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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 1993/2019 R.G.C.L., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. P. Cilia) contro Parte_1 [...]
(rappr. e dif. all'avv. K. Galioto), avente ad oggetto: agenzia;
CP_1
collaborazione; osserva espone: che (esercente l'attività di Parte_1 Controparte_1
trasformazione di prodotti dolciari a base di mandorle a marchio Antilia) gli ha conferito, in data 20.01.2017, l'incarico di svolgere prestazioni di consulenza commerciale/marketing; che in data 31.05.2019 tale rapporto di collaborazione è stato unilateralmente risolto dalla per non essere riuscito esso ricorrente a CP_1
garantire l'aumento di fatturato nella misura e nel periodo indicati in contratto;
di non essere stato invero posto in condizioni di raggiungere i prefissati obiettivi in quanto, a fronte dell'incremento di fatturato che esso ricorrente avrebbe garantito con l'inserimento dei prodotti a marchio “Antilia” presso vari clienti
(ASG Conad, New FDM ed Heart Food di Orazio Bruno di Catania), la CP_1
ha comunicato di non disporre di prodotti sufficienti per evadere gli ordini raccolti;
che la resistente ha complessivamente tenuto un comportamento contrario a buona fede, avendo essa provveduto ad evadere un ordine raccolto da esso ricorrente (relativo all'inserimento dei prodotti “Antilia” presso la ditta
ASG Service Conad dell'importo di € 12.000,00 circa) alcune settimane dopo la disposta risoluzione del contratto;
che del tutto immotivatamente l'ordine in questione non è stato evaso all'atto della sua trasmissione da parte del ricorrente;
che la motivazione addotta a sostegno del recesso dal contratto è dunque pretestuosa;
che una siffatta motivazione non avrebbe comunque potuto giustificare la risoluzione contrattuale, giacchè il mancato raggiungimento del fatturato minimo previsto avrebbe potuto al più determinare la perdita del compenso fisso mensile di € 600,00; di avere dunque emesso, in data
06.05.2019, la Fattura n. 15/2019 per l'importo di € 626,00 dovuto in forza dell'attività svolta nel mese di aprile 2019 nonché, in data 31.05.2019, la Fattura
n. 19/2019 del dell'importo di € 626,00 a titolo di compenso per l'attività svolta nel mese di maggio;
che la non ha provveduto al pagamento delle somme CP_1
di cui alle suddette fatture;
che, a mente del punto n. 3 dell'accordo, a fronte della risoluzione imputabile alla resistente, la stessa sarebbe stata tenuta a concedere un preavviso di 60 giorni;
che nel caso concreto la risoluzione contrattuale è stata invece comunicata con effetto immediato;
di avere pertanto diritto alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, di importo pari ad € 1.800,00 (€ 600,00 per tre mensilità); di essere, in sintesi, creditore della somma complessiva di € 1.252,00 a titolo di compenso fisso mensile maturato nei mesi di aprile e di maggio 2019 e di € 1.800,00 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “Dichiarare illegittima, pretestuosa, immotivata, non contrattualmente prevista ed arbitraria la risoluzione del rapporto lavorativo messa in atto dalla resistente, per il tramite del proprio difensore, con pec del 07/06/2019 e di conseguenza condannare la medesima al pagamento dell'importo di € 1.252,00 spettante per i mesi di aprile e maggio/2019, quale compenso per l'attività svolta dal ricorrente e di € 1.800,00 a titolo di indennità per mancato preavviso spettante al ricorrente ex art. 1750 com. 3 c.c., così come previsto nel mandato, per complessive € 3.052,00 con gli interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria trattandosi di credito di lavoro;
Condannare la resistente alle spese e compensi del presente giudizio, di cui si chiede sin d'ora la distrazione, essendo state anticipate dal sottoscritto procuratore.”. deduce l'infondatezza della narrazione contenuta in Controparte_1
ricorso, rappresentando: che la contestata risoluzione del contratto discende dal mancato avveramento della condizione di cui all'art. 4 del contratto di conferimento dell'incarico; che il contratto è stato risolto in data 7 marzo 2019 a mezzo pec inviata dallo stesso ricorrente, e non – come invece dedotto in ricorso
– in data 31 maggio 2019; che la comunicazione pec del 31 maggio 2019 inviata da essa resistente, più chiaramente, fa seguito alla pec del precedente 7 marzo del 2019, dà atto del mancato raggiungimento degli obbiettivi pattuiti in seno al contratto e manifesta il sopravvenuto disinteresse della mandante alla prosecuzione del rapporto di collaborazione;
