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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 382/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 880/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Azienda Vinicola Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott.Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott.Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG n. 0090195E24010039168 SOLLECITO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I difensori delle parti si riportano a quanto già dedotto in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 7.04.2025, l'Azienda Vinicola Ricorrente_1 S.a.s. adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando un sollecito di pagamento emesso da CRESET S.p.A. per conto del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, relativo al contributo di bonifica, codice 630, per l'annualità 2020, per un importo complessivo di euro 540,83.
La società ricorrente articolava quattro motivi di impugnazione: in primo luogo, contestava la legittimità del metodo di riscossione, sostenendo che i consorzi di bonifica, in quanto enti pubblici economici e non enti locali territoriali, non sarebbero stati abilitati a utilizzare lo strumento dell'ingiunzione o del sollecito di pagamento, che sarebbe stato invece riservato a Comuni e Province.
In secondo luogo, eccepiva la mancanza del presupposto impositivo, argomentando che il contributo richiesto non sarebbe stato dovuto in assenza di un beneficio diretto e immediato per i propri terreni, richiamando l'evoluzione normativa in materia di onere probatorio di cui alla legge n. 130 del 2022, che avrebbe posto, in tesi, l'onere della prova sul punto a carico dell'Ente creditore.
In terzo luogo, lamentava una carenza di motivazione dell'atto, ritenendo che non fossero specificati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
In quarto luogo, negava l'esistenza di qualsiasi vantaggio diretto e immediato, corredando il ricorso con una perizia tecnica di parte che avrebbe attestato l'assenza di manutenzione e di funzionalità della rete idraulica a beneficio dei propri fondi.
Il ricorrente sviluppava inoltre una complessa e articolata disamina del quadro normativo di riferimento, incentrata sul Regio Decreto n. 215 del 1933, per sostenere una distinzione tra i contributi di bonifica integrale, che sarebbero stati di spettanza statale e riscossi tramite imposte fondiarie, e i contributi per la manutenzione ordinaria, che sarebbero stati dovuti solo a fronte di lavori effettivamente eseguiti e a vantaggio specifico dei singoli fondi, concludendo che la pretesa del Consorzio avrebbe dovuto essere qualificata come illegittima perché riferita a una tipologia di contributo non corretta e in assenza dei presupposti.
Costituitasi in giudizio con specifiche controdeduzioni, la società CRESET S.p.A., in qualità di concessionario della riscossione, sollevava preliminarmente un'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
La società affermava di essere un mero concessionario della riscossione e che, poiché le contestazioni del ricorrente riguardavano il merito della pretesa impositiva e non vizi formali dell'atto di riscossione, la legittima controparte processuale era esclusivamente l'ente impositore, ossia il Consorzio di Bonifica, e chiedeva pertanto di essere estromessa dal giudizio. Nel merito della propria posizione, CRESET difendeva la correttezza formale del sollecito di pagamento, sostenendo che esso conteneva tutti gli elementi necessari per rendere intellegibile la pretesa e che la procedura di riscossione utilizzata, che prevedeva l'invio di un sollecito bonario prima dell'ingiunzione, era conforme alla normativa vigente e alla prassi consolidata.
Con separate controdeduzioni si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, confutando puntualmente tutti i motivi di ricorso.
Con memoria illustrativa depositata in atti in vista dell'udienza di discussione della causa, parte ricorrente ribadiva e approfondiva le argomentazioni già esposte nel ricorso introduttivo, con particolare enfasi su due aspetti principali. In primo luogo, tornando sulla questione della legittimità del metodo di riscossione;
in secondo luogo, insistendo sulla riforma dell'onere probatorio introdotta dalla legge n. 130 del 2022.
Contestava inoltre l'assunto del Consorzio secondo cui il medesimo sarebbe stato esonerato dalla prova del beneficio, ripercorrendo analiticamente le disposizioni del R.D. n. 215 del 1933 per distinguere le opere di competenza statale da quelle di manutenzione consortile, e concludeva che nel caso di specie non vi fosse prova dell'esecuzione di interventi manutentivi, né tantomeno di nuove opere di bonifica.
