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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/09/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 7/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MENCHERINI MARA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di
CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 18/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 7 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Cardarelli, 6, presso lo studio dell'Avv. Mara Mencherini, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_2 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, rappresentato e difeso dell'Avv. Cinzia Eutizi in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 per atto notaio in Fiumicino, Rep. 37590 e Racc. 7131. Persona_1
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad iscrizione nella gestione commercianti CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.12.2022 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della comunicazione di iscrizione d'ufficio alla gestione di competenza Mod. del 06.09.2022 notificata con raccomandata postale in Per_2 data 22.09.2022 relativa all'iscrizione alla gestione commercianti con decorrenza contributiva 01.01.2017; nel merito - accertare e dichiarare che è del tutto ingiustificata l'iscrizione nella gestione commercianti del Sig. da parte dell' - Sede di Viterbo Pt_1 Controparte_2 per non aver svolto attività alcuna che poteva giustificare l'emissione della comunicazione di iscrizione d'ufficio alla gestione di competenza Mod. del 06.09.2022 notificata con raccomandata Per_2 postale in data 22.09.2022 con decorrenza contributiva 01.01.2017; - per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. per le suddette causali ed a titolo di sanzioni, compensi di riscossione e spese Pt_1 di notifica applicati e contenute o derivanti dalla comunicazione di iscrizione d'ufficio alla gestione di competenza Mod. del 06.09.2022 notificata con raccomandata postale in data Per_2
22.09.2022; - dichiarare, comunque, la nullità ed inefficacia della iscrizione alla gestione commercianti e comunque della comunicazione di iscrizione d'ufficio alla gestione di competenza Mod. del Per_2
06.09.2022 notificata con raccomandata postale in data 22.09.2022; con ogni conseguente statuizione di legge. Con vittoria dei compensi professionali e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipante”. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto CP_1 ed in diritto, con vittoria di spese. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti operata dall' con provvedimento del 6.9.2022, con imposizione contributiva CP_1 dall'1.1.2017 e, a seguito di ricorso amministrativo, rettificata in autotutela dall'Istituto con operatività limitata al periodo dall'1.1.2017 al 5.6.2018 in considerazione della cancellazione senza attività di liquidazione della società SASHA S.A.S. DI OS TO & C. il 5.6.2018. A sostegno della domanda il ricorrente ha evidenziato come la società - avente come oggetto sociale la gestione di strutture dedicate a tutti gli animali di compagnia – sia sempre rimasta inattiva non avendo mai ottenuto le prescritte autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di canile dal Comune di Nepi. L' al contrario, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'iscrizione alla gestione nel CP_1 periodo 1.1.2017-5.6.2018 in ragione della qualifica di unico socio accomandatario rivestito dal ricorrente per tutto il predetto periodo di esistenza della società e non avendo svolto il medesimo in detto lasso di tempo alcuna altra attività lavorativa. In diritto giova premettere che per effetto dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996, il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è stato sostituito nei seguenti termini: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". L'iscrizione alla gestione commercianti è dunque obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1, comma 203. Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n. 88/1989 art. 49, co. 1, lett. d), che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività: - commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
- professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie. Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla gestione commercianti tutti coloro che: - siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei familiari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti non è dunque esclusivamente l'essere socio della società (anche quelle di persone), ma anche l'aver partecipato personalmente con prevalenza ed abitualità all'esercizio di attività riconducibili a quelle previste dalla legge. Con riferimento al caso di specie viene il rilievo la specifica questione della sufficienza della sola qualità di socio accomandatario di società in accomandita semplice a far ritenere integrata la prova dell'abitualità e prevalenza dello svolgimento dell'attività commerciale utile ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. In merito la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è ormai pacifica nel ritenere che “nelle società in accomandita semplice, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (così, ex multis, Cass. n. 2665/2021; n. 3828/2020; n. 3636/2020; n. 5210/2017; n. 23360/2016; Cass. 3835/2016). La Corte di Cassazione è giunta a tale conclusione sulla base della seguente motivazione:
“La L. 27 novembre 1960, n. 1397, con la quale è stata istituita l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale (ai quali è stata poi estesa dalla L. 22 luglio 1966, n. 613 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia), prevedeva l'obbligo dell'iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorressero le seguenti condizioni: "a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e semprechè l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;
b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;
c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge...". L'art. 2 della legge stabiliva che "Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'art. 1, lett. a), b), c) e d). Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica". L'art. 1 è stato oggetto di successivi interventi modificativi (L. n. 1088 del 1971, art. 1; L. n. 160 del 1975, art. 29) attraverso i quali l'obbligo dell'iscrizione è stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed è stato affermato a prescindere dall'ammontare del volume di affari dell'impresa commerciale. Quanto al requisito di cui alla lett. c) la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuità, è stato sostituita dalla partecipazione personale "con carattere di abitualità e prevalenza". Con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lett. b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività. Anche la L. n. 1397 del 1960, art. 2, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, tuttora vigente, del seguente tenore: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nella L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, art.