che del tutto infondato è l'assunto per cui essa resistente sarebbe responsabile del citato mancato raggiungimento degli obiettivi;
che non sarebbero in ogni caso dovuti i compensi per i mesi di aprile e di maggio 2019 per complessivi € 1.252,00; che, secondo le previsioni dell'art. 4 del contratto, la corresponsione dei compensi al ricorrente è sottoposta alla condizione che “il consulente nel primo periodo sopra indicato sviluppi una fatturazione minima aggiuntiva a quella già sviluppata dalla proponente di
Euro 50.000,00 e di Euro 90.000.00 per l'anno successivo”; che il ricorrente non ha provato che in alcuno dei periodi citati nel contratto vi sia stato un aumento di fatturato di misura tale da legittimare la corresponsione dei compensi pretesi;
che va altresì disattesa la pretesa di pagamento dell'indennità di mancato preavviso;
che il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo concordato giustifica infatti la volontà di procedere ad una immediata risoluzione contrattuale;
che il ricorrente ha temerariamente proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Sulla scorta di tali difese, chiede il rigetto di ogni pretesa attrice nonché la condanna del ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La domanda avente ad oggetto il pagamento dei compensi relativi ai mesi di aprile e di maggio 2019 dev'essere rigettata, avendo parte ricorrente del tutto trascurato di allegare specificamente (e, a fortiori, di dimostrare) i presupposti fattuali costitutivi del diritto a tali compensi.
Sul punto, l'art. 4 del contratto intercorso tra le parti espressamente dispone che sarebbe spettato al un compenso fisso mensile dell'importo di € Parte_1
600,00 a condizione che il medesimo avesse sviluppato una fatturazione minima aggiuntiva a quella già sviluppata dal preponente di € 50.000,00 per il primo periodo e di € 90.000,00 per l'anno successivo, restando peraltro esclusi da tale fatturazione minima aggiuntiva i clienti che intrattenessero già rapporti commerciali con la preponente.
Tanto premesso, è agevole constatare come né il tenore del ricorso né gli acquisiti elementi probatori permettano in alcun modo di individuare ed accertare con precisione l'ammontare del fatturato conseguito dalla grazie CP_1
all'attività lavorativa resa dal ricorrente, sì da potersi quantificare il relativo incremento ai fini della maturazione del diritto al predetto compenso fisso.
Alcuna rilevanza, del resto, assume il fatto eventuale che la resistente abbia tardato nell'evadere gli ordini procurati dal non ravvisandosi Parte_1
elementi di giudizio in forza dei quali affermare con certezza che, laddove tali ordini fossero stati evasi con tempestività, il stesso avrebbe maturato Parte_1
il diritto al compenso di cui trattasi.
Va altresì rigettata la domanda intesa ad ottenere il pagamento dell'indennità di preavviso, atteso che – da un lato – nel contesto della comunicazione inviata alla preponente dal il 7 marzo 2019 quest'ultimo rappresenta di Parte_1 considerare iniziato il periodo di preavviso già a decorrere dal 5 marzo antecedente (cfr. documentazione versata in atti dalla resistente), e che – dall'altro – il contenuto dell'accordo contrattuale raggiunto dalle parti non permette di identificare i criteri necessari alla quantificazione della chiesta indennità.
Sotto tale profilo, va difatti evidenziato che la lettera di conferimento dell'incarico prodotta in giudizio prevede sì l'erogazione di un compenso fisso mensile a subordinata alla condizione del raggiungimento di una “fatturazione minima aggiuntiva”, ma nulla dispone in ordine al compenso spettante per l'attività professionale determinante una fatturazione di importo inferiore
(cosicchè è plausibile addirittura ipotizzare la nullità dell'accordo in argomento per difetto di causa, laddove prevede lo svolgimento di attività professionale a titolo sostanzialmente gratuito).
I rilievi che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Va rigettata anche la domanda formulata da parte resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ricorrendo elementi di giudizio in base ai quali sostenere che il giudizio sia stato instaurato con dolo o colpa grave.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.314,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 27 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 1993/2019 R.G.C.L., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. P. Cilia) contro Parte_1 [...]