All'udienza pubblica del 19.02.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione monocratica, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito per quanto attiene alla legittimazione processuale della
CRESET S.p.A., si deve osservare come la società concessionaria sia parte legittima nel giudizio solo per le censure attinenti a vizi formali degli atti di riscossione.
Poiché le doglianze del ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, ossia la fondatezza del tributo, la legittima controparte in giudizio è il Consorzio di Bonifica, come correttamente evidenziato nella memoria difensiva della concessionaria e confermato da una costante giurisprudenza.
Sotto altro angolo visuale, nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Le argomentazioni sviluppate da parte ricorrente si rivelano prive di fondamento se analizzate alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale consolidato, nonché delle puntuali repliche offerte dalle difese del
Consorzio e del concessionario.
Il primo motivo di ricorso, concernente la presunta illegittimità del metodo di riscossione mediante sollecito, non tiene conto della natura giuridica di tale atto e del quadro normativo che ne disciplina l'utilizzo. Come correttamente evidenziato dal Consorzio e da CRESET, il sollecito di pagamento non costituisce un atto esecutivo, ma un invito bonario all'adempimento, volto a sollecitare il pagamento spontaneo prima dell'avvio della procedura coattiva, prassi ampiamente consolidata e legittimata dalla giurisprudenza di legittimità, che lo riconosce come strumento per evitare al contribuente l'aggravio delle spese di notifica.
La circostanza che il Consorzio abbia affidato in concessione anche il servizio di riscossione coattiva non muta la natura dell'atto impugnato, che rimane un atto prodromico privo di efficacia esecutiva.
Inoltre, la normativa citata da CRESET, in particolare l'articolo 4, comma 2-sexies, del D.L. n. 209 del 2002
e l'articolo 1, comma 477, della legge n. 266 del 2005, abilita espressamente i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 a procedere alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639 del 1910, e, a maggior ragione, a emettere atti prodromici come i solleciti.
Le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Lecce invocate dal ricorrente, oltre a non costituire giurisprudenza consolidata e a essere smentite da numerosi e più recenti precedenti della stessa Corte di
Bari e di altre Corti, non affrontano la specifica questione della legittimità del sollecito bonario nel contesto della riscossione dei contributi consortili, come correttamente rilevato dal Consorzio con la produzione di conforme giurisprudenza.
Quanto alla dedotta carenza di motivazione, l'atto impugnato soddisfa pienamente i requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza, come dimostrato dalla difesa del Consorzio. L'indicazione del codice tributo
(630), dell'annualità (2020), dell'importo, dei dati catastali delle singole particelle e il richiamo al Piano di
Classifica e al Piano di Riparto, atti generali pubblici e conoscibili, costituiscono elementi più che sufficienti per mettere il contribuente in grado di comprendere l'an e il quantum della pretesa e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, come peraltro dimostrato dall'articolato ricorso presentato.
L'orientamento costante della Corte di Cassazione stabilisce che l'obbligo motivazionale deve ritenersi adempiuto quando il contribuente sia stato messo in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e che la mancanza di una motivazione analitica non può condurre alla nullità dell'atto se lo stesso
è stato impugnato, dimostrando di fatto la piena conoscenza dei presupposti e l'assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Il cuore della controversia, relativo al presupposto impositivo e all'esistenza del beneficio fondiario, vede contrapposte la tesi del ricorrente, che pretende una prova analitica e sinallagmatica di interventi manutentivi annuali e direttamente vantaggiosi per i propri fondi, e l'interpretazione autentica fornita dalla Corte
Costituzionale e dalla Corte di Cassazione.
La sentenza n. 188 del 2018 della Corte Costituzionale ha definitivamente chiarito che il contributo di bonifica ha natura tributaria, è un contributo di scopo e non ha carattere sinallagmatico, fondandosi non sulla corrispettività tra pagamento e singolo intervento, ma sulla legittima inclusione del bene nel perimetro di contribuenza e sul beneficio, anche solo potenziale, che l'immobile trae dall'esistenza e dalla fruibilità del complesso delle opere di bonifica e del servizio di difesa idraulica e di presidio del territorio garantito dal
Consorzio.
