Ordinanza cautelare 6 aprile 2023
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00239/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00121/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2023, proposto da
CO TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Valentini, Gianluca Saccomandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fano, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Romoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e dall'avvocato Pasquale De Bellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento Comune di Fano del 17/01/2023 – pratica edilizia n. 21/2018, di ogni presupposto, connesso e collegato provvedimento, e, ove occorrer possa anche degli artt. 22 e 26 del Piano di Gestione Integrata Zone Costiere (GIZC);
nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle esposte argomentazioni, per l’accertamento del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) e di monetizzazione degli standards urbanistici;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fano e della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. NN UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota depositata il 23 dicembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso in epigrafe, richiedendo la compensazione delle spese.
Il Comune di Fano e la Regione Marche hanno aderito alla sopravvenuta carenza di interesse con dichiarazioni rispettivamente in data 12 gennaio 2026 e 15 gennaio 2026.
Per quanto sopra, trattenuta la causa in decisione alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026, il Collegio la dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Sussistono le ragioni per la compensazione delle spese, come da richiesta di parte e in assenza di esplicita opposizione delle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM NI, Presidente
NN UI, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN UI | Renata MM NI |
IL SEGRETARIO