(rappr. e dif. all'avv. K. Galioto), avente ad oggetto: agenzia;
CP_1
collaborazione; osserva espone: che (esercente l'attività di Parte_1 Controparte_1
trasformazione di prodotti dolciari a base di mandorle a marchio Antilia) gli ha conferito, in data 20.01.2017, l'incarico di svolgere prestazioni di consulenza commerciale/marketing; che in data 31.05.2019 tale rapporto di collaborazione è stato unilateralmente risolto dalla per non essere riuscito esso ricorrente a CP_1
garantire l'aumento di fatturato nella misura e nel periodo indicati in contratto;
di non essere stato invero posto in condizioni di raggiungere i prefissati obiettivi in quanto, a fronte dell'incremento di fatturato che esso ricorrente avrebbe garantito con l'inserimento dei prodotti a marchio “Antilia” presso vari clienti
(ASG Conad, New FDM ed Heart Food di Orazio Bruno di Catania), la CP_1
ha comunicato di non disporre di prodotti sufficienti per evadere gli ordini raccolti;
che la resistente ha complessivamente tenuto un comportamento contrario a buona fede, avendo essa provveduto ad evadere un ordine raccolto da esso ricorrente (relativo all'inserimento dei prodotti “Antilia” presso la ditta
ASG Service Conad dell'importo di € 12.000,00 circa) alcune settimane dopo la disposta risoluzione del contratto;
che del tutto immotivatamente l'ordine in questione non è stato evaso all'atto della sua trasmissione da parte del ricorrente;
che la motivazione addotta a sostegno del recesso dal contratto è dunque pretestuosa;
che una siffatta motivazione non avrebbe comunque potuto giustificare la risoluzione contrattuale, giacchè il mancato raggiungimento del fatturato minimo previsto avrebbe potuto al più determinare la perdita del compenso fisso mensile di € 600,00; di avere dunque emesso, in data
06.05.2019, la Fattura n. 15/2019 per l'importo di € 626,00 dovuto in forza dell'attività svolta nel mese di aprile 2019 nonché, in data 31.05.2019, la Fattura
n. 19/2019 del dell'importo di € 626,00 a titolo di compenso per l'attività svolta nel mese di maggio;
che la non ha provveduto al pagamento delle somme CP_1
di cui alle suddette fatture;
che, a mente del punto n. 3 dell'accordo, a fronte della risoluzione imputabile alla resistente, la stessa sarebbe stata tenuta a concedere un preavviso di 60 giorni;
che nel caso concreto la risoluzione contrattuale è stata invece comunicata con effetto immediato;
di avere pertanto diritto alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, di importo pari ad € 1.800,00 (€ 600,00 per tre mensilità); di essere, in sintesi, creditore della somma complessiva di € 1.252,00 a titolo di compenso fisso mensile maturato nei mesi di aprile e di maggio 2019 e di € 1.800,00 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “Dichiarare illegittima, pretestuosa, immotivata, non contrattualmente prevista ed arbitraria la risoluzione del rapporto lavorativo messa in atto dalla resistente, per il tramite del proprio difensore, con pec del 07/06/2019 e di conseguenza condannare la medesima al pagamento dell'importo di € 1.252,00 spettante per i mesi di aprile e maggio/2019, quale compenso per l'attività svolta dal ricorrente e di € 1.800,00 a titolo di indennità per mancato preavviso spettante al ricorrente ex art. 1750 com. 3 c.c., così come previsto nel mandato, per complessive € 3.052,00 con gli interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria trattandosi di credito di lavoro;
Condannare la resistente alle spese e compensi del presente giudizio, di cui si chiede sin d'ora la distrazione, essendo state anticipate dal sottoscritto procuratore.”. deduce l'infondatezza della narrazione contenuta in Controparte_1
ricorso, rappresentando: che la contestata risoluzione del contratto discende dal mancato avveramento della condizione di cui all'art. 4 del contratto di conferimento dell'incarico; che il contratto è stato risolto in data 7 marzo 2019 a mezzo pec inviata dallo stesso ricorrente, e non – come invece dedotto in ricorso
– in data 31 maggio 2019; che la comunicazione pec del 31 maggio 2019 inviata da essa resistente, più chiaramente, fa seguito alla pec del precedente 7 marzo del 2019, dà atto del mancato raggiungimento degli obbiettivi pattuiti in seno al contratto e manifesta il sopravvenuto disinteresse della mandante alla prosecuzione del rapporto di collaborazione;