Il Piano di Classifica, una volta approvato, cristallizza questa valutazione del beneficio e degli indici di contribuenza, e la sua esistenza, unitamente all'inclusione del fondo nel perimetro, determina una presunzione di vantaggiosità che inverte l'onere della prova, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare l'insussistenza del beneficio.
La riforma dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, operata dalla legge n. 130 del 2022, non ha affatto cancellato questa presunzione, ma ha semmai rafforzato l'esigenza che l'atto impositivo indichi specificamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, onere che nel caso di specie è stato soddisfatto dal richiamo agli atti generali.
Nel caso concreto, il ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria specifica e convincente. La perizia tecnica prodotta non solo attesta la presenza della rete di canali di bonifica sui fondi, circostanza che integra di per sé il presupposto del beneficio idraulico, ma le sue conclusioni sull'assenza di manutenzione sono smentite dalla documentazione prodotta dall'ente e, soprattutto, non sono supportate da alcuna evidenza di danni subiti o di disservizi concreti che possano dimostrare l'inefficienza della rete e la conseguente insussistenza del beneficio.
La complessa e astratta ricostruzione dogmatica del R.D. n. 215 del 1933, volta a distinguere artificiosamente tra diverse tipologie di consorzi e di contributi, si infrange contro la realtà normativa e giurisprudenziale che riconosce unitariamente ai consorzi di bonifica il potere di imporre il contributo per la generalità delle funzioni loro attribuite, ivi incluse la manutenzione e la gestione del reticolo idraulico a difesa del territorio.
In conclusione, tutte le argomentazioni del ricorrente risultano infondate perché contrastano con il consolidato diritto vivente, perché non trovano riscontro in una corretta interpretazione delle norme invocate e perché non sono supportate da alcuna prova concreta idonea a superare la legittima presunzione di beneficio derivante dall'inclusione dei fondi nel perimetro consortile e dall'esistenza di un approvato Piano di Classifica.
Ne consegue l'integrale reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l'Azienda Vinicola Ricorrente_1 S.a.s. al pagamento delle spese di lite nei confronti di ciascuna delle due parti resistenti costituite, liquidandole - per ognuna di esse - in € 300,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 880/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Azienda Vinicola Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott.Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott.Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG n. 0090195E24010039168 SOLLECITO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I difensori delle parti si riportano a quanto già dedotto in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 7.04.2025, l'Azienda Vinicola Ricorrente_1 S.a.s. adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando un sollecito di pagamento emesso da CRESET S.p.A. per conto del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, relativo al contributo di bonifica, codice 630, per l'annualità 2020, per un importo complessivo di euro 540,83.
La società ricorrente articolava quattro motivi di impugnazione: in primo luogo, contestava la legittimità del metodo di riscossione, sostenendo che i consorzi di bonifica, in quanto enti pubblici economici e non enti locali territoriali, non sarebbero stati abilitati a utilizzare lo strumento dell'ingiunzione o del sollecito di pagamento, che sarebbe stato invece riservato a Comuni e Province.
In secondo luogo, eccepiva la mancanza del presupposto impositivo, argomentando che il contributo richiesto non sarebbe stato dovuto in assenza di un beneficio diretto e immediato per i propri terreni, richiamando l'evoluzione normativa in materia di onere probatorio di cui alla legge n. 130 del 2022, che avrebbe posto, in tesi, l'onere della prova sul punto a carico dell'Ente creditore.
In terzo luogo, lamentava una carenza di motivazione dell'atto, ritenendo che non fossero specificati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
In quarto luogo, negava l'esistenza di qualsiasi vantaggio diretto e immediato, corredando il ricorso con una perizia tecnica di parte che avrebbe attestato l'assenza di manutenzione e di funzionalità della rete idraulica a beneficio dei propri fondi.
Il ricorrente sviluppava inoltre una complessa e articolata disamina del quadro normativo di riferimento, incentrata sul Regio Decreto n. 215 del 1933, per sostenere una distinzione tra i contributi di bonifica integrale, che sarebbero stati di spettanza statale e riscossi tramite imposte fondiarie, e i contributi per la manutenzione ordinaria, che sarebbero stati dovuti solo a fronte di lavori effettivamente eseguiti e a vantaggio specifico dei singoli fondi, concludendo che la pretesa del Consorzio avrebbe dovuto essere qualificata come illegittima perché riferita a una tipologia di contributo non corretta e in assenza dei presupposti.
