerati i dati che è stato possibile acquisire in corso di causa, si ritiene di determinare (fermi i provvedimenti provvisori emessi in corso di causa) a partire dall'agosto 2025 la misura del contributo nella misura di
€ 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo del Tribunale adito. pagina 5 di 6 6. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese vengono così liquidate sulla base della legge
27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato, stante il valore indeterminato del giudizio, in quello per i procedimenti con valore indeterminabile a complessità bassa – applicati ai minimi in ragione della linearità in fatto e diritto del procedimento e, precisamente: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.809,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre , con collocamento Persona_1 Parte_1
e residenza presso l'abitazione della stessa con previsione che la madre possa prendere da solo tutte le decisioni riguardanti lo stesso minore, comprese quelle di maggiore interesse per lui;
ii) dispone che possa vedere il figlio minore , previa sua richiesta, solo ed Controparte_1 Persona_1 esclusivamente in modalità protetta presso i SS.SS. territorialmente competenti, secondo il calendario che gli stessi andranno a stilare iii) dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre;
Parte_1 iv) fa obbligo a di contribuire al mantenimento del figlio con la somma di Controparte_1 Persona_1
€ 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il Parte_1 giorno 10, con decorrenza dal 10.8.2025 e fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori emessi in corso di causa e di farsi carico del 50% delle spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
v) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di , pari ad € Controparte_1 Parte_1
3.809,00 per compensi, oltre accessori come per legge sui compensi.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio del 22 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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