che del tutto infondato è l'assunto per cui essa resistente sarebbe responsabile del citato mancato raggiungimento degli obiettivi;
che non sarebbero in ogni caso dovuti i compensi per i mesi di aprile e di maggio 2019 per complessivi € 1.252,00; che, secondo le previsioni dell'art. 4 del contratto, la corresponsione dei compensi al ricorrente è sottoposta alla condizione che “il consulente nel primo periodo sopra indicato sviluppi una fatturazione minima aggiuntiva a quella già sviluppata dalla proponente di
Euro 50.000,00 e di Euro 90.000.00 per l'anno successivo”; che il ricorrente non ha provato che in alcuno dei periodi citati nel contratto vi sia stato un aumento di fatturato di misura tale da legittimare la corresponsione dei compensi pretesi;
che va altresì disattesa la pretesa di pagamento dell'indennità di mancato preavviso;
che il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo concordato giustifica infatti la volontà di procedere ad una immediata risoluzione contrattuale;
che il ricorrente ha temerariamente proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Sulla scorta di tali difese, chiede il rigetto di ogni pretesa attrice nonché la condanna del ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La domanda avente ad oggetto il pagamento dei compensi relativi ai mesi di aprile e di maggio 2019 dev'essere rigettata, avendo parte ricorrente del tutto trascurato di allegare specificamente (e, a fortiori, di dimostrare) i presupposti fattuali costitutivi del diritto a tali compensi.
Sul punto, l'art. 4 del contratto intercorso tra le parti espressamente dispone che sarebbe spettato al un compenso fisso mensile dell'importo di € Parte_1
600,00 a condizione che il medesimo avesse sviluppato una fatturazione minima aggiuntiva a quella già sviluppata dal preponente di € 50.000,00 per il primo periodo e di € 90.000,00 per l'anno successivo, restando peraltro esclusi da tale fatturazione minima aggiuntiva i clienti che intrattenessero già rapporti commerciali con la preponente.
Tanto premesso, è agevole constatare come né il tenore del ricorso né gli acquisiti elementi probatori permettano in alcun modo di individuare ed accertare con precisione l'ammontare del fatturato conseguito dalla grazie CP_1
all'attività lavorativa resa dal ricorrente, sì da potersi quantificare il relativo incremento ai fini della maturazione del diritto al predetto compenso fisso.
Alcuna rilevanza, del resto, assume il fatto eventuale che la resistente abbia tardato nell'evadere gli ordini procurati dal non ravvisandosi Parte_1
elementi di giudizio in forza dei quali affermare con certezza che, laddove tali ordini fossero stati evasi con tempestività, il stesso avrebbe maturato Parte_1
il diritto al compenso di cui trattasi.
Va altresì rigettata la domanda intesa ad ottenere il pagamento dell'indennità di preavviso, atteso che – da un lato – nel contesto della comunicazione inviata alla preponente dal il 7 marzo 2019 quest'ultimo rappresenta di Parte_1 considerare iniziato il periodo di preavviso già a decorrere dal 5 marzo antecedente (cfr. documentazione versata in atti dalla resistente), e che – dall'altro – il contenuto dell'accordo contrattuale raggiunto dalle parti non permette di identificare i criteri necessari alla quantificazione della chiesta indennità.
Sotto tale profilo, va difatti evidenziato che la lettera di conferimento dell'incarico prodotta in giudizio prevede sì l'erogazione di un compenso fisso mensile a subordinata alla condizione del raggiungimento di una “fatturazione minima aggiuntiva”, ma nulla dispone in ordine al compenso spettante per l'attività professionale determinante una fatturazione di importo inferiore
(cosicchè è plausibile addirittura ipotizzare la nullità dell'accordo in argomento per difetto di causa, laddove prevede lo svolgimento di attività professionale a titolo sostanzialmente gratuito).
I rilievi che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Va rigettata anche la domanda formulata da parte resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ricorrendo elementi di giudizio in base ai quali sostenere che il giudizio sia stato instaurato con dolo o colpa grave.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.314,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 27 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)