Costituitasi in giudizio con specifiche controdeduzioni, la società CRESET S.p.A., in qualità di concessionario della riscossione, sollevava preliminarmente un'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
La società affermava di essere un mero concessionario della riscossione e che, poiché le contestazioni del ricorrente riguardavano il merito della pretesa impositiva e non vizi formali dell'atto di riscossione, la legittima controparte processuale era esclusivamente l'ente impositore, ossia il Consorzio di Bonifica, e chiedeva pertanto di essere estromessa dal giudizio. Nel merito della propria posizione, CRESET difendeva la correttezza formale del sollecito di pagamento, sostenendo che esso conteneva tutti gli elementi necessari per rendere intellegibile la pretesa e che la procedura di riscossione utilizzata, che prevedeva l'invio di un sollecito bonario prima dell'ingiunzione, era conforme alla normativa vigente e alla prassi consolidata.
Con separate controdeduzioni si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, confutando puntualmente tutti i motivi di ricorso.
Con memoria illustrativa depositata in atti in vista dell'udienza di discussione della causa, parte ricorrente ribadiva e approfondiva le argomentazioni già esposte nel ricorso introduttivo, con particolare enfasi su due aspetti principali. In primo luogo, tornando sulla questione della legittimità del metodo di riscossione;
in secondo luogo, insistendo sulla riforma dell'onere probatorio introdotta dalla legge n. 130 del 2022.
Contestava inoltre l'assunto del Consorzio secondo cui il medesimo sarebbe stato esonerato dalla prova del beneficio, ripercorrendo analiticamente le disposizioni del R.D. n. 215 del 1933 per distinguere le opere di competenza statale da quelle di manutenzione consortile, e concludeva che nel caso di specie non vi fosse prova dell'esecuzione di interventi manutentivi, né tantomeno di nuove opere di bonifica.
All'udienza pubblica del 19.02.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione monocratica, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito per quanto attiene alla legittimazione processuale della
CRESET S.p.A., si deve osservare come la società concessionaria sia parte legittima nel giudizio solo per le censure attinenti a vizi formali degli atti di riscossione.
Poiché le doglianze del ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, ossia la fondatezza del tributo, la legittima controparte in giudizio è il Consorzio di Bonifica, come correttamente evidenziato nella memoria difensiva della concessionaria e confermato da una costante giurisprudenza.
Sotto altro angolo visuale, nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Le argomentazioni sviluppate da parte ricorrente si rivelano prive di fondamento se analizzate alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale consolidato, nonché delle puntuali repliche offerte dalle difese del
Consorzio e del concessionario.
Il primo motivo di ricorso, concernente la presunta illegittimità del metodo di riscossione mediante sollecito, non tiene conto della natura giuridica di tale atto e del quadro normativo che ne disciplina l'utilizzo. Come correttamente evidenziato dal Consorzio e da CRESET, il sollecito di pagamento non costituisce un atto esecutivo, ma un invito bonario all'adempimento, volto a sollecitare il pagamento spontaneo prima dell'avvio della procedura coattiva, prassi ampiamente consolidata e legittimata dalla giurisprudenza di legittimità, che lo riconosce come strumento per evitare al contribuente l'aggravio delle spese di notifica.
La circostanza che il Consorzio abbia affidato in concessione anche il servizio di riscossione coattiva non muta la natura dell'atto impugnato, che rimane un atto prodromico privo di efficacia esecutiva.
Inoltre, la normativa citata da CRESET, in particolare l'articolo 4, comma 2-sexies, del D.L. n. 209 del 2002
e l'articolo 1, comma 477, della legge n. 266 del 2005, abilita espressamente i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 a procedere alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639 del 1910, e, a maggior ragione, a emettere atti prodromici come i solleciti.
Le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Lecce invocate dal ricorrente, oltre a non costituire giurisprudenza consolidata e a essere smentite da numerosi e più recenti precedenti della stessa Corte di
Bari e di altre Corti, non affrontano la specifica questione della legittimità del sollecito bonario nel contesto della riscossione dei contributi consortili, come correttamente rilevato dal Consorzio con la produzione di conforme giurisprudenza.
