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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10984 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, all'udienza del 30/10/25 ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N. 15767/23 , la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti prof. Claudio Parte_1
IO e ST GU pec e Email_1
giusta procura a margine del ricorso Email_2
RICORRENTE
CONTRO
in persona della procuratrice speciale, dott.ssa Controparte_1 [...] rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Piergiovanni Mandruzzato CP_2
e CA TT pec Email_3 giusta procura in calce alla memoria Email_4
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento provvigioni e indennità
FATTO E DRITTO
Con ricorso depositato il 24/5/23 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di RO sezione lavoro ,per ivi sentir :
“1) accertare e dichiarare il diritto del sig. alle provvigioni per la promozione e Pt_1 commercializzazione dei prodotti , e;
CP_3 CP_4 CP_5
2) conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore, alla corresponsione delle provvigioni per la promozione e commercializzazione dei prodotti e per un importo pari a € 400.266,00, ovvero nella diversa somma CP_3 CP_4 ritenuta di giustizia, eventualmente all'esito di c.t.u., con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda;
3) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_2 corresponsione delle provvigioni per la promozione e commercializzazione del prodotto CP_5 per un importo pari a € 20.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, eventualmente all'esito di c.t.u., con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda;
4) per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le indennità dovute in virtù dell'interruzione del rapporto e previste dalla legge, dalla contrattazione collettiva, e dal contratto individuale, considerando, nella base di calcolo, anche le ulteriori provvigioni sopra richieste, e, precisamente:
4.a) dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura pari alla differenza tra quanto dovuto, Parte tenuto anche conto delle provvigioni non corrisposte, e quanto liquidato da quantificata in € 47.666,39 (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
4.b) dell'indennità ex art. 1751 c.c., quantificata in € 175.710,53 (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) o nella diversa misura ritenuta di giustizia 4.c.) In via subordinata rispetto alla domanda sub 4.b):
- dell'indennità di risoluzione del rapporto, nella misura pari alla differenza tra quanto dovuto, Parte tenuto anche conto delle provvigioni non corrisposte, e quanto liquidato da quantificata in € 4.002,30 (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- dell'indennità suppletiva di clientela, nella misura pari alla differenza tra quanto dovuto, tenuto Parte anche conto delle provvigioni non corrisposte, e quanto liquidato da quantificata in € 12.263,88 (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- dell'indennità meritocratica, quantificata in € 62.708,19 (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
5) in via gradata – nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuto il diritto del sig. Parte alle provvigioni ai nn. 1), 2) e 3) – condannare in ogni caso la in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore 5.a) al pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c., quantificata in € 58.570,18 (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
5.b.) dell'indennità meritocratica, quantificata in € 23.719,38 (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
6) con vittoria di spese. A sostegno del ricorso assumeva che in data 16/4/2018 aveva sottoscritto un contratto di agenzia in monomandato con decorrenza 2/5/18 ,avente ad oggetto la vendita dei prodotti della società della linea indicati nell'allegato due al contratto, nella zona delle province di RO e Parte_3 IT ampliata dal gennaio 2020 a IN 50%,RO 50% e IT, e dal 2 gennaio 2021 a IN 33%, RO 33% ON 33% ,IE 33% e IT 33%; che al punto 7 .2 del contratto era previsto che il preponente avrebbe corrisposto all'agente una provvigione calcolata sul fatturato netto alla clientela nella percentuale indicata all'allegato due del contratto specificando che per fatturato netto doveva intendersi l'importo totale delle fatture emesse per i prodotti venduti nella zona;
che dal 2 maggio 2018 si sarebbe corrisposto al ricorrente sul fatturato netto di zona una provvigione del 3% limitatamente al listino;
