Art. 40.
Nei riguardi del personale contemplato dall' articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690 , nonche' dall' articolo 26 della legge 13 marzo 1953, n. 165 , dall' articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727 e dall' articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1743 , la differenza tra il trattamento di quiescenza dovuto secondo le norme dei regolamenti comunali e quello previsto dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato resta a carico delle amministrazioni comunali ed e' determinata e corrisposta direttamente dalle stesse, agli aventi diritto, per le pensioni decorrenti dal 1 agosto 1954 in poi con effetto dalla stessa data.
Nei riguardi del personale contemplato dall' articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690 , nonche' dall' articolo 26 della legge 13 marzo 1953, n. 165 , dall' articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727 e dall' articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1743 , la differenza tra il trattamento di quiescenza dovuto secondo le norme dei regolamenti comunali e quello previsto dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato resta a carico delle amministrazioni comunali ed e' determinata e corrisposta direttamente dalle stesse, agli aventi diritto, per le pensioni decorrenti dal 1 agosto 1954 in poi con effetto dalla stessa data.