Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 22
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione

    La Corte ritiene che la motivazione dell'atto impugnato sia apparente e di mero stile, poiché non fornisce gli elementi essenziali per comprendere l'obbligazione tributaria, quali il tipo di tributo, l'anno di riferimento, i precedenti atti fiscali e i criteri di calcolo. Tale carenza non è stata integrata in giudizio a causa della mancata costituzione dell'ente resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 22
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 22
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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