che in considerazione delle possibili difficoltà che sarebbero esistite nello svolgimento dell'attività di promozione nella zona assegnata tramite i nuovi canali farmacia e pet shop ,la società si impegnava a riconoscere all' agente un compenso minimo pari a € 50.000,00 lordi annui che sarebbero stati liquidati come anticipi mensili provvigionali pari ad euro 4.166,67 lordi dietro presentazione di idonea documentazione fiscale da parte dell'agente; che dal 2/1/20 la preponente fissava nel 5,70% la percentuale limitatamente al listino e dal 2/1/21 variava la Pt_3 percentuale al 10,48% fino ad euro 510.000,00 e ,oltre tale importo ,si prevedeva il 5,24%; che a gennaio 2020 ,con lettere modificative del contratto di agenzia sottoscritte il 31 gennaio 2020 e il 29 gennaio 2021 si precisava che per fatturato netto si intendeva l'importo totale delle fatture emesse per i prodotti venduti nel territorio di competenza ( zona) e che tale fatturato sarebbe stato allocato alle singole province e, quindi, al territorio di competenza in base alle percentuali di vendita sell out (vendite al consumatore finale) di tutti i grossisti considerati rivisti sulla base annuale;
che nell'ambito dell'allegato due ai contratti del 2020 e del 2021 era stato previsto che in relazione ai clienti indicati, caratterizzati dal fatto di operare in un ambito territoriale che comprendeva diverse province più estese della zona assegnata all' agente, il conguaglio trimestrale doveva essere computato assumendo fittiziamente che il fatturato netto del cliente nella zona era pari alla quota percentuale del fatturato netto complessivo del cliente;
che la provvigione riconosciuta all'agente teneva conto di tutti i prodotti gravitanti nella zona di assegnazione da qualsiasi operatore fossero stati venduti al cliente finale, farmacie, pet shop veterinari, parafarmacie e siti Internet;
che al ricorrente era attribuita una percentuale del fatturato totale su base nazionale del singolo operatore, sul presupposto, fittizio, che la percentuale corrispondesse agli acquisti dell'operatore nella zona assegnata all' agente;
che il ricorrente, oltre ai prodotti della linea Gellini aveva promosso la vendita del prodotto e CP_3 dall'autunno 2018 che essendo il non un prodotto a vendita libera, ma CP_4 CP_3 necessitante di ricetta del veterinario, l'attività richiesta al ricorrente era quella di incentivare il farmacista a far richiedere al cliente finale, proprietario dell'animale, al veterinario, la prescrizione del prodotto per poi consentirne l'acquisto presso la farmacia di riferimento, oppure incentivare il veterinario a vendere direttamente il prodotto o comunque a incentivarne la vendita tramite ulteriori canali;
che gli altri prodotti del listino erano ,invece, a vendita libera e pertanto l'agente Pt_3 doveva convincere i farmacisti a consigliare ai clienti l'acquisto; che per detti prodotti non era stato riconosciuto alcun compenso al ricorrente;
che il ricorrente aveva poi anche provveduto alla commercializzazione e vendita del prodotto e nessun compenso per tale prodotto era stato CP_5 allo stesso erogato;
che il fatturato della società, negli anni di collaborazione del era Pt_1 aumentato come era cresciuto l'utile di esercizio della società ; che in data 23/9/21 la società recedeva dal contratto di agenzia a decorrere dal 30/9/21,riconoscendogli l'indennità di mancato preavviso;
che gli veniva corrisposta l'indennità supplitiva di clientela e il FIRR;
che aveva avviato relazioni commerciali con farmacie , pet shop ancora in essere;
che aveva diritto alle provvigioni non corrisposte su detti prodotti, all'indennità ex art 1751 cc e/o dell'indennità meritocratica , nonché al pagamento delle differenze sulle indennità corrisposte tenendo conto delle provvigioni dovute per la vendita dei prodotti fuori listino come l' indennità preavviso ,supplitiva di clientela e FIRR. Concludeva come sopra . Si costituiva la che contestava quanto indicato in ricorso, eccepiva la Parte_2 decadenza dal diritto di reclamare eventuali differenze sulle provvigioni e sulle indennità di fine rapporto non avendo mai contestato i prospetti delle fatture su cui sarebbero state calcolate le provvigioni, mai il ricorrente aveva commercializzato i prodotti e e CP_3 CP_4
; che le e mail invocate da parte ricorrente non dimostravano la commercializzazione da CP_5 parte del ricorrente dei predetti prodotto;
