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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3936/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3936/2025, promossa con ricorso depositato il 07/10/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Maura Magni
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: ucraina Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Anna Elisabetta Lavorgna
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Brebbia (VA), in data 11 febbraio 2017
(anno 2017 atto n. 1 parte I) senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto per separazione e scioglimento del matrimonio, ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 07.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
✓ dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, Pt_2
✓ ordinare al Comune di Brebbia (VA) di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Il sig. verserà la somma di euro 2.700,00 in due rate preconcordate Parte_1
(ad agosto e a settembre 2025) direttamente al locatore dell'immobile di via Pacinotti 9 in Varese per poter sanare la morosità relativa al canone di locazione, così come concordato a luglio 2025;
2) La signora continuerà a condurre in locazione il predetto immobile e si Pt_2 impegna - a seguito del corretto adempimento da parte del marito di quanto concordato al punto 1 che precede - a tenerlo indenne da ogni altra spesa correlata alla predetta locazione a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, con ciò autorizzando il marito a formalizzare il recesso dal contratto ed a comunicare il recesso al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (spese a carico del signor;
Pt_1
3) La signora si impegna a trasferire la propria residenza presso Pt_2
l'appartamento di Varese entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4) Le parti sono consapevoli che il recesso avrà efficacia decorsi tre mesi dalla data di ricezione della raccomandata ricevuta dal locatore e che da tale data il contratto di locazione risulterà intestato esclusivamente alla signora Pt_2
5) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel Decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473 bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
pagina2 di 3 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 11.02.2017, in Brebbia (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brebbia (VA) (anno 2017, atto n. 1, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3936/2025, promossa con ricorso depositato il 07/10/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Maura Magni
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: ucraina Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Anna Elisabetta Lavorgna
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Brebbia (VA), in data 11 febbraio 2017
(anno 2017 atto n. 1 parte I) senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto per separazione e scioglimento del matrimonio, ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 07.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
✓ dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, Pt_2
✓ ordinare al Comune di Brebbia (VA) di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Il sig. verserà la somma di euro 2.700,00 in due rate preconcordate Parte_1
(ad agosto e a settembre 2025) direttamente al locatore dell'immobile di via Pacinotti 9 in Varese per poter sanare la morosità relativa al canone di locazione, così come concordato a luglio 2025;
2) La signora continuerà a condurre in locazione il predetto immobile e si Pt_2 impegna - a seguito del corretto adempimento da parte del marito di quanto concordato al punto 1 che precede - a tenerlo indenne da ogni altra spesa correlata alla predetta locazione a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, con ciò autorizzando il marito a formalizzare il recesso dal contratto ed a comunicare il recesso al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (spese a carico del signor;
Pt_1
3) La signora si impegna a trasferire la propria residenza presso Pt_2
l'appartamento di Varese entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4) Le parti sono consapevoli che il recesso avrà efficacia decorsi tre mesi dalla data di ricezione della raccomandata ricevuta dal locatore e che da tale data il contratto di locazione risulterà intestato esclusivamente alla signora Pt_2
5) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel Decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473 bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
pagina2 di 3 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 11.02.2017, in Brebbia (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brebbia (VA) (anno 2017, atto n. 1, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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