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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 988/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mirabella Eclano - Via Municipio, 1 83036 Mirabella Eclano AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 1064050250001586 TRIB LOCALI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il
12/01/2026 Richieste delle parti:
come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, al Comune di Mirabella Eclano in data 22.9.2025, la società ricorrente impugnava il sollecito di pagamento di cui in epigrafe, notificato il 9.7.25, relativo ad omesso pagamento di tributi locali, per la somma di € 746,59.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, per difetto di motivazione e violazione dell'art. 7 co. 5 bis del d.lgs. 546/1992.
L'Ente resistente non si costituiva in giudizio, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso a mezzo pec, come da documentazione in formato eml allegata al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
In punto di fatto è emerso attraverso un attento esame della documentazione allegata alla produzione di parte ricorrente, che l'atto impugnato contiene solo la seguente motivazione: “VISTO il comma 795 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; RICHIAMATE le disposizioni del comma 2 dell'art. 50 del D.P.R.
n. 602/1973: PRESO ATTO che il contribuente, a fronte di avvisi di accertamento esecutivi divenuti definitivi e regolarmente notificati, non ha adempiuto al pagamento complessivo delle somme dovute;
che i suddetti atti riportano la motivazione e la puntuale descrizione delle debenze per le quali il debitore non ha assolto agli obblighi incombenti per legge e regolamenti, nonché l'indicazione analitica delle somme da pagare;
nei che tali somme sono esigibili per avvenuto decorso del termine utile per il pagamento e definite per mancata impugnazione termini prescritti ex lege;
che il credito certo, liquido ed esigibile è ancora insoluto;
".
Ebbene, ad avviso della Corte, la motivazione suindicata è una motivazione apparente, di mero stile.
Infatti, attesa la mancata indicazione del tipo di tributo non pagato, dell'anno di riferimento, dei precedenti atti fiscali notificati, dei criteri in forza dei quali è stata calcolata la somma oggetto del sollecito impugnato, la motivazione non consente l'esercizio del diritto di difesa, e non indica le ragioni dell'emissione dell'atto impugnato e tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per comprendere il computo dell'obbligazione tributaria oggetto della pretesa impositiva.
Poi, va sottolineato che tale carenza di motivazione non risulta integrata in giudizio, in quanto l'Ente resistente non si è costituito.
Orbene, in punto di diritto, giova osservare che l'obbligo di motivazione è fissato, in via generale, per tutti gli atti amministrativi e tributari da molteplici disposizioni di legge: l'art. 3 l. 241/90, l'art. 7 l. 212/2000. Poi, tale obbligo di motivazione è stabilito anche dalla normativa specifica relativa agli atti impositivi degli ente locali: si pensi all'art. 59, co. 1 lett. I) n. 3 d.lgs. 446/1997 in materia di ICI.
Inoltre, la giurisprudenza tributaria ne ha affermato l'applicazione anche agli atti degli enti locali (cfr. CTP
Rieti-I sez. 26/1/04 e CTR Umbria n. 186 del 5.6.17). In definitiva, per i motivi illustrati, il ricorso merita accoglimento;
conseguentemente va annullato l'atto impugnato.
Sussistono gravi motivi connessi alla mancata costituzione del resistente ed alla peculiarità della fattispecie per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese di lite.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 988/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mirabella Eclano - Via Municipio, 1 83036 Mirabella Eclano AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 1064050250001586 TRIB LOCALI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il
12/01/2026 Richieste delle parti:
come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, al Comune di Mirabella Eclano in data 22.9.2025, la società ricorrente impugnava il sollecito di pagamento di cui in epigrafe, notificato il 9.7.25, relativo ad omesso pagamento di tributi locali, per la somma di € 746,59.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, per difetto di motivazione e violazione dell'art. 7 co. 5 bis del d.lgs. 546/1992.
L'Ente resistente non si costituiva in giudizio, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso a mezzo pec, come da documentazione in formato eml allegata al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
In punto di fatto è emerso attraverso un attento esame della documentazione allegata alla produzione di parte ricorrente, che l'atto impugnato contiene solo la seguente motivazione: “VISTO il comma 795 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; RICHIAMATE le disposizioni del comma 2 dell'art. 50 del D.P.R.
n. 602/1973: PRESO ATTO che il contribuente, a fronte di avvisi di accertamento esecutivi divenuti definitivi e regolarmente notificati, non ha adempiuto al pagamento complessivo delle somme dovute;
che i suddetti atti riportano la motivazione e la puntuale descrizione delle debenze per le quali il debitore non ha assolto agli obblighi incombenti per legge e regolamenti, nonché l'indicazione analitica delle somme da pagare;
nei che tali somme sono esigibili per avvenuto decorso del termine utile per il pagamento e definite per mancata impugnazione termini prescritti ex lege;
che il credito certo, liquido ed esigibile è ancora insoluto;
".
Ebbene, ad avviso della Corte, la motivazione suindicata è una motivazione apparente, di mero stile.
Infatti, attesa la mancata indicazione del tipo di tributo non pagato, dell'anno di riferimento, dei precedenti atti fiscali notificati, dei criteri in forza dei quali è stata calcolata la somma oggetto del sollecito impugnato, la motivazione non consente l'esercizio del diritto di difesa, e non indica le ragioni dell'emissione dell'atto impugnato e tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per comprendere il computo dell'obbligazione tributaria oggetto della pretesa impositiva.
Poi, va sottolineato che tale carenza di motivazione non risulta integrata in giudizio, in quanto l'Ente resistente non si è costituito.
Orbene, in punto di diritto, giova osservare che l'obbligo di motivazione è fissato, in via generale, per tutti gli atti amministrativi e tributari da molteplici disposizioni di legge: l'art. 3 l. 241/90, l'art. 7 l. 212/2000. Poi, tale obbligo di motivazione è stabilito anche dalla normativa specifica relativa agli atti impositivi degli ente locali: si pensi all'art. 59, co. 1 lett. I) n. 3 d.lgs. 446/1997 in materia di ICI.
Inoltre, la giurisprudenza tributaria ne ha affermato l'applicazione anche agli atti degli enti locali (cfr. CTP
Rieti-I sez. 26/1/04 e CTR Umbria n. 186 del 5.6.17). In definitiva, per i motivi illustrati, il ricorso merita accoglimento;
conseguentemente va annullato l'atto impugnato.
Sussistono gravi motivi connessi alla mancata costituzione del resistente ed alla peculiarità della fattispecie per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese di lite.