che il ricorrente non operava in esclusiva nella zona e, pertanto, non poteva vantare alcun diritto alla provvigione per gli affari conclusi ,senza il suo intervento, per cui nessun diritto poteva vantare in ordine alle vendite dei prodotti della famiglia e , né tanto meno con riferimento alle vendite dei predetti prodotti effettuati CP_3 CP_5 all'interno del territorio nazionale;
che ogni anno la società comunicava al ricorrente quale era la percentuale delle vendite effettuate dal singolo grossista a farmacie operanti nella zona di tale agente;
che tale percentuale veniva utilizzata per calcolare la provvigione di competenza;
che il ricorrente aveva come clienti le farmacie e i pet shop mentre i prodotti , plus e , CP_3 CP_3 CP_5 essendo vendibili solo dietro presentazione di ricetta medica, erano prodotti che potevano essere proposti solo a medici veterinari o ambulatori veterinari, mai incontrati dal ricorrente;
che la documentazione prodotta dimostrava che il ricorrente aveva raccolto ordini, tramite il sistema del transfer order, per un numero irrisorio di prodotti ,quali e;
negava il diritto del CP_3 CP_5 ricorrente a ricevere comunque l'indennità ex articolo 1751 cc sia con riferimento alle vendite dei prodotti , sia con riferimento alla vendita dei prodotti oggetto del suo contratto ,nonché il CP_3 diritto all'indennità meritocratica e alle pretese differenze sull'indennità di preavviso di fine rapporto e sulle indennità suppletiva di clientela. Chiedeva il rigetto del ricorso. Ammesse le prove , escussi i testi , nominato un ctu la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza . ECCEZIONE DI DECADENZA Preliminarmente va respinta l'eccezione di decadenza . Secondo parte resistente il era decaduto da ogni pretesa, in quanto l'art 7.2 del contratto del Pt_1 16/4/18 prevedeva che eventuali contestazioni in merito al conteggio delle provvigioni dovevano essere formulate a mezzo lettera raccomandata , spedita entro 15 giorni dall'invio del conteggio. In ogni caso l' eventuale impugnazione degli estratti conto doveva avvenire ,a pena di decadenza , entro sei mesi dal loro ricevimento, intendendosi ,in difetto, definitivamente approvati, con definitiva rinuncia a percepire eventuali provvigioni maturate nei periodi di riferimento degli estratti. Sul punto si osserva che non può ritenersi parte ricorrente decaduta dalle pretese oggetto del presente giudizio, in quanto nessuna contestazione poteva intervenire avverso conteggi sulle provvigioni ed estratti conto che non venivano presentati all'agente, non riconoscendo la società la sua attività di commercializzazione dei prodotti . Controparte_6 Ne consegue che nessuna decadenza è maturata con riferimento alle pretese del ricorrente limitatamente ai prodotti sopra indicati. PRETESE DEL RICORRENTE. Passando al merito delle domande, il ricorrente vanta pretese in ordine a differenze su provvigioni percepite, ritenendo che aveva diritto ad ulteriori provvigioni per aver commercializzato i prodotti
, e non facenti parte dei prodotti oggetto del contratto di agenzia. CP_3 CP_4 CP_5 Dalla lettura dei contratti in atti ,appare che in data 16/4/18 veniva stipulato il primo contratto con decorrenza 2/5/18; esso aveva ad oggetto la vendita dei prodotti della come Parte_4 indicati nell'allegato 2 al contratto. Il mandato comprendeva le province di RO e IT e il preponente si riservava la facoltà di nominare per la stessa zona in qualsiasi momento un secondo soggetto, diverso dall'agente firmatario del contratto;
si prevedeva che, quale compenso per le prestazioni relative all'attività di promozione di vendita, il preponente corrispondeva all'agente una provvigione calcolata sul fatturato netto alla clientela, nella percentuale indicata nell'allegato due al contratto, e che per fatturato netto doveva intendersi l'importo totale delle fatture emesse per i prodotti venduti nella zona, detratti gli acconti normali o incentivanti, gli sconti riconosciuti ai grossisti in seguito al raggiungimento delle soglie di fatturato, nonché gli sconti riconosciuti tramite i grossisti agli utilizzatori finali, gli sconti rimborsi per merce resa, gli addebiti per imballi recipienti trasporto e simili, l'imposta sul valore aggiunto e qualsiasi altra eventuale imposta che doveva rendersi applicabile in futuro. Si prevedeva che per il primo anno solare, 2 maggio 2018 - 30 Aprile 2019, in via del tutto eccezionale, in considerazione delle difficoltà dello svolgimento dell'attività di promozione nella zona