2. I soci devono possedere i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 cit., comma 1, lett. b) e c), e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività". Perchè, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. CP_ La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della e detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art. 2318 c.c.,"i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo". Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. Non si può sostenere che il requisito di cui alla lett. c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poichè, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa". Va, poi, escluso che il principio qui affermato si ponga in contrasto con il precedente di questa Corte citato nel ricorso giacchè, sebbene nella ordinanza n. 845/2010 (e nella successiva sentenza n. 2138/2014 pronunciata fra le stesse parti in relazione ad altro periodo contributivo) si sostenga che "il socio accomandatario di una società in accomandita semplice di intermediazione immobiliare, in quanto unico soggetto abilitato a compire atti in nome della società, deve ritenersi esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente", tuttavia detto principio risulta affermato in una fattispecie nella quale era stato accertato dal giudice di merito che l'attività commerciale non poteva che essere svolta dal socio accomandatario, tenuto conto delle caratteristiche della stessa ed essendo la società medesima priva di dipendenti. (..)” (così, Cass. n. 3835/2016). Nella specie l' sul quale gravava il relativo onere probatorio, nulla ha provato circa lo CP_1 svolgimento da parte del ricorrente di attività esecutiva o di gestione della società con i necessari caratteri dell'abitualità e prevalenza, ritenendo, in contrasto con la giurisprudenza su richiamata, di potere desumere tale necessario requisito dalla sola qualifica di unico socio accomandatario. A tal fine non appare sufficiente il fatto che la società risulti aver dichiarato operazioni attive ai fini IVA per gli anni d'imposta 2017 e 2018 (doc. 6 e 7 . Ciò in quanto la predetta CP_1 attività commerciale, da un lato, appare di assai modesta entità (imponibile di € 3.918,00 nel 2017 ed € 410,00 nel 2018) e, dall'altro, ben potrebbe essere stata svolta dall'altra socia (accomandante) risultante dalla visura camerale. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti relativamente al periodo dall'1.1.2017 al 5.6.2018. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell accerta e Parte_1 CP_1 dichiara l'illegittimità della iscrizione d'ufficio del ricorrente nella gestione commercianti relativamente al periodo dall'1.1.2017 al 5.6.2018, comunicata con provvedimento CP_1
Mod. , del 6.9.2022, rettificato in autotutela con provvedimento del Per_2
2.12.2022, e l'insussistenza del conseguente obbligo contributivo;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario delle spese di lite, CP_1 che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo, lì 18 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 7/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MENCHERINI MARA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di
CP_1
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 18/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 7 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Cardarelli, 6, presso lo studio dell'Avv. Mara Mencherini, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_2 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, rappresentato e difeso dell'Avv. Cinzia Eutizi in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 per atto notaio in Fiumicino, Rep. 37590 e Racc. 7131. Persona_1
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad iscrizione nella gestione commercianti CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.12.2022 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della comunicazione di iscrizione d'ufficio alla gestione di competenza Mod. del 06.09.2022 notificata con raccomandata postale in Per_2 data 22.09.2022 relativa all'iscrizione alla gestione commercianti con decorrenza contributiva 01.01.2017; nel merito - accertare e dichiarare che è del tutto ingiustificata l'iscrizione nella gestione commercianti del Sig. da parte dell' - Sede di Viterbo Pt_1 Controparte_2 per non aver svolto attività alcuna che poteva giustificare l'emissione della comunicazione di iscrizione d'ufficio alla gestione di competenza Mod. del 06.09.2022 notificata con raccomandata Per_2 postale in data 22.09.2022 con decorrenza contributiva 01.01.2017; - per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. per le suddette causali ed a titolo di sanzioni, compensi di riscossione e spese Pt_1 di notifica applicati e contenute o derivanti dalla comunicazione di iscrizione d'ufficio alla gestione di competenza Mod. del 06.09.2022 notificata con raccomandata postale in data Per_2
22.09.2022; - dichiarare, comunque, la nullità ed inefficacia della iscrizione alla gestione commercianti e comunque della comunicazione di iscrizione d'ufficio alla gestione di competenza Mod. del Per_2
06.09.2022 notificata con raccomandata postale in data 22.09.2022; con ogni conseguente statuizione di legge. Con vittoria dei compensi professionali e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipante”. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto CP_1 ed in diritto, con vittoria di spese. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti operata dall' con provvedimento del 6.9.2022, con imposizione contributiva CP_1 dall'1.1.2017 e, a seguito di ricorso amministrativo, rettificata in autotutela dall'Istituto con operatività limitata al periodo dall'1.1.2017 al 5.6.2018 in considerazione della cancellazione senza attività di liquidazione della società SASHA S.A.S. DI OS TO & C. il 5.6.2018. A sostegno della domanda il ricorrente ha evidenziato come la società - avente come oggetto sociale la gestione di strutture dedicate a tutti gli animali di compagnia – sia sempre rimasta inattiva non avendo mai ottenuto le prescritte autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di canile dal Comune di Nepi. L' al contrario, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'iscrizione alla gestione nel CP_1 periodo 1.1.2017-5.6.2018 in ragione della qualifica di unico socio accomandatario rivestito dal ricorrente per tutto il predetto periodo di esistenza della società e non avendo svolto il medesimo in detto lasso di tempo alcuna altra attività lavorativa. In diritto giova premettere che per effetto dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996, il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è stato sostituito nei seguenti termini: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". L'iscrizione alla gestione commercianti è dunque obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1, comma 203. Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n. 88/1989 art. 49, co. 1, lett. d), che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività: - commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
- professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie. Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla gestione commercianti tutti coloro che: - siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei familiari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti non è dunque esclusivamente l'essere socio della società (anche quelle di persone), ma anche l'aver partecipato personalmente con prevalenza ed abitualità all'esercizio di attività riconducibili a quelle previste dalla legge. Con riferimento al caso di specie viene il rilievo la specifica questione della sufficienza della sola qualità di socio accomandatario di società in accomandita semplice a far ritenere integrata la prova dell'abitualità e prevalenza dello svolgimento dell'attività commerciale utile ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. In merito la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è ormai pacifica nel ritenere che “nelle società in accomandita semplice, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (così, ex multis, Cass. n. 2665/2021; n. 3828/2020; n. 3636/2020; n. 5210/2017; n. 23360/2016; Cass. 3835/2016). La Corte di Cassazione è giunta a tale conclusione sulla base della seguente motivazione:
“La L. 27 novembre 1960, n. 1397, con la quale è stata istituita l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale (ai quali è stata poi estesa dalla L. 22 luglio 1966, n. 613 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia), prevedeva l'obbligo dell'iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorressero le seguenti condizioni: "a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e semprechè l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;
b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;
c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge...". L'art. 2 della legge stabiliva che "Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'art. 1, lett. a), b), c) e d). Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica". L'art. 1 è stato oggetto di successivi interventi modificativi (L. n. 1088 del 1971, art. 1; L. n. 160 del 1975, art. 29) attraverso i quali l'obbligo dell'iscrizione è stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed è stato affermato a prescindere dall'ammontare del volume di affari dell'impresa commerciale. Quanto al requisito di cui alla lett. c) la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuità, è stato sostituita dalla partecipazione personale "con carattere di abitualità e prevalenza". Con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lett. b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività. Anche la L. n. 1397 del 1960, art. 2, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, tuttora vigente, del seguente tenore: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nella L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, art.
2. I soci devono possedere i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 cit., comma 1, lett. b) e c), e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività". Perchè, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. CP_ La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della e detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art. 2318 c.c.,"i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo". Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. Non si può sostenere che il requisito di cui alla lett. c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poichè, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa". Va, poi, escluso che il principio qui affermato si ponga in contrasto con il precedente di questa Corte citato nel ricorso giacchè, sebbene nella ordinanza n. 845/2010 (e nella successiva sentenza n. 2138/2014 pronunciata fra le stesse parti in relazione ad altro periodo contributivo) si sostenga che "il socio accomandatario di una società in accomandita semplice di intermediazione immobiliare, in quanto unico soggetto abilitato a compire atti in nome della società, deve ritenersi esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente", tuttavia detto principio risulta affermato in una fattispecie nella quale era stato accertato dal giudice di merito che l'attività commerciale non poteva che essere svolta dal socio accomandatario, tenuto conto delle caratteristiche della stessa ed essendo la società medesima priva di dipendenti. (..)” (così, Cass. n. 3835/2016). Nella specie l' sul quale gravava il relativo onere probatorio, nulla ha provato circa lo CP_1 svolgimento da parte del ricorrente di attività esecutiva o di gestione della società con i necessari caratteri dell'abitualità e prevalenza, ritenendo, in contrasto con la giurisprudenza su richiamata, di potere desumere tale necessario requisito dalla sola qualifica di unico socio accomandatario. A tal fine non appare sufficiente il fatto che la società risulti aver dichiarato operazioni attive ai fini IVA per gli anni d'imposta 2017 e 2018 (doc. 6 e 7 . Ciò in quanto la predetta CP_1 attività commerciale, da un lato, appare di assai modesta entità (imponibile di € 3.918,00 nel 2017 ed € 410,00 nel 2018) e, dall'altro, ben potrebbe essere stata svolta dall'altra socia (accomandante) risultante dalla visura camerale. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti relativamente al periodo dall'1.1.2017 al 5.6.2018. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell accerta e Parte_1 CP_1 dichiara l'illegittimità della iscrizione d'ufficio del ricorrente nella gestione commercianti relativamente al periodo dall'1.1.2017 al 5.6.2018, comunicata con provvedimento CP_1
Mod. , del 6.9.2022, rettificato in autotutela con provvedimento del Per_2
2.12.2022, e l'insussistenza del conseguente obbligo contributivo;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario delle spese di lite, CP_1 che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo, lì 18 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Michela Mignucci