Quanto alla dedotta carenza di motivazione, l'atto impugnato soddisfa pienamente i requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza, come dimostrato dalla difesa del Consorzio. L'indicazione del codice tributo
(630), dell'annualità (2020), dell'importo, dei dati catastali delle singole particelle e il richiamo al Piano di
Classifica e al Piano di Riparto, atti generali pubblici e conoscibili, costituiscono elementi più che sufficienti per mettere il contribuente in grado di comprendere l'an e il quantum della pretesa e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, come peraltro dimostrato dall'articolato ricorso presentato.
L'orientamento costante della Corte di Cassazione stabilisce che l'obbligo motivazionale deve ritenersi adempiuto quando il contribuente sia stato messo in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e che la mancanza di una motivazione analitica non può condurre alla nullità dell'atto se lo stesso
è stato impugnato, dimostrando di fatto la piena conoscenza dei presupposti e l'assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Il cuore della controversia, relativo al presupposto impositivo e all'esistenza del beneficio fondiario, vede contrapposte la tesi del ricorrente, che pretende una prova analitica e sinallagmatica di interventi manutentivi annuali e direttamente vantaggiosi per i propri fondi, e l'interpretazione autentica fornita dalla Corte
Costituzionale e dalla Corte di Cassazione.
La sentenza n. 188 del 2018 della Corte Costituzionale ha definitivamente chiarito che il contributo di bonifica ha natura tributaria, è un contributo di scopo e non ha carattere sinallagmatico, fondandosi non sulla corrispettività tra pagamento e singolo intervento, ma sulla legittima inclusione del bene nel perimetro di contribuenza e sul beneficio, anche solo potenziale, che l'immobile trae dall'esistenza e dalla fruibilità del complesso delle opere di bonifica e del servizio di difesa idraulica e di presidio del territorio garantito dal
Consorzio.
Il Piano di Classifica, una volta approvato, cristallizza questa valutazione del beneficio e degli indici di contribuenza, e la sua esistenza, unitamente all'inclusione del fondo nel perimetro, determina una presunzione di vantaggiosità che inverte l'onere della prova, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare l'insussistenza del beneficio.
La riforma dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, operata dalla legge n. 130 del 2022, non ha affatto cancellato questa presunzione, ma ha semmai rafforzato l'esigenza che l'atto impositivo indichi specificamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, onere che nel caso di specie è stato soddisfatto dal richiamo agli atti generali.
Nel caso concreto, il ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria specifica e convincente. La perizia tecnica prodotta non solo attesta la presenza della rete di canali di bonifica sui fondi, circostanza che integra di per sé il presupposto del beneficio idraulico, ma le sue conclusioni sull'assenza di manutenzione sono smentite dalla documentazione prodotta dall'ente e, soprattutto, non sono supportate da alcuna evidenza di danni subiti o di disservizi concreti che possano dimostrare l'inefficienza della rete e la conseguente insussistenza del beneficio.
La complessa e astratta ricostruzione dogmatica del R.D. n. 215 del 1933, volta a distinguere artificiosamente tra diverse tipologie di consorzi e di contributi, si infrange contro la realtà normativa e giurisprudenziale che riconosce unitariamente ai consorzi di bonifica il potere di imporre il contributo per la generalità delle funzioni loro attribuite, ivi incluse la manutenzione e la gestione del reticolo idraulico a difesa del territorio.
In conclusione, tutte le argomentazioni del ricorrente risultano infondate perché contrastano con il consolidato diritto vivente, perché non trovano riscontro in una corretta interpretazione delle norme invocate e perché non sono supportate da alcuna prova concreta idonea a superare la legittima presunzione di beneficio derivante dall'inclusione dei fondi nel perimetro consortile e dall'esistenza di un approvato Piano di Classifica.
Ne consegue l'integrale reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l'Azienda Vinicola Ricorrente_1 S.a.s. al pagamento delle spese di lite nei confronti di ciascuna delle due parti resistenti costituite, liquidandole - per ognuna di esse - in € 300,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026