assegnata con riferimento ai nuovi canali costituiti da farmacie e pet shop, la società si impegnava a corrispondere un minimo garantito di euro 50.000,00 annui, da versare con anticipi provvigionali di euro 4.166,67 lordi mensili , tali condizioni venivano prorogate fino al 31/12/19 . L'allegato due prevedeva il 3% sui prodotti del listino a loro volta indicati nell'allegato uno, prodotti appartenenti alla linea Gellini (Scalibor , Expot, Remover e Otomax ,Panacur) In data 31 gennaio 2020 venivano modificate le condizioni economiche e si prevedeva come spettante all'agente la percentuale del 5,70% sul fatturato netto e si ampliava la zona in IN 50%,RO 50% e IT.Si precisava che per fatturato netto si intendeva l'importo totale delle fatture emesse per i prodotti venduti nel territorio di competenza (zona). Tale fatturato veniva allocato alle singole province e , quindi territorio (zona) di competenza, in base alle percentuali di vendite sell out ( vendite al consumatore finale) di tutti i grossisti considerati, rivisti su base annuale. Nell'allegato due,sotto la voce metodologia di calcolo delle provvigioni e percentuali di incidenza per il calcolo provvigionale , si specificava che in relazione ai clienti sotto elencati ( caratterizzati dal fatto di operare in un ambito territoriale che comprendeva diverse province più estese della zona assegnate all'agente ) il conguaglio trimestrale veniva computato assumendo fittiziamente che il fatturato netto del cliente della zona fosse pari a una quota percentuale, riportata nella colonna sotto indicata, del fatturato netto complessivo del cliente. Per cui in sostanza da tale sistema emergeva che si doveva Parte prendere come base il fatturato netto totale di ai clienti ( grossisti e non, nel caso di CP_7
, su tale fatturato doveva essere calcolata la percentuale stabilita nella colonna dell'allegato
[...] due da allocare alle zone assegnate all 'agente, nella specie RO, IN e IT, e su questa somma si calcolava la provvigione nella misura percentuale stabilita . Appare chiaro che il fatturato da considerare, su cui calcolare la provvigione, era quello delle fatture che Parte_2 emetteva nei confronti dei grossisti indicati nell'allegato 2 che a loro volta vendevano ai loro clienti ( es farmacia , per shop e per prodotti Bravencto, Bravecto plus Caninsulin i veterinari ) ; ora proprio Parte perché la fatturava ai grossisti che a loro volta vendevano nelle zone di competenza dell'agente, ma anche in tutta Italia , veniva nell'allegato 2 considerata una percentuale del fatturato totale della società relativo a quel particolare grossista , tale percentuale rappresentava il fatturato relativo al grossista in relazione alle vendita del grossista ai propri clienti insistenti nella zona di pertinenza dell'agente . La percentuale da allocare nella zona, pertanto , è stata indicata per ciascun grossista nella tabella di cui all'allegato 2, proprio con riferimento al nome dell'agente . La dicitura Pt_1 indicata nel contratto e negli allegati, come sopra specificata , supera le eccezioni di parte resistente, secondo cui non essendo il ricorrente assegnato a quelle zone in esclusiva, non poteva reclamare il pagamento di provvigioni su vendite effettuate senza il suo intervento nella zona , né sul territorio nazionale, in quanto il sistema contrattuale prevedeva di prendere il fatturato totale della società al grossista e ,per calcolare l'ammontare delle vendite dei prodotti acquistati dal grossista e poi venduti ai clienti della zona, era prevista una tabella con indicata una percentuale che si riteneva fosse, proprio con riferimento al la percentuale del fatturato che si generava per le vendite del Pt_1 grossista nella zona tramite il ricorrente;
su di essa si calcolava la provvigione nella percentuale stabilita dai contratti .Tramite tale finzione si considerava il fatturato realizzato per mezzo del Pt_1 nella zona e, non essendoci alcuna altra specificazione ,su tutta tale percentuale di fatturato totale relativo a quel grossista ,si calcolava la provvigione del . Pt_1 Si precisa poi che con l'ulteriore addendum del 29/1/21 si attribuiva IN , RO,ON ,IE e IT ciascuna al 33% con una percentuale del 10,48% sul fatturato netto fino ad euro 510.000,00 e del 5,24% sul fatturato oltre euro 510000,00 Ciò detto, si devono esaminare le prove testimoniali per verificare se effettivamente il ricorrente commercializzava anche i prodotti e Controparte_4 CP_5 Un primo elemento in favore del ricorrente è dato dal doc 16 dove appaiono dei Trasfer order, ossia gli ordini raccolti presso pet shop e farmacie direttamente dal e inseriti dall'agente Pt_1 direttamente nei sistemi della società, aventi ad oggetto tali prodotti . Detti transfer order non sono stati contestati espressamente dalla società come riferibili al avendo la società affermato che Pt_1 anzi da essi si ricavava la esiguità della commercializzazione dei prodotti fuori listino da parte del
. Sono state poi prodotte delle e-mail in atti al doc 15, indirizzate agli agenti , ossia Pt_1 CP_8 gli agenti che commercializzavano i prodotti del listino anche al ,come ammesso Pt_3 Pt_1 anche da parte resistente, in cui si davano istruzioni per la raccolta dei transfer order, o si davano informazione proprio sui prodotti e , o si chiedeva di monitorare quali CP_3 CP_4 grossisti avevano la disponibilità del prodotti o si informano gli agenti che il CP_4 CP_3 poteva essere prescritto con ricetta ripetibile, diversamente dal passato, oppure si davano indicazioni operative sulle informazioni da fornire ai farmacisti in ordine alla ripetibilità della ricetta , CP_3 si invitavano gli agenti ad esortare il farmacista di suggerire al cliente di comprare il , si CP_3 indicavano le patologie da curare con il tra cui la GN RE . Da tali documenti si CP_3 evidenzia che anche gli agenti che appartenevano alla rete , tra cui il ricorrente, erano CP_8 coinvolti nella commercializzazione non solo dei prodotti da banco, come quelli della Parte_5 ma anche dei prodotti vendibili dietro ricetta medica come , e . CP_3 CP_4 CP_5 L' attività di commercializzazione di questi prodotti veniva poi confermata dal teste , Testimone_1 collega del ricorrente fino all'ottobre 2021,il quale ha dichiarato che provvedevano anche a promuovere i prodotti e . Specificava che la promozione di detti prodotti CP_3 CP_4 avveniva presso le farmacie e i pet shop ,pur se per vendere tali prodotti occorreva la ricetta del veterinario. L'obiettivo dell'azienda era creare una sinergia tra gli agenti che visitavano farmacie e pet shop e agenti che visitavano i veterinari . La promozione dei prodotti vendibili dietro ricetta alle farmacie faceva sì che le farmacie suggerivano tali prodotti alla clientela, la quale poi si doveva munire di ricetta per comprare il prodotto .Spiegava che vi erano degli accordi tra farmacia e grossisti e il transfer order funzionava nel senso che gli agenti andavano in farmacia, il farmacista tramite gli agenti sceglieva il grossista col prezzo migliore che doveva consegnare alla farmacia il prodotto, altrimenti gli agenti si limitavano a proporre la vendita dei prodotti e poi il farmacista sceglieva uno dei grossisti indicato dagli agenti. La loro provvigione era modulata sulla effettiva vendita che facevano i grossisti per i prodotti proposti dagli agenti . Il teste agente dal maggio a novembre 2018 dichiarava che commercializzava i Testimone_2 prodotti della resistente presso farmacie e poi anche presso pet shop , promuoveva i prodotti per la cui vendita non occorreva la ricetta, ma anche i prodotti come , e , CP_3 CP_4 CP_5 confermava che anche il ricorrente si occupava della vendita di tutti questi prodotti e ciò sapeva perché facevano delle riunioni alle quali partecipava anche il ricorrente, in cui si parlava del CP_3 e veniva detto loro di spingere la vendita di tale prodotto;
ricordava che avevano fatto un corso per sapere le nozioni sul ,al quale aveva partecipato anche il ricorrente. Dicevano ai farmacisti CP_3 di invitare i clienti a comprare il anche plus e che per far questo occorreva munirsi di CP_3 ricetta. Promuovevano i prodotti presso farmacie, mentre non visitavano i veterinari. Il teste spiegava quale era il sistema poi del transfer order affermando che ,nel caso in cui il farmacista non aveva il prodotto in magazzino e non voleva avere giacenze di alcuni prodotti, perché magari poco richiesti, chiedeva, tramite una piattaforma nazionale, al grossista di dargli il prodotto, il grossista dava il prodotto alla farmacia e fatturava a questa e poi pagava la società dietro fattura emessa dalla società al grossista, proprio perché la vendita alla farmacia era intervenuta per l' intervento degli agenti della società; la società resistente fatturava al grossista e poi il grossista fatturava alla farmacia Il teste della società agente che promuoveva i prodotti presso i veterinari, dichiarava Testimone_3 di promuovere lui i prodotti , e insieme agli agenti e CP_3 CP_4 CP_5 Parte_6 Curci;
negava che ci fossero riunioni condivise con gli agenti appartenente all'altra divisione ( quella che promuoveva i prodotti presso farmacie e pet shop) tranne che per questioni relative al fatturato;
precisava che prima che fosse creata la divisione aveva promosso presso i veterinari i prodotti CP_8 che poi aveva proposto l'altra divisione , aveva poi continuato a proporre presso i veterinari i prodotti assegnati all'altra divisione e se il veterinario comprava detti prodotti, la sua provvigione veniva calcolata anche su questi prodotti. L'altro teste di parte resistente dichiarava di essere agente dei prodotti per i quali Testimone_4 non occorreva la ricetta, mentre gli altri prodotti come , e erano CP_3 CP_4 CP_5 promossi dalla divisione che si occupava di promuovere i prodotti presso i veterinari;
specificava poi che spesso ,per promuovere i prodotti a lui assegnati presso le farmacie, si presentava a queste dicendo che i prodotti da lui proposti appartenevano alla stessa casa della ,questo perché tale farmaco CP_3 era più conosciuto tra i farmacisti. Ora mentre i testi di parte ricorrente sono risultati attendibili in primo luogo perché la loro deposizione è supportata dalle e mail sopra indicate ed in secondo luogo perché non hanno più rapporti con la società e sono completamente estranei alle parti, quelli di parte resistente non appaiono particolarmente attendibili in quanto continuano ad avere rapporti con la società e sono contraddetti dalle e mail sopra citate. Inoltre il teste affermava che il nome del prodotto Tes_4
presso le farmacie veniva speso dagli agenti della perché più conosciuto dei CP_3 Parte_4 nuovi prodotti che avrebbero proposto appartenenti alla predetta linea, quasi a testimoniare l'affidabilità dei nuovi prodotti perché appartenenti ad una stessa casa madre , ma tale affermazione non appare sufficiente al fine di escludere che presso le farmacie fosse proposta la vendita dei prodotti e , come confermato dai transfer order raccolti dal presso Controparte_4 CP_5 Pt_1 le farmacie , ossia tramite un sistema che permetteva agli agenti di inserire loro direttamente nel sistema della l'ordine del farmacista rivolto al grossista prescelto al momento dell'ordine ( Pt_7 cfr testi parte ricorrente e punto J memoria quanto al sistema transfer order). Sulla base di tali deposizioni si è ordinata alla società la produzione per il periodo 16/4/18 al 31/12/19 la produzione delle fatture emesse dall società ai grossisti sulle vendite di questi nella zona di IT e RO per i prodotti e , per il periodo dal 2/1/20 alla 31/12/20 la Controparte_4 CP_5 produzione delle fatture emesse a livello nazionale dalla società per le vendite ai grossisti indicati nell'allegato A2 del contratto 31/1/20 in relazione ai quali vi è la percentuale di vendita da attribuire al per i prodotti e , per il periodo dal 2/1/21 al 309/21 la Pt_1 Controparte_4 CP_5 produzione delle fatture emesse a livello nazionale dalla società per le vendite ai grossisti indicati nell'allegato A2 del contratto 29/1/21 in relazione ai quali vi è la percentuale di vendita da attribuire al per i prodotti e Pt_1 Controparte_4 CP_5 Si tratta pertanto di fatture della società ai grossisti nominativamente indicati nell'allegato 2 rispetto ai quali è indicata una percentuale che corrisponde alla quota di fatturato globale della società verso quel grossista da allocare alla zona del predeterminato a monte e quindi alla sua attività di Pt_1 agente, essendo il suo nome indicato sopra la colonna delle percentuali .Pertanto è la società che a monte ha stabilito essere imputabile al la percentuale del fatturato di vendita della società a Pt_1 quel particolare grossista, tale essendo il contenuto dell'allegato 2 indicato nel contratto e non essendo stata prodotta altra documentazione attestante la variazione annuale di dette percentuali . Sulla base di tale fatturato è stato chiesto al ctu di calcolare le provvigioni dovute .Ritenendosi corretti i calcoli del ctu decorrenti dal 2/5/18 data di inizio del rapporto , al ricorrente spettano differenze provvigionali per euro 66.158,16 nell'anno 2018, euro 95.145,55 per l'anno 2019, euro 65.536,97 per l'anno 2020 ,euro 49.918,82 per l'anno 2021. Si ritiene che anche con riferimento agli anni 2018 e 2019 vadano corrisposte le differenze provvigionali avendo le provvigioni superato il minimo garantito di cui al contratto 16/4/18 ed integrazione del16/4/19 . Si ritiene poi che le deduzioni presenti nelle note di discussioni di parte resistente ,secondo cui la commercializzazione di prodotti non presenti nel contratto doveva essere oggetto di modifiche scritte del contratto di agenzia stesso, oltre che tardiva, perché non dedotte con la memoria di costituzione ex art 416 cpc,è infondata , perché in atti vi è la prova del contratto di agenzia in forma scritta e l'estensione di fatto avvenuta dei prodotti assegnati all'attività di agente svolta dal ricorrente, concretizzatasi in via di fatto , non esclude il diritto del ad ottenere le differenze rivendicate Pt_1 per l'attività in concreto svolta. Per quanto attiene alle differenze richieste sul preavviso ,sull'indennità supplitiva di clientela e sull'indennità di risoluzione del rapporto ,essendo questi istituti il cui calcolo è rapportato alle provvigioni ,le differenze provvigionali spettanti al ricorrente per la commercializzazione dei prodotto , e incidono sull'ammontare delle somme dovute a tali CP_3 CP_4 CP_5 titoli e pertanto al ricorrente spetta la ulteriore somma di euro 20.799,50 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso , la ulteriore somma di euro 8.302,78 a titolo di indennità suppliva di clientela e la somma di euro 4.069,60 a titolo di indennità di risoluzione del rapporto . Si condividono le conclusioni del ctu immuni da vizi ,avendo lo stesso esaurientemente e condivisilmente risposto alle osservazioni delle parti . Circa la domanda volta ad ottenere l'indennità prevista dall'art 1751 cc e/o dell'indennità meritocratica dell'Accordo economico ,la stessa non può essere accolta. Entrambe dette indennità prevedono ai fini della loro corresponsione che l'agente abbia procurato nuovi clienti o abbia significativamente ampliato gli affari con clienti esistenti e che la preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi da tali clienti. Tali requisiti non sono stati dimostrati non essendo a tal fine sufficienti i documenti indicati a pag 24 del ricorso;
in particolare il doc n 18 contiene una brochure sui farmaci , il doc 29 riguarda ordini raccolti in farmacia , il doc 30 riguarda ordini raccolti nei pet shop , i doc 31 ,32 , 33 e 34 contengono mail di apprezzamento per il ricorrente e per gli agenti della rete ma tutti tali CP_8 documenti nulla dimostrano circa l'acquisizione di nuovi clienti o l'ampliamento degli affari della preponente . I dati del fatturato riportato nel doc 22 , da cui emerge una crescita dello stesso ,non sono riferibili al ricorrente e sono , poi, in contrasto con i dati del fatturato prodotti al doc 3 di parte resistente , pur se relativi ai prodotti della . Parte_4 Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente alle provvigioni per la promozione e commercializzazione dei prodotti , e e conseguentemente si CP_3 CP_4 CP_5 condanna la al pagamento delle provvigioni per la promozione e Parte_2 commercializzazione dei predetti prodotti per un importo pari a € 276.759,50 , nonché al pagamento delle differenze a titolo di indennità sostitutiva del preavviso pari ad euro 20799,50, a titolo di indennità supplitiva della clientela pari ad euro 8302,78 ed a titolo di indennità di risoluzione del rapporto pari ad euro 4069,60, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto Le spese di lite, liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza parziale dato il parziale accoglimento del ricorso. Le spese di ctu , liquidate con separato atti vanno poste a carico della società .
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese : dichiara il diritto del ricorrente alle provvigioni per la promozione e commercializzazione dei prodotti , e e conseguentemente si condanna la CP_3 CP_4 CP_5 Parte_2 al pagamento delle provvigioni per la promozione e commercializzazione dei predetti
[...] prodotti per un importo pari a € 276.759,50 ed al pagamento delle differenze dovute al ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso pari ad €2099,50 ,a titolo di indennità supplitiva della clientela pari ad € 8302,78 ed a titolo di indennità di risoluzione del rapporto pari ad € 4069,60, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto rigetta le altre domande di cui al ricorso;
condanna parte resistente al pagamento di metà delle totali spese di lite , liquidate in totali complessive euro 12.297,00 oltre iva cpa e spese generali condanna parte resistente al pagamento delle spese di ctu , liquidate con separato atto RO 30/10/25
Il giudice